CABLAGGIO CONDOMINII, CI VUOLE LA DELIBERA
I
titolari di licenze individuali per servizi di telecomunicazioni possono accedere
alle proprietà private senza il consenso del proprietario solo se muniti di
dichiarazione di indifferibilità ed urgenza o se dimostrino il presupposto
di cui all'art. 91 d.lgs. 1.8.2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche):
che vi sia un utente nello stabile. In tal caso, però, accesso ed installazioni
sono limitati al solo fine del collegamento di utenti residenti nello stabile.
In entrambi i casi, condominio o proprietario devono solo sopportare l'installazione
(senza sostenere alcuna spesa per i lavori o l'erogazione del servizio) e
le opere vanno realizzate rispettando l'ambiente e la qualità estetica dei
luoghi, consentendo il libero uso del bene secondo la sua destinazione ed
adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà.
E' quindi carente la tesi che basa sull'art. 1102 c.c. un dovere del condominio
di consentire ad un condomino il collegamento dell'appartamento alla rete
pubblica. La norma è inapplicabile al cablaggio poiché non è il condomino
ad installare gli impianti, ma un terzo estraneo. Va poi esclusa l'analogia
con la posa di antenne radiotelevisive perché in questo caso il condomino
installa impianti propri e non di terzi, a differenza del cablaggio. Stabilire
se ed in quali limiti i condòmini siano tenuti a consentire le opere per il
cablaggio degli appartamenti non è problema condominiale e va risolto in forza
delle norme pubblicistiche già ricordate.
In breve, possono darsi due ipotesi: o vi è la dichiarazione di indifferibilità
ed urgenza della P.A. - ed allora il condominio o il proprietario dovrà attenersi
al provvedimento amministrativo, salvo accordo bonario - o vi è, documentata,
la richiesta di un utente, ed allora condominio (o proprietario) ed operatore
di TLC dovranno comunque definire le modalità di attuazione del collegamento
(individuazione delle collocazioni ecc.).
In ogni caso, le decisioni spettano all'assemblea, atteso che l'amministratore
non ha potere di costituire servitù o concedere diritti di godimento sulle
parti comuni o stipulare accordi per definire le modalità di installazione
degli impianti. Per quanto riguarda le maggioranze assembleari, mentre la
costituzione di una servitù richiede atto scritto e unanimità dei consensi,
per gli altri casi dipende dal contenuto degli accordi.
Cesare Rosselli
Coordinamento legali Confedilizia