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CORTE DI CASSAZIONE
24.11.2003 - est. Napoletano
Il muro perimetrale di un edificio condominiale può essere utilizzato dal
singolo condòmino per il migliore godimento della parte di edificio di sua
proprietà esclusiva, ma non può essere invece utilizzato, senza il consenso
di tutti i condomìni, per l'utilità di un altro immobile di sua esclusiva
proprietà, in quanto ciò implica la costituzione di una servitù in favore di
un bene estraneo al condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
di merito che aveva escluso la necessità del consenso di tutti i condòmini
per la edificazione da parte di uno di essi di una tettoia di copertura di
un'area di esclusiva proprietà di quest'ultimo, realizzata mediante il suo
inserimento nel muro perimetrale comune, che aveva assunto la funzione di
quarta parete del nuovo vano).
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La.....................................,
con ricorso in data 28 luglio 1990 al Pretore di Capua, espose: di possedere
un appartamento al primo piano dell'edificio
..................................., in località
"..................................................." di
.........................; che ................................, proprietario
di altro appartamento posto al piano terra dello stesso immobile, in
posizione verticale rispetto al predetto, stava realizzando opere edilizie
all'esterno dell'edificio, consistenti, sul lato sinistro, in un patio,
delimitato da parapetti in mattoni e malta cementizia e, sul lato anteriore,
in due pilastrini a sostegno di una tettoia di copertura, inserita
direttamente nel muro perimetrale dell'edificio condominiale e distante solo
cm. 20 dalla soletta del soprastante balcone del suo appartamento; che,
pertanto, il muro perimetrale condominiale assumeva la funzione di quarta
parete della nuova opera; che gli altri due pilastri erano posti a distanza
di mt. 2 dal muro condominiale e dal suo appartamento.
Ciò premesso e lamentando che tali opere costituivano attentato al suo
possesso, quale esercizio di fatto corrispondente al diritto di vedere
rispettate le distanze di legge, la ricorrente chiese di essere reintegrata
in tale possesso.
Il ......................................... resistè alla domanda,
chiedendone il rigetto siccome infondata.
L'adito pretore, dopo avere, con provvedimento interdittale, ordinato al
resistente di astenersi dal porre in essere ulteriori atti di molestia del
possesso della ricorrente, con sentenza, in accoglimento della domanda,
ordinò al .................... di procedere al ripristino dei luoghi, ma il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito in appello dal ..............,
in accoglimento del gravame, con sentenza resa in data 20 dicembre 1999, ha
rigettato la domanda.
Osserva il giudice d'appello che i fatti denunciati dalla ricorrente, mentre
avrebbero potuto giustificare un'azione petitoria, non consentono di
comprendere in quali facoltà connesse al possesso del suo appartamento la
................ possa essere stata turbata e, peraltro, ai sensi dell'art.
1105 cod. civ., l'innesto di travi nel muro comune al fine di sorreggere la
tettoia costituisce esercizio di una legittima facoltà da parte del
condòmino...........................
Per la cassazione di tale
sentenza propone ricorso la ..........................., affidandosi a due
motivi.
L'intimato,
.............................., non ha svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col
primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa ed
insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia,
adducendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di non poter ravvisare
nei fatti denunciati alcun attentato al possesso esercitato da essa
ricorrente.
All'uopo, premesso che la tutelabilità in via possessoria delle distanze
legali costituisce principio costantemente affermato in giurisprudenza, la
ricorrente precisa che dai suoi atti difensivi era agevole cogliere le
fondamentali doglianze espresse: a) la limitazione della veduta in appiombo
sul fondo sottostante, di esclusiva proprietà del .........................;
b) la costituzione di una minima intercapedine tra la copertura di uno dei
nuovi manufatti realizzati dal .............................. e l'aggetto del
balcone soprastante, di proprietà di essa ricorrente e da lei posseduto; c)
la sottrazione - per esclusiva utilità del ................... ed in
pregiudizio dell'uso comune di parte del muro perimetrale dell'edificio
condominiale, adattato a quarta parete di entrambi i manufatti.
Segue una sintesi degli atti processuali dai quali, ad avviso della
ricorrente, era consentito dedurre le suddette doglianze.
