MURO CONDOMINIALE PROPRIETA' ESCLUSIVA


CORTE DI CASSAZIONE

24.11.2003 - est. Napoletano

 


Il muro perimetrale di un edificio condominiale può essere utilizzato dal singolo condòmino per il migliore godimento della parte di edificio di sua proprietà esclusiva, ma non può essere invece utilizzato, senza il consenso di tutti i condomìni, per l'utilità di un altro immobile di sua esclusiva proprietà, in quanto ciò implica la costituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la necessità del consenso di tutti i condòmini per la edificazione da parte di uno di essi di una tettoia di copertura di un'area di esclusiva proprietà di quest'ultimo, realizzata mediante il suo inserimento nel muro perimetrale comune, che aveva assunto la funzione di quarta parete del nuovo vano).

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La....................................., con ricorso in data 28 luglio 1990 al Pretore di Capua, espose: di possedere un appartamento al primo piano dell'edificio ..................................., in località "..................................................." di .........................; che ................................, proprietario di altro appartamento posto al piano terra dello stesso immobile, in posizione verticale rispetto al predetto, stava realizzando opere edilizie all'esterno dell'edificio, consistenti, sul lato sinistro, in un patio, delimitato da parapetti in mattoni e malta cementizia e, sul lato anteriore, in due pilastrini a sostegno di una tettoia di copertura, inserita direttamente nel muro perimetrale dell'edificio condominiale e distante solo cm. 20 dalla soletta del soprastante balcone del suo appartamento; che, pertanto, il muro perimetrale condominiale assumeva la funzione di quarta parete della nuova opera; che gli altri due pilastri erano posti a distanza di mt. 2 dal muro condominiale e dal suo appartamento.
Ciò premesso e lamentando che tali opere costituivano attentato al suo possesso, quale esercizio di fatto corrispondente al diritto di vedere rispettate le distanze di legge, la ricorrente chiese di essere reintegrata in tale possesso.
Il ......................................... resistè alla domanda, chiedendone il rigetto siccome infondata.
L'adito pretore, dopo avere, con provvedimento interdittale, ordinato al resistente di astenersi dal porre in essere ulteriori atti di molestia del possesso della ricorrente, con sentenza, in accoglimento della domanda, ordinò al .................... di procedere al ripristino dei luoghi, ma il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito in appello dal .............., in accoglimento del gravame, con sentenza resa in data 20 dicembre 1999, ha rigettato la domanda.
Osserva il giudice d'appello che i fatti denunciati dalla ricorrente, mentre avrebbero potuto giustificare un'azione petitoria, non consentono di comprendere in quali facoltà connesse al possesso del suo appartamento la ................ possa essere stata turbata e, peraltro, ai sensi dell'art. 1105 cod. civ., l'innesto di travi nel muro comune al fine di sorreggere la tettoia costituisce esercizio di una legittima facoltà da parte del condòmino...........................

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la ..........................., affidandosi a due motivi.

