INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE
SOMMARIO: a) Ambito di operatività; b) Attività prevalente;
c) Casistica: c-1) Agenzia pubblicitaria; c-2) Area di parcheggio; c-3)
Artigiano; c-4) Associazione non riconosciuta; c-5) Attività di trasporto; c-6)
Attività di vendita al minuto; c-7) Attività scolastica; c-8) Attività
stagionale; c-9) Attività turistica; c-10) Autosalone; c-11) Autoscuola; c-12)
Banca; c-13) Cabina elettrica; c-14) Campeggio; c-15) Circolo culturale; c-16)
Deposito; c-17) Ente pubblico; c-18) Esposizione di merce; c-19) Estetista;
c-20) Impresa assicuratrice; c-21) Laboratorio analisi cliniche; c-22)
Mediatore professionale; c-23) Officina; c-24) Palestra; c-25) Ricevitoria;
c-26) Sartoria artigiana; c-27) Scuola di danza; c-28) Studio di pittore; c-29)
Studio pubblicitario; c-30) Vendita di tessuti; c-31) Vetrinetta; d)
Competenza; e) Contatti diretti con il pubblico; f) Controversie; g)
Determinazione; h) Diritto di ritenzione; i) Esclusione; j) Finalità; k) Interruzione
dell'attività; l) Liquidazione forfettaria; m) Mutamento d'uso; n) Natura del
credito; o) Offerta; p) Onere probatorio; q) Prescrizione del credito; r)
Presupposti; s) Procedimento cautelare; t) Recesso anticipato; u) Rinuncia; v)
Risarcimento del danno; w) Sublocazione; x) Tentativo obbligatorio di
conciliazione; y) Vendita dell'immobile.
a) Ambito di operatività
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge, scaduto il contratto, il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per l'avviamento a lui dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, ma solo di questo.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 15 novembre 2000, n. 1177,
Pascucci c. Zanobbi ed altri.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione, la rinuncia implicita alla indennità di avviamento
contenuta in un contratto di transazione non è affetta da nullità ex art. 79
della L. n. 392 del 1978 (per stipulazione di patti contrari alla legge
stessa), in quanto tale norma è volta ad evitare la elusione in via preventiva
dei diritti del locatario, ma non esclude la possibilità di disporne una volta
che i diritti medesimi siano sorti.
* Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1999, n. 3984, Ledda c.
Sulis.
L'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art.
34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 consiste in un debito di valuta e non di
valore. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva
considerato il debito per la perdita dell'avviamento come debito di valore,
liquidandolo con adeguamento ai valori monetari al momento della sentenza).
* Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1998, n. 12090, Andriolo
ed altra c. Volpato.
In tema di contratti di locazione non abitativa venuti a
cessare alle scadenze legali fissate negli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del
1978, se il rapporto successivamente prosegue anche tacitamente fra le parti,
viene a nascita un rapporto del tutto nuovo, soggetto alla disciplina ordinaria
di cui alla suddetta legge, e pertanto anche a quella di cui all'art. 34 circa
i criteri di determinazione della indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale.
* Cass. civ., sez. III, 1 settembre 1999, n. 9195,
Stracciari c. Fantart di Clò Maria Teresa & c. sas, ed altra.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non
abitativo, qualora la data di rilascio ricada nella sospensione dell'esecuzione
prevista dall'art. 7 D.L. n. 551 del 1988, conv. nella legge n. 61 del 1989, il
conduttore è tenuto, per tutto il periodo di operatività della predetta
sospensione, a corrispondere al locatore l'indennità di occupazione, nella
misura prevista dal secondo comma del citato art. 7, a nulla rilevando che non
gli sia ancora stata corrisposta, n‚ offerta, l'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale, spettantegli a norma dell'art. 34 legge n. 392 del
1978, in quanto, nell'indicato periodo di sospensione, il provvedimento di
rilascio non è eseguibile per cause diverse e indipendenti dalla mancata
corresponsione dell'indennità per perdita di avviamento, con la conseguenza
che, durante il periodo medesimo non può ritenersi gravante sul locatore
l'onere di corrispondere la stessa.
* Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 1998, n. 12419, Sabbi c.
Maselli.
Non integra gli estremi della cessione della locazione il
mero adempimento del terzo dell'obbligo di pagare il canone, pur se il locatore
risulti a conoscenza della provenienza del pagamento.
* Cass. civ., sez. III, 3 agosto 1999, n. 8389, Cesare ed
altro c. Pirozzi.
L'art. 79 della L. 27 luglio 1973, n. 392, il quale sancisce
la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del
contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello
legale, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni
della legge stessa, mira ad evitare che al momento della stipula del contratto
le parti eludano in qualsiasi modo le norme imperative poste dalla legge sul
cosiddetto equo canone, aggravando in particolare la posizione del conduttore,
ma non impedisce che al momento della cessazione del rapporto le parti addivengano
ad una transazione in ordine ai rispettivi diritti ed in particolare alla
rinuncia da parte del conduttore, dopo la cessazione del rapporto,
all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34
della stessa legge.
* Cass. civ., sez. III, 3 aprile 1993, n. 4041, Pelosi c.
Scifo.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile
locato ad uso non abitativo è condizionata, a norma dell'art. 34 della L. 27
luglio 1978 n. 392, all'avvenuta corresponsione dell'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale, con la conseguenza che tale esecuzione deve
necessariamente seguire alla decisione su detta indennità. Pertanto, ove
quest'ultima si sia avuta con la sentenza definitiva, legittimamente la data
del rilascio dell'immobile, che sia stato già disposto con sentenza non
definitiva, viene fissata non con questo provvedimento bensì con quella
pronuncia definitiva.
* Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1983, n. 4145, Novelli c.
Migliorini.
In tema di indennità di avviamento, poiché‚ l'art. 34 della
L. n. 392/1978, stabilisce che l'esecuzione del provvedimento di rilascio di
immobile urbano, per il quale sia dovuta detta indennità, è condizionato al
pagamento della stessa, la sua corresponsione incide non sull'adozione del
provvedimento di rilascio bensì sulla esecuzione di esso, ancorché‚ il rilascio
non sia stato espressamente condizionato a quell'adempimento.
* Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1990, n. 771, D'Urso c.
Scognamiglio.
La disposizione dettata, con riferimento alle locazioni di
immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione per cui sia
dovuta alla cessazione del rapporto l'indennità per la perdita dell'avviamento,
dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (e, per il regime transitorio,
dall'art. 69, sia nella stesura originaria che nel testo di cui al D.L. n. 832
del 1986, convertito con modificazioni in legge n. 15 del 1987), secondo cui
l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata
dall'avvenuta corresponsione dell'indennità, ha efficacia innanzitutto sul
piano sostanziale e, subordinando il rilascio al versamento dell'indennità,
specularmente condiziona il pagamento dell'indennità al rilascio e instaura
così tra le due obbligazioni un'interdipendenza che costituisce fondamento per
un'eccezione alla stessa assimilabile. Infatti detta disposizione, inserendosi
nel quadro normativo di protezione delle attività imprenditoriali svolte in
immobili locati, costituisce ulteriore espressione della tutela dell'avviamento
e non attribuisce un mero diritto di ritenzione, ma consente la protrazione
dell'esercizio dell'attività economica nell'immobile -sulla base di un rapporto
instaurato in forza di legge, geneticamente collegato al precedente rapporto
contrattuale, da cui ripete l'essenza minimale delineata dall'art. 1571 c.c., e
avente per finalità proprio la protrazione dell'uso dell'immobile - fino al
momento in cui il conduttore possa utilizzare la prevista monetizzazione del
valore di avviamento per assicurare un'altra adeguata collocazione all'impresa.
Conseguentemente non è idonea a determinare la costituzione in mora del
locatore quanto al pagamento dell'indennità di avviamento la sola richiesta di
pagamento se non sussiste oggettivamente la sua mora, in conseguenza del
rilascio dell'immobile o di un'offerta del conduttore di restituzione dello
stesso, formulata con le modalità previste dall'art. 1216 c.c. (Nella specie la
S.C. ha annullato la sentenza con cui, nel giudizio promosso dal locatore per
la determinazione dell'indennità di avviamento, era stato riconosciuto il
diritto del conduttore agli interessi e al maggior danno da svalutazione
monetaria relativamente all'indennità stessa, a seguito di proposizione da
parte sua di domanda riconvenzionale in tal senso, dal giudice di merito
valorizzata quale atto di costituzione in mora a prescindere dal rilascio
dell'immobile o dalla relativa offerta).
* Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1995, n. 10820, Soc.
Immobiliare Tiziana c. Soc. Gestione Albergo Atlas.
Il diritto all'indennità di avviamento commerciale (art. 34
legge 27 luglio 1978 n. 392) presuppone un rapporto di locazione in atto,
legittimante il godimento de iure dell'immobile, e perciò non spetta se il
conduttore, contravvenendo all'obbligo di restituzione (art. 1591 c.c.),
permane nel godimento dell'immobile dopo la scadenza del contratto, pur se
rispetta la data fissata nel provvedimento di rilascio (art. 56 stessa legge).
* Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 1998, n. 667, Benevegnù
c. Parisi.
La corresponsione dell'indennità di avviamento di cui
all'art. 34 comma terzo della L. 27 luglio 1978, n. 392 non condiziona il
diritto del locatore alla esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo
l'inizio di tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la
notificazione del precetto che, come è reso palese dall'art. 479 c.p.c., è solo
atto prodromico rispetto alla esecuzione ed, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., può
essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia
iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla
esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva
modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia stata
corrisposta l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre opposizione
alla esecuzione solo dopo che questa è iniziata, e non prima, contro il
precetto, che, anche se intimato anteriormente a detta corresponsione, è
pienamente legittimo.
* Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1992, n. 11470, Piana c.
Zamazio.
Il rifiuto illegittimo del conduttore a ricevere l'indennità
di avviamento è da ritenersi equipollente all'avvenuta corresponsione ai fini
della procedibilità dell'esecuzione di rilascio dell'immobile.
* Pret. civ. Piacenza, 4 novembre 1992, n. 833, Società Castel
c. Società Il Belvedere.
b) Attività prevalente
Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento,
prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, può essere
riconosciuto al conduttore di immobile nel quale venga esercitata congiuntamente
la vendita all'ingrosso e al minuto (ancorché‚ in violazione del divieto di cui
all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426) solo quando l'attività di
vendita al minuto, con modalità che comportino contatto diretto con il
pubblico, abbia carattere prevalente rispetto all'altra. (Fattispecie relativa
ad attività di vendita all'ingrosso di apparecchiature farmaceutico sanitarie,
nella quale i giudici di merito -con decisione annullata sul punto dalla
Suprema Corte -accogliendo la domanda di indennità di avviamento avevano dato
rilievo allo svolgimento anche di una attività di vendita al dettaglio di tali
apparecchiature senza porsi il problema del carattere prevalente o no di
quest'ultima).
* Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1997, n. 1232, Ferrero
c. Actis Srl.
In caso di locazione unitaria di un immobile usato quale
negozio e di altro usato quale magazzino, l'indennità di avviamento va
calcolata in riferimento esclusivo ai locali destinati al commercio al
dettaglio.
* Pret. civ. Bergamo, 25 marzo 1982, n. 246, Carrara e altro
c. Dolcedo Snc.
Ai fini dell'accertamento sull'obbligo di corrispondere
l'indennità per la perdita dell'avviamento, si deve fare ricorso al criterio
della prevalenza qualora solo una parte dell'immobile locato sia destinata ad
attività che comporta contatti diretti col pubblico degli utenti o dei
consumatori. Per accertare la prevalenza si deve fare una valutazione
complessiva considerando oltre all'ampiezza della parte d'immobile destinata
all'attività, anche il numero dei dipendenti addetti, l'importanza economica e
la natura dell'attività stessa; contribuisce a non fare ritenere prevalente
l'attività, che pur comporta contatti diretti col pubblico, il fatto che è
esercitata in condizioni di monopolio e da un trasferimento di sede non può
derivare danno alcuno.
