CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO ANTECEDENTEMENTE 
ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 431/1998, RINNOVO TACITO


CORTE DI CASSAZIONE

24 agosto 2007, n. 17995 - Est. Amatucci

Locazione ad uso abitativo – contratto di locazione stipulato antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 431/1998 – rinnovo tacito – disdetta non sostenuta da particolari esigenze del locatore - ammissibilità.

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, l’art. 2, ultimo comma della legge n. 431 del 1998 va interpretato nel senso che, se il contratto si rinnova tacitamente nella vigenza della nuova legge per una mancata disdetta che il locatore avrebbe potuto dare anche in base alle vecchie regole ma che non ha dato, il rapporto resta assoggettato alla nuova disciplina. Laddove, invece, la disdetta sia comunque intervenuta tempestivamente, anche se non sostenuta da alcuna particolare esigenza del locatore (com'era consentito dalla L. n. 392 del 1978, art. 3), il contratto resta soggetto alla disciplina previgente ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della legge n. 431 del 1998. Tale disposizione, infatti, prescrive l'applicazione delle norme previgenti, delle quali stabilisce così l’ultrattività, ai contratti in corso "per la loro intera durata" e "ad ogni effetto" e rende pertanto legittima una disdetta intervenuta alla stregua delle meno gravose regole di cui all'art. 3 della legge 392 del 1978, quand’anche il termine per effettuarla scada dopo l'entrata in vigore della legge 431 del 1998 (1).

 (1) Pronuncia condivisibile, per la quale non constano precedenti noti in sede di legittimità.

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il 15.1.2003 ......., acquirente da............ di un appartamento locato a ........ ved. ........, intimò a quest'ultima sfratto per finita locazione in riferimento alla prima scadenza utile e la convenne in giudizio per la convalida.
Il Tribunale di Massa rigettò la domanda sui rilievi che la disdetta, spedita il 28.12.1998 e pervenuta alla conduttrice il 4.1.1999, era tardiva rispetto alla scadenza del 31.12.1998, e che la disdetta successiva dell'ottobre del 2002 era tardiva con riguardo alla nuova scadenza del 31.12.2002, sicché il contratto si era rinnovato per un ulteriore quadriennio fino al 31.12.2006. 2.- La Corte d'Appello di Genova ha rigettato il gravame della locatrice, confermando la sentenza di primo grado ma ponendo a base della decisione una diversa motivazione. Ha ritenuto, in particolare, che la disdetta del 28.12.1998, in quanto effettuata in relazione alla prima scadenza utile, dovesse bensì riferirsi alla data del 31.12.2002, ma che tuttavia essa era priva dei requisiti stabiliti dalla sopravvenuta L. n. 431 del 1998, da ritenersi applicabile in relazione alla circostanza che la legge era entrata in vigore il 30.12.1998, e dunque il giorno prima della data alla quale veniva a scadenza la locazione (31.12.1998), sicché la rinnovazione era intervenuta nella vigenza della legge citata e non della L. n. 392 del 1978.
3.- Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione .........., affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria.

L'intimata conduttrice non ha svolto attività difensiva.

