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TRIBUNALE DI MILANO
Sez. XIII, 18 gennaio 2008, n. 181
Pres. ed est. D’Anella
Esecuzione forzata
– Consegna o rilascio – Provvedimento di rilascio – Opposizione ex art. 56, comma 3, L. n. 392/1978 nel
testo novellato – Applicabilità – Locazioni ad uso non abitativo – Ammissibile
Il procedimento di opposizione ex art. 56, comma 3, l. n.
392/1978 è da ritenersi applicabile non solo alle locazioni ad uso abitativo,
ma anche a quelle ad uso diverso. Infatti, il tenore letterale dell’art. 56
nuova formulazione e la stessa ratio legis inducono a ritenere che il
legislatore abbia inteso introdurre l’istituto dell’opposizione al
provvedimento di rilascio emesso dal giudice monocratico a proposito della
data fissata per l’esecuzione, in tutte le ipotesi in cui sia stato disposto
il rilascio dell’immobile (1).
(1) Soluzione ineccepibile e dalla perfetta argomentazione: è
vero, infatti, che l’art. 56, l. n. 392/78 è sempre stato ritenuto applicabile
sia all’uso abitativo che all’uso diverso (e la modifica di cui all’art. 7-bis,
d.l. n. 240/04 si è – all’evidenza – in esso inserita richiamando l’art. 6, l.
n. 431/’98 solo al limitato fine di regolare da un punto di vista di procedura
l’opposizione al Tribunale in composizione collegiale). Per utili riferimenti
sull’opposizione de qua cfr. Trib. civ. Parma, 7 febbraio 2006, n. 1 in
Arch. loc. e cond. 2006, 314 e Trib. civ. Milano, ord. 9 novembre
2005,
in Arch. loc.
e cond. 2006, 177.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.11.2007 ………. ha proposto opposizione avverso
l’ordinanza di rilascio, emessa in data 18-21.5.2007, chiedendo la fissazione
di un nuovo termine per l'esecuzione nella misura massima consentita dalla
legge, facendo rilevare che la conduttrice non è ancora riuscita a trovare una
spazio idoneo, ove trasferire l’azienda, rappresentata da attività di
pianificazione.
Instauratosi il contraddittorio, parte convenuta ha contestato il ricorso,
perché inammissibile ed infondato ed ha insistito per il rigetto.
All’udienza collegiale del 7.1.2008 al termine della discussione orale il
Tribunale ha pronunciato sentenza dando pubblica lettura del dispositivo di
seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume parte
opposta che il ricorso ex art. 56 comma, 3° L. 392/78, proposto
da................. …………sia inammissibile, in quanto la disciplina normativa
di cui all’art. 6 co 4 L. 431/98 (richiamata dal succitato articolo 56) è
prevista unicamente per gli immobili ad uso abitativo.
In secondo
luogo parte opposta ha eccepito l’indeterminatezza del petitum, in
quanto parte ricorrente ha chiesto, oltre alla fissazione di un nuovo termine
per il rilascio, anche la modifica dell’ordinanza.
Entrambe le eccezioni di inammissibilità del ricorso debbono essere disattese.
Invero l’art. 56 L. 392/78 è sempre stato ritenuto applicabile non solo alle
locazioni ad uso abitativo, ma anche a quelle ad uso diverso.
Pertanto il richiamo all’art. 6 L. 431/98 appare costituire un mero richiamo
alle modalità di instaurazione del giudizio di opposizione, da svolgersi
secondo le modalità processuali, ivi previste.
In
definitiva il tenore letterale dell’art. 56 nuova formulazione e la stessa
ratio legis inducono a ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre
l’istituto dell’opposizione al provvedimento di rilascio, emesso dal giudice
monocratico, limitatamente alla data fissata per l’esecuzione, in tutte le
ipotesi in cui sia stato disposto il rilascio dell’immobile.
Parimenti infondata è l’eccezione di indeterminatezza della domanda, dal
momento che parte opponente ha inequivocabilmente chiesto la modifica
dell’ordinanza di rilascio, soltanto nella parte relativa alla fissazione del
termine per l’inizio dell’esecuzione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Lamenta parte opponente l’estrema difficoltà riscontrata nel reperire un nuovo
spazio in cui trasferire l’azienda, che svolge attività di panificazione e
vendita dei relativi prodotti.
Parte opposta ha di contro osservato che ………………….. gode di un altro immobile,
situato in ……………… dove svolge attività di panificazione ed ha a sua volta
evidenziato la necessità, per la locatrice, di ultimare nei tempi previsti le
opere di ristrutturazione in corso nell’edificio.
Dal canto suo parte opponente ha negato di aver mai svolto attività di
panificazione nel locale di .………………., nonostante le difformi risultante delle
visure camerale versata in atti, in quanto ha specificato che non avrebbe
avuto interesse a condurre due panifici nella stessa zona commerciale ed ha
invece precisato che l’immobile di ……………….. è utilizzato esclusivamente per la
rivendita di pane e prodotti similari.
Orbene le asserzioni di parte opponente appaiono obiettivamente credibili,
tenuto conto che è particolarmente oneroso e dispendioso per un’impresa di
carattere familiare, quale la ……………., esercitare attività di panificazione in
due laboratori, così vicini tra loro.
Peraltro, se per un verso occorre considerare l’obiettiva difficoltà per
un’azienda che svolge attività di panificazione di reperire un immobile idoneo
ad accogliere i macchinari necessari alla produzione del pane, dall’altro
occorre considerare le esigenze manifestate dalla locatrice di completare i
lavori di ristrutturazione, già in corso.
Pertanto, valutate complessivamente le rispettive esigenze delle parti, a
parziale modifica dell’ordinanza di rilascio, si reputa equo fissare nuovo
termine per l’esecuzione al 15.3.2008.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione della particolarità del caso
trattato e della natura della controversia, per dichiarare compensate tra le
parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente
pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1) a
parziale modifica dell’ordinanza di rilascio emessa in data 21.5.2007, fissa
nuovo termine per il rilascio al 15.3.2008;
2) dichiara
compensate tra le parti le spese di lite. |