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CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
26.5.2004 - est. Rago
Contratto di locazione - Destinazione degli immobili a particolari attività
- Immobile adibito ad uso di culto - Centro Islamico - Rinnovazione
- Diniego alla prima scadenza.
L'uso
di luogo di culto e di preghiera non può essere fatto
rientrare, né nell'attività ricreativa, né in quella assistenziale
né in quella culturale, a questo ostandovi un'elementare interpretazione
letterale ed etimologica delle parole utilizzate dalle parti. Da ciò
consegue, da una parte, che il locale concesso in locazione poteva
essere utilizzato solo come luogo di culto e preghiera e non per le
tante altre attività che, in via generica, possono rientrare nell'ampio
concetto di attività religiosa, dall'altra, come ulteriore conseguenza,
che l'ipotesi tassativa e restrittiva prevista contrattualmente dalle
parti non può essere sussunta nell'ipotesi normativa dell'art. 42,
L. 392/1978.
(omissis)
RITENUTO IN FATTO
Che, con contratto sottoscritto in data 27/5/1996,
…………… e ……………………
concedevano in locazione, per la durata di sei anni, a decorrere dall'1/6/1996,
"per il solo uso di luogo di culto e di preghiera", un immobile
di loro proprietà, a ………………………
e ………………….;
che, con lettera raccomandata 29/8/2000, i locatori comunicavano ai
conduttori la propria intenzione di non rinnovare "il contratto in base
agli artt. 29-59 L. 392 del '78 perché serve per uso personale";
che, con atto d'intimazione di sfratto per finita locazione e citazione per
la convalida, notificato in data 16/10/2002, i suddetti locatori intimavano
ai conduttori la licenza per finita locazione, essendo il contratto scaduto
in data 31/5/2002, citandoli per la convalida davanti al Tribunale di
Cremona;
che, all'udienza del 7/11/2002, si costituivano i conduttori eccependo, fra
l'altro:
· l'improcedibilità del procedimento di convalida di sfratto in quanto,
trattandosi di un caso di diniego di rinnovazione del contratto alla prima
scadenza, ex art. 29 L. 392/1978, la causa avrebbe dovuto essere introdotta
con ricorso così come previsto dall'art. 30 Legge cit.;
· la nullità della inviata disdetta in quanto viziata dalla mancata
specificazione del motivo di recesso ai sensi dell'art. 29 L. 392/1978;
che, il primo giudice, con ordinanza 21 - 25/2/2003, disponeva il passaggio
al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c. ritenendo che si vertesse in
una delle ipotesi di cui all'art. 29 L. 392/1978;
che, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale così decideva: ritenuta la
nullità della disdetta ai sensi dell'art. 29 L.392/78 inviata alla parte
conduttrice in data 3/9/2000 e la sua conseguente inefficacia al fine del
diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza contrattuale,
dichiara rinnovato fino alla successiva scadenza del 31/5/2008 il contratto
di locazione per cui è causa … compensa interamente tra le parti le spese del
giudizio";
che, il primo giudice, perveniva alla suddetta conclusione rilevando:
· il contratto in questione doveva ritenersi rientrante nell'ipotesi
normativa di cui all'art. 42 L. 392/1978 posto che "quando si parla di
attività religiose o di culto non ci si riferisce ad attività estranee alle
attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche contemplate dalla
norma e, quindi, ad attività non previste dalla norma, alle quali andrebbe
applicato, con operazione di interpretazione analogica non consentita, il
dettato normativo, ma ci si riferisce, al contrario, ad attività che sono
semplicemente da ricomprendere nel concetto più generale di attività
assistenziali. Depone, in tale senso, il significato lessicale ed etimologico
del termine assistenza, termine di portata generale che si riferisce, a ben
vedere a tutte le attività che sono svolte da enti, organi e organismi vari
per venire incontro ai più variegati bisogni e necessità degli individui e