La trattazione del ricorso, già fissata nella camera di consiglio dell'8.1.2007 su richiesta di inammissibilità del P.M., veniva rimessa alla pubblica udienza con ordinanza in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte d'Appello ha escluso che la disdetta del 28.12.98 fosse idonea ad impedire la prosecuzione del rapporto in relazione alla scadenza del 31.12.2002 per non essere stata accompagnata dalla allegazione di alcuna delle situazioni tassativamente previste dalla L. n. 431 del 1998, art. 3, comma 1, come legittimanti l'esercizio del diniego del rinnovo alla data suindicata.
Ha ritenuto che questa fosse la legge applicabile in quanto doveva escludersi che la disposizione transitoria dell'art. 14, comma 5, della legge ("Ai contratti per la loro intera durata e ai giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data") concernesse anche il rinnovo dei contratti precedentemente conclusi ma scadenti (nella specie il 31.12.1998) nella vigenza della nuova disciplina (applicabile dal 30,12.1998); e ciò in quanto l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 431 del 1998, laddove stabilisce che "i contratti di locazione stipulati prima della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo" (il quale fissa la durata minima di quattro anni e prevede la rinnovazione a meno che il locatore non abbia le esigenze di cui all'art. 3) detta una norma transitoria da considerarsi speciale rispetto alla prima quanto alle condizioni idonee ad impedire la rinnovazione, da apprezzarsi dunque in base alla nuova legge.
1.1.- La ricorrente oppone - deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo e violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 1, comma 1 e art. 14, comma 5, e della L. n. 392 del 1978, art. 3 - che erroneamente la corte d'appello aveva ritenuto che il contratto scadesse il 31.12.1998.
Assume che la locazione, iniziata negli anni '60 e via via rinnovatasi nel tempo, si era rinnovata anche per il quadriennio 1.1.1999/31.12.2002 in mancanza di tempestiva disdetta entro il 30.6.1998, sicché, essendo in corso alla data del 30.12.1998, l'applicazione della L. n. 431 del 1998, art. 14, comma 5, non avrebbe potuto essere esclusa.
Afferma che la locatrice non avrebbe potuto, il 28.12.1998, inviare una disdetta con la quale fossero addotti i motivi contemplati dalla L. n. 431 del 1998, art. 3, non ancora entrata in vigore, e che dunque legittimamente lo aveva fatto in base alle regole che allora regolavano il rapporto (la L. n. 392 del 1978, art. 3, secondo il quale era sufficiente che il locatore comunicasse con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza, che non intendeva rinnovare il contratto).
Sostiene, per altro verso, che in un sistema nel quale il contratto si rinnova(va) automaticamente in mancanza di disdetta (recte: di comunicazione del locatore di intenzione contraria alla rinnovazione), è questa ad assumere rilievo primario come atto unilaterale negoziale ad effetti impeditivi, in difetto del quale entro il termine prestabilito il conduttore acquisisce il diritto a permanere nell'immobile per un altro quadriennio allo spirare di quel termine, prim'ancora che il contratto venga a scadenza.
2.- Vengono prospettate due possibili alternative ermeneutiche, entrambe seguite dalla giurisprudenza di merito.
La prima - sostenuta dal ricorrente e fondata sulla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, comma 1 e art. 14, u.c. - conferisce rilievo al fatto che l'ambito di applicazione della legge è espressamente limitato ai contratti di locazione ad uso abitativo "stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore" della legge stessa (art. 1) e che, inoltre, la disciplina transitoria inequivocamente stabilisce che "ai contratti per la loro intera durata e ai giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data" (art. 14, u.c.).
La seconda - fatta propria dalla Corte d'Appello - fa leva sul disposto dell'art. 2, comma 6, della Legge ("i contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovano tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo"), nell'assunto che esso detti una norma speciale rispetto alla disciplina prevista dalla sopra ricordata disposizione transitoria e che, dunque, la rinnovazione dei contratti il cui quadriennio venga a scadenza in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 431 del 1998 (30.12.1998) sia soggetta, quand'anche il termine per la disdetta sia scaduto prima, alle modalità di rinnovazione di cui all'art. 3, comma 1, della Legge stessa, il quale prevede che la facoltà di diniego del locatore possa essere collegata solo a particolari motivi.
