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TRIBUNALE DI BERGAMO
14.6.2000 - est. Scibetta
Esecuzione forzata - consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio
emesso dopo l'entrata in vigore della l. 431/1998 - Istanza di differimento -
Proposizione - Termini - Mancata prescrizione ad opera del quarto comma
dell'art. 6 - Conseguenze.
Con
riferimento ai provvedimenti di rilascio per finita locazione emessi dopo
l'entrata in vigore della L. n. 431/1998, in mancanza di un'espressa
prescrizione di termini ad opera del quarto comma dell'art. 6 legge citata,
deve ritenersi che l'istanza di graduazione dello sfratto possa essere
proposta dal conduttore sino alla scadenza del termine per l'esecuzione
fissato nel provvedimento di rilascio, ai sensi dell'art. 56 l. n. 392/1978.
(L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56; l. 9 dicembre1998, n. 431, art. 6) (1)
(1) Pronuncia che, a
quanto consta, affronta per la prima volta la problematica de qua.
In
data 14.12.1999, (il conduttore) depositava istanza ex art. 6 comma
quarto l. 431/98 al fine di ottenere la nuova fissazione del giorno
dell'esecuzione del rilascio dell'unità immobiliare da egli detenuta ad uso
abitazione sita in Bergamo alla via ......... e concessa in locazione da
..........., il quale aveva intimato licenza per finita locazione che era
stata convalidata dal Tribunale di Bergamo, con termine per il rilascio, ex.
art. 56 l. 392/78 fino al 13.12 1999.
Con decreto del 16.1.2000, depositato il 27.1.2000 e comunicato al ricorrente
in data 3.2.2000, il Giudice designato dichiarava l'inammissibilità del
ricorso, ritenendo che, poiché il provvedimento di convalida era stato emesso
il 2.6.1999, il conduttore avrebbe dovuto depositare l'istanza di proroga del
rilascio entro il temine previsto dal comma terzo dell'art. 6 della citata
legge 431 del 1998, ovvero entro il 28.7.1999 (che il Giudice considerava
applicabile, pur nel silenzio del comma quarto, anche al caso di specie, nel
quale il provvedimento di convalida era stato emesso successivamente alla
data di entrata in vigore della menzionata legge ma prima della scadenza del
termine previsto dal comma terzo).
Con atto depositato in cancelleria in data 8.2.2000, (il conduttore)
ha proposto opposizione al suddetto decreto, lamentando l'erronea
applicazione della normativa suddetta.
Costituitosi in giudizio (il locatore) ha chiesto il rigetto
dell'opposizione ed in subordine la fissazione del rilascio "in tempi
brevissimi", attesa la necessità di adibire l'immobile ad abitazione
della figlia.
La causa, sulle conclusione delle parti, è stata trattenuta in decisione
all'udienza del 9.3.2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione
è fondata. Non appare infatti condivisibile la tesi sostenuta dal Giudice di
prime cure, il quale ha ritenuto applicabile al caso di specie il termine
previsto dal comma terzo dell'art. 6 l. 431/98, pur nel silenzio del
legislatore, il quale nel dettare al successivo comma quarto la disciplina
della proroga delle esecuzioni di rilascio per finita locazione emessi dopo
l'entrata in vigore della suddetta legge non menziona alcun termine per il
deposito dell'istanza di proroga.
Un triplice ordine di rilievi impedisce infatti di applicare al caso di
specie, nel quale il provvedimento di rilascio è stato pronunciato dopo
l'entrata in vigore della legge 431 del 1998 (anche se anteriormente al
28.7.1999), il termine previsto dall'art. 6 comma terzo per la diversa
ipotesi in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso anteriormente a
tale entrata in vigore.
Innanzitutto, una siffatta interpretazione sembra preclusa dalla lettera del
medesimo terzo comma, il quale contiene un chiaro riferimento ai
provvedimenti di rilascio emessi anteriormente all'entrata in vigore della
legge, desumibile dal rinvio al primo comma, che prevede appunto la
sospensione per centottanta giorni dell'esecuzione di tali provvedimenti ante
legem.
Anche la ratio del termine previsto dal terzo comma appare
incompatibile con una sua estensione ad ipotesi diverse da quelle
espressamente regolate. Infatti, il termine di trenta giorni dalla scadenza
della sospensione delle esecuzioni prevista dal primo comma per la
presentazione delle istanze di proroga è giustificato unicamente
dall'esigenza di consentire al conduttore, a seguito dell'esito sfavorevole
delle trattative per il rinnovo del contratto previste dal secondo comma, di
usufruire di una ulteriore chance di differimento dell'esecuzione ope
iudicis, che il legislatore ha inteso subordinare ad un'iniziativa
processuale da assumere in tempi ristretti, in considerazione della proroga
già concessa ope legis e della conseguente esigenza di evitare un
differimento sine die del rilascio dell'immobile. In altri termini, la data
del 28 luglio 1999 per la prestazione dell'istanza di proroga era
giustificata dalla previa concessione ad opera del legislatore di un congruo spatium
deliberandi, rappresentato dalla sospensione di centottanta giorni delle
esecuzioni, durante il quale il conduttore poteva avviare delle trattative
per il rinnovo della locazione o reperire altro alloggio, mentre risulterebbe
priva di ragionevole giustificazione in relazione ai provvedimenti di
rilascio emessi dopo l'entrata in vigore della legge 431, in relazione ai
quali il conduttore non potrebbe beneficiare di alcuna sospensione ex lege
ma dovrebbe attivarsi in tempi molto ristretti (nel caso di specie, meno di
due mesi) per richiedere la proroga anche se il termine per il rilascio, ex
art. 56 l. 392/78, non fosse ancora decorso, valutando dunque in via
prognostica le proprie esigenze abitative future e portando immediatamente
all'esame del giudice le proprie condizioni personali ed economiche
(segnatamente quelle contemplate dal quinto comma dell'art. 6) le quali
potrebbero in ipotesi mutare prima della data per il rilascio originariamente
fissata.
