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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
6.6.2000 - est. Spadavecchia
1.
Con decreto 1 dicembre 1999 il Prefetto di Milano disponeva che nel comune di
Milano e nei comuni della provincia ad alta tensione abitativa la concessione
e l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio di immobili ad uso abitativo fossero sospesi nel periodo
9.12.1999/9.1.2000, salvo casi di eccezionale gravità da valutare singolarmente.
Al decreto, cui addebita di avere surrettiziamente reintrodotto la
graduazione in via amministrativa degli sfratti, abolita dalla nuova
disciplina delle locazioni (legge 9 dicembre 1998 n. 431), l'associazione
Confedilizia ricorrente, rappresentativa dei proprietari immobiliari, muove
tre motivi di censura, denunciando la violazione, sotto profili diversi,
dell'art. 2 del regio-decreto 18 giugno 1931 n. 773, in relazione all'art. 13
della legge 1.4.1981 n.121 , nonché vizi di forma e competenza, eccesso di
potere, insufficienza, perplessità, contraddittorietà e illogicità della
motivazione, violazione dei principi generali dell'ordinamento, difetto dei
presupposti di necessità e di urgenza anche in relazione agli artt. 6 e 14,
comma 3, della legge n. 431/98.
In sintesi, la ricorrente assume:
- che i poteri attribuiti al Prefetto in tema di sicurezza e ordine pubblico
non gli conferiscono alcuna competenza in materia di esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili;
- che il blocco indiscriminato nell'impiego della forza pubblica nel settore
in questione viola i limiti del potere di ordinanza ed interferisce con
l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali;
- che il provvedimento non è assistito da connotati di necessità ed urgenza
tali da giustificarne l'emanazione.
2. L'Amministrazione ha controdedotto, eccependo in via preliminare
l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere
per avere il provvedimento ormai esaurito i propri effetti.
L'eccezione va disattesa, giacché nel caso di provvedimenti ad efficacia
temporale limitata, che abbiano consumato i propri effetti, l'interesse alla
decisione permane ogniqualvolta le situazioni sottostanti siano suscettibili
di ripresentarsi in modo ripetitivo.
In tale ipotesi infatti il ricorrente conserva l'interesse ad evitare la
reiterazione di atti similari illegittimi e il proliferare di un contenzioso
altrimenti destinato a non ricevere mai una regola di giudizio (cfr. Cons. St.
Sez. IV, 18.3.97 n. 259, 19.12.94 n. 1037; Sez. VI, 21.12.90 n. 1071; Sez. V, 6.6.89 n. 723; TAR Reggio
Calabria 12.6.98 n. 646).
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Pur richiamando l'art. 2 t.u.l.p.s. approvato con regio-decreto 18 giugno
1931, n. 773 e la legge 1 aprile 1981 n. 121, il decreto non è rapportabile a
situazioni di urgenza e di grave necessità pubblica (tale non potendosi
considerare l'impegno particolare delle forze dell'ordine nelle ricorrenti
festività), né si propone di distribuire la forza pubblica, sul piano
organizzativo, nei diversi settori in cui essa è tenuta a intervenire.
Esso piuttosto, indiscriminatamente e relativamente ad un solo settore, per
giunta circoscritto all'esecuzione dei soli provvedimenti di rilascio di
immobili ad uso abitativo (il che lascerebbe intendere la disponibilità delle
forze di polizia per ogni altra tipologia di provvedimenti di rilascio in
materia civile), esclude per un periodo non breve ogni possibilità di
intervento della forza pubblica, salvo casi eccezionali di particolare
gravità rimessi alla valutazione del Prefetto, peraltro al di fuori di
criteri precostituiti.
Ora, è certamente di competenza del Prefetto la disciplina delle modalità e
dei tempi di impiego operativo delle forze di polizia sul territorio; e non
si può escludere che in talune contingenze, che richiedono la concentrazione
delle forze dell'ordine in determinati settori, l'insufficienza occasionale
delle unità disponibili possa di fatto ritardare l'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio.
Ciò che non pare ammissibile, tuttavia, è la sospensione generalizzata
dell'impiego delle forze di polizia per un arco di tempo non esiguo in un
determinato ambito settoriale, ciò traducendosi nell'interruzione di un
servizio indefettibile qual è l'assistenza nell'esecuzione forzata dei
provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Tanto più in una situazione che lascia trasparire (vedansi le deduzioni e la
produzione documentale della stessa Amministrazione), più che la rispondenza
del decreto alle esigenze dichiaratamente poste a base di esso (l'impegno eccezionale
delle forze di polizia in altri settori operativi nel periodo delle festività
natalizie), un collegamento con le richieste, volte ad altri fini delle
organizzazioni sindacali degli inquilini; richieste senz'altro meritevoli di
considerazione sul piano umano, ma non idonee a giustificare provvedimenti
come quello in esame in un quadro normativo che, abbandonato il sistema della
graduazione amministrativa, disciplina rigidamente l'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio sotto il controllo esclusivo dell'autorità
giudiziaria.
4. Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con conseguente annullamento
dell'atto impugnato.
Quanto alle spese di causa, si ravvisano ragioni sufficienti per disporne la
compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per
l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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