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TRIBUNALE DI BRESCIA
7.8.2000 - est. illeggibile
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio -
Rifissazione della data di esecuzione - Procedura di cui all'art. 6, quarto
comma, L. n. 431/1998 - Ambito di applicabilità.
Dalla
stretta correlazione del quarto comma dell'art. 6 L. n. 431/1998 con il primo
comma del medesimo articolo consegue che il campo di applicazione della
procedura di rifissazione della data di esecuzione ex quarto comma citato è
limitato ai provvedimenti di rilascio relativi ad immobili ad uso abitativo
nei comuni c.d. ad alta tensione abitativa emessi nei 180 giorni dell'entrata
in vigore della nuova legge. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6) (1)
TRIBUNALE DI BRESCIA
30.6.2000 - est. Munaro
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio -
Rifissazione della data di esecuzione - Procedura di cui all'art. 6, quarto
comma, L. n. 431/1998 - Carattere transitorio - Sussistenza - Ambito di
applicabilità.
Il
sistema di rifissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di
rilascio ex art. 6 L. n. 431/1998, ha carattere solo transitorio; ne consegue
che la disciplina dettata dal quarto comma del medesimo articolo opera
esclusivamente con riguardo ai provvedimenti di rilascio emessi nel periodo
dei 180 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 431/1998 (perciò
entro il 28 giugno 1999). (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6) (2)
(1,
2) Negli stessi termini, v. Trib. Venezia 5 giugno 2000, in Arch. loc. 2000,
607 e Trib. Venezia 16 novembre 1999, ivi 2000, 301. In dottrina v. c. C.
SFORZA FOGLIANI, Nuova legge locazioni abitative, questioni specifiche, ivi
2000, 529 e Legge 431/98 e rilascio degli immobili: questioni varie, ivi
1999, 545; M. IZZO in A.A.V.V., La nuova disciplina delle locazioni ad uso
abitativo, in Gazz. giur., suppl. al n. 14-15/1999; ID., La riforma delle
locazioni degli immobili ad uso abitativo, in Contratti 1999, 171.
I
(Omissis)
Il thema decidendum, che va risolto con le forme di cui all'art. 618
c.p.c., e quindi con sentenza, è se il quarto c. dell'art. 6 L. 431/98 vada
letto in stretta relazione con 1° c. dello stesso articolo, e cioè abbia come
campo di applicazione i provvedimenti di rilascio relativi ad immobili ad uso
abitativo nei Comuni c.d. ad alta tensione, emessi nei 180 giorni
dall'entrata in vigore della legge (come si sostiene nel provvedimento
impugnato) o se, di contra, la normativa in questione abbia portata
generale, rappresentando uno ius novum ed comune per tutte le
locazioni, in aggiunta al beneficio di cui all'art. 56 L. 392/78 (come
sostiene l'opponente).
Ritiene il Tribunale che l'opposizione vada respinta.
Il quarto c. dell'art. 6 della citata L. 431 non può che essere letto nel
contesto della legge di cui fa parte e segnatamente della normativa di
proroga di cui all'art. 6.
L'interpretazione data dall'opponente non solo porterebbe, infatti, a leggere
del tutto immotivatamente la norma avulsa dal suo contesto e ciò
contrariamente alle corrette regole di ermeneutica, ma determinerebbe,
comunque, conseguenze assolutamente incongrue, quali una applicazione della
disposizione a tutte le locazioni, anche a quelle quindi non abitative e a
quelle di cui alla lettera C) art. 2 della L. 431, che si risolverebbe in
definitiva, in una proroga generalizzata sotto il profilo oggettivo e
temporale che verrebbe a sovrapporsi alla normativa di cui all'art. 56 della
L. 392/78, senza nemmeno essere soggetta ai principi risarcitori di cui al 6°
c. dell'art. 6 citato.
