LENTE DI INGRANDIMENTO SU QUESTE PAROLE

 


Deduzioni e detrazioni
Spesso, nel comune parlare, si fa confusione tra “deduzioni” e “detrazioni” fiscali. Tuttavia la differenza non è di poco conto. Le prime sono importi da sottrarre al reddito imponibile sul quale poi si calcola l’imposta lorda. Le seconde sono importi da sottrarre all’imposta lorda per calcolare l’imposta netta. E’ deducibile, ad esempio, l’indennità di avviamento corrisposta al conduttore; sono detraibili invece, ricorrendo determinate condizioni, le spese sostenute per la ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici.


 

Patrimoniale
La patrimoniale è una “imposta” il cui “presupposto è la titolarità di un bene e non la percezione di un reddito” (dizionario Zingarelli). È, in altre parole, un prelievo fiscale che colpisce i patrimoni (es: immobili o attività finanziarie) indipendentemente dal fatto che producano o no un reddito, o un reddito inferiore all’imposta (da qui, il progressivo effetto espropriativo). Un’imposta patrimoniale era l’Ici e ora è l’Imu. Tale è stata anche quella introdotta, nel ‘92, dall’allora Governo Amato sui conti correnti.


Segretare o secretare

Si dice “segretare” o “secretare”? Come si ricava dalla lettura del dizionario on-line Hoepli, può essere impiegato sia l’uno sia l’altro termine. Il significato è “sottoporre atti processuali al vincolo del segreto”.


Ricevimento o ricezione

Riferendosi ad un plico, ad una merce, ad una missiva è corretto impiegare il termine “ricevimento” o “ricezione”? In verità, deve ritenersi che si possa far ricorso indifferentemente sia all’uno sia all’altro termine. Infatti, secondo la definizione che ne dà il vocabolario on-line Treccani, “ricevimento” è “l’atto di ricevere, il fatto di venire ricevuto”, in riferimento a “invii o spedizioni di effetti postali, valori, merci”; del pari, “ricezione”, è “il fatto di ricevere, limitatamente a cose spedite o inviate, comunicate o trasmesse”.


Far mente locale
Nel comune parlare l’espressione “far mente locale” è usata frequentemente. Ma qual è il suo esatto significato? La locuzione è attestata nel vocabolario on-line Treccani con il significato di “immedesimarsi nelle circostanze, orizzontarsi in una situazione difficile e complessa”; nel dizionario Devoto Oli, con la definizione di “concentrare il pensiero su un argomento”.


Villini e ville

Che differenza c’è tra le abitazioni in “villini” e le “ville”, inquadrate rispettivamente nelle categorie catastali A/7 e A/8? La risposta al quesito è contenuta nella circolare del Ministero delle finanze (Direzione generale Catasto e servizi tecnici erariali) n. 5 del 14.3.’92, secondo cui “per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico” e “dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree coltivate o no a giardino”; diversamente, per “ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario”.
Quanto sopra senza dimenticare, naturalmente, che il nostro sistema catastale ha un carattere comparativo. Si basa (o si dovrebbe basare...) cioè – ai sensi del d.p.r. 1.12.’49, n. 1142 – sul confronto con “unità tipo” diverse da una zona censuaria ad un’altra (e le zone censuarie sono centinaia e centinaia). Il che – significando, all’evidenza,  che le indicate definizioni vanno declinate in base a criteri estremamente vari – pone, però, il problema della conoscibilità, da parte di contribuenti e professionisti, delle “unità tipo” individuate per le singole zone censuarie. Conoscibilità attualmente non assicurata.


Patria potestà

La “patria potestà” è un istituto mutuato dal diritto romano. Secondo la definizione che ne dà lo Zingarelli, è il “complesso di poteri e doveri spettanti un tempo al padre e ora a entrambi i genitori sui propri figli minorenni non emancipati”. La materia trova la propria disciplina nel titolo IX, libro I, del codice civile, la cui originaria rubrica – a seguito della riforma del diritto di famiglia – è stata sostituita con la locuzione “potestà dei genitori”.