* Pret. civ. Parma, 7 aprile 1979, FAEP c. Zanussi Spa.
c) Casistica
c-1) Agenzia pubblicitaria
L'attività di agenzia pubblicitaria va inquadrata, ai fini
dell'art. 35 della legge n. 392/1978, non tra quelle professionali - da
intendersi nel senso ristretto di esercizio di una professione intellettuale
-ma tra le attività commerciali, realizzando una intermediazione nello scambio
dei beni, e precisamente nella cessione di spazi pubblicitari.
* Pret. civ. Milano, 9 maggio 1985, Communication Service
Srl c. Betti.
c-2) Area di parcheggio
In caso di cessazione della locazione di un bene su un
immobile complementare -nella specie spazio scoperto, adibito a stazionamento
di un camion per la vendita di panini e bevande, situato su un'area di
parcheggio per i clienti di un esercizio commerciale -non spetta al conduttore
l'indennità prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392 perché‚ da
un lato egli ha sfruttato la clientela altrui (cosiddetto avviamento parassitario);
dall'altro la fattispecie rientra nell'art. 35 ultima parte della stessa legge
essendo le esemplificazioni ivi indicate (immobili complementari o interni a
stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o
autostradali) suscettive di interpretazione analogica.
* Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 1997, n. 810, Perni c.
Iper Montebello Soc.
c-3) Artigiano
Non spetta l'indennità per la perdita dell'avviamento al
conduttore che abbia svolto attività di artigiano, consistente nella creazione
di monili e soprammobili artistici, in un locale nel quale non avveniva il
contatto diretto con i consumatori, in quanto la clientela si formava non in
relazione a tale laboratorio, bensì in occasione di mostre ed esposizioni alle
quali l'artista era solito partecipare.
* Trib. civ. Roma, sez. IV, 21 luglio 1992, Milana c.
Vignarelli, in Arch. loc. e cond. 1992, 593.
c-4) Associazione non riconosciuta
Compete l'indennità di avviamento commerciale ad una
associazione non riconosciuta che, svolgendo attività di noleggio di pellicole,
presta tale servizio ai titolari di sale cinematografiche, in quanto il
pubblico degli utenti e consumatori, ex art. 35 L. n. 392/1978, nel caso di
attività di prestazione di servizi, può non essere costituito dagli utenti
finali del servizio.
* Pret. civ. Firenze, 19 gennaio 1989, Società Immobiliare
Medio Tevere c. Associazione Cattolica Esercenti Cinema.
c-5) Attività di trasporto
L'attività di trasporto di collettame, non implicando
necessariamente contatto diretto con gli utenti nell'immobile oggetto di
locazione, comporta, qualora il locatore provi l'inesistenza di tale
condizione, l'insussistenza del diritto del conduttore a percepire l'indennità
di avviamento commerciale.
* Pret. civ. Trento, 5 ottobre 1993, n. 190, Collodo Luigi e
altri c. Soc. Collodo Autotrasporti.
c-6) Attività di vendita al minuto
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex
artt. 34 e 35 della legge sull'equo canone compete al conduttore dell'immobile
adibito ad uso non abitativo soltanto quando l'attività di vendita al minuto
con modalità che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei
consumatori sia esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività eventualmente
esercitate nello stesso locale (nella specie, la decisione di merito confermata
dalla S:C: aveva negato il diritto del conduttore all'indennità in quanto
l'attività prevalente esercitata nell'immobile era quella di progettazione di
edifici e non di vendita di appartamenti).
* Cass. civ., sez. III, 15 novembre 1994, n. 9558, Piffer
Figli snc c. Beber. Conforme, Cass. civ., sez. III, 10 maggio 1996, n. 4433.
c-7) Attività scolastica
L'attività scolastica esercitata a fini di lucro e con
gestione a strutture imprenditoriale integra attività commerciale rientrante
nella previsione dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sicché‚ al
conduttore di immobile adibito alla suddetta attività spetta alla cessazione
del rapporto l'indennità di avviamento.
* Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1995, n. 6019, Giulivo c.
Brancoli.
c-8) Attività stagionale
Al conduttore d'immobile adibito ad attività commerciale
stagionale compete l'indennità di avviamento, almeno ogni qual volta la
cessazione del rapporto sia dovuta non a mancata manifestazione della volontà
del conduttore di rinnovare il rapporto al termine della prima, seconda, terza,
quarta e quinta stagione (situazione da equiparare ad una disdetta o recesso da
parte del conduttore medesimo), bensì alla scadenza naturale del rapporto per
insussistenza di un obbligo normativo del locatore di garantire la locazione
stagionale oltre il sesto anno.
* Trib. civ. Lecce, sez. I, 25 giugno 1998 n. 1871, Scardino
c. Spedicato.
c-9) Attività turistica
In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo
l'indennità per la perdita dell'avviamento compete anche per la
cessazione della locazione di immobili nei quali viene svolta un'attività di
interesse turistico purché‚ detta attività comporti contatti diretti con il
pubblico degli utenti e dei consumatori, inteso come l'insieme indiscriminato
dei potenziali destinatari dei beni e servizi che caratterizzano l'attività
esercitata dall'impresa, con la conseguenza che deve essere escluso il diritto
all'indennità in favore di un club nautico che svolge la propria attività non a
fini di lucro e in favore soltanto dei propri soci.
* Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 1990, n. 162, Club del
Mare c. Drago.
c-10) Autosalone
Non spetta l'indennità di avviamento al conduttore che,
modificando l'originaria destinazione del fondo, adibito ad autosalone, lo
abbia destinato a deposito di autovetture, essendo quest'ultima destinazione
inidonea a realizzare un contatto diretto con il pubblico e non influendo essa
in alcun modo sul volume degli affari, trattati e conclusi nella vicina sede
principale.
* Pret. civ. Pisa, 20 ottobre 1993, Martorana c. Nesti.
c-11) Autoscuola
L'attività didattica impartita nell'autoscuola si
accompagna, con carattere di inscindibilità, alla somministrazione di taluni
servizi ed all'espletamento di varie incombenze (quali la richiesta del
cosiddetto foglio rosa per il discente, l'organizzazione delle visite mediche,
il noleggio di veicoli specificamente attrezzati, l'organizzazione per
l'espletamento degli esami, i contatti con i pubblici uffici per il rilascio
dell'autorizzazione finale) che di per sè integrano un'attività aziendale.
Consegue, pertanto, che l'autoscuola costituisce un'azienda commerciale agli
effetti della applicabilità dell'art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 per
l'attribuzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, nel caso di
cessazione del rapporto di locazione relativo all'immobile ove essa avvenga.
* Cass. civ., sez. III, 27 aprile 1994, n. 3974, La Rocca c.
Muserra.
c-12) Banca
L'istituto di credito che esercita la sua attività in
immobile locato ha diritto, in caso di cessazione del rapporto, alla indennità
di avviamento di cui all'art. 34 della L. 27 luglio 1978 n. 392
indipendentemente dal riscontro della prevalenza del servizio di sportello,
perché‚ l'attività di intermediazione nel credito, pur non essendo
espressamente menzionata dall'art. 27 della citata legge n. 392, rientra, al
pari delle altre attività indicate nell'art. 2195 c.c., fra quelle commerciali
ed è, di per sé, finalizzata a fornire servizi al pubblico che all'uopo deve
comunque necessariamente recarsi nell'immobile.
* Cass. civ., sez. III, 1 aprile 1993, n. 3895, Lazzati c.
Banco Lariano Spa.
L'indennità di avviamento commerciale, prevista dall'art. 34
della L. 27 luglio 1979, n. 392, può spettare anche nel caso di ubicazione, nei
locali condotti in locazione, degli uffici direzionali di una banca - la cui
attività (art. 2195, n. 4, cod. civ.) è finalizzata ad un servizio pubblico -
essendo funzionali al soddisfacimento delle richieste dell'utenza, secondo
l'articolazione organizzativa e le necessità operative del settore.
* Cass. civ.,
sez. III, 16 dicembre 1997, n. 12720, Faiella c. Carisal.
c-13) Cabina elettrica
Poiché‚ la perdita di un immobile usato dall'Enel come
cabina elettrica non incide minimamente sull'avviamento di tale macroscopica
azienda, nulla è dovuto per indennità per la perdita dell'avviamento.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 31 marzo 1982, n. 2607,
Maranglo c. Enel.
c-14) Campeggio
I campeggi non sono assimilabili, neppure ai fini
dell'indennità di avviamento commerciale, agli alberghi e l'indennità medesima
agli stessi spettante deve quindi essere quantificata in diciotto mensilità.
* Pret. civ. Pisciotta, 6 novembre 1989, Talamo c. Srl Tio
Pepe.
c-15) Circolo culturale
In tema di locazioni di immobili per uso non abitativo
(nella specie, in regime transitorio), l'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale compete anche per la cessazione delle locazioni di
immobili adibiti per l'attività di un circolo culturale o ricreativo ove
risulti che questo sia gestito da una società all'uopo costituita da soggetti
diversi dai soci del circolo, realizzandosi con la riscossione delle quote di
associazione al circolo, il ricavo dell'attività di gestione, costituente scopo
della società, di cui il socio del circolo è solo un cliente con il quale la
società ha diretto contatto nei locali del circolo.
* Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1992, n. 7409, Srl The
Cellar Club c. Fenicia.
c-16) Deposito
Per il disposto degli artt. 34 e 35 della legge n. 392/1978,
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non è dovuta in caso di
cessazione di un rapporto di locazione di un immobile adibito dal conduttore a
deposito ed esposizione di mobili, non trattandosi di attività comportante
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, a meno che non
sia fornita la prova da parte del conduttore, che nei locali a ciò adibiti il
pubblico abbia libero accesso senza l'ausilio di intermediari o di
accompagnatori., in tal caso integrandosi l'uso dell'immobile nell'attività
aziendale, ancorché‚ la vendita si concluda in locali vicini funzionalmente
collegati.
* Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2001, n. 505, Mobilnova
Ciro Telese Sas c. Aricò.
c-17) Ente pubblico
Per l'attribuzione dell'indennità per l'avviamento
commerciale, in caso di locazione di immobile ad uso non abitativo, occorre
avere riguardo non alla natura o alla qualifica del conduttore, bensì
all'attività che in concreto viene ivi svolta, ragion per cui il diritto
all'indennità e in genere la tutela dell'avviamento non compete a quegli enti,
come lo Stato od altro ente pubblico territoriale, che istituzionalmente non
agiscono come imprese, ai sensi dell'art. 27, L. n. 392/1978.
* Pret. civ. Siracusa, 18 luglio 1988, Esspa Edilizia
Siciliana Spa c. Comune di Siracusa.
Con riferimento ad un immobile locato all'allora
Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, poiché‚ la trasformazione di
quest'ultima in ente pubblico economico e, successivamente, in società per
azioni non ha integrato mutamento nell'uso pattuito, bensì mutamento nella
struttura del soggetto conduttore che ha trasformato la propria natura
giuridica, la conseguente inapplicabilità dell'art. 80 L. n. 392/78 rende
insussistente in capo all'attuale Poste Italiane Spa il diritto alla
corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in
relazione alla riconsegna dei locali.
* Trib. civ. Milano, sez. XIII, 15 marzo 2001, n. 3142, Soc.
Max Mara ed altra c. Poste Italiane Spa. 2001, 694.
c-18) Esposizione di merce
L'indennità per la perdita dell'avviamento compete anche al
conduttore di locali adibiti soltanto ad esposizione della merce con
possibilità di accesso da parte del pubblico, sebbene le vendite vengano
concluse in locali vicini, sempre che risulti accertato il reale ed obbiettivo
inserimento del locale nell'organizzazione aziendale del conduttore e la sua
rispondenza ed esigenza tipiche dell'impresa, essendo così funzionali alla
produttività aziendale e suscettibili di influire sul volume di affari.
* Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1987, n. 810,
Coppolicchio c. Giovine.
L'indennità per la perdita dell'avviamento, prevista
dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978, compete anche al conduttore di locali
i quali, sebbene non consentano l'accesso da parte del pubblico, comportano
tuttavia una possibilità di contatto col medesimo (nella specie, locali adibiti
ad esposizione della merce) e risultano in tal modo funzionali alla
produttività aziendale e suscettibili di influire sul volume degli affari.
* Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1983, n. 1457, Solmi c.
Soc. Doti.
c-19) Estetista
Ai fini del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, (cosiddetta dell'equo canone) l'attività di estetista come disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, non ha carattere professionale e non preclude pertanto il sorgere del diritto alla suddetta indennità a norma del successivo art. 35 della stessa legge, ma ha natura di attività imprenditoriale artigiana, senza che in contrario assuma rilievo il riferimento alla professione contenuto nella citata legge n. 1 del 1990, il quale per un verso ha riguardo alla necessaria preparazione teorico pratica di chi eserciti tale attività e per altro verso denota il carattere non occasionale ma stabile e duraturo della stessa.
* Cass. civ., sez. III, 19 marzo 1997, n. 2421, Di.Ma. Srl.
c. Piselli.
c-20) Impresa assicuratrice
L'indennità di avviamento di cui all'art. 34 della L. n.
392/1978 spetta al conduttore che, quale una impresa assicuratrice, svolga la
relativa attività - e sempre che la stessa comporti contatto diretto con il
pubblico degli utenti - nell'immobile in locazione, rientrando tale attività,
pur non espressamente considerata dall'art. 27 della citata legge, tra quelle
commerciali, in base al disposto dell'art. 2195, secondo comma cod. civ., con
la conseguente applicazione delle disposizioni di legge che fanno riferimento
alle attività commerciali e, quindi, anche del citato art. 27.
* Cass. civ., sez. III, 20 agosto 1990, n. 8496, Soc. Sai c.
In tema di locazione ad uso non abitativo, presupposto per
la spettanza dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale è che
l'immobile sia utilizzato come luogo aperto alla frequentazione diretta e
strumentalmente negoziale della generalità originariamente indifferenziata dei
destinatari ultimi dell'offerta dei beni o dei servizi. Pertanto, tale
indennità non è dovuta nelle ipotesi in cui l'attività del conduttore non sia
strutturata in modo da contare sul diretto accesso dei consumatori, anche se
questo non sia precluso (nella specie, agenzia assicurativa adibita
all'incontro tra i produttori, senza orario di accesso del pubblico, con
frequentazione solo di alcuni utenti che si recavano a pagare i premi).
* Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1993, n. 10885, Alleanza
Ass.ni Spa c. Frasca.
Non è dovuta l'indennità di avviamento per un locale adibito
ad ispettorato sinistri di una impresa assicuratrice.
* Pret. civ. Bari, 30 aprile 1983, n. 269, Macario e altri
c. Sapa Spa.
Nel caso di contratto di locazione stipulato dalla compagnia
di assicurazione, l'indennità per la perdita dell'avviamento deve essere
liquidata a favore della compagnia medesima, e non dell'agente.
* Pret. civ. Sestri Ponente, 6 maggio 1985, n. 26, Spa SAI
c. Rollino e Balteri.
c-21) Laboratorio analisi chimiche
Pur non disconoscendosi che nell'esercizio dell'attività
medica di laboratorio analista chimico sia compresa una qualche attività di tipo
organizzativo, non può negarsi che è l'elemento fiduciario collegato alla
particolare competenza professionale dell'analista a guidare l'utente verso
l'uno o l'altro laboratorio di analisi piuttosto che l'organizzazione dello
stesso. La figura del professionista assume, infatti, un rilievo innegabilmente
preminente rispetto all'aspetto economico-commerciale che, pur se sussistente,
appare certamente marginale.
* Trib. civ. Napoli, sez. XI, 14 dicembre 1991, Santoro c.
Gramendola e Peluso.
All'attività espletata da un laboratorio di analisi cliniche
non è dovuta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, essendo la
stessa configurabile come professionale malgrado l'indubbia presenza di un
elemento aziendale molto rilevante, poich‚ il risultato esterno dell'attività
medesima appare essere principalmente riconducibile alla particolare competenza
tecnica e qualificata di un professionista (analista), connotato tipico delle
attività professionali.
* Pret. civ. Roma, 20 dicembre 1988, Car c. Dessi.
c-22) Mediatore professionale
Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale, previsto in caso di cessazione del rapporto di locazione, deve
essere riconosciuto anche in favore del conduttore che eserciti attività di
mediatore professionale, stante la sua qualità di imprenditore commerciale.
* Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1984, n. 1637, Germani c.
Borghese.
La perdita di clientela che attribuisce il diritto
all'indennità di avviamento presuppone che si tratti di quella clientela che
normalmente acquista la merce o il servizio non già nell'ambito di un proprio
progetto o di una organizzazione economica di produzione o di scambio di beni o
servizi, bensì per soddisfare un bisogno personale e, comunque,
quantitativamente limitato. Conseguentemente, deve essere esclusa la debenza
dell'indennità in questione in favore di un mediatore professionale la cui
attività mediatoria non risulti soddisfare un bisogno primario e largamente
diffuso e creare uno stabile afflusso di domanda verso i locali ove viene
esercitata detta attività.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 19 giugno 1986, n. 5336, Bosco
e C. Spa c. Eredi Di Blasi.
c-23) Officina
Sussiste il diritto del conduttore all'indennità di
avviamento ex artt. 34 e 69 L. n. 392/78 in relazione ad un immobile adibito ad
officina per la riparazione di motoveicoli.
* Pret. civ. Milano, 26 gennaio 1987, Dall'Agnola c. Bon.
c-24) Palestra
L'attività di palestra specializzata in ginnastica
terapeutica, esercitata con fini di lucro e con prevalenza della organizzazione
aziendale sulla capacità professionale delle persone impegnate, integra
un'attività commerciale ai sensi dell'art. 27 legge n. 392/78; di talché‚, nel
caso di cessazione del rapporto di locazione, il conduttore dell'immobile ove
venga esercitata tale attività ha diritto all'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale.
* Pret. civ. Milano, 2 maggio 1996, n. 1620, Matalon ed
altri c. Soc. Soma.
c-25) Ricevitoria
Poiché‚ l'attività di ricevitoria del gioco del lotto non
può qualificarsi attività commerciale, n‚ rientra tra quelle tutelate dalla
normativa di cui agli artt. 27 e 34 L. n. 392/1978, il conduttore di un
immobile adibito a tale attività non ha diritto all'indennità per la perdita
dell'avviamento prevista, per il caso di cessazione della locazione, dall'art.
69, settimo comma, della stessa legge 392/1978 nella formulazione originaria
(ritenuta applicabile nella specie per essere il contratto cessato prima
dell'entrata in vigore del D.L. n. 832/1986, che ha sostituito detto art. 69
riconoscendo il diritto all'indennità o compenso in questione anche in alcune
ipotesi in cui era in precedenza escluso).
* Pret. civ. Milano 15 ottobre 1987, n. 3089, Castoro c.
Mazzoleni.
c-26) Sartoria artigiana
Al conduttore che si serve dell'immobile in locazione per
l'esercizio dell'attività artigiana di sarto, ricevendovi i clienti, spetta, in
caso di cessazione del rapporto, l'indennità di avviamento commerciale prevista
dagli artt. 34 e 35 della L. 27 luglio 1978 n. 392 in favore dei conduttori che
esercitano nell'immobile attività commerciale, industriale od artigianale con
diretto contatto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, restando
irrilevante, in presenza di una clientela pur sempre originariamente
indifferenziata, la minore affluenza di una sartoria artigiana rispetto a
quella di una rivendita al minuto di capi di abbigliamento.
* Cass. civ., sez. III, 29 luglio 1995, n. 8340, Calori c.
Dal Vecchio.
c-27) Scuola di danza
In caso di locazione di immobile adibito alla gestione di
scuola privata di danza, con strutturazione aziendale e a fine di lucro, non
compete alcuna indennità di avviamento commerciale perch‚, anche in caso di
prevalenza della strutturazione aziendale sulle prestazioni personali e
professionali del conduttore gestore della scuola, difetta l'estremo
dell'esistenza dei contatti diretti col pubblico degli utenti di cui all'art.
35 della L. n. 392/78.
* Pret. civ. Chieti, 24 febbraio 1992, n. 18, Ruffini c. Di
Peppe ed altri. 392.
c-28) Studio di pittore
Non compete indennità per la perdita di avviamento a favore
di pittore che eserciti attività in studio cui accedano i potenziali acquirenti
delle opere artistiche.
* Pret. civ. Firenze, 27 ottobre 1988, Petrelli c. Cappello.
c-29) Studio pubblicitario
Deve escludersi che uno studio pubblicitario, ancorché‚
iscritto alla camera di commercio come ditta artigianale, possa rientrare tra
gli imprenditori aventi contatti diretti con il pubblico degli utenti (art. 35
L. n. 392/1978), perch‚ tale locuzione individua le imprese industriali dirette
alla produzione di servizi, le imprese di trasporto, quelle esercenti attività
bancarie e assicurative, attività ausiliarie, i pubblici esercizi e i servizi
di largo consumo, come trattorie, spacci, autorimesse, tabaccherie, uffici di
viaggi.
* Trib. civ. Piacenza, 23 maggio 1983, VBM Snc c. Tansini e
Luccherini.
c-30) Vendita di tessuti
Ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore indennità per la
perdita dell'avviamento, prevista dall'art. 34, secondo comma, della L. n.
392/1978, non sussiste il requisito dell'affinità tra l'attività di vendita di
tessuti e quella di vendita di confezioni di abbigliamento.
* Pret. civ. Bari, 26 agosto 1994, n. 997, Soc. Marisemma
II c. De Florio.
c-31) Vetrinetta
Nel caso di locazione di vetrinetta ad uso esclusivo di spazio pubblicitario, si verte in tema di immobile locato per consentire lo svolgimento di una vera e propria attività commerciale, sia pure nella fase iniziale di approccio con il cliente. Al relativo contratto deve quindi applicarsi la disciplina di cui alla L. n. 392/1978.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 9 giugno 1997, n. 6253,
Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 22 in Milano c. Soc. Messaggerie
Musicali.
d) Competenza
Qualora il pretore abbia dichiarato la propria incompetenza
per valore a decidere la causa di finita locazione, senza provvedere sulla
domanda riconvenzionale proposta soltanto in via subordinata di pagamento per
la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 della legge n. 392/78, il
tribunale davanti al quale la causa sia stata riassunta e riproposta la domanda
di pagamento dell'indennità ex art. 34 cit., non può, ritenuta la propria
incompetenza, in ordine a detta domanda, richiedere d'ufficio il regolamento di
competenza, per difetto dell'indeclinabile presupposto della duplice
declaratoria di incompetenza.
* Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1999, n. 4163, Basciano c.
Brancatello.
Proposta dal conduttore domanda di pagamento dell'indennità
di avviamento commerciale, prevista dalla legge (sull'equo canone) n. 392 del
1978 in caso di cessazione della locazione di immobile ad uso non abitativo,
previa declaratoria di nullità (ai sensi dell'art. 79) della rinunzia ad essa
operata in sede di conciliazione nel giudizio di rilascio dell'immobile stesso,
la competenza del pretore (ex art. 45, terzo comma) non è limitata alla
determinazione e liquidazione di tale indennità, bensì si estende
all'accertamento della dedotta nullità, il quale implica una indagine meramente
incidentale, al fine dell'accoglimento della suddetta domanda, senza richiedere
una pronuncia giudiziale autonoma con efficacia di giudicato.
* Cass. civ., sez. III, 20 aprile 1984, n. 2592, Triglione
c. Consoli.
