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TRIBUNALE DI CHIAVARI
Ord. 12.9.2003 -
Pres. ed est. Di Napoli
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio -
Esecuzione - Differimento ex art. 6, quinto comma, L. n. 431/1998 in favore
degli ultrasessantacinquenni - Decorrenza - Scadenza del termine precedente
fissato.
Il
differimento (da un minimo di nove ad un massimo di diciotto mesi) del
termine per l'esecuzione del rilascio, previsto dal quinto comma dell'art. 6
L. n. 431/1998 in favore degli ultrasessantacinquenni, non decorre dalla data
del provvedimento con il quale lo stesso venga concesso, bensì dalla scadenza
del termine precedente già fissato.
Nell'interpretazione e nella logica del termine "differimento" non
può infatti prescindersi dal precedente termine già concesso, comportando la
nozione di tale formula la protrazione di una data prefissata. (L. 9 dicembre
1998, n. 431, art. 6) (1)
(1)
Per un'ampia panoramica sulla decorrenza del nuovo termine per il rilascio
fissato dal giudice, si rinvia a SFORZA FOGLIANI, BAGLIONI, MAGLIA, Il codice
delle locazioni, Ed. La Tribuna, Piacenza 2003, 71.
Con
il ricorso di cui in epigrafe (la conduttrice) ha proposto opposizione
avverso la ordinanza di questo Tribunale dell'11.7.2003 che, in accoglimento
di proprio ricorso ex art. 6 L. 431/'98, aveva fissato, per il rilascio di
immobile sito in Sestri Levante e già condotto in locazione da essa medesima,
la data del 15.9.2003 in luogo di quell'altra già fissata per epoca non
antecedente al 31.9.2002.
A sostegno del ricorso in oggetto (la conduttrice) eccepiva la
violazione, da parte del Tribunale, del D.L. N. 32/00 in base al quale, nella
ipotesi in cui il conduttore aveva compiuto gli anni 65, la data
dell'esecuzione del rilascio, ai sensi del disposto di cui all'art. 6, comma
5°, della L. 431/'98, non poteva essere inferiore ai mesi nove, fermo il
limite di mesi diciotto di cui al medesimo art. 6.
Fissatasi, con decreto, udienza di comparizione delle parti, si costituiva in
giudizio (il locatore) eccependo la inammissibilità dell'avversa
opposizione per sua tardività e, comunque, contestando la pretesa fatta
valere.
Rileva il Collegio, in punto eccepita tardività ed inammissibilità del
ricorso in esame, che lo stesso è stato depositato in data 22.7.2003 ed atteso
che la notifica della impugnata ordinanza risulta essere avvenuta in data
18.7.2003, stabilendo il quarto comma dell'art. 6 della L. 431/'98 che la
opposizione avverso il decreto di rifissazione della data di esecuzione del
rilascio deve avvenire nel rispetto di cui all'art. 618 C.P.C., con ciò
equiparandosi il ricorso de quo ad una opposizione agli atti esecutivi, deve
ritenersi osservato il termine perentorio di giorni 5 e, conseguentemente,
infondata si rivela la eccepita sua tardività ed inammissibilità.
Nel merito, invece, la doglianza della (conduttrice) non è fondata e,
come tale, va respinta.
Invero la affermazione di quest'ultima, in base alla quale la dilazione
richiesta andava fissata con decorrenza dalla data del provvedimento col
quale veniva concessa e non dalla data della scadenza del precedente termine,
è opinione che non trova il consenso di questo Collegio.
Una mera lettura del disposto del 5° comma dell'art. 6 della L. 431/'98
consente di far rilevare che nel caso del tipo di quello in esame, vale a
dire in cui il conduttore che abbia compiuto gli anni 65, il termine per le
esecuzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, può essere differito sino a 18
mesi, con il rispetto del limite minimo di mesi 9 di cui all'art. 1 del
successivo D.L. N. 32/00.
E nella interpretazione e nella logica del termine "differimento"
non può prescindersi dal precedente termine già concesso, comportando la
nozione di tale termine la protrazione di una data prefissata.
Diversamente, secondo la tesi di parte opponente, il Legislatore avrebbe
dovuto specificare che nelle anzidette ipotesi al conduttore poteva spettare
la fissazione (ex novo) di altro termine per la esecuzione di rilascio
mentre, non certo per disattenzione, nella normativa di cui alla L. 431/'98
si parla esplicitamente di "differimento" e non potendo una tale
espressione che essere intesa nel modo innanzi chiarito, non può la doglianza
in tal senso sollevata essere accolta.
Peraltro alla (conduttrice) è stato concesso, con l'impugnato
provvedimento, nuovo termine per il rilascio dell'immobile condotto in
locazione al 15 settembre 2003, ed attesa la precedente data di rilascio del
30 settembre 2002, il differimento alla stessa concesso risulta essere di
oltre mesi undici, in tal modo rispettando il limite minimo di mesi nove di
cui al D.L. N. 32/00 e quello massimo di cui all'art. 6, comma 5, della L.
431/'98.
Va, pertanto, la opposizione della conduttrice respinta e le spese di
giudizio, ritenuto il grado di controvertibilità della questione sollevata, vanno
compensate tra le parti.
(Omissis)
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