Per gli
impianti termici esistenti al 1° settembre 2003, i vecchi libretti di
impianto e di centrale non devono essere immediatamente sostituiti dai nuovi
libretti previsti dal decreto ministeriale del 17 marzo scorso. Su questi
ultimi si devono semplicemente proseguire le annotazioni (praticamente, in
occasione delle previste verifiche) senza, quindi, che vi sia bisogno che
il libretto di ogni caldaia venga ricompilato.
Lo ha confermato alla Confedilizia il Ministero delle attività produttive,
che ha anche precisato - quanto alle schede identificative dell'impianto (e
cioè alle prime schede riportate sui libretti) - che, se la scheda
con i dati della caldaia è stata inviata al competente ente locale
al momento dell'installazione della stessa, non deve essere inviata una nuova
scheda, restando valido quanto riportato sul vecchio libretto, che deve essere
conservato insieme col nuovo. Se, invece - ha precisato sempre il Ministero
rispondendo ad un quesito della Confedilizia - la scheda identificativa dell'impianto,
contrariamente al disposto dell'articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 551/99,
non è stata mai inviata all'ente locale, la stessa deve adesso essere
inoltrata nel testo riportato nel nuovo libretto.
Sostanzialmente, del nuovo libretto di impianto devono essere compilate la
scheda sull'"Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione"
(n. 2) oppure quella relativa alla "Nomina del terzo responsabile dell'esercizio
e della manutenzione" (n. 3); la scheda n. 7 ("Risultati della prima
verifica e delle verifiche periodiche effettuate a cura del responsabile dell'esercizio
e della manutenzione"); ed eventualmente quelle relative ai "Risultati
delle verifiche periodiche effettuate a cura del Comune o della Provincia
competente" (n. 8) e all'"Intervento di controllo ed eventuale manutenzione
e interventi di manutenzione straordinaria" (n. 9), considerato che tutti
gli altri dati necessari sono sempre riportati nel libretto esistente. Restano
validi anche i dati segnati su quest'ultimo nelle schede relative ai "Componenti
dell'impianto termico" (n. 4) e alla "Ventilazione del locale in
cui è installato il generatore di calore" (n. 5).