 

Orecchio o orecchia
Si dice “orecchio” o “orecchia”? E in quali casi è più corretto usare un termine piuttosto che l’altro?
In realtà – come può leggersi sul sito Internet della Treccani (www.treccani.it.) – “non v’è nessuna differenza di significato tra le coppie orecchio/orecchia – orecchi/orecchie”. Semplicemente “orecchia” – nel significato di “organo dell’udito” – è una “forma meno usata nel linguaggio comune e scientifico”. E’ la forma più comune nel “linguaggio figurato” per indicare, invece, la “piegatura che si fa volontariamente nell’angolo superiore della pagina di un libro, di un quaderno, di un foglio, per segnalare e poter ritrovare un passo particolare, oppure, involontariamente, per negligenza, disordine, incuria”.

 

A termini di legge
Si dice a “termine” di legge o a “termini” di legge? L’espressione corretta è la seconda e vuol dire – come può leggersi sullo Zingarelli – “secondo la legge, in conformità alla legge”.

 

E-mail
Cosa significa e-mail? La risposta può leggersi nell’enciclopedia on-line Treccani, la quale precisa che si tratta di un’abbreviazione dell’espressione inglese “electronic mail (lett. «posta elettronica»)” che indica un “servizio di rete di messaggistica”. L’enciclopedia continua sottolineando, in particolare, che i fornitori, meglio noti come provider, “offrono agli utenti tale servizio previa registrazione e assegnazione agli stessi di un indirizzo” che li identifica “univocamente, composto di due parti separate dal simbolo @ (da leggere at, in inglese): la prima parte identifica l’utente, la seconda il provider”.

 

Successione legittima, testamentaria e necessaria
Nell’ambito della successione ereditaria si distinguono tre tipi di successione: quella legittima, quella testamentaria e quella necessaria. La prima si ha allorché il testamento manchi oppure disponga solo di una parte dei beni del defunto, sicché il trasferimento del patrimonio di quest’ultimo si effettua secondo la disciplina dettata dalla legge, che individua a tal fine le “categorie dei successibili” (coniuge, discendenti, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti entro il sesto grado, Stato). La seconda si ha nel caso in cui il defunto abbia disposto dei suoi beni con testamento. La terza, infine, è la successione che ha luogo a favore dei “legittimari” (coniuge, figli e ascendenti legittimi), a favore cioè di coloro che hanno diritto per legge ad una porzione del patrimonio del defunto (c.d. quota di legittima, quota di riserva o quota indisponibile) anche contro la volontà quest’ultimo, salvo casi di indegnità.


Proprio e suo (loro)

Quando si può usare “proprio” in luogo dell’aggettivo possessivo “suo” e “loro”? La risposta può leggersi nella grammatica di Luca Serianni (Italiano, Garzanti editore) secondo cui “proprio può sostituire l’aggettivo possessivo di 3ª e 6ª persona a condizione che si riferisca al soggetto della frase; ed è più comune di suo se la frase ha soggetto indefinito o implicito: «ognuno ama i propri figli», «amare i propri figli»”. Nel volume si precisa, comunque, che è “sempre consigliabile usare proprio per evitare equivoci: «Carlo vide Mario con la propria moglie» (cioè con la moglie di Carlo; dicendo «vide Mario con sua moglie» si potrebbe pensare alla moglie di Mario).”


Dizionario e vocabolario
 
Esiste una differenza tra i termini “dizionario” e “vocabolario”? La risposta può leggersi nel n. 29/’04 del periodico La Crusca per Voi, nel quale – rispondendo ad un analogo quesito – si cita il grande linguista Bruno Migliorini, che della specifica questione si è occupato in un volumetto intitolato “Che cos’è un vocabolario? (Firenze, Le Monnier, 1961)”. Per il Migliorini – ricorda il periodico – “nessun fondamento” hanno “vecchie distinzioni tra vocabolario «raccolta di vocaboli» e dizionario «raccolta di vocaboli e locuzioni»”. “Semmai” – precisa ancora la rivista dell’Accademia della Crusca sulla base di quanto osservato dall’illustre linguista – “dizionario è più esteso in quanto si può riferire a trattazioni disposte in ordine alfabetico, ma non propriamente lessicali”. Così “si può dire Dizionario biografico ma non Vocabolario”. Insomma, la differenza tra i due termini in discorso, seppure esiste, non è di particolare rilievo.
E questo è dimostrato dal fatto - come precisa lo stesso periodico della Crusca - che nei “titoli delle grandi opere lessicografiche
dell’italiano contemporaneo” viene utilizzato tanto il termine  “dizionario (per esempio: De Felice-Duro, De Mauro, Devoto-Oli, Garzanti, Palazzi-Folena, Sabatini-Coletti)”, quanto il termine “vocabolario” (si pensi, ad esempio, allo “Zingarelli”).


