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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA
19.5.2004 - Pres. ed est. Venturati
(Omissis)
I motivi delle impugnazioni sono pienamente condivisi da questa Commissione e
gli stessi devono, pertanto, essere accolti.
Come osservato dai ricorrenti e come già deciso da questa Commissione, gli
atti impositivi sono assolutamente carenti di motivazione.
Invero nelle cartelle di pagamento non si indica quali opere o quali attività
di bonifica siano state eseguite dal Consorzio nel Comune di Corte
Brugnatella e nemmeno viene precisato in quale epoca furono eseguite quelle
opere o quelle attività. Non si indica quali siano i beni immobili di
proprietà dei ricorrenti e soprattutto non si evidenzia, nemmeno per
approssimazione, quale beneficio sia derivato ai rispettivi proprietari e il
criterio di calcolo del contributo.
A nulla vale che nel corso del giudizio il Consorzio si sia diligentemente
attivato, mediante la produzione di relazione tecnica ing. .............. e
di copia per estratto del piano di classifica per il riparto di contribuenza,
essendo risaputo che l'originaria carenza di motivazione dell'atto
amministrativo non può essere eliminata con documenti e considerazione svolte
dopo la confezione dell'atto.
Si ritiene giusto compensare tra le parti le spese processuali in
considerazione del modesto valore della materia controversa e delle
contrastanti decisioni emanate finora dalle varie Commissioni Tributarie.
(Omissis)
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