DAL 1° SETTEMBRE, PER LE CALDAIE

ANNOTAZIONI SUI NUOVI LIBRETTI

 

Per gli impianti termici esistenti al 1° settembre 2003, i vecchi libretti di impianto e di centrale non devono essere immediatamente sostituiti dai nuovi libretti previsti dal decreto ministeriale del 17 marzo scorso. Su questi ultimi si devono semplicemente proseguire le annotazioni (praticamente, in occasione delle previste verifiche) senza, quindi, che vi sia bisogno che il libretto di ogni caldaia venga ricompilato.
Lo ha confermato alla Confedilizia il Ministero delle attività produttive, che ha anche precisato - quanto alle schede identificative dell'impianto (e cioè alle prime schede riportate sui libretti) - che, se la scheda con i dati della caldaia è stata inviata al competente ente locale al momento dell'installazione della stessa, non deve essere inviata una nuova scheda, restando valido quanto riportato sul vecchio libretto, che deve essere conservato insieme col nuovo. Se, invece - ha precisato sempre il Ministero rispondendo ad un quesito della Confedilizia - la scheda identificativa dell'impianto, contrariamente al disposto dell'articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 551/99, non è stata mai inviata all'ente locale, la stessa deve adesso essere inoltrata nel testo riportato nel nuovo libretto.
Sostanzialmente, del nuovo libretto di impianto devono essere compilate la scheda sull'"Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione" (n. 2) oppure quella relativa alla "Nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione" (n. 3); la scheda n. 7 ("Risultati della prima verifica e delle verifiche periodiche effettuate a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione"); ed eventualmente quelle relative ai "Risultati delle verifiche periodiche effettuate a cura del Comune o della Provincia competente" (n. 8) e all'"Intervento di controllo ed eventuale manutenzione e interventi di manutenzione straordinaria" (n. 9), considerato che tutti gli altri dati necessari sono sempre riportati nel libretto esistente. Restano validi anche i dati segnati su quest'ultimo nelle schede relative ai "Componenti dell'impianto termico" (n. 4) e alla "Ventilazione del locale in cui è installato il generatore di calore" (n. 5).