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PUNTUALIZZAZIONI
ULTERIORI
IN TEMA DI CONTRIBUTO DI BONIFICA
·
L'imposizione del contributo di bonifica non può oltrepassare gli ambiti
fissati dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 13 febbraio 1933 n.215, ovvero
deve essere correlata alla gestione della specifiche opere pubbliche di
bonifica eseguite. Non già a fantasiosi benefici di tipo ambientale o di
salubrità dell'aria.
· La ripartizione degli oneri di bonifica tra i proprietari di beni immobili
deve avvenire in ragione del beneficio conseguito o conseguibile per effetto
"delle opere pubbliche di bonifica o di singoli gruppi a sé stanti di
esse", sulla base di indici definitivi o presuntivi del beneficio
stesso. In ogni caso, il beneficio sempre deve essere diretto e specifico
(Cass. SS.UU. n.8960/1996).
· La spesa consortile da ripartire deve essere quella risultante dai dati di
appositi distinti "centri di costo": primari e secondari.
· I centri di costo primari rappresentano il complesso degli oneri di
gestione di singoli servizi di bonifica: scolo delle acque; difesa delle acque
non regimate dal servizio di scolo; irrigazione.
· I centri di costo secondari costituiscono gli addendi di spesa relativa a
ciascun servizio accertati per bacino o macro bacino (zone omogenee) in cui
ricadono gruppi funzionali di opere pubbliche di bonifica soggette
all'attività di manutenzione ed esercizio, suddivisione indispensabile per
evitare che i proprietari di immobili ricadenti in determinata zona siano
assoggettati, abusivamente, a contribuire a spese relativa ad altra zona,
quindi non di loro pertinenza.
· Non esiste disposizione legislativa che conferisca ai Consorzi di bonifica
o alle Regioni il potere di applicare o far applicare un "minimo"
di contribuzione, né di maggiorarla delle spese di esazione o di tenuta del
catasto, ossia di superare lo stretto rapporto proporzionale che deve
intercorrere, in applicazione dei criteri di riparto prescritti dal terzo
comma dell'art. 11 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, tra spesa da ripartire
(comprensiva degli oneri "istituzionali") e "indice di beneficio"
(imponibile) attribuito ad ogni bene immobile che trae il beneficio dello
stesso.
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