Avviso di rettifica ed errata corrige

Spesso la Gazzetta Ufficiale riporta le espressioni “avviso di rettifica” ed “errata corrige”. Che differenza c’è tra queste due locuzioni? La risposta è che l’avviso di rettifica “dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”; l’errata-corrige “rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale”.


Fideiussore e fideiubente

Si può dire fideiussore, certo. Ma, al femminile, bisogna allora dire fideiussora. Che non è bellissimo. Ecco perché, da molti, si usa il termine fideiubente, che va bene sia al maschile che al femminile. Si usa fideiubente, cioè, per semplicità di linguaggio, e non per essere ricercati (come molti credono).


Avviso di accertamento

L’“avviso di accertamento” è un atto impositivo con cui l’ufficio fiscale “accerta” formalmente una pretesa nei confronti del contribuente e che origina da una verifica unilaterale sulla presunzione di un debito. E’ un atto, quindi, che non si basa su dati di fatto accertati da un terzo, con il quale l’ufficio fiscale solleva una semplice contestazione nei confronti degli interessati. I numeri lo confermano:  in un Rapporto annuale della Guardia di Finanza di qualche anno fa – come riportato da Italia Oggi del 4.2.’11 – risultava, infatti, che più del 50% degli “accertamenti” è stato successivamente annullato dalla giustizia tributaria.
L’espressione “avviso di accertamento” dunque, nonostante rechi in sé un chiaro richiamo al termine “accertare”, non ne condivide affatto lo stesso significato di “riconoscere come cosa certa” (Vocabolario Treccani on line), di “dare per certo” (dizionario Zingarelli).


Stato dell’arte

Locuzione di origine inglese per la quale – come annota Raffaella Setti, dell’Accademia della Crusca – si è avuta l’affermazione in italiano di un significato sensibilmente diverso da quello originario. Se, infatti, in inglese (dove è attestata già a fine Ottocento) l’espressione vale “all’ avanguardia, d’avanguardia”, in italiano è corrente per indicare “il punto cui sono arrivate le ricerche in una determinata disciplina”.
La locuzione è ormai registrata anche nei dizionari di lingua. Il Sabatini Coletti 2006, ad esempio, l’attesta col significato “livello delle conoscenze raggiunte in un determinato ambito professionale” e lo Zingarelli dello stesso anno come “il livello cui è giunta una data tecnica”.


Diritto di seguito

Il diritto di seguito trova la sua disciplina nel Titolo III, Capo II, Sez. VI della legge n. 633 del 22.4.’41 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”). E’ il diritto spettante agli autori di opere d’arte “figurative” (quadri, dipinti, disegni, sculture, arazzi ecc.) e di “manoscritti” a percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima. Perché scatti questo diritto, tuttavia, è necessario che la vendita avvenga ad un prezzo non inferiore a 3mila euro (o a 10mila euro se il venditore ha acquistato l’opera direttamente dall’autore da meno di tre anni) e sia effettuata con “l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte” (“case d’asta”, “gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte”).
Per espressa previsione di legge, il diritto di seguito “dura tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte”; inoltre, “non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia”.


I barracellari

I “barracellari” sono volontari presenti in tutto il territorio sardo. Sono suddivisi in 130 “Compagnie” e rivestono, a seguito di decreto prefettizio, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Secondo alcuni esperti il termine deriva dal greco “parànghellos” che significa “denunciatore”; secondo altri, invece, discende dal latino “barigellus” o “baricellus”, che significa “servitore pubblico alle dipendenze di un magistrato”.
In Sardegna questa figura ha origini risalenti nel tempo. Attualmente diverse leggi sarde ne disciplinano le funzioni, che consistono in sostanza, da un lato, nel collaborare con le autorità per la prevenzione di determinati reati (es: abigeato), dall’altro, nel vigilare – dietro compenso – sui beni pubblici e privati affidati loro in custodia.


“Paese” o “paese”?

