DOMANDE IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI BONIFICA

1. Quale approccio al tema acque meteoriche urbane, ovvero fognarie?
2. Quale è il significato di recapito finale e di recapito intermedio?
3. Quali funzioni competono agli impianti di fognatura?
4. A quali Enti compete l'adduzione al recapito finale della acque fognarie?
5. Quali conseguenze derivano dall'immissione in recapito intermedio delle acque fognarie?
6. La tariffa di fognatura condiziona l'attribuzione della competenza a addurre al recapito finale le acque meteoriche fognarie?
7. Quali sono gli oneri di bonifica che possono essere imposti alla proprietà immobiliare?
8. A chi compete l'onere relativo alla manutenzione delle opere idrauliche di bonifica?
9. Le Regioni hanno poteri dispositivi in materia di prestazioni patrimoniali?
10. Quali conseguenze possono derivare alla gestione finanziaria dei Consorzi di bonifica dalla eliminazione delle illegalità impositive?

La risposta a queste domande nella pubblicazione della Confedilizia Le pretese dei Consorzi di bonifica - Dieci domande e risposte per saperne di più in tema di acque meteoriche urbane o fognarie, richiedibile presso le Associazioni territoriali della Confedilizia

 

 

PUNTUALIZZAZIONI ULTERIORI
IN TEMA DI CONTRIBUTO DI BONIFICA

· L'imposizione del contributo di bonifica non può oltrepassare gli ambiti fissati dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 13 febbraio 1933 n.215, ovvero deve essere correlata alla gestione della specifiche opere pubbliche di bonifica eseguite. Non già a fantasiosi benefici di tipo ambientale o di salubrità dell'aria.
· La ripartizione degli oneri di bonifica tra i proprietari di beni immobili deve avvenire in ragione del beneficio conseguito o conseguibile per effetto "delle opere pubbliche di bonifica o di singoli gruppi a sé stanti di esse", sulla base di indici definitivi o presuntivi del beneficio stesso. In ogni caso, il beneficio sempre deve essere diretto e specifico (Cass. SS.UU. n.8960/1996).
· La spesa consortile da ripartire deve essere quella risultante dai dati di appositi distinti "centri di costo": primari e secondari.
· I centri di costo primari rappresentano il complesso degli oneri di gestione di singoli servizi di bonifica: scolo delle acque; difesa delle acque non regimate dal servizio di scolo; irrigazione.
· I centri di costo secondari costituiscono gli addendi di spesa relativa a ciascun servizio accertati per bacino o macro bacino (zone omogenee) in cui ricadono gruppi funzionali di opere pubbliche di bonifica soggette all'attività di manutenzione ed esercizio, suddivisione indispensabile per evitare che i proprietari di immobili ricadenti in determinata zona siano assoggettati, abusivamente, a contribuire a spese relativa ad altra zona, quindi non di loro pertinenza.
· Non esiste disposizione legislativa che conferisca ai Consorzi di bonifica o alle Regioni il potere di applicare o far applicare un "minimo" di contribuzione, né di maggiorarla delle spese di esazione o di tenuta del catasto, ossia di superare lo stretto rapporto proporzionale che deve intercorrere, in applicazione dei criteri di riparto prescritti dal terzo comma dell'art. 11 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, tra spesa da ripartire (comprensiva degli oneri "istituzionali") e "indice di beneficio" (imponibile) attribuito ad ogni bene immobile che trae il beneficio dello stesso.