STATO CONDANNATO PER IMMOBILI STORICI LOCATI

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA
23.3.2001 - est. Gruzza

 

(Omissis)
Il ricorso è fondato.
L'art. 11 della legge 413/1991, prevedendo che "in ogni caso" gli immobili di interesse storico artistico siano sottoposti all'unico criterio della rendita catastale con il beneficio della scelta della minore tra le tariffe della zona, introduce per gli stessi una disciplina tributaria esaustiva ed esclusiva apprezzabilmente fondata sulla valutazione legislativa di agevolarne i proprietari, chiamati a sostenere gli elevati costi di manutenzione e conservazione dei fabbricati.
Tale esclusività - più volte e ripetutamente affermata dalle giurisdizioni superiori - impedisce ogni interpretazione che asseveri, in presenza di unità locate, l'applicabilità di altri criteri per la determinazione del relativo reddito: e ciò vale anche dopo l'entrata in vigore della legge 431/98, evocata dall'Ufficio, la quale non ha minimamente modificato la specialità della disciplina dettata dalla legge 413/91, il cui art. 11, nel principio affermato dal secondo comma, deve per tabulas tuttora ritenersi vigente per l'espresso richiamo fattone dall'art. 18 della legge n. 133 del 13 maggio 1999.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
(Omissis)