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COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE di REGGIO EMILIA
Sentenza
2.10.2008
Pres. Nicastro – Rel. Crotti –
L’inserimento di
un’area in un prg rende la stessa fabbricabile e dunque imponibile ai fini Ici
indipendentemente dall’inserimento della stessa in un piano di lottizzazione e
quindi dalla sua concreta edificabilità: altro problema è la stima del valore
dell’area, che può essere contestata in giudizio e che deve eventualmente
tenere in considerazione il fatto (anche nel ricalcolo ad opera della
Commissione) che si tratti di una fabbricabilità puramente in astratto (1).
(1) Vengono vieppiù al pettine i nodi creati da un legislatore che, con
l’avallo della giurisprudenza, ha stabilito l’imponibilità ai fini Ici anche
di aree in realtà non fabbricabili, se non in modo del tutto remoto (o,
addirittura, ad iniziativa dello stesso ente impositore). Giustamente fa
presente la sentenza in rassegna che, se non si può contestare l’imponibilità,
si può (e si deve) allora contestare il valore attribuito alle aree di cui
trattasi senza tener conto dei precisi vincoli e condizionamenti esistenti ai
fini dell'edificabilità, e così effettivamente considerando le aree in
questione – ad una ad una – in relazione al loro (concreto) grado di
edificabilità (e quindi considerando il loro conseguente valore). In tema cfr.
Cass. 23.7.’08 n. 20256 (perspicuamente commentata in Confedilizia notizie
n. 8/’08), e L. Gemma Brenzoni, «"Area utilizzabile a scopo edificatorio" tra
Corte di Cassazione e Corte costituzionale» in Bollettino tributario
n. 14/’08
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