ART. 6, C. 4, SOLO IN COMUNI AD ALTA TENSIONE E SOLO PER PROVVEDIMENTI ANTE 28.6.1999

 

TRIBUNALE DI BRESCIA
7.8.2000 - est. illeggibile

 

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Rifissazione della data di esecuzione - Procedura di cui all'art. 6, quarto comma, L. n. 431/1998 - Ambito di applicabilità.

Dalla stretta correlazione del quarto comma dell'art. 6 L. n. 431/1998 con il primo comma del medesimo articolo consegue che il campo di applicazione della procedura di rifissazione della data di esecuzione ex quarto comma citato è limitato ai provvedimenti di rilascio relativi ad immobili ad uso abitativo nei comuni c.d. ad alta tensione abitativa emessi nei 180 giorni dell'entrata in vigore della nuova legge. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6) (1)

TRIBUNALE DI BRESCIA
30.6.2000 - est. Munaro

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Rifissazione della data di esecuzione - Procedura di cui all'art. 6, quarto comma, L. n. 431/1998 - Carattere transitorio - Sussistenza - Ambito di applicabilità.

Il sistema di rifissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio ex art. 6 L. n. 431/1998, ha carattere solo transitorio; ne consegue che la disciplina dettata dal quarto comma del medesimo articolo opera esclusivamente con riguardo ai provvedimenti di rilascio emessi nel periodo dei 180 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 431/1998 (perciò entro il 28 giugno 1999). (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6) (2)

(1, 2) Negli stessi termini, v. Trib. Venezia 5 giugno 2000, in Arch. loc. 2000, 607 e Trib. Venezia 16 novembre 1999, ivi 2000, 301. In dottrina v. c. C. SFORZA FOGLIANI, Nuova legge locazioni abitative, questioni specifiche, ivi 2000, 529 e Legge 431/98 e rilascio degli immobili: questioni varie, ivi 1999, 545; M. IZZO in A.A.V.V., La nuova disciplina delle locazioni ad uso abitativo, in Gazz. giur., suppl. al n. 14-15/1999; ID., La riforma delle locazioni degli immobili ad uso abitativo, in Contratti 1999, 171.

I

(Omissis)
Il thema decidendum, che va risolto con le forme di cui all'art. 618 c.p.c., e quindi con sentenza, è se il quarto c. dell'art. 6 L. 431/98 vada letto in stretta relazione con 1° c. dello stesso articolo, e cioè abbia come campo di applicazione i provvedimenti di rilascio relativi ad immobili ad uso abitativo nei Comuni c.d. ad alta tensione, emessi nei 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (come si sostiene nel provvedimento impugnato) o se, di contra, la normativa in questione abbia portata generale, rappresentando uno ius novum ed comune per tutte le locazioni, in aggiunta al beneficio di cui all'art. 56 L. 392/78 (come sostiene l'opponente).
Ritiene il Tribunale che l'opposizione vada respinta.
Il quarto c. dell'art. 6 della citata L. 431 non può che essere letto nel contesto della legge di cui fa parte e segnatamente della normativa di proroga di cui all'art. 6.
L'interpretazione data dall'opponente non solo porterebbe, infatti, a leggere del tutto immotivatamente la norma avulsa dal suo contesto e ciò contrariamente alle corrette regole di ermeneutica, ma determinerebbe, comunque, conseguenze assolutamente incongrue, quali una applicazione della disposizione a tutte le locazioni, anche a quelle quindi non abitative e a quelle di cui alla lettera C) art. 2 della L. 431, che si risolverebbe in definitiva, in una proroga generalizzata sotto il profilo oggettivo e temporale che verrebbe a sovrapporsi alla normativa di cui all'art. 56 della L. 392/78, senza nemmeno essere soggetta ai principi risarcitori di cui al 6° c. dell'art. 6 citato.
Se quindi il comma quattro non può essere letto in forma autonoma ed avulsa dal contesto, ne consegue che va interpretato nell'alveo concettuale e temporale determinato dal 1° c. dell'art. 6, che ha delineato, in ragione di situazioni contingenti, un sistema di proroga riferito a determinate categorie di contratti e limitato ad un preciso ambito temporale. (Omissis)

