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CORTE DI CASSAZIONE
19.8.2003 - est. Paolini
Il c.o.s.a.p. è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente
diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (t.o.s.a.p.) in
luogo del quale può essere applicato, e lo stesso, nel solco di un processo
politico-istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle
entrate rimesse alla competenza degli enti locali (canoni di fognatura e di depurazione
delle acque, remunerazione dei servizi di pubbliche affissioni e di ritiro
dei rifiuti urbani, e così via), risulta disegnato come corrispettivo di una
concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso
esclusivo o speciale dei beni pubblici. Ne consegue che le controversie ad
esso relative sono devolute alle giurisdizione ordinaria, e non alla
giurisprudenza tributaria.(1)
(1) Prima decisione della
Suprema Corte, che risulti, sul problema di cui alla massima.
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La..............................,
con ricorso del 29 novembre 2001, ha impugnato dinanzi alla Commissione
tributaria provinciale di Matera la cartella
n............................................, notificatale l'1 ottobre 2001
dalla ........................., (concessionaria) del servizio di riscossione
per la provincia di Bari, con la quale le era stato intimato il pagamento di
canone per occupazione di spazi ed aree pubblici (di seguito, c.o.s.a.p.)
preteso dalla Provincia di Matera per l'anno 1999.
In relazione alla vertenza in tal guisa istituita, la summenzionata
ricorrente ha proposto, quindi, istanza per regolamento preventivo della
giurisdizione a mente dell'art. 41 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la
vertenza stessa soggetta alla giurisdizione tributaria.
La Provincia di Matera e la (concessionaria) , alle quali il ricorso
introduttivo dell'istanza considerata è stato notificato, rispettivamente, il
2 maggio ed il 30 aprile 2002, si sono astenute entrambe da ogni attività
difensiva nella presente sede.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema ha
concluso instando perché il ricorso venga dichiarato improcedibile in ragione
del fatto che la istante non ha depositato la richiesta di trasmissione del
fascicolo d'ufficio del processo di merito di cui all'art. 369, comma 2, del
codice di rito.
La società ricorrente ha depositato memoria con allegata documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)-Non
merita di essere attesa la richiesta del Procuratore generale volta a
sollecitare l'adozione di declaratoria di improcedibilità del ricorso in
ragione dell'omesso deposito da parte della ricorrente della richiesta di
trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, di cui all'art.
369, comma 2, cod. proc. civ., nonché della riscontrata mancanza di tale
fascicolo negli atti del processo.
In proposito, giova evidenziare che è orientamento fermissimo della
giurisprudenza di questa Corte Suprema quello per il quale l'omissione del
deposito della richiesta cennata e la mancata allegazione agli atti del
processo di detto fascicolo determinano l'improcedibilità del ricorso per
cassazione e, per quanto qui può specificatamente interessare, dell'istanza
per il regolamento preventivo della giurisdizione soltanto quanto l'esame di
quel fascicolo si riveli indispensabile ai fini della pronuncia sui
menzionati ricorso ed istanza (cfr., ex aliis, Cass. SS.UU civ., sent. n.
7869 dell'11.VI.2001, id. Sez. III civ., sent. n. 729 del 20.I.2003).
Nel caso in argomento, in cui non viè ragione di dubitare né dell'accampata
realtà della pendenza dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Matera del giudizio di merito di cui in narrativa, né del dato che l'oggetto
di tale giudizio risulta costituito, secondo quanto prospettato dall'attuale
ricorrente, da controversia riguardante la debenza di c.o.s.a.p. relativo al
1999 (v., al riguardo, la documentazione allegata alla memoria dianzi
ricordata), l'esame del ridetto fascicolo ai fini della statuizione sulla
giurisdizione richiesta a queste Sezioni unite non appare indispensabile, e,
perciò, alla stregua dell'enunciazione richiamata, dalla quale non vi è
ragione di discostarsi, è da ritenere che esulino gli estremi per far luogo a
declaratoria di improcedibilità del ricorso.
