l’istanza di sospensiva del Comune
La sentenza del Tar del Lazio che – su ricorso della Confedilizia – ha bocciato il libretto casa del Comune di Roma, rimane valida ed esecutiva a tutti gli effetti. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato respingendo l’istanza di sospensiva degli effetti della sentenza del Tar presentata dal Comune di Roma ed alla quale avevano aderito la Regione Lazio, l’Ordine architetti di Roma, l’Unione romana ingegneri e architetti e il Coordinamento unitario delle professioni del Lazio.
Nell’ordinanza il Consiglio di Stato motiva la reiezione dell’istanza di sospensiva con “l’infondatezza dei dedotti motivi di appello, sia con riferimento ai profili evidenziati dalla sentenza della Corte Cost. n. 315/03, sia con riferimento a quelli conseguenti alla disciplina prevista dall’art. 7 della L.R. n. 31/02”.
Come noto – la sentenza del Tar del Lazio che aveva dichiarato illegittima la delibera del Comune di Roma sul libretto casa – era stata emessa l’8 novembre 2006 e la stessa rimane perfettamente efficace: è quindi cessato per condòmini e proprietari di casa del Comune di Roma l’obbligo di dotare gli immobili del libretto e, comunque, l’obbligo di ogni adempimento in merito.
Negli ambienti della Confedilizia – che da sempre combatte la sua battaglia contro il libretto casa, ritenendolo un inutile costo a carico della proprietà edilizia, senza alcun giovamento per la sicurezza dei fabbricati – si esprime viva soddisfazione anche per questo ulteriore pronunciamento dei giudici amministrativi contro il libretto e si esprime altresì la speranza che esso possa porre termine ad ogni iniziativa di obbligare condòmini e proprietari di casa a dotarsi del libretto stesso.
Il provvedimento del Consiglio di Stato – rileva la Confedilizia – è solo l’ultimo anello di una catena di pronunce giurisprudenziali tutte concordi nel bocciare qualsiasi tentativo di istituzione dell’obbligo del libretto casa, sia a livello regionale che a livello comunale: oltre che da parte di altri Tar (quello della Puglia, ad esempio, per l’obbligo imposto dal Comune di Lecce), anche da parte dello stesso Consiglio di Stato (per l’obbligo imposto dal Comune di Foggia e – in sede di sospensiva – con riferimento ad una precedente delibera del Comune di Roma) e della Corte Costituzionale (con riferimento ad una legge della Regione Campania).
30 marzo 2007
Testo integrale
dell'ordinanza del Consiglio di Stato
Il Tar Lazio sul libretto casa del Comune di Roma