ICI – AREA FABBRICABILE – INSERIMENTO PRG – SUFFICIENZA – IMPONIBILI­TA’– DETERMINAZIONE VALORE – RICALCOLO AD OPERA DELLA COMMIS­SIONE


COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di REGGIO EMILIA
Sentenza 2.10.2008
Pres. Nicastro – Rel. Crotti –

L’inserimento di un’area in un prg rende la stessa fabbricabile e dunque imponibile ai fini Ici indipendentemente dall’inserimento della stessa in un piano di lottizzazione e quindi dalla sua concreta edificabilità: altro problema è la stima del valore dell’area, che può essere contestata in giudizio e che deve eventualmente tenere in considera­zione il fatto (anche nel ricalcolo ad opera della Commissione) che si tratti di una fab­bricabilità puramente in astratto (1).


(1) Vengono vieppiù al pettine i nodi creati da un legislatore  che, con l’avallo della giurisprudenza, ha stabilito l’imponibilità ai fini Ici anche di aree in realtà non fabbri­cabili, se non in modo del tutto remoto (o, addirittura, ad iniziativa dello stesso ente impositore). Giustamente fa presente la sentenza in rassegna che, se non si può contestare l’imponibilità, si può (e si deve) allora contestare il valore attribuito alle a­ree di cui trattasi senza tener conto dei precisi vincoli e condizionamenti esistenti ai fini dell'edificabilità, e così effettivamente considerando le aree in questione – ad una ad una – in relazione al loro (concreto) grado di edificabilità (e quindi considerando il loro conseguente valore). In tema cfr. Cass. 23.7.’08 n. 20256 (perspicuamente commentata in Confedilizia notizie n. 8/’08), e L. Gemma Brenzoni, «"Area utilizzabile a scopo edificatorio" tra Cor­te di Cassazione e Corte costituzionale» in Bollettino tributario n. 14/’08

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