Quando scrivere “paese” con l’iniziale minuscola e quando, invece, “Paese” con quella maiuscola?
All’interrogativo ha risposto la Treccani, che sul suo sito Internet (www.treccani.it) ha precisato che “è consigliabile scrivere paese, se ci riferiamo a un centro abitato di modeste dimensioni”; viceversa, “Paese” quando usiamo questo termine “come sinonimo di entità territoriale governata da determinate norme”.


Dedicato e destinato

“Dedicare” (dal latino dedicàre: dire solennemente, proclamare) significa: “attribuire a qualcosa il nome di qualcuno, in segno di onore, riconoscenza”; “offrire a qualcuno il risultato della propria attività, specialmente artistica o letteraria, in segno di omaggio, affetto”; e, ancora, “volgere tutte le proprie cure, fatiche” verso “un determinato fine” (Zingarelli).
Il termine “dedicato”, inteso come participio passato del verbo “dedicare”, ha naturalmente lo stesso significato, mentre come aggettivo (dall’inglese dedicated) indica, “nel gergo informatico”, il “dispositivo”, il “soft
­ware” o la “macchina realizzati o messi in opera per una specifica categoria di utenti o per uno scopo ben determinato e solo per quello” (Vocabolario on line Treccani).
“Destinare” (dal latino destinàre: fissare, fermare) significa: “dare in sorte, stabilire in modo definitivo e irrevocabile”; “assegnare, designare” (Zingarelli). E lo stesso significato ha evidentemente il termine “destinato”, allorché venga impiegato come participio passato del verbo “destinare”. Inteso come aggettivo, invece, “destinato” vuol dire: “voluto dal destino, stabilito da una potenza o volontà superiore” (Vocabolario on line Treccani).
Utilizzare pertanto, nel comune parlare, il termine “dedicato” (che è, in realtà, un inglesismo) come sinonimo di “destinato”, è scorretto, avendo ciascuna parola uno specifico significato ben distinto l’uno dall’altro.


Steward

Nel
comuneparlare,
per steward si intendono gli assistenti di volo. Tuttavia con lo stesso termine il decreto 8.8.’07 – emanato dal Ministro dell’interno in attuazione del decreto-legge n. 8 dell’8.2.’07 (come convertito) recante “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche” – indica anche “gli assistenti di stadio” cui, in impianti sportivi  con capienza superiore a 7.500 posti, le società di calcio professionistiche sono tenute ad affidare il controllo dei “servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto”. Agli stessi è riconosciuta la tutela prevista per i pubblici ufficiali e per glli incaricati di pubblico servizio (attraverso una normativa che prevede l’applicazione nei confronti dei soggetti di cui trattasi delle disposizioni relative a reati contro i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio).

 

Abitazione principale e prima casa 
L’“abitazione principale” è – secondo la definizione dell’art. 10, comma 3-bis, d.p.r. 917/’86 (in tema di Irpef) – l’abitazione “nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Secondo l’art. 8, comma 2, d.lgs. 504/’92 (in tema di Ici) è l’abitazione “nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. Le due definizioni, come si vede, differiscono di poco (“o i suoi familiari”, nella prima; “e i suoi familiari”, nella seconda) e la dottrina – sull’attribuzione o meno di un significato alla differenza segnalata – è divisa.
In altri testi di legge si parla di “prima casa”, ma una definizione normativa del termine non esiste in alcun testo. Il termine viene utilizzato per indicare l’applicazione – in caso di trasferimento di un immobile e ove ricorrano determinati requisiti previsti dalla legge (nota II bis, art. 1, tariffa parte prima, d.p.r. 131/’86) – di specifiche agevolazioni ai fini delle imposte indirette (Iva, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale).



Caparra confirmatoria e caparra penitenziale

Sovente si tende a confondere la caparra “confirmatoria” con la caparra “penitenziale”. Tuttavia la differenza non è di poco conto.