La censura deve ritenersi fondata sia che dalla criptica motivazione resa dal
giudice d'appello voglia desumersi che, in linea di principio, lo stesso
giudice abbia ritenuto inammissibile la tutela del possesso così come
invocata dalla ........................ e sotto i vari profili emergenti
dalla sua denuncia, sia che, invece, voglia ritenersi che l'espressione
"non è dato comprendere in quali facoltà connesse al possesso dell'
appartamento…………………….. la ............. abbia potuto essere turbata",
usata nella sentenza impugnata faccia riferimento ad un difetto di attività
processuale della ................. tale da impedire di cogliere i concreti
attentati al possesso da lei lamentati.
Sotto il primo profilo, che si è indotti ad ipotizzare a motivo della
ritenuta, dal Tribunale, maggiore correttezza di un ricorso alla tutela
petitoria, è agevole osservare, così come fa la ricorrente, che, come
ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, "la
violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al
possesso del fondo finitimo - contro la quale è data l'azione di manutenzione
- perché, anche quando non ne comprime <<di fatto>> l'esercizio,
importa automaticamente modificazione o restrizione delle relative
facoltà" (cfr., Cass. 5 aprile 1976, n. 1185; attestano la continuità
dell'indirizzo: Cass. 9 settembre 1989, n. 3911; Cass., 19 marzo 1991, n.
2927; Cass., 23 gennaio 1995, n. 724) .
Ancora in punto di diritto e con specifico riferimento alla doglianza
relativa all'inglobamento in uno dei due manufatti di parte del muro
perimetrale dell'edificio condominiale, non v'è dubbio che il condomino sia
compossessore, unitamente agli altri condomini, delle parti comuni
dell'edificio condominiale e che, pertanto, sia legittimato a chiedere la
tutela possessoria contro gli attentati all'esercizio di tale possesso.
Quanto al secondo profilo, senza che sia necessario far ricorso alle
argomentate difese sviluppate dalla ...................... nei vari scritti
processuali menzionati in ricorso, è sufficiente aver riguardo ai fatti così
come esposti in narrativa per convincersi che, con riferimento alla
violazione delle distanze legali, i singoli attentati al possesso lamentati
dalla ricorrente attengono: a) al possesso della veduta in appiombo che si
assume esercitata dall'appartamento posseduto dal ...........; b) al
possesso, da parte della ............, del suo appartamento libero da
intercapedini create da inosservanza delle distanze legali nella costruzione
di nuove opere da parte dei vicini.
Con riferimento all'inglobamento di parte del muro perimetrale nell'ambito di
uno dei due manufatti realizzati dal ..............., è evidente che, come si
accennava, la ricorrente denuncia di essere molestata nel compossesso di
quella parte del muro condominiale.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione degli artt. 1102 e 1117 cod. civ., osservando che erroneamente,
in violazione dell'art. 1102 cod. civ. (non già dell'art. 1105 cod. civ.,
come inesattamente scritto in sentenza), il Tribunale ha ritenuto che
l'utilizzo del muro comune costituisse esercizio di una legittima facoltà del
condòmino .......................
Al riguardo, la ricorrente oppone, in primo luogo, che il rispetto della
distanza legale si imponesse perché i manufatti realizzati non erano
annoverabili tra le funzioni primarie delle parti comuni dell'edificio ed, in
secondo luogo, che, essendo entrambi i manufatti estranei all'edificio, in
quanto realizzati su suolo di esclusiva proprietà del
.................................., l'utilizzazione del muro perimetrale a
loro esclusivo servizio determinerebbe la costituzione di una servitù a
carico del fabbricato condominiale ed a vantaggio del fondo di esclusiva
proprietà del ......................
Anche questa censura dev'essere accolta, per la assorbente considerazione,
svolta nella seconda parte del motivo, che la dedotta esclusiva proprietà in
capo al ................. del fondo sul quale sorgono i due manufatti, rende
questi manufatti estranei al fabbricato condominiale, sicché la infissione
nella parete condominiale, alla quale riduttivamente fa riferimento il
giudice d'appello, ed, a maggior ragione, l'inglobamento di parte del muro
perimetrale nell'ambito dei manufatti determinerebbero l'asservimento
dell'edificio condominiale a un fondo altrui. Conclusivamente, il ricorso va
accolto e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa
al giudice d'appello, che, in conseguenza delle sopravvenute modifiche
dell'ordinamento giudiziario, va identificato nella Corte d'Appello di
Napoli.
Il giudice del rinvio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità, si atterrà ai principi di diritto qui enunciati ed ai rilievi
ivi svolti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli.
(Omissis)
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