Nel caso di cessazione del rapporto di locazione di immobile
urbano ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 45 terzo comma della L. 27
luglio 1978 n. 392, nel devolvere al pretore, qualunque ne sia il valore, la
domanda del locatario diretta al riconoscimento ed alla determinazione
dell'indennità per perdita dell'avviamento commerciale (artt. 34 e 69 della
legge medesima), fissa una competenza per ragioni di materia, non derogabile.
Pertanto, ove detta domanda venga proposta in via riconvenzionale davanti a
giudice diverso dal pretore, competente per valore sulla domanda principale del
locatore di scioglimento del rapporto, resta esclusa la possibilità di
un'attrazione di tale riconvenzionale nella cognizione di quel giudice diverso,
e si rende necessaria la separazione dei rispettivi procedimenti.
* Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1986, n. 2914, Bei c. De
Luca.
La competenza esclusiva del pretore sulle controversie
relative alla indennità di cui all'art. 34 della legge sull'equo canone
comprende, attesa l'unitaria configurazione dell'istituto, anche le
controversie che hanno per oggetto la realizzazione della condizione posta
dall'art. 34, comma 3 (e dell'art. 69, comma 10, nel testo novellato) per
l'esecuzione del provvedimento di rilascio. (Nella specie si trattava di
opposizione alla esecuzione fondata sulla eccezione di omesso pagamento della
indennità).
* Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 1996, n. 1372, Maggioni
c. Soc. Publicity.
e) Contatti diretti con il pubblico
Nel caso di immobile dato in locazione per essere destinato ad un'attività che secondo le sue modalità tipiche comporta contatto diretto con il pubblico (come quella di intermediazione immobiliare se rivolta a soddisfare le esigenze non di singoli soggetti direttamente contattati o di singoli altri operatori economici, ma della indistinta generalità degli interessati, raggiunti attraverso la diffusione di messaggi tipici per tale genere di attività, come inserzioni sui giornali, cartelli affissi all'esterno degli immobili da vendere, manifesti etc., pur nella mancata segnalazione della presenza, nell'immobile locato, della sede dell'azienda), qualora il locatore convenuto per il pagamento dell'indennità di avviamento non neghi l'effettivo svolgimento, nell'immobile, dell'attività contrattualmente prevista, la domanda del conduttore non può essere respinta sul rilievo della mancanza di prova del contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, per non essere stata dimostrata l'utilizzazione dei locali come fonte di procacciamento di clienti, non risultando apposti all'esterno dei locali stessi i consueti elementi di attrazione per il pubblico (quali insegne, vetrine etc.), trattandosi di circostanze di per sé non significative, che non possono costituire impedimento ad una prova per presunzioni della sussistenza di tali contatti, tratta, secondo un criterio di normalità, ed in assenza di contrari elementi di giudizio, dalla circostanza che essi sono connaturati ad una attività della quale è certo l'avvenuto svolgimento.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 10 marzo 1998, n. 2646, Attika
Sas c. Isar Spa.
L'indennità prevista dall'art. 34 della legge n. 392 del
1978 a favore del conduttore di immobile destinato ad uso diverso di
abitazione, semprech‚ l'attività in esso esercitata comporti il contatto
diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori (a mente del successivo
art. 35), compete anche al conduttore il quale svolga nell'immobile condotto in
locazione sia l'attività di produzione che quella di vendita al minuto
indipendentemente dalla prevalenza o meno di quest'ultima attività.
* Cass. civ., sez. III, 14 aprile 1986, n. 2616, Cravattifi.
Mee. c. Univ. Bologna.
In tema di locazione di immobili per uso diverso da quello
di abitazione, la indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non può
ritenersi dovuta qualora l'immobile locato non risulti aperto alla
frequentazione, diretta e senza intermediazioni, della generalità dei
destinatari finali dell'offerta di beni o servizi, e, in particolare, qualora
il pubblico abbia accesso al locale soltanto previo accompagnamento dei
dipendenti o del titolare dell'attività commerciale, dopo essere in altro modo
entrato in contatto con la di lui organizzazione aziendale, non potendo, in tal
caso, legittimamente qualificarsi i termini di contatti diretti l'accesso del
pubblico al locale de quo.
* Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 1997, n. 9869, Merluzzo
c. Passeggio.
In tema di locazioni di immobili non abitativi, l'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale non compete con riguardo all'immobile
che pur locato insieme con altro in cui si svolge l'attività con contatti
diretti con il pubblico, non presenti identica caratteristica in ragione della
sua strutturale autonomia rispetto al secondo, restando irrilevante l'eventuale
esistenza di un collegamento funzionale per essere lo stesso adibito a deposito
della merce venduta nell'altro locale.
* Cass. civ., sez. III, 2 giugno 1995, n. 6198, Trattoria
Bagutta c. Mazzoni.
Poiché‚ nell'ipotesi in cui l'immobile locato sia adibito ad
usi diversi la disciplina applicabile è quella relativa all'uso prevalente,
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, prevista dall'art. 34,
L. 27 luglio 1978, n. 392, compete al conduttore dell'immobile adibito ad uso
non abitativo, soltanto quando l'attività di vendita al minuto con modalità che
comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, sia
esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività eventualmente esercitate
nello stesso locale (fattispecie in cui nei locali locati veniva svolta in modo
assolutamente prevalente l'attività di lavorazione del marmo destinata
all'utilizzazione di altri imprenditori e non invece ai consumatori finali).
* Cass. civ., sez. III, 20 aprile 1995, n. 4474, Nai c.
Zanaboni.
Le disposizioni di legge sull'equo canone che attribuiscono
al conduttore di immobile adibito per uso diverso da quello di abitazione, per
il caso di vendita dello stesso (artt. 35, 38, 69 L. 27 luglio 1978 n. 392), il
diritto ad una indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, hanno uno
scopo di tutela dell'avviamento inteso come clientela e si riferiscono, perciò,
solo agli immobili che, adoperati dal conduttore come luogo aperto alla
frequentazione diretta e strumentalmente negoziale della generalità dei destinatari
finali dell'offerta di beni e di servizi, assumano la funzione di collettore di
clientela e fattore locale di avviamento; ne consegue che l'indennità non
spetta in caso di vendita di immobile adibito dal conduttore come locale di
esposizione in cui il pubblico non accede o accede solo se accompagnato, dopo
essere in altro modo entrato in contatto con l'organizzazione commerciale del
conduttore, se non risulti anche che in concreto tale locale è in grado di
esercitare, di per sé, un richiamo sulla clientela.
* Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 1993, n. 10460, Mussi c.
Micheletti.
Al conduttore che esercita nell'immobile, senza le
prescritte autorizzazioni amministrative, attività commerciale che implichi
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori non può essere
riconosciuto il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale dovendosi negare tutela giuridica a chi versa in situazione
illecita.
* Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1993, n. 5265, Grimaudo c.
Sicel Mobili Gentili Spa.
Al conduttore che esercita nell'immobile, senza le
prescritte autorizzazioni amministrative, una attività commerciale che implichi
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori non può essere
riconosciuta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, dovendosi
negare tutela giuridica a chi versa in situazione illecita.
* Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2000, n. 12966, Ribol
sport c. Bandini & C. Snc.
Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale, ai sensi dell'art. 34 della legge sull'equo canone, al pari del
diritto di prelazione e di riscatto (artt. 38, 39 legge cit.) spetta al
conduttore di immobile urbano con destinazione non abitativa, sempre che egli
vi eserciti un'attività produttiva o commerciale a contatto diretto con il
pubblico, sia pure come contitolare o consocio di una società di persone della
relativa impresa con soggetti estranei alla titolarità del rapporto locativo.
* Cass. civ.,
sez. III, 19 dicembre 1996, n. 11363, Mauriello c. De Filippo.
L'indennità di avviamento di cui all'art. 34, della L. 27
luglio 1978, n. 392, spetta anche nei casi in cui il locale sia utilizzato per
una attività che l'imprenditore svolge per mezzo di rappresentanti o di
soggetti che operano per suo conto e che del locale si servano per i loro
contatti con il pubblico degli utenti o dei consumatori (nella specie,
trattavasi di una società assicuratrice collegata con la società conduttrice).
* Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1992, n. 6248, Properzi c.
Lloyd Internazionale Spa.
Con l'espressione attività che comportino contatti diretti
con il pubblico degli utenti e dei consumatori, il legislatore ha inteso
individuare quelle attività che si rivolgono alla massa di possibili fruitori,
i quali, nella loro indeterminatezza, vengono a costituire la potenziale
clientela del conduttore. Gli utenti e i consumatori costituiscono, così,
l'ultimo anello della catena distributiva, coloro cioè che utilizzano
direttamente il prodotto o il servizio; mentre non rientrano in tale categoria
gli intermediari che acquistano la merce od utilizzano il servizio per
trasferirlo a loro volta al diretto fruitore. (Nella fattispecie, sulla base
del principio che precede, è stata esclusa la spettanza dell'indennità di avviamento
all'odontotecnico la cui attività artigianale è ausiliaria della professione
sanitaria e si concreta - secondo il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 - nella
costruzione di protesi dentarie su modelli tratti dalle impronte che possono
essere fornite solo dai medici i quali, di conseguenza sono gli unici suoi
possibili clienti e che, a loro volta trasferiscono il prodotto all'utente -
paziente).
* Pret. civ. Roma, 2 marzo 1988, Salvidio c. Sugameli.
Ai fini della sussistenza del diritto all'indennità per la
perdita dell'avviamento commerciale, non è configurabile il contatto diretto
con il pubblico nel caso in cui l'immobile sia adibito a studio fotografico
posto all'interno di un cortile e non segnalato da insegne nella strada.
* Pret. civ. Firenze, ord. 13 aprile 1989, Bencini c.
Ricasoli.
Qualora nell'immobile locato ad uso commerciale venga svolta
sia attività che comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei
consumatori sia attività che tali contatti non comporta, nella determinazione
dell'indennità per la perdita dell'avviamento deve tenersi conto esclusivamente
del criterio forfettizzante ed astratto del valore locativo dell'intera unità
immobiliare.
* Pret. civ. Roma, 31 gennaio 1989, Ditta Master c. Nardi.
Non compete indennità per il rilascio di quei locali, nei
quali non avviene un contatto diretto con il pubblico degli utenti o
consumatori, ma un contatto soltanto mediato, ancorché‚ i locali siano inseriti
nell'organizzazione produttiva, purché‚ però abbiano una loro precisa individualità
e cioè costituiscano un'autonoma unità immobiliare. Quando, invece, la parte
nella quale non avvengono contatti diretti con il pubblico degli utenti o dei
consumatori non ha una sua autonomia e non costituisce una distinta unità
immobiliare, si deve tener conto di tutti i locali nel loro complesso; non è
quindi accoglibile la richiesta subordinata presentata dal convenuto di
limitare il calcolo del canone corrente di mercato a quella sola parte dei
locali al piano terreno frequentati dagli utenti e non invece a quella adibita
a studio o sala di posa.
* Pret. civ. Parma, 24 gennaio 1990, Ditta Telò Pubblicità
c. Soc. Immobilare Altan.
f) Controversie
Con riferimento a locazione di immobile destinato ad uso
diverso da quello di abitazione, sussiste rapporto di continenza tra la causa
di opposizione a precetto, proposta davanti al pretore, con la quale il
conduttore si oppone al rilascio dell'immobile, intimato in virtù di un verbale
di transazione e conciliazione, deducendo la mancata corresponsione dell'indennità
di avviamento, in ragione della nullità della rinuncia ad essa, contenuta nella
detta transazione, e la causa che, previamente promossa dallo stesso
conduttore, davanti al tribunale, per la dichiarazione di vigenza del rapporto
locativo relativo allo stato immobile e, in subordine, della nullità del citato
accordo transattivo, si connota per la maggiore ampiezza del petitum, non
ricorrendo in ordine alla prima causa la competenza per materia del pretore, la
quale è limitata alla determinazione dell'indennità di avviamento.
* Cass., sez. 8 febbraio 1990, n. 885, Pugliares c.
Leonardi.
