DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'ESECUZIONE DI RILASCIO


TRIBUNALE DI CHIAVARI
Ord. 12.9.2003 - Pres. ed est. Di Napoli



Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Esecuzione - Differimento ex art. 6, quinto comma, L. n. 431/1998 in favore degli ultrasessantacinquenni - Decorrenza - Scadenza del termine precedente fissato
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Il differimento (da un minimo di nove ad un massimo di diciotto mesi) del termine per l'esecuzione del rilascio, previsto dal quinto comma dell'art. 6 L. n. 431/1998 in favore degli ultrasessantacinquenni, non decorre dalla data del provvedimento con il quale lo stesso venga concesso, bensì dalla scadenza del termine precedente già fissato.
Nell'interpretazione e nella logica del termine "differimento" non può infatti prescindersi dal precedente termine già concesso, comportando la nozione di tale formula la protrazione di una data prefissata. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6) (1)

(1) Per un'ampia panoramica sulla decorrenza del nuovo termine per il rilascio fissato dal giudice, si rinvia a SFORZA FOGLIANI, BAGLIONI, MAGLIA, Il codice delle locazioni, Ed. La Tribuna, Piacenza 2003, 71.

Con il ricorso di cui in epigrafe (la conduttrice) ha proposto opposizione avverso la ordinanza di questo Tribunale dell'11.7.2003 che, in accoglimento di proprio ricorso ex art. 6 L. 431/'98, aveva fissato, per il rilascio di immobile sito in Sestri Levante e già condotto in locazione da essa medesima, la data del 15.9.2003 in luogo di quell'altra già fissata per epoca non antecedente al 31.9.2002.
A sostegno del ricorso in oggetto (la conduttrice) eccepiva la violazione, da parte del Tribunale, del D.L. N. 32/00 in base al quale, nella ipotesi in cui il conduttore aveva compiuto gli anni 65, la data dell'esecuzione del rilascio, ai sensi del disposto di cui all'art. 6, comma 5°, della L. 431/'98, non poteva essere inferiore ai mesi nove, fermo il limite di mesi diciotto di cui al medesimo art. 6.
Fissatasi, con decreto, udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio (il locatore) eccependo la inammissibilità dell'avversa opposizione per sua tardività e, comunque, contestando la pretesa fatta valere.
Rileva il Collegio, in punto eccepita tardività ed inammissibilità del ricorso in esame, che lo stesso è stato depositato in data 22.7.2003 ed atteso che la notifica della impugnata ordinanza risulta essere avvenuta in data 18.7.2003, stabilendo il quarto comma dell'art. 6 della L. 431/'98 che la opposizione avverso il decreto di rifissazione della data di esecuzione del rilascio deve avvenire nel rispetto di cui all'art. 618 C.P.C., con ciò equiparandosi il ricorso de quo ad una opposizione agli atti esecutivi, deve ritenersi osservato il termine perentorio di giorni 5 e, conseguentemente, infondata si rivela la eccepita sua tardività ed inammissibilità.
Nel merito, invece, la doglianza della (conduttrice) non è fondata e, come tale, va respinta.
Invero la affermazione di quest'ultima, in base alla quale la dilazione richiesta andava fissata con decorrenza dalla data del provvedimento col quale veniva concessa e non dalla data della scadenza del precedente termine, è opinione che non trova il consenso di questo Collegio.
Una mera lettura del disposto del 5° comma dell'art. 6 della L. 431/'98 consente di far rilevare che nel caso del tipo di quello in esame, vale a dire in cui il conduttore che abbia compiuto gli anni 65, il termine per le esecuzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, può essere differito sino a 18 mesi, con il rispetto del limite minimo di mesi 9 di cui all'art. 1 del successivo D.L. N. 32/00.
E nella interpretazione e nella logica del termine "differimento" non può prescindersi dal precedente termine già concesso, comportando la nozione di tale termine la protrazione di una data prefissata.
Diversamente, secondo la tesi di parte opponente, il Legislatore avrebbe dovuto specificare che nelle anzidette ipotesi al conduttore poteva spettare la fissazione (ex novo) di altro termine per la esecuzione di rilascio mentre, non certo per disattenzione, nella normativa di cui alla L. 431/'98 si parla esplicitamente di "differimento" e non potendo una tale espressione che essere intesa nel modo innanzi chiarito, non può la doglianza in tal senso sollevata essere accolta.
Peraltro alla (conduttrice) è stato concesso, con l'impugnato provvedimento, nuovo termine per il rilascio dell'immobile condotto in locazione al 15 settembre 2003, ed attesa la precedente data di rilascio del 30 settembre 2002, il differimento alla stessa concesso risulta essere di oltre mesi undici, in tal modo rispettando il limite minimo di mesi nove di cui al D.L. N. 32/00 e quello massimo di cui all'art. 6, comma 5, della L. 431/'98.
Va, pertanto, la opposizione della conduttrice respinta e le spese di giudizio, ritenuto il grado di controvertibilità della questione sollevata, vanno compensate tra le parti.
(Omissis)