La prima – regolata dall’art. 1385 c.c. –  è una somma di denaro che al momento della conclusione del contratto, una parte dà all’altra a conferma del vincolo assunto: se si rende inadempiente la parte che ha versato la caparra, l’altra può recedere dal contratto e trattenere la somma ricevuta; se a rendersi inadempiente è, invece, la parte che ha ricevuto il denaro, l’altra può recedere e richiedere il doppio di quanto versato. In alternativa, tuttavia, alla parte che subisce l’inadempimento è consentito anche domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, e in tal caso il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Diversamente, la caparra penitenziale – regolata dall’art. 1386 c.c. – pur risolvendosi anch’essa in una somma di denaro che una parte dà all’altra al momento della conclusione del contratto, rappresenta solo il corrispettivo del diritto di recesso. Ciò significa che chi recede perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta ma, oltre a questo, non è tenuto ad altro, sicché la controparte non potrà domandare né l’esecuzione del contratto né agire per il risarcimento del danno.

 


Quorum

Per indicare il numero legale necessario per la costituzione di un’assemblea o per l’approvazione di una delibera, è comune – in ambito condominiale – usare il termine “quorum”. È il caso quindi di chiarire l’esatto significato di questa parola.

Si tratta di un termine mutuato dal latino e vuol dire “dei quali”. Secondo lo Zingarelli, è una parola che è stata usata, “prima che da noi, in Inghilterra e Francia” e deriva da “formule latine come quorum maxima pars: la massima parte dei quali”.

 

Arresto, sosta e fermata
“Arresto”, “sosta” e “fermata” sono termini che nel linguaggio corrente vengono frequentemente utilizzati come sinonimi, ma a torto.
Secondo l’art. 157, d.lgs. 285/’92 (Codice della strada), per “arresto” – infatti – si intende “l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione”; per “fermata”, la “temporanea sospensione della marcia” per consentire “la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata”; per “sosta”, infine, la “sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”.


 “Norme” Uni...

L’Uni definisce le proprie indicazioni, norme. Per questo esse vengono, spesse volte, di per sé considerate cogenti, come se si trattasse di norme di legge. Così non è, invece, a meno che per esse non abbia operato un particolare procedimento di recepimento oppure che ad esse faccia rinvio  un preciso disposto di legge o, comunque, un provvedimento avente forza di legge.
Anche nella recente sentenza n. 5413 dell’1.4.’10, con la quale è stato annullato – su ricorso, com’è noto, della Confedilizia – il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23.7.’09 che imponeva una (inutile) verifica straordinaria degli ascensori, il Tar del Lazio ha precisato che l’Uni è “una associazione privata”, e ha definito quanto da essa emanato “libere determinazioni”, testualmente (ed esattamente).
 


Pannelli solari e pannelli fotovoltaici

Spesso, nel comune parlare, si tende a confondere i “pannelli fotovoltaici” con i “pannelli solari”. Tuttavia si tratta di due diverse tipologie di impianto:  i “pannelli solari” (tecnicamente: “impianti solari termici”) utilizzano, infatti, l’energia solare per riscaldare l’acqua, da impiegare per uso igienico, sanitario o per il riscaldamento degli ambienti; i “pannelli fotovoltaici” (tecnicamente: “impianti solari fotovoltaici”) utilizzano, invece, la luce del sole per produrre direttamente energia elettrica.

 


Decisioni e sentenze

Nella giustizia amministrativa, i provvedimenti che concludono un giudizio sono definiti diversamente in relazione all’organo che li emana: quelli del Consiglio di Stato si chiamano decisioni, quelli dei Tar sentenze.


Il T.U. dell’edilizia e le lettere “L” e “R”

Nel Testo Unico dell’edilizia di cui al d.p.r. 6.6.’01, n. 380, ciascuna norma è distinta dalle lettere “L” o “R”. Questo dipende dal fatto che i Testi Unici raccolgono disposizioni sia legislative (L) sia regolamentari (R), sicché la l. 8.3.’99 n. 50, che li ha istituiti, ha anche precisato, all’art. 7 (ora abrogato), che ciò vada segnalato con “opportune evidenziazioni”.

 

Banchiere e bancario

A volte, nel comune parlare, si fa confusione tra il “banchiere” e il “bancario”. Tuttavia la differenza è sostanziale. E’ definito “banchiere” chi è proprietario, grande azionista o amministratore di una banca, mentre è chiamato “bancario” chi di una banca è dipendente.

 

 

Reato “penale”

Spesso, quando si parla di un reato, si sente precisare che si tratta di reato “penale”. Precisazione inutile, però. Il reato, infatti, comporta sempre l’applicazione di una sanzione di carattere penale. E non ci sono reati “civili”!