L'interveniente adesivo ha un interesse di fatto all'esito a
lui favorevole della controversia, determinato dalla necessità di impedire che
nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose
della decisione, ma detto interesse non è idoneo ad attribuirgli un autonomo
diritto da far valere nel rapporto controverso. (Nella specie, la S.C. ha
annullato la sentenza impugnata la quale d'ufficio aveva attribuito l'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale al terzo che, quale intestatario
della licenza di commercio e titolare dell'attività esercitata nell'immobile
locato, aveva spiegato intervento adesivo nella causa fra il locatore ed il
conduttore concernente la cessazione del rapporto locatizio ed il pagamento
della detta indennità).
* Cass. civ., sez. III, 14 marzo 1995, n. 2928, Mazza c.
Arcidiacono.
Il locatore, nel giudizio che lo veda in veste di convenuto
per l'accertamento o il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale non può, al fine di negare il diritto del conduttore alla
corresponsione della predetta indennità, limitarsi ad eccepire la morosità di
quest'ultimo ma deve provare che il contratto si è risolto per il suo
inadempimento oppure per una delle altre cause di cui all'art. 34 della L. n.
392/1978.
* Pret. civ. Carrara, 16 agosto 1988, n. 51, Morelli c.
Bruschi.
La sentenza condizionale di condanna è ammissibile nei casi
in cui l'evento futuro ed incerto, cui viene subordinata l'efficacia della
pronuncia, costituisca un elemento accidentale della decisione e non
nell'ipotesi in cui gli elementi futuri ed incerti concretino un elemento
costitutivo del diritto e dell'azione qual è quello tipizzato dall'art. 34,
secondo comma, della L. n. 392/1978 nell'ipotesi l'immobile venga da chiunque
adibito all'esercizio della stessa attività o di attività affini entro un anno
dal rilascio.
* Pret. civ. Foggia, 18 febbraio 1985, n. 14, Fattibene c.
Ulivieri e altri.
E' inammissibile il ricorso diretto a far determinare dal
pretore l'ammontare dell'indennità dovuta per avviamento commerciale quando sia
certa l'entità dell'ultimo canone corrisposto.
* Pret. civ. Matera, 27 aprile 1993, n. 72, Porcari e altri
c. Soc. Centro studi arredamento.
Sussiste per il locatore la possibilità di fare determinare
anche in via autonoma il quantum dell'indennità di avviamento, sia prima che
durante la procedura di rilascio.
* Pret. civ. Bassano del Grappa, 25 giugno 1980, Ferrajuolo
c. Pettenuzzo.
Non essendo il verbale di conciliazione assimilabile ad un
provvedimento di rilascio, l'esecuzione non può essere condizionata dalla
richiesta dell'avviamento commerciale ex artt. 34 e 69, della legge 392/78.
* Pret. civ. Firenze, 19 giugno 1982, n. 1424, Innocenti c.
Venturi.
Il pretore, adito a norma dell'art. 45 della legge 392/1978
per la determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale, non ha il potere di sospendere l'esecuzione per rilascio
eventualmente promossa dal locatore; tale potere spetta al giudice
dell'esecuzione, adito a norma dell'art. 615, comma secondo, c.p.c., dovendosi
ravvisare nel mancato pagamento della predetta indennità un fatto impeditivo,
sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, nel quale il
diritto del conduttore ad ottenerne la corresponsione trova la sua fonte.
* Pret. civ. Taranto, 25 gennaio 1982, Francavilla c.
Palmisano.
E' illegittima la notifica del precetto di rilascio avanti
il pagamento dell'indennità di avviamento, configurando il mancato pagamento di
tale indennità un'acquiescenza del provvedimento di rilascio dell'immobile che
dà luogo ad un'ipotesi di sospensione legale dell'esecuzione che si aggiunge a
quella di cui all'art. 623 c.p.c.
* Pret. civ. Bassano del Grappa, 25 giugno 1980, Ferrajuolo
c. Pettenuzzo.
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione di un
provvedimento di rilascio di locale ad uso diverso dall'abitazione, il
conduttore affermi che non è stata corrisposta l'indennità di legge a lui
spettante, l'ufficiale giudiziario procedente deve fare applicazione della
normativa di cui all'art. 610 c.p.c., rimettendo le parti davanti al giudice
dell'esecuzione.
* Pret. civ. Pistoia, ord. 2 dicembre 1980, Elettromarket c.
Benesperi.
g) Determinazione
La determinazione e l'attribuzione al conduttore
dell'indennità di avviamento prevista dagli artt. 34 e 69 della legge n. 392
del 1978, non può essere effettuata d'ufficio dal giudice.
* Cass. civ., sez. III, 8 aprile 1988, n. 2770, Nicocia c.
Bentivoglio.
L'interesse del locatore ad agire per la determinazione
dell'indennità di avviamento alla cessazione del rapporto di locazione di
immobili ad uso non abitativo si configura, anteriormente alla richiesta del
conduttore, come interesse attuale all'accertamento negativo del credito, al
fine di poter proporre l'azione esecutiva di rilascio senza che possa essere
opposta l'eccezione di carenza di una condizione di procedibilità.
* Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8457, Bredice c.
Corepla srl.
E' in base al titolo esecutivo che debbono essere
individuati i soggetti del giudizio di accertamento del diritto all'indennità
e/o di determinazione dell'entità della stessa, giudizio finalizzato per il locatore,
che abbia conseguito ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., a rimuovere un
ostacolo all'esercizio dell'azione esecutiva, nell'ambito del quale il
conduttore non può opporgli la carenza di legittimazione derivante dalla
pretesa non titolarità del rapporto di locazione, che è oggetto della causa
ancora in corso sulla cessazione del rapporto di locazione.
* Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8457, Bredice c.
Corepla srl.
La domanda di determinazione dell'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale va proposta secondo gli ordinari criteri e gradi
del processo civile e, quindi, se non sia stata formulata dal conduttore in
sede di opposizione alla convalida di sfratto, deve proporsi, a pena di
inammissibilità, entro il termine fissato dal pretore a norma dell'art. 426
c.p.c.
* Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1997, n. 4568, Noi
Incontro soc. c. Comandini.
Il giudizio relativo alla determinazione dell'indennità di
avviamento non deve essere sospeso in pendenza del giudizio inerente alla scadenza
del contratto di locazione di un immobile adibito ad uso diverso da quello
abitativo, in quanto il locatore ha indubbiamente un interesse alla
determinazione dell'indennità, il cui pagamento costituisce condizione per
l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato.
* Trib. civ. Piacenza, 7 agosto 1989, Zeppelin Pub c.
Groppi.
h) Diritto di ritenzione
In tema di indennità per l'avviamento commerciale, la L. 27
luglio 1978 n. 392 (artt. 34, 69) riconosce al conduttore, indipendentemente da
un preciso giudicato, positivo sul credito, un diritto di ritenzione
sull'immobile anche in pendenza della relativa controversia sino al pagamento
dell'indennità, ma non comporta, dopo la scadenza della locazione, una prorogatio del rapporto contrattuale locativo n‚ la mora della restituzione,
con l'obbligo di continuare la corresponsione dei canoni fino alla riconsegna a
norma dell'art. 1591 c.c., in quanto la ritenzione non abilita il conduttore
alla prosecuzione del godimento del bene quale utilità corrispettiva del
pagamento del canone, configurandosi come mero onere di custodia anche
nell'interesse proprio.
* Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1995, n. 2442, Paiola c.
Lugagli.
Una volta cessato il rapporto contrattuale, il conduttore ha
diritto di detenere l'immobile, così esercitando una forma di diritto di
ritenzione, finch‚ non gli venga corrisposta l'indennità di cui all'art. 34
della legge sull'equo canone.
* Pret. civ. Pordenone, 7 marzo 1998, n. 79, Sipkova c. Soc.
Consap, in Arch. loc. e cond. 1998, 427.
i) Esclusione
Il termine recesso nell'ambito dell'art. 34, primo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, che esclude il diritto del conduttore
all'indennità per la perdita dell'avviamento quando la cessazione del rapporto
di locazione è dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del
conduttore, è impiegato in una accezione ampia, comprensiva di ogni risoluzione
anticipata del contratto che, anche se formalmente consensuale per adesione del
locatore, possa farsi risalire ad una manifestazione di volontà del conduttore
che non abbia più interesse alla continuazione della locazione.
* Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 1995, n. 2231, Macchi ed
altri c. Maffia.
Non spetta alcuna indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale ad una società immobiliare per l'attività svolta in un locale nel
quale, senza alcuna insegna n‚ vetrina, si svolgono solo trattative riguardanti
il prezzo di un immobile o la visione dei progetti, in quanto tale attività non
configura l'ipotesi di contatto diretto con il pubblico ex art. 35, L. n.
392/1978, bensì di mero contatto mediato con una clientela già, in parte,
selezionata.
* Pret. civ. Genova, sez. II, 10 dicembre 1991, Romeo c.
Società Immobiliare S. Ilario, in Arch. loc. e cond. 1992, 593.
Non spetta indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale, ai sensi dell'art. 35 della L. n. 392 del 1978, in relazione
all'esercizio di attività di progettazione ed allestimento arredamenti,
consulenza di architettura, pubblicità ed estetica industriale, dato il
prevalere degli elementi libero professionali, basati sull'intuitus personale,
rispetto a quelli imprenditoriali, e della irrilevanza quindi del luogo di
esplicazione dell'attività nel rapporto con la clientela.
* Pret. civ. Udine, sez. dist. di Palmanova, 1 luglio 1991,
n. 24, Soc. So.Te.Co. c. Comune di Palmanova.
Il diritto del conduttore all'indennità ex art. 34 della L.
n. 392/1978 è escluso laddove lo stesso, alla cessazione del rapporto
locatizio, abbia trasferito la propria attività in altra unità immobiliare
locata allo scopo, facente parte del medesimo stabile.
* Trib. civ. Roma, 18 febbraio 1998, Caselli c. Bovini.
Non compete alcuna indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale per la cessazione del contratto di locazione, al conduttore
esercente un'attività di fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti di
posta pneumatica, non comportando questa contatti diretti con il pubblico degli
utenti e dei consumatori, ma solo rapporti limitati ad una clientela
particolarmente qualificata e selezionata.
* Pret. civ. Roma, 7 aprile 1989, Are c. Soc. Varone, in
Arch. loc. e cond. 1991, 364.
Non ha diritto all'indennità di avviamento commerciale,
atteso il disposto dell'art. 35 L. 392/78, la cooperativa di consumo, che, per
quanto svolga attività commerciale, non ha un contatto diretto con il pubblico
degli utenti e dei consumatori, potendo soltanto avere rapporti con i propri
soci.
* Pret. Civitavecchia, 26 ottobre 1984, n. 210, Coop.
Consumo Santa Marinella c. De Laurentis.
Deve essere escluso che abbia diritto all'indennità di
avviamento il professionista la cui attività commerciale abbia avuto carattere
accessorio a quella professionale oppure - se a carattere prevalente o anche
soltanto autonomo - non abbia comportato rapporti diretti col pubblico degli
utenti e dei consumatori. (Fattispecie di professionista che svolgeva attività
di rappresentanza e di procacciamento di materiali da costruzione per imprese).
* Pret. civ. Pietrasanta, 10 novembre 1982, n. 84, Cipriani
c. Baldi Coluccini.
Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento è
esclusa in ipotesi di recesso dalla locazione della curatela fallimentare a
seguito di sentenza dichiarativa di fallimento del conduttore ed è ininfluente
la successiva pronuncia di revoca del fallimento.
* Pret. civ. Napoli, 25 novembre 1985, Antonangeli c. Cond.
via Niutta 3, Napoli.
Deve escludersi che sia dovuta l'indennità per l'avviamento
commerciale per le attività nelle quali le prestazioni personali dell'esercente
costituiscono l'elemento attraente, capace di determinare l'indennizzo della
clientela con prevalenza sulle altre caratteristiche obiettive legate
propriamente all'azienda (nel caso di specie autoscuola).
