ICI 2009: VERSAMENTO E DICHIARAZIONE
Guida della Confedilizia
GLI IMMOBILI OGGETTO DELL’ICI
Presupposto per l'applicazione dell'Ici è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio italiano, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.
CHI DEVE PAGARE
Soggetti all’Ici sono i proprietari degli immobili nonché i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti in Italia o se in Italia non hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Per gli immobili concessi in leasing, soggetto passivo è il locatario finanziario. In caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Non sono soggetti all’Ici l’inquilino, il nudo proprietario, il comodatario.
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA
L’imposta si determina applicando alla base imponibile (il valore degli immobili) le aliquote e le detrazioni stabilite - per le singole fattispecie - dal Comune. Le aliquote e le detrazioni in questione possono essere reperite ai seguenti siti Internet:
- Banca
dati 1
- Banca dati 2
- Banca
dati 3
Il valore dei fabbricati è costituito dalla rendita catastale (aumentata del 5%) moltiplicata:
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, scuole, uffici pubblici, ospedali, biblioteche ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, cinema ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Per i fabbricati di interesse storico o artistico, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando al reddito dominicale risultante in Catasto al 1° gennaio, aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a 75.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposta.
A partire dal 2008, l’imposta non è più dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale diversi da quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Con il decreto-legge 27.5.’08, n. 93, convertito dalla legge 24.7.'08, n. 126, è stata infatti sancita l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. La regola trova però un’eccezione: restano soggette all’Ici – anche se adibite ad abitazione principale del soggetto passivo – le unità immobiliari di categoria catastale A/1 (“Abitazioni di tipo signorile”), A/8 (“Abitazioni in ville”) e A/9 (“Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”).
Secondo quanto indicato nella relazione governativa al provvedimento, l’esenzione non spetta per l’unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all’estero, che per legge è assimilata all’abitazione principale a condizione che non risulti locata. Ad essa continua ad applicarsi la detrazione di base di 103,29 euro. Dal canto suo, il Ministero dell’economia e delle finanze, nella Risoluzione n. 12/DF del 5.6.’08, ha rilevato che “si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione”.
Per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (c.d. "prima casa") del soggetto passivo si detrae - fino a concorrenza del suo ammontare - l’importo di 103,29 euro (elevabile dal Comune) rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (ciò vale solo per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 perché le altre unità immobiliari adibite ad abitazione principale non sono soggette a Ici).
Pertinenze
Il decreto-legge stabilisce che “per unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella
considerata tale ai sensi” del d.lgs. n. 504/’92. Il comma 2 dell’articolo 8
del d.lgs. in questione sancisce che “per abitazione principale si intende
quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente”,
successivamente aggiungendo che per unità adibita ad abitazione principale si
intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
In applicazione della regola generale, l’esclusione dall’Ici è riconosciuta
anche relativamente alle pertinenze dell’abitazione principale, ancorché
distintamente iscritte in Catasto.
Al proposito, deve però sottolinearsi che il Ministero dell'economia
e delle finanze, nella Risoluzione sopra citata, ha osservato che le pertinenze sono esenti nei
limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale. Risulta pertanto
essenziale verificare se il Comune abbia emanato un regolamento in materia di
Ici e, in caso positivo, se in esso sia disciplinata la fattispecie delle pertinenze
dell’abitazione principale, regolandosi di conseguenza ai fini dell’esenzione
ora prevista. Con i regolamenti in questione, potrebbe infatti essere stato
stabilito – ad esempio – un numero massimo di pertinenze e/o che siano
considerate tali solo determinati locali, in base alle relative caratteristiche
o alla loro categoria catastale. In assenza di disciplina regolamentare
comunale sul punto, si ritiene che l’esenzione possa essere applicabile alle
pertinenze senza alcun limite (numerico, di tipologia catastale o di
altra natura) sulla base della mera connotazione civilistica.
Si segnala che i regolamenti comunali in materia di Ici sono reperibili al
seguente sito Internet: http://www.ancicnc.it/regolamentiComunali/index.html.
Immobili assimilati all’abitazione principale
Sul tema, si rimanda all'opinione della Confedilizia espressa nella nota qui scaricabile.
Negli stessi termini, si veda il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 208/2009.
