IL PREFETTO NON PUO' SOSPENDERE CONCESSIONE FORZA PUBBLICA
PER GLI SFRATTI

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
6.6.2000 - est. Spadavecchia

 

1. Con decreto 1 dicembre 1999 il Prefetto di Milano disponeva che nel comune di Milano e nei comuni della provincia ad alta tensione abitativa la concessione e l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo fossero sospesi nel periodo 9.12.1999/9.1.2000, salvo casi di eccezionale gravità da valutare singolarmente.
Al decreto, cui addebita di avere surrettiziamente reintrodotto la graduazione in via amministrativa degli sfratti, abolita dalla nuova disciplina delle locazioni (legge 9 dicembre 1998 n. 431), l'associazione Confedilizia ricorrente, rappresentativa dei proprietari immobiliari, muove tre motivi di censura, denunciando la violazione, sotto profili diversi, dell'art. 2 del regio-decreto 18 giugno 1931 n. 773, in relazione all'art. 13 della legge 1.4.1981 n.121 , nonché vizi di forma e competenza, eccesso di potere, insufficienza, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione dei principi generali dell'ordinamento, difetto dei presupposti di necessità e di urgenza anche in relazione agli artt. 6 e 14, comma 3, della legge n. 431/98.
In sintesi, la ricorrente assume:
- che i poteri attribuiti al Prefetto in tema di sicurezza e ordine pubblico non gli conferiscono alcuna competenza in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili;
- che il blocco indiscriminato nell'impiego della forza pubblica nel settore in questione viola i limiti del potere di ordinanza ed interferisce con l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali;
- che il provvedimento non è assistito da connotati di necessità ed urgenza tali da giustificarne l'emanazione.
2. L'Amministrazione ha controdedotto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere per avere il provvedimento ormai esaurito i propri effetti.
L'eccezione va disattesa, giacché nel caso di provvedimenti ad efficacia temporale limitata, che abbiano consumato i propri effetti, l'interesse alla decisione permane ogniqualvolta le situazioni sottostanti siano suscettibili di ripresentarsi in modo ripetitivo.
In tale ipotesi infatti il ricorrente conserva l'interesse ad evitare la reiterazione di atti similari illegittimi e il proliferare di un contenzioso altrimenti destinato a non ricevere mai una regola di giudizio (cfr. Cons.
St. Sez. IV, 18.3.97 n. 259, 19.12.94 n. 1037; Sez. VI, 21.12.90 n. 1071; Sez. V, 6.6.89 n. 723; TAR Reggio Calabria 12.6.98 n. 646).
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Pur richiamando l'art. 2 t.u.l.p.s. approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 e la legge 1 aprile 1981 n. 121, il decreto non è rapportabile a situazioni di urgenza e di grave necessità pubblica (tale non potendosi considerare l'impegno particolare delle forze dell'ordine nelle ricorrenti festività), né si propone di distribuire la forza pubblica, sul piano organizzativo, nei diversi settori in cui essa è tenuta a intervenire.
Esso piuttosto, indiscriminatamente e relativamente ad un solo settore, per giunta circoscritto all'esecuzione dei soli provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo (il che lascerebbe intendere la disponibilità delle forze di polizia per ogni altra tipologia di provvedimenti di rilascio in materia civile), esclude per un periodo non breve ogni possibilità di intervento della forza pubblica, salvo casi eccezionali di particolare gravità rimessi alla valutazione del Prefetto, peraltro al di fuori di criteri precostituiti.
Ora, è certamente di competenza del Prefetto la disciplina delle modalità e dei tempi di impiego operativo delle forze di polizia sul territorio; e non si può escludere che in talune contingenze, che richiedono la concentrazione delle forze dell'ordine in determinati settori, l'insufficienza occasionale delle unità disponibili possa di fatto ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio.
Ciò che non pare ammissibile, tuttavia, è la sospensione generalizzata dell'impiego delle forze di polizia per un arco di tempo non esiguo in un determinato ambito settoriale, ciò traducendosi nell'interruzione di un servizio indefettibile qual è l'assistenza nell'esecuzione forzata dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Tanto più in una situazione che lascia trasparire (vedansi le deduzioni e la produzione documentale della stessa Amministrazione), più che la rispondenza del decreto alle esigenze dichiaratamente poste a base di esso (l'impegno eccezionale delle forze di polizia in altri settori operativi nel periodo delle festività natalizie), un collegamento con le richieste, volte ad altri fini delle organizzazioni sindacali degli inquilini; richieste senz'altro meritevoli di considerazione sul piano umano, ma non idonee a giustificare provvedimenti come quello in esame in un quadro normativo che, abbandonato il sistema della graduazione amministrativa, disciplina rigidamente l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio sotto il controllo esclusivo dell'autorità giudiziaria.
4. Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di causa, si ravvisano ragioni sufficienti per disporne la compensazione integrale tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.