2)-La ricorrente, per suffragare la delibata istanza di regolamento
preventivo della giurisdizione, come detto, intesa ad ottenere, a mente
dell'art. 2 d.lgs. 31.XII.1992 n. 546, nel testo novellato dall'art. 12,
comma 2, L. 28.XII. 2001 n. 448 (per il quale "appartengono alla
giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di
ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ….),
l'affermazione della soggezione della causa in discorso alla competenza giurisdizionale
delle commissioni tributarie istituite con il d.lgs. 31.XII.1992 n. 545,
sulla premessa che "il provvedimento normativo che ha introdotto"
il c.o.s.a.p. andrebbe identificato nel d.lgs. 15.XII. 1997 n. 446,
"emanato in virtù di un'espressa delega conferita al governo per la
revisione dei tributi locali" dalla L. 23.XII.1996 n. 662, deduce che,
sulla base delle disposizioni ricavabili dai due testi normativi da ultimo
citati, appare "inevitabile concludere che" il "prelievo"
considerato, "introdotto e disciplinato … così da essere commisurato
anche alle esigenze di bilancio dell'ente percettore rientra appieno nella
definizione di tributo" …; fa riferimento, sul tema, a principi
enunciati dalla Corte costituzionale, secondo i quali "gli elementi basilari
per la qualificazione di una legge come tributaria sono costituiti dalla
ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico e la
loro destinazione allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno
finanziario dell'ente medesimo", sicchè "la natura fiscale di un
prelievo … non viene meno in ragione della specifica denominazione
attribuitale dal legislatore", dovendo, invece, "ravvisarsi un
tributo anche laddove la legge parli genericamente di tariffa".
3)-L'asserzione della natura tributaria del c.o.s.a.p., cui la delibata
istanza di regolamento si correla, non è condivisibile.
In proposito, soccorrono i seguenti rilievi.
A)-La vertenza, di cui in narrativa, dalla quale è scaturito l'esaminato
giudizio di regolamento della giurisdizione, giusta quanto più sopra
evidenziato, è stata istituita dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale di Matera dalla ricorrente per contestare l'esistenza del proprio
obbligo di pagare il c.o.s.a.p. relativo al 1999 del quale le era stato
intimato il versamento con l'altrove menzionata cartella notificatale l'1
ottobre 2001.
B)-Il c.o.s.a.p. è stato introdotto nell'ordinamento della finanza locale dal
d.lgs. 15.XII.1997 n. 446, recante, fra l'altro, riordino della disciplina
dei tributi locali, emanato in attuazione di delega conferita al governo
dall' art. 3, commi 143 lett. e) n. 2, e 149, lett. h), L. 23.XII.1996 n.
662, in particolare, per l'abolizione della tassa per l'occupazione degli
spazi ed aree pubblici, di cui al capo II del d. lgs. 15.XI.1993 n. 507 ed
all'art. 5 L. 16.V.1970 n. 281 (di seguito, t.o.s.a.p.) e per la contestuale
attribuzione alle provincie ed ai comuni della facoltà di prevedere, per
l'occupazione, concessa o abusiva, di aree ricadenti nel demanio e nel
patrimonio indisponibile di loro rispettiva pertinenza, il pagamento di un
canone, commisurato alle esigenze del loro bilancio, al valore economico
delle aree, all'entità del sacrificio imposto alla collettività con la
rinuncia all'uso pubblico generalizzato degli spazi occupati ed
all'aggravamento degli oneri di manutenzione di detti spazi.
C)-Il d. lgs. n. 446 del 1997, cit., dunque, da un lato, con l'art. 51, comma
2 lett. a), ha abolito, con decorrenza dall'1 gennaio1999, la t.os.a.p., e,
d'altro, con l'art. 63, ha stabilito che province e comuni, con appositi atti
regolamentari, potessero "prevedere che l'occupazione, sia permanente
che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti
appartenenti al proprio demanio e patrimonio indisponibile, comprese le aree
destinate a mercati attrezzati", nonché di "aree private soggette a
servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge", ed altresì
di "tratti di strade statali situate all'interno di centri abitati con
popolazione superiore a diecimila abitanti" dovesse essere assoggettata,
ancorchè abusiva, al pagamento di un canone di concessione determinato, sulla
base di una tariffa prestabilita, "con riferimento alla durata
dell'occupazione" e maggiorabile "di eventuali oneri di
manutenzione derivanti" dall'occupazione stessa.