Altri immobili esentati
Per espressa previsione del decreto-legge, l’esclusione dall’Ici viene sancita anche per i seguenti casi:
- unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario, a condizione che egli non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune in cui si trova la casa coniugale.
L’Ici è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero.
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per il 2009 è previsto in 2 rate:
- la prima, entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni del 2008;
- la seconda, tra il 1° e il 16 dicembre 2009, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per il 2009 ed eseguendo il conguaglio con quanto già versato a titolo di acconto.
E' possibile anche scegliere di versare l'imposta per tutto l'anno in unica soluzione, entro il 16 giugno 2009, in questo caso applicando aliquote e detrazioni valide per il 2009.
I contribuenti non residenti in Italia possono optare per il pagamento entro il 16 dicembre 2009 in unica soluzione, ma in questo caso devono versare l’imposta applicando gli interessi del 3%.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato con il modello F24 (presso le banche convenzionate; presso gli uffici postali; al concessionario della riscossione; per via telematica) o tramite conto corrente postale (presso gli uffici postali; presso le banche convenzionate; al concessionario della riscossione; tramite il servizio telematico gestito dalle Poste).
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Salvo che il Comune non abbia disposto diversamente, nessun pagamento va effettuato se l'imposta da versare non supera 12 euro.
DICHIARAZIONE
SANZIONI
VIOLAZIONE |
SANZIONE |
|
Omesso, insufficiente o ritardato versamento |
30% dell’imposta |
|
Omessa presentazione della dichiarazione |
dal 100 al 200% dell'Ici dovuta (minimo 51 euro) |
|
Dichiarazione infedele |
dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta |
|
Omissioni o errori formali |
da 51 euro a 258 euro |
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi del 2,5% per ogni semestre compiuto.
FATTISPECIE |
SANZIONE RIDOTTA |
|
Pagamento entro 30 giorni dal termine |
|
|
Pagamento entro un anno dal termine |
|
|
Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dal termine |
8,33% dell'imposta + interessi legali |
|
Presentazione di una dichiarazione rettificativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione 2008 |
CASI PARTICOLARI
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l’imposta è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- Il Comune, quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, deve darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.
- Se si possiedono più immobili nello stesso Comune, può essere effettuato un unico versamento per l'Ici complessivamente dovuta.
- Se si possiedono più immobili in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
- In caso di contitolarità (es.: marito e moglie comproprietari), devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari (Circolare Ministero finanze n. 11 del 1993).
- In caso di immobile in multiproprietà, l'Ici deve essere versata dall'amministratore (col quale occorre quindi prendere accordi per evitare doppi versamenti), prelevando l'importo dalle disponibilità finanziarie del condominio.
- Per le parti comuni di edificio (come l'alloggio del portiere), il versamento può essere effettuato dall'amministratore del condominio, seguendo le indicazioni di cui al punto precedente.
- Per gli immobili compresi in un fallimento o in una liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita; il versamento deve essere effettuato dal curatore o liquidatore entro tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
- Alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota, e dell'applicazione della detrazione, anche alle pertinenze (Circolare Ministero finanze n. 3/FL del 2001).
- Un'abitazione costituita da due unità immobiliari accatastate separatamente, con l'attribuzione di due distinte rendite catastali, non può essere considerata "abitazione principale", perché in tal caso ci si trova in presenza di due unità immobiliari da tassare separatamente (Circolare Ministero finanze n. 6/DPF-9322 del 2002).
- I nuovi redditi dominicali dei terreni agricoli conseguenti alle disposizioni del decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2007 vanno applicati, per quanto riguarda l'Ici, soltanto a partire dall’1.1.’07. La decorrenza dall’1.1.’06 sancita dalla norma è da riferire esclusivamente all'Irpef (Circolare Ministero finanze n. 1/DPF del 2007).
- L’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto, non è soggetto all’Ici (Risoluzione Ministero finanze n. 5-DPF del 2007).
- E' escluso dall’obbligo di pagamento dell’Ici il coniuge, separato o divorziato, assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale (Risoluzione Ministero finanze n. 5-DPF del 2007).
- Per effetto della Finanziaria 2008, il coniuge soggetto passivo dell’imposta che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, ha diritto ad applicare l’aliquota prevista per l’abitazione principale e le relative detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Ciò, a condizione che il contribuente in questione non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile abitativo situato nello stesso Comune in cui si trova la casa coniugale.