* Pret. civ. Cesena, 21 maggio 1982, n. 95, Berardi c.
Bastoni.
j) Finalità
La disposizione dettata, con riferimento alle locazioni di
immobili urbani destinati ad uso diverso da quello abitativo, per cui sia
dovuta, alla cessazione del rapporto, l'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale, dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978, secondo
la quale l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è
condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità, inserendosi nel
quadro normativo di protezione delle attività imprenditoriali svolte in
immobili locati, costituisce ulteriore espressione della tutela
dell'avviamento, e non si limita ad attribuire un mero diritto di ritenzione al
conduttore, consentendogli la protrazione dell'esercizio dell'attività economica
sull'immobile, verso il pagamento di un corrispettivo coincidente con quello
del precedente rapporto contrattuale, dovuto, peraltro, in ossequio al canone
generale della correttezza, anche nella ipotesi in cui il conduttore, per sua
scelta, non utilizzi l'immobile, salvo che costui non rinunzi anche alla mera
detenzione dell'immobile, effettuandone la riconsegna al locatore, o
facendogliene offerta ai sensi dell'art. 1216 c.c.
* Cass. civ., sez. III, 26 maggio 1999, n. 5098, Bevilacqua
c. Lepore.
k) Interruzione dell'attività
L'interruzione, da parte del conduttore, dell'attività
industriale, commerciale o artigianale comportante contatti diretti con il
pubblico degli utenti e dei consumatori, provocata dall'inagibilità dell'immobile
locato, non determina la perdita del diritto del conduttore all'indennità di
avviamento se il rapporto, non avendo il locatore fatto valere la risoluzione
del contratto per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, sia
successivamente cessato, per iniziativa di quest'ultimo, solo per effetto della
scadenza legale o convenzionale del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 1992, n. 11091, Casal c.
Galletti.
l) Liquidazione forfettaria
A differenza della disciplina vigente durante il regime
vincolistico (art. 4 della L. n. 19 del 1963), la nuova normativa delle
locazioni urbane ad uso non abitativo di cui alla L. n. 392 del 1978 prevede,
con riguardo all'indennità per l'avviamento commerciale, una liquidazione
forfettaria fissa commisurata ad un numero predeterminato di mensilità, nella
quale cioè varia solo l'elemento base costituito dal canone mensile - che può
essere quello da ultimo corrisposto dal conduttore (art. 34), o quello
richiesto dal locatore od offerto dal terzo, ovvero quello corrente di mercato
(art. 69) - restando escluso qualsiasi potere discrezionale del giudice di
procedere ad una liquidazione equitativa anche nel caso in cui il locatore non
intenda procedere al rinnovo della locazione nel regime transitorio, atteso che
la mera espressione sulla base del canone corrente di mercato contenuta nel
settimo comma dell'art. 69 citato, non comporta alcuna differenziazione dalle
altre ipotesi considerate in precedente (nelle quali il numero delle mensilità
indicate dal legislatore costituisce l'importo concretamente dovuto e non
l'ammontare massimo consentito).
* Cass. civ., sez. III, 12 agosto 1988, n. 4945, Sgrò c.
Portale.
m) Mutamento d'uso
Nel caso di mutamento da parte del conduttore dell'uso
pattuito, nel corso della locazione, va applicato, al momento della cessazione
del rapporto di locazione, il regime giuridico corrispondente all'uso
prevalente (art. 80 comma 2 della L. 27 luglio 1978 n. 392), con la conseguenza
che - in caso di prevalenza dell'uso commerciale con contatti diretti con il
pubblico - l'indennità di cui all'art. 34 legge citata va commisurata
all'intero canone corrisposto per l'immobile concesso in locazione e non già ad
una parte del canone proporzionata alla sola superficie adibita all'uso
commerciale predetto.
* Cass. civ., Sezioni Unite>, 28 ottobre 1995, n. 11301,
Travaglio c. D'Acquaviva e Vavallo.
In tema di indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale, non è accordabile la tutela prevista dall'art. 34 legge 392/78 al
conduttore che abbia unilateralmente operato un mutamento d'uso dell'immobile,
tale da rendere applicabile un regime giuridico diverso, senza che il locatore
ne abbia avuto conoscenza, in quanto ciò esporrebbe quest'ultimo a subire una
situazione che egli non ha in alcun modo contribuito a creare, neppure con la
sua inerzia consapevole.
* Cass. civ., sez. III, 11 agosto 2000, n. 10723, Interass
Ass.ni Snc. c. Cardone ed altro.
n) Natura del credito
In tema di locazioni di immobile ad uso non abitativo, il
credito relativo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
spettante al conduttore nel caso di recesso del locatore, trattandosi di
compenso rapportato al canone corrente di mercato per locali aventi le stesse
caratteristiche (art. 69 L. n. 392/1978) ovvero al canone richiesto od offerto
(art. 1 D.L. n. 832/1987 sostitutivo dell'art. 69 cit.) e riferito al momento
in cui il recesso ha operato i suoi effetti (e cioè al sesto mese dopo il
preavviso di rilascio), ha per oggetto fin dall'origine una somma di denaro e,
pertanto, costituisce un credito di valuta e non di valore.
* Cass. civ., sez. III, 3 novembre 1993, n. 10836, Buttazzo
c. Corona.
o) Offerta
E' sufficiente l'offerta reale dell'indennità di avviamento
ai fini della procedibilità dell'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile.
* Pret. civ. Piacenza, ord. 12 marzo 1992, Soc. Castel c.
Soc. Il Belvedere, in Arch. loc. e cond. 1992, 165.
L'offerta banco judicis dell'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale giustifica il diniego di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio.
* Pret. civ. Roma, ord. 6 giugno 1997, Brenci c. Martino, in
Arch. loc. e cond. 1997, 662.
p) Onere probatorio
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, compete al conduttore, il quale richieda
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, la prova che il
rapporto di locazione è cessato per disdetta o recesso del locatore o per altre
cause diverse dall'inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o da una
della procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, trattandosi di fatto
costitutivo di diritto.
* Cass. civ., sez. III, 18 novembre 1994, n. 9757, Bufali c.
Pagnotta.
In tema di corresponsione dell'indennità di avviamento,
quando sia il locatore a rivestire la qualità di attore, onde ottenere
l'accertamento negativo della spettanza di tale indennità al conduttore, è
esclusivo onere del primo provare l'insussistenza dei presupposti del relativo
diritto, a nulla rilevando che, trattandosi di prova negativa, l'adempimento di
tale onere può rivelarsi, in concreto, particolarmente gravoso assolverlo.
* Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2000, n. 9491, Silba spa
c. Villa Alba srl.
Il carattere automatico del diritto del conduttore di immobile
adibito ad uso diverso dall'abitazione, all'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale ex art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392,
comporta solo che il conduttore sia esonerato dalla prova della sussistenza in
concreto dell'avviamento e del danno conseguente al rilascio, ma non implica
che tale diritto consegua alla sola destinazione dell'immobile ad una delle
attività protette, quando manchi la prova, da fornirsi dal conduttore, che ad
esse l'immobile sia stato concretamente adibito.
* Cass. civ., sez. III, 10 maggio 1996, n. 4430, Soc. Mas c.
Palomo.
Il diritto del conduttore di un immobile non abitativo
all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale compete
indipendentemente dalla prova in concreto dell'avviamento e della perdita,
avendo il legislatore stabilito il corrispondente diritto del conduttore con
una valutazione fondata sull'id quod plerumque accidit.
* Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1995, n. 6548, Costabile c.
Palumbo.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, il conduttore che chiede, in caso di recesso
del locatore, la corresponsione dell'indennità di avviamento, ha l'onere di
provare non solo di avere esercitato nell'immobile una delle attività per le quali
la detta indennità è prevista, ma anche che l'attività stessa comportava
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, mentre nessun
dovere ha il giudice di promuovere di ufficio un siffatto accertamento.
* Cass. civ., sez. III, 5 marzo 1990, n. 1699, Bennicelli c.
Bologna.
La norma di cui all'art. 2697 c.c., relativa alla generale
disciplina dell'onere della prova in giudizio, trova applicazione, in sede di
controversie insorte in tema di corresponsione dell'indennità di avviamento in
favore del conduttore (art. 34 della legge n. 392 del 1978), nel senso che a
quest'ultimo (che rivesta la qualità di attore) spetta il compito di provare
non solo di aver esercitato, nell'immobile, una delle attività per le quali
l'indennità è prevista, ma anche che la medesima comportava contatti diretti
con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nessun obbligo di accertamento
di ufficio gravando, in tal senso, sul giudice procedente. Se, al contrario, la
qualità di attore abbia ad esser rivestita dal locatore, onde ottenere
l'accertamento negativo della spettanza di tale indennità al conduttore, sarà
esclusivo onere del primo provare l'insussistenza dei presupposti del relativo
diritto (a nulla rilevando che, trattandosi di prova negativa, l'adempimento di
tale onere può rivelarsi, in concreto, particolarmente gravoso), mentre, nella
ipotesi di azione di accertamento negativa proposta dal locatore e correlativo
dispiegamento di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, ambedue le
parti dovranno ritenersi gravate dall'onere di provare esaustivamente le
rispettive, contrapposte pretese, con conseguente soccombenza della parte
incapace di assolverlo.
* Cass. civ., sez. III, 6 agosto 1997, n. 7282, Collodo
Autotrasporti c. Collodo.
La domanda di attribuzione dell'indennizzo suppletivo di cui
al secondo comma dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978 - fondata
sull'assunto che l'immobile sia stato adibito, dal proprietario, ad attività
affine a quella esercitata dal conduttore uscente - presuppone l'accertamento
della data di inizio dell'attività commerciale; sicch‚ non può ritenersi
soddisfatto il relativo onere probatorio attraverso la mera produzione in
giudizio, da parte dell'istante, di una fotografia dello stabile che riproduca
l'insegna della nuova azienda ivi ubicata, non essendo da ciò desumibile la
prova della data di inizio dell'attività stessa (fissata dalla legge entro
l'anno dalla cessazione del precedente esercizio).
* Cass. civ., sez. III, 23 maggio 1997, n. 4611, Soc. Frette
c. Gorni, in Arch. loc. e cond. 1997, 611.
q) Prescrizione del credito
Alla luce della disposizione di cui all'art. 2935 c.c.,
secondo la quale la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere, il termine iniziale della prescrizione del
credito del conduttore di immobile urbano, destinato ad uso diverso
dall'abitazione, all'indennità per la perdita dell'avviamento, non può essere
individuato nel momento della cessazione de iure del rapporto locativo
(poiché‚, in tale momento, il diritto, pur già sorto, non è esercitabile in
ragione della sua inesigibilità, scaturente dalla disciplina dettata dagli
artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978), ma coincide con il momento in cui
l'immobile venga rilasciato senza il contestuale pagamento dell'indennità,
poiché‚ solo da tale momento il credito in questione diviene esigibile.
* Cass. civ., sez. III, 2 agosto 1997, n. 7168, Paolini c. Venturucci.
r) Presupposti
In considerazione della chiara e imperativa previsione
dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978, nonché‚ dal raffronto con la
disciplina della legge n. 19 del 1963, il diritto all'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale consegue (salvo che nei soli casi tassativamente
indicati dal legislatore, e cioè nelle ipotesi di cessazione del rapporto di
locazione dovuta a risoluzione per inadempimento o a disdetta o recesso del
conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267) automaticamente ed in misura prestabilita alla cessazione del contratto di
locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, senza che
sia necessaria la sussistenza in concreto dell'avviamento e della sua perdita o
senza che rilevi la circostanza che il conduttore, successivamente alla
disdetta del contratto, abbia cessato di svolgere ogni attività nell'immobile
locato prima della cessazione del rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata che non aveva dato rilievo alla cessazione, prima della
scadenza del contratto, di ogni attività commerciale da parte della
conduttrice, senza richiedere da parte di quest'ultima la prova dell'esistenza
di un nesso causale tra il recesso del locatore e la cessazione dell'attività).
* Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2000, n. 12279,
Cappelletti c. Fall. Soc. Apollo di Torre e C. S.n.c.
In tema di locazioni di immobili non abitativi il diritto
del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
consegue direttamente al fatto che il rapporto sia cessato per la volontà del
locatore e, quindi, non esplica alcuna rilevanza la circostanza che dopo
l'intimazione di licenza il rilascio abbia avuto luogo spontaneamente, anzich‚
coattivamente. Inoltre, il ritardo da parte del locatore nel corrispondere
l'indennità fa sorgere nel conduttore un diritto di ritenzione dell'immobile
locato fino a quel momento, ma non comporta una prorogatio del rapporto
locativo dopo la sua scadenza contrattuale.
* Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1995, n. 6548, Costabile c.
Palumbo.
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di
cui all'art. 34 (per il regime ordinario) ed all'art. 69 (per il regime
transitorio) della legge sull'equo canone non è dovuta (dal locatore) al
conduttore che unilateralmente recede dal contratto di locazione di immobile per
uso non abitativo.
* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1993, n. 2284, Srl
Sigros c. Moschetto.
Per l'attribuzione dell'indennità per la perdita
dell'avviamento, che il locatore di immobile adibito ad uso diverso da quello
di abitazione è tenuto a corrispondere al conduttore in forza degli artt. 34,
35 della L. 27 luglio 1978 n. 392, è sufficiente l'anticipata cessazione del
rapporto a causa del recesso del locatore, non richiedendo la norma di
ulteriori condizioni e, quindi, restando irrilevante la circostanza che il
conduttore estromesso abbia cessato di svolgere ogni attività prima o dopo il
rilascio dell'immobile (nella specie, si trattava di un sarto che, dopo la
cessazione del rapporto locativo, aveva cessato la sua attività).
* Cass. civ., sez. III, 10 agosto 1993, n. 8585, Paletti c.
Ferranti.
In tema di locazione di immobili urbani destinati ad uso non
abitativo, il diritto alla indennità di avviamento di cui all'art. 34 della
legge n. 392 del 1978 non spetta al conduttore il quale stipuli contratto di
associazione in partecipazione con il titolare dell'attività svolta
nell'immobile locato, in quanto costui non diventa contitolare della stessa,
neppure qualora gli venga affidata la gestione interna dell'impresa, a meno
che, superati i limiti di siffatti poteri gestori, sia configurabile, in
presenza degli altri requisiti a tali effetti richiesti, una società di fatto.
*Cass. civ., sez. III, 20 maggio 1999, n. 4911, Romana
Gestione srl c. Borsò.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, al fine di riconoscere la sussistenza del
diritto all'indennità di avviamento, non occorre accertare se dal rilascio
dell'immobile il locatore riceva un vantaggio o il conduttore risenta un danno,
ma occorre piuttosto stabilire se l'immobile sia stato in concreto utilizzato
per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con il pubblico
degli utenti e dei consumatori.
* Cass. civ., sez. III, 6 aprile 1995, n. 4027, Orlando A.
c. Scaltriti ed altri.
Qualora la locazione di un immobile adibito ad una delle
attività contemplate nei primi due commi dell'art. 27 della L. n. 392 del 1978,
in corso alla data dell'entrata in vigore della suddetta legge e non soggetta a
proroga, venga a cessare convenzionalmente in data successiva a quella
calcolata ai sensi dell'art. 71, il diritto del conduttore all'indennità per la
perdita dell'avviamento commerciale deve riconoscersi non alla stregua della
disposizione transitoria dell'art. 69 ma di quella ordinaria dell'art. 34 della
citata legge. (Nella specie si trattava della locazione di un'area destinata ad
attività commerciale con contratto novennale a partire dal 1973).
* Cass., sez. III, 26 maggio 1989, n. 2566, Falcone c.
Binetti.
L'esercizio da parte della P.A. del diritto di prelazione
previsto dall'art. 31 L. 1 giugno 1939 n. 1089 con riguardo alle alienazioni
fra privati di beni con valore artistico o storico comporta l'acquisizione
coattiva del bene ed il suo assoggettamento al regime del demanio pubblico, ai
sensi degli artt. 822 e 824 c.c., sicché‚ il suo godimento da parte di terzi
non può più avvenire in base a contratti di diritto privato, ma soltanto
mediante un atto avente natura di concessione. Ne discende che il rapporto di
locazione concluso dal precedente proprietario dell'immobile con un terzo cessa
automaticamente per effetto dell'esercizio del potere ablatorio della P.A. e
che l'ex conduttore non può vantare nei confronti della P.A., che non ha mai
assunto la qualità di locatore, alcun diritto che sia dipendente o collegato a
tale qualità ed, in particolare, non può esercitare ex art. 34 L. 392/78 - o ex
art. 69 per il periodo transitorio previsto da detta legge - l'azione diretta
ad ottenere il compenso per la perdita dell'avviamento commerciale, operando
tale normativa nei rapporti fra conduttore e locatore.
* Cass. civ., sez. III, 21 giugno 1995, n. 7020, Finanze
Stato c. Mobili Imbottiti srl.
La corresponsione dell'indennità di avviamento di cui
all'art. 34, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, non condiziona il
diritto del locatore alla esecuzione del provvedimento di rilascio, ma solo
l'inizio di tale esecuzione, per cui non deve necessariamente precedere la
notificazione del precetto, che, come è reso palese dall'art. 479 c.p.c., è
solo atto prodromico rispetto alla esecuzione, ed, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., può essere impugnato con l'opposizione alla esecuzione, prima che
questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere
alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la
successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, ove non sia
stata corrisposta l'indennità di avviamento, il conduttore può proporre
opposizione alla esecuzione solo dopo che questa sia iniziata, e non prima,
contro il precetto, che, anche se intimato anteriormente a detta
corresponsione, è pienamente legittimo.
* Cass. civ., sez. III, 3 settembre 1999, n. 9293, INA
S.p.A. c. De Leo ed altra.
Affinché‚ sorga a favore del conduttore il diritto all'indennità
per la perdita dell'avviamento commerciale, ai sensi degli artt. 34 e 35 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, l'utilizzazione dell'immobile, nello svolgimento
di attività commerciali che comportino contatti diretti con il pubblico degli
utenti e dei consumatori, deve essere primaria e non marginale, tale cioè da
caratterizzare l'immobile, perché‚ solo in questo modo essa oltre ad essere
obiettivamente palesata, sì da far assurgere l'immobile a punto di richiamo per
la clientela, è idonea a realizzare quel fattore di avviamento commerciale
ritenuto meritevole di tutela. Ne deriva che la indennità non spetta nel caso
in cui l'immobile locato sia destinato a deposito e solo occasionalmente ad
esso acceda il pubblico dei consumatori, senza che rilevi il vincolo di
accessorietà funzionale eventualmente attuato dal conduttore tra il detto
immobile ed altro.
* Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1997, n. 6269, Cora Srl c.
Zuccarelli.
Con riguardo alla cessazione, per diniego di rinnovazione,
di locazioni non abitative, il diritto del conduttore a percepire l'ulteriore
indennità per perdita di avviamento commerciale - prevista dall'art. 34, comma
2, L. n. 392 del 1978, qualora l'immobile venga destinato all'esercizio della
medesima attività o di attività affini a quella esercitata dal conduttore
uscente e ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione
del precedente - è collegato all'effettivo esercizio dell'attività, non già
all'intenzione manifestata dal locatore in occasione del diniego di rinnovazione
del contratto (art. 29 legge cit.); con la conseguenza che l'indicato diritto
sorge solo quando venga accertato che il nuovo esercizio coincida (o sia
affine) a quello esercitato dal precedente conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1995, n. 4326, Trillo c.
Di Blasio.
In tema di indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale, il diritto all'ulteriore indennità preveduto dal comma secondo
dell'art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392 presuppone, quando l'esercizio non
venga adibito alla stessa attività già svolta dal conduttore, che la nuova
attività, oltre ad essere inclusa nella medesima tabella merceologica della
precedente, sia ad essa affine e la valutazione di tale requisito, costituendo
un giudizio di merito, non è sindacabile nel giudizio di legittimità se
congruamente motivata.
* Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1989, n. 4225, Gargiulo
c. Pica.
Il diritto del conduttore di un immobile non abitativo
all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sorge, nel concorso dei
requisiti di legge, quando cessa de iure il rapporto locativo (nella specie,
data per la quale era stata intimata e convalidata la licenza) con la
conseguenza che per il riconoscimento di tale diritto deve aversi riguardo
all'attività esercitata dal conduttore in tale momento.
* Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1995, n. 6548, Costabile c.
Palumbo.
Il conduttore al quale sia stato comunicato dal locatore
preavviso della volontà di recesso dal contratto di locazione per uso non
abitativo (nella specie, soggetto a regime transitorio) per le esigenze di
ristrutturazione dell'immobile indicate dall'art. 29 lett. d) della legge
sull'equo canone, in relazione alle quali risulti rilasciata la licenza o
concessione solo in data successiva a quella della predetta comunicazione, ha
diritto alla indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
nell'ammontare determinato con riferimento alla data della licenza o
concessione, dato che solo da quel momento si sono realizzate le condizioni del
recesso.
* Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 1991, n. 10761, Di Pino
c. Luciani.
L'art. 9 della L. 21 febbraio 1989, n. 61, che, integrando
l'art. 34 della legge sull'equo canone, consente l'esecuzione del provvedimento
di rilascio di immobile locato per uso non abitativo anche se sia ancora
pendente il giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione
dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale quando il locatore
abbia corrisposto, salvo conguaglio, l'importo indicato dal conduttore o, in
difetto, da lui offerto o comunque risultante dalla sentenza di primo grado,
deve ritenersi applicabile anche alle locazioni in regime transitorio regolate
dall'art. 69 della citata legge sull'equo canone, per le quali è prevista la
medesima procedura esecutiva di rilascio, in relazione alla quale, operando il
pagamento dell'indennità di avviamento come condizione di procedibilità
dell'azione esecutiva, ricorre l'esigenza, comune alle locazioni in regime
ordinario ed a quelle in regime transitorio, di impedire che il giudizio di determinazione
dell'indennità di avviamento possa essere strumentalmente utilizzato per
ritardare l'esecuzione del provvedimento di rilascio.
* Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1992, n. 11415, Dello
Iacono c. Simoncini.
Nel giudizio di risoluzione del rapporto di locazione di un
immobile ad uso non abitativo, le obbligazioni di pagamento delle indennità per
la perdita dell'avviamento commerciale e quella di rilascio dell'immobile sono
fra loro in rapporto di reciproca dipendenza in quanto ciascuna prestazione è
inesigibile in difetto di contemporaneo adempimento dell'altra, con la
conseguenza che la legge, subordinando il rilascio dell'immobile al pagamento
dell'indennità, specularmente condiziona il pagamento dell'indennità al
rilascio e instaura così tra le due obbligazioni una interdipendenza che
costituisce fondamento per un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.
1460 c.c. o per un'eccezione alla stessa assimilabile.
* Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2001, n. 580, Codicè c.
Castaldo, in Arch. loc. e cond. 2001, 285.
Perché‚ sorga il diritto all'indennità per la perdita
dell'avviamento prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392
occorre che vi sia il rilascio dell'immobile locato, il quale è il fatto
causativo della perdita dell'avviamento. Se alla cessazione del rapporto
locatizio non si accompagna il rilascio del locale e quindi l'attività
economica ivi svolta continua ad esservi esercitata, non vi può essere perdita
di avviamento e quindi pregiudizio economico da compensare, sia pure con quel
particolare meccanismo automatico introdotto dalla legge n. 392 del 1978. (La
Corte ha affermato il principio in un caso in cui la cessazione del rapporto di
locazione conseguiva all'acquisto in proprietà da parte del conduttore
dell'immobile, a seguito della prelazione).
* Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2001, n. 339, Maogima Sas
c. Kuwait Petroleum Italia Spa.
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non
abitativo, qualora la data di rilascio ricada nella sospensione dell'esecuzione
prevista dall'art. 7 D.L. n. 551 del 1988, conv. nella L. n. 61 del 1989, il
conduttore è tenuto, per tutto il periodo di operatività della predetta
sospensione, a corrispondere al locatore l'indennità di occupazione, nella
misura prevista dal comma 2 del citato art. 7, a nulla rilevando che non gli
sia ancora stata corrisposta, n‚ offerta, l'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale, spettantegli a norma dell'art 34, L. n. 392 del
1978, in quanto, nell'indicato periodo di sospensione, il provvedimento di
rilascio non è eseguibile per cause diverse e indipendenti dalla mancata
corresponsione dell'indennità per perdita di avviamento, con la conseguenza
che, durante il periodo medesimo non può ritenersi gravante sul locatore
l'onere di corrispondere la stessa.
* Cass. civ., sez. III, 30 marzo 1995, n. 3813, Di Mauro c.
Oberti.
In tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso
dall'abitazione, il rilascio dell'immobile da parte del conduttore a seguito di
diniego di rinnovo alla prima scadenza a norma dell'art. 29 della legge 27
luglio 1978, n. 392, non comporta a carico di questi il venir meno del diritto
all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, nella ricorrenza
degli altri presupposti della stessa, ancorché‚ la disdetta intimata dal
locatore debba considerarsi nulla e priva di effetti (per mancanza, nella
specie, di uno specifico motivo di diniego, essendo state richiamate in essa
tutte le ipotesi di utilizzazione dell'immobile elencate nel citato art. 29)
giacché‚ in tale ipotesi il rilascio non può essere ricondotto al mutuo
consenso del locatore e del conduttore in ordine alla cessazione della
locazione, costituendo la disdetta, ancorché‚ nulla, estrinsecazione di una
unilaterale iniziativa dello stesso locatore, cui soltanto è imputabile la
conclusione del rapporto.
* Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1997, n. 1230, Pirani c.
Immobiliare Giove Sas.
In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, il
diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
consegue direttamente al fatto che il rapporto sia cessato per volontà del
locatore, restando irrilevante la circostanza che la concreta utilizzazione
dell'immobile locato sia venuta meno con largo anticipo rispetto alla
riconsegna dello stesso. (Nel caso di specie, pur essendo la risoluzione del
contratto formalmente dipesa dalla disdetta del conduttore, la facoltà di
recesso anticipato era tuttavia convenzionalmente attribuita, stante la volontà
manifestata dal locatore in una transazione di non continuare la locazione
oltre una certa scadenza).
* Pret. civ. Perugia, sez. dist. Foligno, 14 dicembre 1998,
n. 59, Tabarrini ed altra c. Brunori.
La nuova attività intrapresa nell'immobile va considerata
affine a quella esercitatavi dal conduttore uscente ogni qualvolta essa si
avvantaggia comunque dell'avviamento prodotto da quest'ultimo, ancorch‚
soltanto in parte; quando sfrutta, cioè, la potenzialità economica sviluppata
dall'esercizio precedente intesa come attitudine a produrre con il suo funzionamento
un profitto maggiore di quello che il gestore potrebbe ricavare dai singoli
beni che lo compongono, tenuto conto anche della acquisita capacità di attirare
clienti.
* Pret. civ. Ravenna, 18 giugno 1982, n. 259, Sabbioni c.
Ricci Maccarini e altro.
L'indennità per la perdita dell'avviamento, di cui agli
artt. 34 e 69 legge n. 392/1978, spetta al conduttore, in presenza degli altri
requisiti richiesti, quando costui sia indotto a rilasciare l'immobile su
iniziativa del locatore, anche se non sia stato emesso nei suoi confronti un
provvedimento giudiziale di condanna al rilascio. (Nella specie, è stato
riconosciuto il diritto al conduttore che, ricevuta dal locatore la disdetta
del contratto e convenuto in giudizio per la convalida dell'intimazione di
sfratto, aveva poi rilasciato l'immobile volontariamente nelle more del
processo).
* Pret. civ. Milano, 9 maggio 1985, Communication Service
Srl c. Betti.
Tenuto conto della ratio delle disposizioni degli artt. 34 e
69 L. n. 392/1978 che prevedono il diritto del conduttore di immobile non
abitativo alla corresponsione di una indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale in caso di cessazione del rapporto di locazione, il predetto
diritto va riconosciuto soltanto a chi è contemporaneamente titolare del
rapporto di locazione - conduzione da cui il diritto stesso trae origine e
dell'attività esecutiva esercitata nell'immobile oggetto della locazione.
Pertanto, qualora l'attività di impresa nell'immobile locato sia esercitata da
un soggetto diverso dal conduttore (nella specie, da una società di capitali
costituita dal conduttore stesso, non succedutagli però nella conduzione
dell'immobile), il diritto all'indennità di avviamento non spetta n‚ al primo
di tali soggetti, perché‚ privo della qualità di conduttore nel rapporto di
locazione cessato, n‚ al secondo, perché‚ non esercente nell'immobile
l'attività eventualmente tutelata attraverso l'indennità in questione.
* Pret. civ. Milano, 11 novembre 1987, n. 3371, Pastori c.
Vima Spa.
s) Procedimento cautelare
Poiché la legge 392/1978 consente al giudice di emettere
provvedimenti urgenti in corso di causa ma non appresta alcun strumento diretto
a consentire l'esecuzione di un'ordinanza di rilascio, può adottarsi il rimedio
rituale previsto nell'art. 700 c.p.c. ai fini della determinazione
dell'indennità dovuta al conduttore e quindi dell'esecuzione del provvedimento
di rilascio.
* Pret. civ. Roma, ord. 29 dicembre 1980, Pollini c.
Pagnotta.
t) Recesso anticipato
Nel caso in cui il locatore abbia, ai sensi dell'art. 69
della legge sull'equo canone (ovvero ai sensi dell'art. 34 per il regime non
transitorio), comunicato al conduttore la propria intenzione di non procedere
al rinnovo della locazione alla scadenza, il rilascio anticipato da parte del
conduttore non può essere considerato come un recesso anticipato dal contratto
con conseguente perdita del diritto alla indennità per l'avviamento
commerciale, poiché quest'ultima compete al conduttore per il solo fatto che il
locatore abbia assunto l'iniziativa di non proseguire la locazione, stante
l'esigenza del conduttore di reperire comunque una sistemazione alternativa,
collegata a situazioni che non necessariamente coincidano con il termine finale
del rapporto locativo.
* Cass. civ., sez. III, 6 marzo 1998, n. 2485, Di Benedetto
ed altro c. Romeo.
u) Rinuncia
La rinunzia del conduttore all'indennità di avviamento
commerciale non è nulla ai sensi dell'art. 79 della L. 27 luglio 1978 n. 392
quando il vantaggio che il locatore ne ricava è compensato dal danno che
subisce per effetto della contestuale pattuizione di una proroga della
locazione in favore del conduttore alla quale quest'ultimo non avrebbe diritto.
* Cass. civ., sez. III, 19 marzo 1991, n. 2945, Riglione c.
Consoli.
La rinuncia da parte del conduttore all'indennità di
avviamento contenuta in una transazione è valida, non rientrando nella
previsione di cui all'art. 79 della legge n. 392/1978, nè ad alcunché‚ rileva
che essa non sia stata raggiunta avanti al giudice.
* Corte app. civ. Brescia, 8 gennaio 1986, Vailati c. Dasti.
v) Risarcimento del danno
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività
commerciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392
e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge, scaduto
il contratto, il conduttore che rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa
di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per l'avviamento a lui
dovuta, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto, ma solo di
questo.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 15 novembre 2000, n. 1177,
Pascucci c. Zanobbi ed altri, in Arch. loc. e cond. 2001, 70.
w) Sublocazione
Nell'ipotesi di sublocazione di immobile urbano adibito ad
uso diverso da quello di abitazione, alla cessazione della locazione e, quindi,
della sublocazione, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
prevista dagli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978, a differenza della
prelazione regolata dall'art. 38 della legge medesima, che spetta solo al
subconduttore, compete nei confronti del locatore al conduttore e non al
subconduttore.
* Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 1994, n. 692, Ranieri c.
Immobiliare Otto Srl.
Nell'ipotesi di sublocazione di immobile urbano ad uso non
abitativo, alla cessazione della locazione e, quindi, della sublocazione,
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dagli artt. 34
e 69 legge 27 luglio 1978 n. 392, compete al conduttore sublocatore nei
confronti del locatore ed al subconduttore nei confronti del sublocatore.
* Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9677, Vata ed
altri c. Vivese.
Nell'ipotesi di sublocazione di immobile urbano adibito ad
uso non abitativo, alla cessazione della locazione e quindi della sublocazione
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dagli artt. 34
e 69 della legge sull'equo canone, compete al conduttore-sublocatore nei
confronti del locatore e al subconduttore nei confronti del sublocatore
medesimo.
* Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6935, Tiberino
Srl c. Tomal Srl.
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto locatizio
concernente immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, con
riguardo alle finalità perseguite con la previsione dell'indennità di
avviamento, che sono quella di ristorare il conduttore del subito pregiudizio
(anche se stabilito presuntivamente dal legislatore secondo l'id quod plerumque
accidit) e quella di porre un deterrente per evitare la cessazione dei rapporti
locatizi concernenti le imprese, l'indennità medesima compete esclusivamente a
colui che gode l'immobile nel momento in cui cessa la locazione.
Conseguentemente il conduttore che abbia sublocato l'immobile ad un terzo, il
quale vi svolga una delle attività indicate nei nn. 1 e 2 dell'art. 27 della
legge n. 392 del 1978, non può pretendere dal proprio locatore, a titolo
personale e diretto, l'indennità prevista dall'art. 34 della richiamata legge,
che spetta esclusivamente al subconduttore.
* Cass. civ., sez. III, 14 aprile 1986, n. 2617, Salvatore
c. Soc. Singer.
Qualora il subconduttore di immobile urbano adibito ad uso
diverso da quello di abitazione richieda l'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale - alternativamente o cumulativamente - sia al
locatore che al sublocatore, si determina non una situazione di causa
inscindibile con pluralità di parti in veste di litisconsorti necessari, bensì
di litisconsorzio passivo facoltativo. Conseguentemente, qualora la domanda
venga accolta nei confronti di uno solo dei convenuti - restando l'altro
assolto - si verifica una implicita separazione delle cause originariamente
connesse e, ove sia impugnata una sola delle statuizioni, il giudice
dell'appello non è tenuto a disporre la integrazione del contraddittorio ai
sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti della parte destinataria della
decisione non impugnata.
* Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1987, n. 26, Soc. Erko c.
Soc. Rimafer.
x) Tentativo obbligatorio di conciliazione
In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, la domanda di determinazione dell'indennità di
avviamento non deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di
conciliazione, di cui agli artt. 43 e 44 della L. n. 392/1978, richiesto
soltanto per le cause relative alla determinazione, all'aggiornamento ed
all'adeguamento del canone.
* Cass. civ., sez. III, 20 agosto 1990, n. 8488, De Luca c.
Arseni.
y) Vendita dell'immobile
La vendita di un immobile -una volta esauritasi la locazione e pur continuando il conduttore ad occupare la res -non comporta la sostituzione del compratore al venditore nell'obbligo derivante dal contratto di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ormai definitivamente maturata in favore del conduttore.
* Pret. civ. Pietrasanta, 31 ottobre 1989, Pio Istituto
c. Snc La Costa Marmi.
Il valore di avviamento - inteso nella sua preminente
significazione di clientela - può essere oggetto di autonomi (rispetto alla
cessione di azienda) accordi e contrattazioni nei diretti rapporti tra
successivi conduttori dello stesso immobile commerciale.
* Trib. civ. Bologna, 29 marzo 1986, Srl Caniglia di Grali
c. Srl Parisotto.