2.1.- La seconda alternativa non appare conforme a diritto per un duplice ordine di ragioni.
La rinnovazione del contratto di locazione, benché abbia ovviamente effetto dalla data della prima scadenza, quante volte dipenda dalla mancata disdetta entro un certo termine, trova la sua fonte nella legge che regola il rapporto al momento in cui quel termine scade ed è per converso impedita dalla manifestazione di una contraria volontà del locatore, secondo le regole poste dalla disciplina vigente al momento in cui quella volontà viene manifestata. Da quell'atto negoziale del locatore (o dalla mancanza di quell'atto in relazione alla disciplina legale), alla cui scelta è in definitiva correlata la sorte del contratto, esclusivamente dipende l'effetto impeditivo della prosecuzione del rapporto ovvero la rinnovazione del contratto, il cui presupposto e dunque in ogni caso legato ad una situazione definitivamente cristallizzatasi alla data di scadenza del termine per la comunicazione della disdetta da parte del locatore.
Costituisce infatti principio generale che, salve espresse disposizioni derogatorie da parte del legislatore, le condizioni di efficacia e gli effetti di un atto sono disciplinati dalla legge in vigore al momento in cui esso è adottato, al pari degli effetti della sua mancanza.
Tale deroga espressa non è posta dalle disposizioni di cui alla seconda opzione. L'art. 2, comma 6, ben potrebbe invero interpretarsi nel senso - compatibile con i principi generali - che sono soggetti alla nuova disciplina solo i contratti che, stipulati prima dell'entrata in vigore della L. n. 431 del 1998, vedono realizzato il presupposto della rinnovazione nel vigore della nuova legge: solo quelli, dunque, per i quali il termine utile per la comunicazione della disdetta da parte del locatore venga a scadenza in epoca successiva al 30.12.1998 e questa non sia stata data, sicchè la rinnovazione s'è verificata nella vigenza della nuova legge.
Già questo sarebbe sufficiente per escludere che, ove il termine ultimo per effettuare la disdetta venga invece a scadenza nel vigore della previgente normativa e questa sia stata data in base alla L. n. 392 del 1978, possa anche solo ipotizzarsi che avrebbe dovuto esserlo secondo le regole della L. n. 431 del 1998.
Il locatore - certo non in condizione di effettuare, in base alla vecchia disciplina (la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 3), una consapevole disdetta conforme a regole poste solo dalla nuova e dunque inesistenti al momento in cui era chiamato a fare la propria scelta - si troverebbe altrimenti soggetto alla protrazione della locazione per almeno un ulteriore quadriennio benché abbia efficacemente espresso una volontà contraria alla rinnovazione alla stregua delle norme che regolavano l'atto al momento in cui esso veniva adottato.
2.2.- Ma vi sono ragioni ulteriori, le quali inducono a concludere che, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 432 del 1998, la disdetta è legittimamente fatta anche alla stregua delle meno gravose regole di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 3, quand'anche il termine per effettuarla scada dopo il 30.12.1998 e, dunque, dopo l'entrata in vigore della L. n. 432 del 1998.
Lo si evince dalla più volte citata norma transitoria di cui all'art. 14, u.c., che è chiara nel prescrivere l'applicazione delle norme previgenti, delle quali stabilisce così l'ultrattività, ai contratti in corso "per la loro intera durata" e "ad ogni effetto":
dunque, anche agli effetti della disdetta.
La ragione è da individuarsi nella nuova disciplina organica delle locazioni di immobili ad uso abitativo delineata dalla L. n. 432 del 1998, volta ad "attuare una scelta di liberalizzazione controllata del settore delle locazioni a fini abitativi, definendo a tale scopo un complesso di regole nell'ambito delle quali possano trovare spazio una maggiore autonomia negoziale delle parti, la possibilità di scelta tra diverse soluzioni contrattuali ed un quadro di maggiori certezze giuridiche in ordine al rientro in possesso dell'immobile locato al termine del contratto" (così la relazione al progetto di legge del proponente, in atti dell'8^ Commissione permanente della Camera dei Deputati, presentata alla Presidenza il 12.6.1998).