D)-Il quadro normativo delineato nella lettera precedente, peraltro, è stato
modificato dalla L. 23.XII.1998, n. 448, entrata in vigore l'1 gennaio 1999,
(art. 83), che, mentre, per un verso, con disposizione contenuta nell'art.
31, comma 14, ha sancito l'abrogazione della lett. e) del comma 143 dell'art.
3 L. 23.XII.1996 n. 662 e della lett. a) del comma 2 dell'art. 51 d.lgs.
15.XII.1997 n. 446, e cioè delle norme recanti l'abolizione della t.o.s.a.p.,
ed ha mantenuto, quindi, in vita tale tributo, per un altro, invece, con
specifica disposizione risultante dal comma 20 del ripetuto art. 3,
sostituendo l'art. 63 del ridetto d. lgs. n. 446 del 1997, ha stabilito che
"i comuni possono", adottando appositi regolamenti, "escludere
l'applicazione nel proprio territorio della t.o.s.a.p.", e , in
alternativa all'applicazione di tale tributo," prevedere che
l'occupazione, sia permanente che temporanea, degli spazi e delle aree"
elencati nella norma sostituita debba essere assoggettata ad un canone di
concessione (c.o.s.a.p.) determinato in base a tariffa.
E)-Dal complesso, per la verità, non propriamente organico e lineare, delle
norme citate è dato evincere che il c.o.s.a.p. è stato concepito dal
legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo
strettamente giuridico, dal tributo (t.o.s.a.p.) in luogo del quale può
essere applicato, e lo stesso, nel solco di un processo
politico-istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle
entrate rimesse alla competenza degli enti locali (canoni di fognatura e di
depurazione delle acque, remunerazione dei servizi di pubbliche affissioni e
di ritiro dei rifiuti urbani, e così via), risulta disegnato come
corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione
abusiva), dell'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.
In particolare, l'oggettiva differenza fra t.o.s.a.p. e c.o.s.a.p. è segnata
dalla diversità del titolo che ne legittima l'applicazione, da individuarsi,
rispettivamente, per la prima nel fatto materiale dell'occupazione del suolo,
e per il secondo in un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato
o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell'uso esclusivo o
speciale di detto suolo.
F)-Sulla scorta dei rilievi che precedono, va senz'altro esclusa la natura di
tributo del c.o.s.a.p. (cfr. in tal senso, Min. fin., Circ. n.
256/E/I/166.089 del 3 novembre 1998), dovendosi ritenere l'attribuibilità
allo stesso dei connotati propri di un'entrata patrimoniale.
G)-Corollario di quanto sopra è che non può essere ravvisata la, dalla
ricorrente dedotta, soggezione alla giurisdizione tributaria delle vertenze,
del genere di quella di cui in narrativa, concernenti il c.o.s.a.p..
4)-In definitiva, quindi, una volta accertata la natura di corrispettivo
della concessione dell'uso di bene pubblico propria del c.o.s.a.p., deve
ritenersi che le controversie attinenti alla debenza di questo, a mente
dell'art. 5 L. 6.XII.1971 n. 1034, come modificato dall'art. 33 d. lgs.
31.III.1998 n. 80 (nel testo attualmente vigente) ricadono nell'ambito della
competenza giurisdizionale del giudice ordinario, e che, perciò, pronunciando
sul delibato ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione di detto
giudice sulla causa in questione.
5)-La Provincia di Matera e la (concessionaria), intimate, non hanno svolto
attività difensiva nella presente sede, e, pertanto, non deve provvedersi su
loro spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la
giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
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