 

 

Querela e citazione per danni

Viene spesso confusa, anche da parte degli organi di informazione, la querela con la citazione per danni. La differenza, però, è sostanziale: con la querela si manifesta la volontà che si proceda penalmente contro l’autore del comportamento che si assume lesivo. Con la citazione per danni si richiede un ristoro economico, in sede civile, per il presunto pregiudizio subito.

 

 

Licenza per finita locazione, sfratto e sfratto per morosità

Spesso, nel comune parlare, si fa confusione tra “licenza per finita locazione”, “sfratto” e “sfratto per morosità”. In verità, le procedure di cui trattasi iniziano tutte con un’intimazione rivolta al conduttore di lasciar libero l’immobile, con contestuale citazione per la convalida. Il presupposto però è diverso: nella “licenza per finita locazione” il contratto deve venire ancora a scadenza; nello “sfratto” il contratto è già scaduto; nello “sfratto per morosità” il procedimento origina dal mancato pagamento dei canoni alle scadenze stabilite.

 

Chi è lo “straniero”?
Nella nostra lingua, il termine “straniero” indica qualsiasi cittadino di nazionalità non italiana. Ai fini del Testo Unico sull’immigrazione di cui al d.lgs 286/’98, con tale termine devono intendersi, invece, solo i “cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea” e gli “apolidi”.

 

Oneri accessori ed IVA

L’art. 9, c. 4, della l. n. 392/’78 stabilisce che le spese condominiali, addebitate dal locatore al conduttore, “devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”. Significa che le spese di cui trattasi sono soggette all’Iva solo laddove lo sia anche il canone locativo, di cui, in tal caso, concorrono a formare la base imponibile. L’unica eccezione è disciplinata dallo stesso art. 9 il quale, al successivo comma 5, prevede che tale regola non si applichi “ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi”. In questa ipotesi, dunque, l’Iva si applicherà indipendentemente dal regime fiscale a cui è soggetto il rapporto di locazione.

 

Decreto legislativo e decreto-legge
Spesso, nel linguaggio comune, viene fatta confusione tra decreto legislativo e decreto-legge, nonostante le differenze tra questi due provvedimenti siano notevoli.
Il decreto legislativo, infatti, è un atto avente valore di legge ordinaria, emanato dal Governo su delega del Parlamento, il quale ne indica i contenuti, i limiti e i tempi di emanazione in un’apposita legge (c.d. legge delega). Il decreto-legge, invece, pur essendo anch’esso un atto avente forza di legge, è un provvedimento provvisorio che – per non perdere di efficacia – necessita di essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Inoltre, è adottato dal Governo senza la preventiva autorizzazione delle Camere e solo laddove ricorrano “casi straordinari di necessità e di urgenza”.

 

La differenza tra tassa e imposta

Nel linguaggio corrente i termini tassa e imposta vengono frequentemente utilizzati come sinonimi, ma a torto.

La tassa è un tributo (cioè una prestazione obbligatoria in denaro) che il singolo soggetto versa come corrispettivo di un’utilità che egli riceve da un ente pubblico. Tale è, ad esempio, la tassa sui rifiuti.

L’imposta è un tributo che si caratterizza, invece, per la mancanza di una controprestazione diretta. E’, infatti, richiesta per far fronte alle spese necessarie al mantenimento dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali nonché per soddisfare i bisogni della collettività. Imposte sono, ad esempio, l’Irpef e l’Ici.

 

I registri previsti per i condomìni
Il codice civile prevede due registri di cui devono dotarsi gli amministratori di condominio. Uno – la cui obbligatorietà non può ritenersi venuta meno a seguito della cessazione del sistema corporativo (sul quale si basava l’adempimento di cui all’art. 71 disp. att. cod. civ. che assegnava all’“associazione professionale dei proprietari di fabbricati” il solo compito di tenere il registro in questione) – è quello previsto dal combinato disposto degli artt. 1129, quarto comma, e 1138, terzo comma, cod. civ.. Tali norme prevedono che la nomina e la cessazione, per qualunque causa, dell’amministratore dal suo incarico siano annotate in un “apposito registro” e che, nel medesimo registro, sia trascritto anche il regolamento di condominio approvato dall’assemblea.
L’altro registro, invece, è quello contemplato dall’art. 1136, ultimo comma, cod. civ.. In esso devono essere trascritti i verbali d’assemblea.