L'intimato, .............................., non ha svolto attività difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di non poter ravvisare nei fatti denunciati alcun attentato al possesso esercitato da essa ricorrente.
All'uopo, premesso che la tutelabilità in via possessoria delle distanze legali costituisce principio costantemente affermato in giurisprudenza, la ricorrente precisa che dai suoi atti difensivi era agevole cogliere le fondamentali doglianze espresse: a) la limitazione della veduta in appiombo sul fondo sottostante, di esclusiva proprietà del .........................; b) la costituzione di una minima intercapedine tra la copertura di uno dei nuovi manufatti realizzati dal .............................. e l'aggetto del balcone soprastante, di proprietà di essa ricorrente e da lei posseduto; c) la sottrazione - per esclusiva utilità del ................... ed in pregiudizio dell'uso comune di parte del muro perimetrale dell'edificio condominiale, adattato a quarta parete di entrambi i manufatti.
Segue una sintesi degli atti processuali dai quali, ad avviso della ricorrente, era consentito dedurre le suddette doglianze.
La censura deve ritenersi fondata sia che dalla criptica motivazione resa dal giudice d'appello voglia desumersi che, in linea di principio, lo stesso giudice abbia ritenuto inammissibile la tutela del possesso così come invocata dalla ........................ e sotto i vari profili emergenti dalla sua denuncia, sia che, invece, voglia ritenersi che l'espressione "non è dato comprendere in quali facoltà connesse al possesso dell' appartamento…………………….. la ............. abbia potuto essere turbata", usata nella sentenza impugnata faccia riferimento ad un difetto di attività processuale della ................. tale da impedire di cogliere i concreti attentati al possesso da lei lamentati.
Sotto il primo profilo, che si è indotti ad ipotizzare a motivo della ritenuta, dal Tribunale, maggiore correttezza di un ricorso alla tutela petitoria, è agevole osservare, così come fa la ricorrente, che, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, "la violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo - contro la quale è data l'azione di manutenzione - perché, anche quando non ne comprime <<di fatto>> l'esercizio, importa automaticamente modificazione o restrizione delle relative facoltà" (cfr., Cass. 5 aprile 1976, n. 1185; attestano la continuità dell'indirizzo: Cass. 9 settembre 1989, n. 3911; Cass., 19 marzo 1991, n. 2927; Cass., 23 gennaio 1995, n. 724) .
Ancora in punto di diritto e con specifico riferimento alla doglianza relativa all'inglobamento in uno dei due manufatti di parte del muro perimetrale dell'edificio condominiale, non v'è dubbio che il condomino sia compossessore, unitamente agli altri condomini, delle parti comuni dell'edificio condominiale e che, pertanto, sia legittimato a chiedere la tutela possessoria contro gli attentati all'esercizio di tale possesso.
Quanto al secondo profilo, senza che sia necessario far ricorso alle argomentate difese sviluppate dalla ...................... nei vari scritti processuali menzionati in ricorso, è sufficiente aver riguardo ai fatti così come esposti in narrativa per convincersi che, con riferimento alla violazione delle distanze legali, i singoli attentati al possesso lamentati dalla ricorrente attengono: a) al possesso della veduta in appiombo che si assume esercitata dall'appartamento posseduto dal ...........; b) al possesso, da parte della ............, del suo appartamento libero da intercapedini create da inosservanza delle distanze legali nella costruzione di nuove opere da parte dei vicini.
Con riferimento all'inglobamento di parte del muro perimetrale nell'ambito di uno dei due manufatti realizzati dal ..............., è evidente che, come si accennava, la ricorrente denuncia di essere molestata nel compossesso di quella parte del muro condominiale.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1102 e 1117 cod. civ., osservando che erroneamente, in violazione dell'art. 1102 cod. civ. (non già dell'art. 1105 cod. civ., come inesattamente scritto in sentenza), il Tribunale ha ritenuto che l'utilizzo del muro comune costituisse esercizio di una legittima facoltà del condòmino .......................
Al riguardo, la ricorrente oppone, in primo luogo, che il rispetto della distanza legale si imponesse perché i manufatti realizzati non erano annoverabili tra le funzioni primarie delle parti comuni dell'edificio ed, in secondo luogo, che, essendo entrambi i manufatti estranei all'edificio, in quanto realizzati su suolo di esclusiva proprietà del .................................., l'utilizzazione del muro perimetrale a loro esclusivo servizio determinerebbe la costituzione di una servitù a carico del fabbricato condominiale ed a vantaggio del fondo di esclusiva proprietà del ......................
Anche questa censura dev'essere accolta, per la assorbente considerazione, svolta nella seconda parte del motivo, che la dedotta esclusiva proprietà in capo al ................. del fondo sul quale sorgono i due manufatti, rende questi manufatti estranei al fabbricato condominiale, sicché la infissione nella parete condominiale, alla quale riduttivamente fa riferimento il giudice d'appello, ed, a maggior ragione, l'inglobamento di parte del muro perimetrale nell'ambito dei manufatti determinerebbero l'asservimento dell'edificio condominiale a un fondo altrui. Conclusivamente, il ricorso va accolto e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice d'appello, che, in conseguenza delle sopravvenute modifiche dell'ordinamento giudiziario, va identificato nella Corte d'Appello di Napoli.
Il giudice del rinvio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, si atterrà ai principi di diritto qui enunciati ed ai rilievi ivi svolti.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli.
(Omissis)