II

(Omissis)
Deve ritenersi che il sistema di rifissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio (art. 6 L. 431/98) abbia carattere soltanto e che quindi la disciplina di cui all'art. 6.4 L. cit. valga esclusivamente per i provvedimenti di rilascio emessi nel periodo dei 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione (perciò entro il 28.6.1999). Deve cioè escludersi che la norma in questione sia destinata ad una applicazione in via ordinaria, con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in qualsiasi tempo.
La transitorietà del sistema di rifissazione della data di esecuzione dello sfratto si ricava anzitutto dal sistesma, della ratio della disciplina sulla proroga degli sfratti (la situazione di emergenza venutasi a creare recentemente in relazione all'accumulo degli sfratti da eseguire). Non pare condivisibile una lettura della norma in questione (il quarto comma) disgiuntamente dal resto dell'articolo 6 e, comunque, dalla disciplina complessivamente introdotta dalla L. 431/98; come dovrebbe invece farsi propugnando la tesi della applicazione in via ordinaria del sistema di rifissazione della data di esecuzione.
Una lettura del genere imporrebbe infatti di applicare la norma in questione anche agli sfratti relativi ad immobili situati nei Comuni che non sono ad alta tensione abitativa; ma una tale opzione renderebbe incomprensibile, anche alla luce della ratio della disciplina in questione, l'equiparazione di trattamento. Dovrebbe per di più ricomprendersi, nel suo ambito applicativo, anche l'insieme delle locazioni per uso diverso da quello abitativo; ma la legge in esame e, segnatamente, il capo III che inizia proprio con l'art. 6 cit., si riferisce soltanto agli sfratti concernenti gli immobili ad uso abitativo.
Ancora, alla stregua dell'interpretazione criticata (e quindi isolando l'art. 6.4 dal complessivo regime disciplinare introdotto con la L. 431/98), dovrebbe concludersi che la rifissazione sine die opera altresì in rapporto alle tipologie locatizie le quali, secondo l'art. 1 L. cit., sono escluse dall'ambito di operatività della L. 431/98; ma in tal caso emergerebbe una aperta contraddizione in rapporto alle ragioni per le quali il legislatore aveva operato la selezione delle tipologie locatizie da considerare (basta solo considerare, ad esempio, la natura delle esigenze proprie del locatario nei rapporti di locazione relativi ad alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, ex art. 1.2 lett. c, L. cit.).
Deve poi sottolinearsi il rilievo secondo cui non è intervenuta alcuna modifica normativa sul contenuto dell'art. 56 L. 392/78; sicché, con l'applicazione ordinaria e sine die dell'art. 6.4 cit., dovrebbe conclusivamente ritenersi che nel nostro sistema esista un meccanismo parallelo ed aggiuntivo di fissazione della data di esecuzione del rilascio, con effetti pratici del tutto incongrui rispetto alla reale volontà legislativa in tema di contemperamento dei contrapposti interessi contrattuali di locatori e locatari.
Non va trascurato neppure un ulteriore argomento interpretativo sviluppato da alcuni autori che si sono pronunciati a riguardo. L'art. 6.6 L. cit. contempla una tutela di tipo risarcitorio a favore del locatore, nell'ipotesi di sospensione dell'esecuzione, per il ritardo nella consegna dell'immobile; e si riferisce al periodo di sospensione dell'esecuzione di cui al primo comma. E' esatta allora l'osservazione secondo cui la norma, così disponendo, finisce per associare ai provvedimenti di rilascio emessi prima dell'entrata in vigore della legge quelli emessi dopo, ma pur sempre entro il termine di sospensione delle esecuzioni; diversamente, la tutela risarcitoria troverebbe spazio soltanto con riguardo ai provvedimenti di rilascio emessi anteriormente alla legge cit. (con esiti evidentemente incongrui).
Nel caso in esame, il provvedimento di rilascio venne emesso in data 3.2.2000, e quindi al di là dell'ambito temporale ritenuto idoneo ai sensi della motivazione svolta.