Infine, non può essere trascurata la considerazione della tassatività dei
termini perentori (art. 152 secondo comma c.p.c.), la quale impone
un'interpretazione restrittiva (e comunque vieta un'applicazione analogica)
delle ipotesi di decadenza, per decorso dei termini processuali (quale è
quello in questione), espressamente previste dal legislatore.
Pertanto, in mancanza di un'espressa prescrizione di termini ad opera del
quarto comma del citato art. 6 l. 431/98 deve ritenersi che l'istanza di
graduazione dello sfratto può essere proposta dal conduttore fino alla
scadenza del termine per l'esecuzione fissato nel provvedimento di rilascio,
ai sensi dell'art. 56 l. 392/78, qualora tale provvedimento sia stato emesso
successivamente all'entrata in vigore della legge 431/98. Infatti,
concretandosi l'istanza di rifissazione del giorno dell'esecuzione in una
richiesta di proroga di un termine già fissato dal giudice, appare necessario
che siffatta istanza sia presentata prima della scadenza del termine del
quale è richiesta la proroga (cfr. art. 154 c.p.c.)
Dunque, poiché (il conduttore) ha proposto istanza di rifissazione in
data 14.12.1999, anteriormente alla data del rilascio fissata nel
provvedimento di convalida (il 31.12.1999), l'istanza medesima è ammissibile
e deve essere esaminata nel merito.
La valutazione dell'istanza deve essere operata con esclusivo riferimento
alle condizioni delle parti illustrate nelle rispettive difese già proposte
davanti al Giudice di prime cure, non risultando ammissibili, in questa fase
del giudizio, ulteriori deduzioni, le quali contrasterebbero con la natura di
mezzo di impugnazione ordinario che deve essere riconosciuta al presente
giudizio di opposizione.
La natura di mezzo di impugnazione ordinario dell'opposizione prevista
dall'art. 6 quarto comma l. 431/98 risulta infatti evidente ove si ponga
mente al fatto che tale opposizione, pur potendo essere proposta "per
qualsiasi motivo" (dunque per errores in procedendo ed in iudicando),
si fonda comunque sugli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Giudice
monocratico ed eventualmente valutati in modo in esatto o in violazione di
norme processuali), e non anche su elementi ulteriori e successivamente
emersi (quali quelli che possono fondare la revocazione straordinaria) o su
situazioni giuridiche soggettive diverse da quelle delle parti (come avviene
nell'opposizione di terzo).
L'opposizione in questione si configura pertanto quale mezzo di gravame, a
critica libera e ad effetto devolutivo, nonché ordinario, cosicché non
sembrano proponibili domande od eccezione nuove né ulteriori allegazioni di
circostanze che possano modificare la causa petendi, mutando il quadro
degli elementi di valutazione già esposti dal primo Giudice (analogamente a
quanto previsto, per i giudizi di appello, dall'art. 345
c.p.c.).
Tanto premesso, si
osserva che il conduttore, nel formulare l'istanza di proroga, aveva esposto
e documentato di essere ottantanovenne e che il reddito imponibile percepito
nel 1998 dal proprio nucleo familiare (costituito da egli e dalla moglie
convivente) ammontava a lire 24 milioni circa.
Il locatore aveva dichiarato di essere ottantacinquenne ed aveva altresì
esposto e documentato le sue precarie condizioni di salute, rilevando altresì
di essere bisognoso di continua assistenza, che potrebbe essere prestata
dalla figlia, alla quale egli intenderebbe concedere in comodato l'immobile
detenuto dal conduttore che è posto nel medesimo stabile nel quale egli
risiede (come si evince dai documenti prodotti).
La valutazione comparativa degli interessi delle parti, condotta alla stregua
dei criteri legislativamente fissati dall'art. 11 comma settimo d.l. 9/82,
dall'art. 6 comma quinto l. 431/98 (che per i conduttori che abbiano più di
sessantacinque anni prevede un differimento massimo di diciotto mesi) e
dall'art. 1 d.l. 3/2/2000 (che prevede per tale ipotesi una proroga non
inferiore a nove mesi), impone di ritenere prevalenti le esigenze abitative
del conduttore, prossimo a compiere novant'anni e percettore di un reddito
modesto. Il locatore, le cui esigenze di cura e di assistenza non possono
certamente essere trascurate, non ha infatti dimostrato che la disponibilità
dell'appartamento detenuto dal conduttore sia effettivamente necessaria per
ospitare la figlia, la quale (non convivendo attualmente con altre persone)
potrebbe trasferirsi (durante il periodo di proroga che deve essere concesso)
presso l'abitazione paterna, prestando direttamente in loco le proprie
cure al genitore; egli inoltre non ha in alcun modo indicato quali siano le
proprie condizioni economiche.
In considerazione degli elementi sopra esaminati, della situazione economica
e dell'età dl conduttore, del tempo trascorso dalla data in cui il
provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo, nonché del termine già
concesso in tale ultimo provvedimento, appare congrua una proroga
dell'esecuzione di mesi quindici, a decorrere dalla scadenza del termine per
il rilascio precedentemente fissato.
Le novità delle questioni definite rende equa l'integrale compensazione fra
le parti delle spese di lite.
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