Disdetta e recesso

Nel linguaggio comune spesso i termini disdetta e recesso vengono usati come sinonimi. Sbagliando, però. Perché si ha recesso quando una parte, ricorrendone i  presupposti, comunica all’altra che intende sciogliere il contratto prima della scadenza (nella locazione ciò è consentito al conduttore – in conformità a quanto previsto dalle leggi 431/’98 e 392/’78 – ove ricorrano “gravi motivi”). Si ha disdetta, invece, quando una parte avvisa l’altra che alla scadenza prestabilita non intende rinnovare il contratto.


 “Inquilini”

Spesse volte il termine “inquilini” viene impiegato dai giornali per indicare, genericamente, gli abitanti di un immobile. Il che non è corretto, perché “inquilini” sono solo coloro i quali sono legati al locatore da un rapporto di locazione.


 Lo “sfratto”

Lo sfratto è quel procedimento esecutivo che si attiva sulla base di un titolo emesso in caso di morosità del conduttore o ottenuto dopo finita la locazione. Tale termine viene impiegato invece, spesse volte, del tutto impropriamente, per indicare le esecuzioni forzate di rilascio di immobili occupati da abusivi.


“Canoni sostenibili”

I “canoni sostenibili” sono stati introdotti dalla legge di conversione del decreto sfratti (l. n. 199 del 18.12.’08), la quale ha definito come tali quelli di “importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431”.
Sennonché l’espressione “canone concordato” non trova riscontro nella legge sulle locazioni abitative. Ciò che crea l’equivoco se il legislatore abbia inteso riferirsi al canone dei contratti “agevolati” (tale essendo la definizione che dei contratti 3+2 precitati fornisce l’art. 4-bis della legge 431/’98), canone che – come è noto – viene stabilito in appositi accordi definiti in sede locale tra le Organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, oppure al canone “concordato” tra le singole parti interessate.


La “multa”

Il Codice della strada prevede, per molte infrazioni, una “sanzione amministrativa pecuniaria”, che nel linguaggio comune viene abitualmente chiamata “multa”. A torto, però. Perché la multa è cosa diversa: è la pena pecuniaria prevista per la commissione di un delitto, cioè di un reato di particolare gravità.


Contratti
“concordati”?
Nonostante si faccia correntemente uso – da parte di giornalisti atecnici o di amministratori e/o politici non sufficientemente ferrati sull’argomento, e quindi anche in atti ufficiali – dell’espressione contratti di locazione “concordati”, sottolineiamo che si tratta di una terminologia assolutamente da evitare dato che crea equivoci inutili.
Il termine “concordati” non compare infatti nella legge che – per i contratti di durata di tre anni più due – parla solo di contratti “agevolati”. Gli altri sono i contratti cosiddetti liberi o i contratti transitori e/o per studenti universitari.

 

Locazioni per finalità turistiche

La legge 431/’98 esclude dal proprio ambito di applicazione le unità immobiliari locate “esclusivamente per finalità turistiche” (art. 1, comma 2, lett. c) le quali – pertanto – sono regolate dal Codice civile. Ma cosa deve intendersi per “finalità turistiche”?

Per rispondere, occorre rifarsi al termine “turismo”. Per il Dizionario enciclopedico italiano (vol. XII, p. 461) tale termine abbraccia, nell’uso attuale, “non solo tutte le forme e le manifestazioni del viaggio e del soggiorno predisposto (turismo attivo), ma anche tutti gli apprestamenti che l’attuazione d’un viaggio, d’un soggiorno, per svago, per cura, per istruzione, per motivi religiosi o per qualunque causa non utilitaria presuppone o fa nascere (turismo ricettivo)”.

 

 

Lavoro buroindotto

L’espressione “lavoro buroindotto” fa riferimento al lavoro indotto dalla burocrazia, cioè da provvedimenti che non hanno alcuna utilità per i cittadini e che sono predisposti al solo fine di soddisfare le richieste di particolari categorie, anche professionali.

 

 

Contratto agevolato

Il contratto agevolato, della durata di 3 anni più 2, è chiamato nei modi più vari: concordato, calmierato, convenzionato, ecc.. A torto, però. Perché l’art. 4-bis, della legge 431/’98 lo definisce in un unico modo: agevolato, appunto.