OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO EX ART. 56, COMMA 3, L. N. 392/1978

TRIBUNALE DI MILANO
Sez. XIII, 18 gennaio 2008, n. 181
Pres. ed est. D’Anella

Esecuzione forzata – Consegna o rilascio – Provvedimento di rilascio – Opposizione ex art. 56, comma 3, L. n. 392/1978 nel testo novellato – Applicabilità – Locazioni ad uso non abitativo – Ammissibile

Il procedimento di opposizione ex art. 56, comma 3, l. n. 392/1978 è da ritenersi applicabile non solo alle locazioni ad uso abitativo, ma anche a quelle ad uso diverso. Infatti, il tenore letterale dell’art. 56 nuova formulazione e la stessa ratio legis inducono a ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre l’istituto dell’opposizione al provvedimento di rilascio emesso dal giudice monocratico a proposito della data fissata per l’esecuzione, in tutte le ipotesi in cui sia stato disposto il rilascio dell’immobile (1).

 (1) Soluzione ineccepibile e dalla perfetta argomentazione: è vero, infatti, che l’art. 56, l. n. 392/78 è sempre stato ritenuto applicabile sia all’uso abitativo che all’uso diverso (e la modifica di cui all’art. 7-bis, d.l. n. 240/04 si è – all’evidenza – in esso inserita richiamando l’art. 6, l. n. 431/’98 solo al limitato fine di regolare da un punto di vista di procedura l’opposizione al Tribunale in composizione collegiale). Per utili riferimenti sull’opposizione de qua cfr. Trib. civ. Parma, 7 febbraio 2006, n. 1 in Arch. loc. e cond.  2006, 314 e Trib. civ. Milano, ord. 9 novembre 2005, in Arch. loc. e cond. 2006, 177. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.11.2007 ………. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza di rilascio, emessa in data 18-21.5.2007, chiedendo la fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione nella misura massima consentita dalla legge, facendo rilevare che la conduttrice non è ancora riuscita a trovare una spazio idoneo, ove trasferire l’azienda, rappresentata da attività di pianificazione.

Instauratosi il contraddittorio, parte convenuta ha contestato il ricorso, perché inammissibile ed infondato ed ha insistito per il rigetto.

All’udienza collegiale del 7.1.2008 al termine della discussione orale il Tribunale ha pronunciato sentenza dando pubblica lettura del dispositivo di seguito trascritto.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE
 

 Assume parte opposta che il ricorso ex art. 56 comma, 3° L. 392/78, proposto da................. …………sia inammissibile, in quanto la disciplina normativa di cui all’art. 6 co 4 L. 431/98 (richiamata dal succitato articolo 56) è prevista unicamente per gli immobili ad uso abitativo.

In secondo luogo parte opposta ha eccepito l’indeterminatezza del petitum, in quanto parte ricorrente ha chiesto, oltre alla fissazione di un nuovo termine per il rilascio, anche la modifica dell’ordinanza.

Entrambe le eccezioni di inammissibilità del ricorso debbono essere disattese.

Invero l’art. 56 L. 392/78 è sempre stato ritenuto applicabile non solo alle locazioni ad uso abitativo, ma anche a quelle ad uso diverso.

Pertanto il richiamo all’art. 6 L. 431/98 appare costituire un mero richiamo alle modalità di instaurazione del giudizio di opposizione, da svolgersi secondo le modalità processuali, ivi previste.

In definitiva il tenore letterale dell’art. 56 nuova formulazione e la stessa ratio legis inducono a ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre l’istituto dell’opposizione al provvedimento di rilascio, emesso dal giudice monocratico, limitatamente alla data fissata per l’esecuzione, in tutte le ipotesi in cui sia stato disposto il rilascio dell’immobile.

Parimenti infondata è l’eccezione di indeterminatezza della domanda, dal momento che parte opponente ha inequivocabilmente chiesto la modifica dell’ordinanza di rilascio, soltanto nella parte relativa alla fissazione del termine per l’inizio dell’esecuzione.

Nel merito si osserva quanto segue.

Lamenta parte opponente l’estrema difficoltà riscontrata nel reperire un nuovo spazio in cui trasferire l’azienda, che svolge attività di panificazione e vendita dei relativi prodotti.

Parte opposta ha di contro osservato che ………………….. gode di un altro immobile, situato in ……………… dove svolge attività di panificazione ed ha a sua volta evidenziato la necessità, per la locatrice, di ultimare nei tempi previsti le opere di ristrutturazione in corso nell’edificio.

Dal canto suo parte opponente ha negato di aver mai svolto attività di panificazione nel locale di .………………., nonostante le difformi risultante delle visure camerale versata in atti, in quanto ha specificato che non avrebbe avuto interesse a condurre due panifici nella stessa zona commerciale ed ha invece precisato che l’immobile di ……………….. è utilizzato esclusivamente per la rivendita di pane e prodotti similari.

Orbene le asserzioni di parte opponente appaiono obiettivamente credibili, tenuto conto che è particolarmente oneroso e dispendioso per un’impresa di carattere familiare, quale la ……………., esercitare attività di panificazione in due laboratori, così vicini tra loro.

Peraltro, se per un verso occorre considerare l’obiettiva difficoltà per un’azienda che svolge attività di panificazione di reperire un immobile idoneo ad accogliere i macchinari necessari alla produzione del pane, dall’altro occorre considerare le esigenze manifestate dalla locatrice di completare i lavori di ristrutturazione, già in corso.

Pertanto, valutate complessivamente le rispettive esigenze delle parti, a parziale modifica dell’ordinanza di rilascio, si reputa equo fissare nuovo termine per l’esecuzione al 15.3.2008.

Ricorrono giusti motivi, in considerazione della particolarità del caso trattato e della natura della controversia, per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:

1)   a parziale modifica dell’ordinanza di rilascio emessa in data 21.5.2007, fissa nuovo termine   per il rilascio al 15.3.2008;

2)   dichiara compensate tra le parti le spese di lite.