La modifica di maggior rilievo è senz'altro costituita dalla accresciuta autonomia delle parti nella determinazione del canone locativo (con la corrispondente abrogazione di tutte le relative norme della L. n. 392 del 1978), restituito al libero mercato (in senso assoluto nella tipologia di contratto a canone non concertato), cui ha fatto riscontro un'accentuazione dell'intervento cogente del legislatore in tema di durata e di stabilità del rapporto: così, se prima della L. n. 431 del 1998, il canone era determinato in base a parametri fissi, il contratto aveva una durata minima predeterminata di quattro anni e la rinnovazione era preclusa dalla disdetta anche immotivata del locatore, dopo, il contratto è potuto essere a canone libero ma con tendenziale durata di due quadrienni, giacché, dopo il primo, la mancata rinnovazione è condizionata da una disdetta del locatore possibile solo per motivi predeterminati dal legislatore.
In siffatto contesto è del tutto coerente con l'aspettativa delle parti che avessero concluso un contratto ad "equo canone" nel previgente sistema che il legislatore abbia, con la citata disposizione transitoria (art. 14, u.c.), inteso evitare che il contratto in corso alla data del 30.12.1998 soggiacesse al nuovo regime per un aspetto (la più lunga durata tendenziale: id est, le più gravose condizioni previste per la disdetta) e ne fosse sottratto per un altro (il canone, già legalmente determinato). Ha così stabilito - come s'è detto e conviene ribadire - che i contratti in corso continuassero ad essere regolati dalle precedenti disposizioni sotto ogni aspetto e per la loro intera durata.
Continuava, dunque, ad essere possibile che per i contratti in corso la disdetta fosse data in base alla previgente normativa, quand'anche il termine per la disdetta scadesse nel vigore della nuova legge, cioè dopo il 30.12.1998; giacché, se così non fosse stato, il locatore che non avesse potuto porre a base della disdetta uno dei motivi di cui all'art. 3 della nuova legge, si sarebbe visto procrastinare la durata della locazione ad equo canone non solo fino alla scadenza del contratto in corso, ma certamente per un ulteriore quadriennio dopo quella scadenza e, tendenzialmente, addirittura per due.
Tanto poteva bensì accadere, ma purché il locatore avesse liberamente scelto di soggiacere al nuovo regime, omettendo, pur dopo l'entrata in vigore della L. n. 431 del 1998, e dunque nella legale conoscenza della nuova disciplina, di dare comunque disdetta, anche secondo le regole stabilite dalla L. n. 392 del 1978, così "accettando" la conseguenza di un rapporto di tendenziale maggiore durata (ex L. n. 431 del 1998) ad un canone tuttavia già determinato (ex L. n. 392 del 1978) secondo regole diverse da quelle del libero mercato.
Ed è appunto questa la ratio sottesa alla L. n. 431 del 1998, art. 2, u.c., il quale va interpretato nel senso che se il contratto si rinnova tacitamente nella vigenza della nuova legge per una mancata disdetta che il locatore avrebbe potuto fare anche in base alle vecchie regole ma che non ha fatto, solo allora il rapporto resta assoggettato alla nuova disciplina. Laddove, invece, la disdetta sia comunque intervenuta tempestivamente, anche se non sostenuta da alcuna particolare esigenza del locatore (com'era consentito dalla L. n. 392 del 1978, art. 3), il contratto resta soggetto alla disciplina previgente ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 14, u.c..
3-. Da tanto discende che, essendo stato nella specie accertato che la disdetta del 28.12.1998 era stata, per i motivi esposti, ritualmente effettuata dalla L. n. 392 del 1978, ex art. 3, per la scadenza del 31.12.2002, la locazione era a quella data cessata.
La sentenza va conclusivamente cassata per essersi discostata dai principi sopra enunciati e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'appello, la declaratoria della cessazione della locazione alla data del 31.12.2002 ed il conseguente ordine di restituzione dell'immobile alla locatrice.
4.- La novità della questione e la difficoltà della soluzione, palesata anche dalla difformità degli orientamenti della giurisprudenza di merito, integrano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in accoglimento dell'appello, dichiara cessata la locazione alla data del 31.12.2002 e condanna ....... a restituire l'immobile ad ..........;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
(Omissis)