SUGLI IMMOBILI STORICI LOCATI IL CONSIGLIO DI STATO ORDINA ALLE FINANZE DI MODIFICARE LE ISTRUZIONI DEL MOD. 730

 

CONSIGLIO DI STATO
8.5.2001 - est. Cintioli

(Omissis)
Atteso che l'amministrazione appellata ha ritenuto di non applicare per l'immediato futuro il controllo formale e la liquidazione automatica di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973;
considerato che le istruzioni impugnate costituiscono un atto amministrativo generale suscettibile di lesione immediata;
considerato il ruolo che siffatte istruzioni svolgono non solo nei riguardi degli uffici dell'ammministrazione finanziaria, ma anche nei riguardi del contribuente, trattandosi di imposta la cui liquidazione non può prescindere dall'autodichiarazione di quest'ultimo;
ritenuto, nei limiti della cognizione sul fumus boni iuris, che il ricorso appare fondato, anche tenendo conto delle disposizioni contenute negli artt. 1, 2 ed 8 della legge n. 431 del 1998;
ritenuto che la circolare e le ulteriori istruzioni cui ha fatto riferimento il giudice di prime cure al fine di rigettare la domanda cautelare non appaiono sufficienti ad evitare il danno prospettato nell'appello;
ritenuto, dunque, che le istruzioni per il 730-2001 devono essere opportunamente integrate con i seguenti chiarimenti:
a) un primo chiarimento, rivolto al contribuente, con il quale si dica che i proprietari di immobili di rilievo storico-artistico, i quali riterranno di adeguarsi all'orientamento interpretativo che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo degli eventuali canoni locativi, potranno compilare il modulo senza indicare l'importo del canone locativo, limitandosi quindi ad inserire tutti i dati catastali che consentiranno la prima liquidazione dell'imposta;
b) un secondo chiarimento, rivolto agli uffici dell'amministrazione finanziaria, con il quale, a completamento delle circolari già emanate, si dica che tali uffici valuteranno in questi casi la possibilità di comunicare apposito avviso di accertamento a seguito di verifica nelle forme ordinarie, restando comunque esclusi, per tale profilo, il controllo formale e la liquidazione automatica;
ritenuto che sussistono i requisiti di cui all'art. 21 della legge n. 1034 del 1971;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3948/2001) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza in primo grado e dispone che l'Amministrazione provveda secondo quanto indicato in motivazione.
Dispone che la presente venga tempestivamente trasmessa al giudice di primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alla parti.