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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PIACENZA
23.3.2001 - est. Gruzza
(Omissis)
Il ricorso è fondato.
L'art. 11 della legge 413/1991, prevedendo che "in ogni caso" gli
immobili di interesse storico artistico siano sottoposti all'unico criterio
della rendita catastale con il beneficio della scelta della minore tra le
tariffe della zona, introduce per gli stessi una disciplina tributaria
esaustiva ed esclusiva apprezzabilmente fondata sulla valutazione legislativa
di agevolarne i proprietari, chiamati a sostenere gli elevati costi di
manutenzione e conservazione dei fabbricati.
Tale esclusività - più volte e ripetutamente affermata dalle giurisdizioni
superiori - impedisce ogni interpretazione che asseveri, in presenza di unità
locate, l'applicabilità di altri criteri per la determinazione del relativo
reddito: e ciò vale anche dopo l'entrata in vigore della legge 431/98,
evocata dall'Ufficio, la quale non ha minimamente modificato la specialità
della disciplina dettata dalla legge 413/91, il cui art. 11, nel principio
affermato dal secondo comma, deve per tabulas tuttora ritenersi vigente per
l'espresso richiamo fattone dall'art. 18 della legge n. 133 del 13 maggio
1999.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
(Omissis)
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