Se quindi il comma quattro non può essere letto in forma autonoma ed avulsa
dal contesto, ne consegue che va interpretato nell'alveo concettuale e
temporale determinato dal 1° c. dell'art. 6, che ha delineato, in ragione di
situazioni contingenti, un sistema di proroga riferito a determinate
categorie di contratti e limitato ad un preciso ambito temporale. (Omissis)
II
(Omissis)
Deve ritenersi che il sistema di rifissazione della data di esecuzione dei
provvedimenti di rilascio (art. 6 L. 431/98) abbia carattere soltanto e che
quindi la disciplina di cui all'art. 6.4 L. cit. valga esclusivamente per i
provvedimenti di rilascio emessi nel periodo dei 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge in questione (perciò entro il 28.6.1999). Deve
cioè escludersi che la norma in questione sia destinata ad una applicazione
in via ordinaria, con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in
qualsiasi tempo.
La transitorietà del sistema di rifissazione della data di esecuzione dello
sfratto si ricava anzitutto dal sistesma, della ratio della disciplina sulla
proroga degli sfratti (la situazione di emergenza venutasi a creare
recentemente in relazione all'accumulo degli sfratti da eseguire). Non pare
condivisibile una lettura della norma in questione (il quarto comma)
disgiuntamente dal resto dell'articolo 6 e, comunque, dalla disciplina
complessivamente introdotta dalla L. 431/98; come dovrebbe invece farsi
propugnando la tesi della applicazione in via ordinaria del sistema di
rifissazione della data di esecuzione.
Una lettura del genere imporrebbe infatti di applicare la norma in questione
anche agli sfratti relativi ad immobili situati nei Comuni che non sono ad
alta tensione abitativa; ma una tale opzione renderebbe incomprensibile,
anche alla luce della ratio della disciplina in questione, l'equiparazione di
trattamento. Dovrebbe per di più ricomprendersi, nel suo ambito applicativo,
anche l'insieme delle locazioni per uso diverso da quello abitativo; ma la
legge in esame e, segnatamente, il capo III che inizia proprio con l'art. 6
cit., si riferisce soltanto agli sfratti concernenti gli immobili ad uso abitativo.
Ancora, alla stregua dell'interpretazione criticata (e quindi isolando l'art.
6.4 dal complessivo regime disciplinare introdotto con la L. 431/98),
dovrebbe concludersi che la rifissazione sine die opera altresì in rapporto
alle tipologie locatizie le quali, secondo l'art. 1 L. cit., sono escluse
dall'ambito di operatività della L. 431/98; ma in tal caso emergerebbe una
aperta contraddizione in rapporto alle ragioni per le quali il legislatore
aveva operato la selezione delle tipologie locatizie da considerare (basta
solo considerare, ad esempio, la natura delle esigenze proprie del locatario
nei rapporti di locazione relativi ad alloggi locati esclusivamente per
finalità turistiche, ex art. 1.2 lett. c, L. cit.).
Deve poi sottolinearsi il rilievo secondo cui non è intervenuta alcuna
modifica normativa sul contenuto dell'art. 56 L. 392/78; sicché, con
l'applicazione ordinaria e sine die dell'art. 6.4 cit., dovrebbe
conclusivamente ritenersi che nel nostro sistema esista un meccanismo
parallelo ed aggiuntivo di fissazione della data di esecuzione del rilascio,
con effetti pratici del tutto incongrui rispetto alla reale volontà
legislativa in tema di contemperamento dei contrapposti interessi
contrattuali di locatori e locatari.
Non va trascurato neppure un ulteriore argomento interpretativo sviluppato da
alcuni autori che si sono pronunciati a riguardo. L'art. 6.6 L. cit.
contempla una tutela di tipo risarcitorio a favore del locatore, nell'ipotesi
di sospensione dell'esecuzione, per il ritardo nella consegna dell'immobile;
e si riferisce al periodo di sospensione dell'esecuzione di cui al primo
comma. E' esatta allora l'osservazione secondo cui la norma, così disponendo,
finisce per associare ai provvedimenti di rilascio emessi prima dell'entrata
in vigore della legge quelli emessi dopo, ma pur sempre entro il termine di
sospensione delle esecuzioni; diversamente, la tutela risarcitoria troverebbe
spazio soltanto con riguardo ai provvedimenti di rilascio emessi
anteriormente alla legge cit. (con esiti evidentemente incongrui).
Nel caso in esame, il provvedimento di rilascio venne emesso in data
3.2.2000, e quindi al di là dell'ambito temporale ritenuto idoneo ai sensi
della motivazione svolta.
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