della collettività … in secondo luogo, anche l'interpretazione giuridico sistematica
del termine assistenza depone per l'inclusione delle attività religiose
nell'ambito delle attività assistenziali e segnatamente tra quelle che lo
stesso legislatore denomina attività di assistenza spirituale. Basti pensare
per esempio a taluni articoli delle Leggi nn. 116/95 e 520/95 … Va
considerata da ultimo la ratio legis che è quella di assicurare un più
stabile e duraturo rapporto contrattuale alle locazioni relative agli
immobili nei quali vengono esercitate attività che, per la loro rilevanza
sociale il legislatore ritiene meritevoli di una più marcata tutela. E
proprio per tale motivo non si vede la ragione per la quale tale più marcata
tutela andrebbe negata proprio alle attività assistenziali di natura
religiosa che tra le attività assistenziali rivestono sicuramente un
particolare rilievo sociale";
· di conseguenza, la disdetta alla prima scadenza doveva ritenersi nulla in
quanto priva della "specificazione analitica del motivo di diniego con
riguardo alle concrete ragioni che distinguono la disdetta, in modo da
consentire in caso di controversia la verifica della serietà e della
realizzabilità dell'intento del locatore e, dopo il rilascio, il controllo
circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, nel caso in
cui il conduttore pretenda l'applicazione delle misure sanzionatorie previste
dall'art. 31 Legge cit.";
che, avverso la suddetta sentenza, hanno interposto tempestivo e rituale
gravame i locatori cui si sono opposti, con appello incidentale, i
conduttori: all'udienza del 26/5/2004 veniva data lettera del dispositivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che, con un primo articolato e complesso motivo,
gli appellanti censurano l'impugnata sentenza per avere:
· attuato una forzatura logica, lessicale ed etimologica della lettera dell'art.
42 Legge 392/1978;
· travisato il contenuto delle Leggi 116 e 520 del 1995 che depongono in
senso nettamente contrario a quello sostenuto dal primo giudice;
· ritenuto applicabile al caso di specie la ratio legis dell'art. 42 che,
invece, sarebbe, ad esso, del tutto estranea;
che, questione preliminare e dirimente per la controversia in esame è quella
di stabilire se il contratto di locazione in questione rientri o meno nella
previsione normativa di cui all'art. 42 L. 392/1978 posto che, se si opta per
la soluzione negativa, deve ritenersi fondata la tesi dell'appellante che,
ritenendo scaduto il contratto, ha introdotto il giudizio con l'atto
d'intimazione di sfratto per finita locazione e citazione per la convalida;
al contrario, se si accoglie la tesi degli appellati, deve ritenersi corretta
la conclusione cui è pervenuto il primo giudice;
che, ineludibile punto di partenza è l'art. 42 L. 392/1978 il quale dispone
che: "i contratti di locazione … di immobili adibiti ad attività
ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché sedi di partiti e
sindacati e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici
territoriali in qualità di conduttori hanno la durata" di sei anni
rinnovabile tacitamente di sei anni in sei anni e che alla prima scadenza
contrattuale il rinnovo può essere denegato solo per i motivi di cui all'art.
29;
che, poiché le parti hanno stabilito che l'immobile potesse essere destinato
"per il solo uso di luogo di culto e di preghiera", occorre
verificare se questa attività rientri o meno nell'ipotesi legislativa di cui
al cit. art. 42;
che, in proposito, devesi osservare che:
· l'elencazione prevista nell'art. 42 è sicuramente tassativa: di tanto ne dà
atto lo stesso primo giudice il quale, quindi, correttamente, esclude che la
fattispecie in esame possa essere ricompresa nel suddetto articolo attraverso
il procedimento di interpretazione analogica;
· conseguentemente, l'unica via percorribile è quella di verificare se e in
che misura sia ammissibile il procedimento di interpretazione estensiva che
consiste nel rendere esplicito ciò che è implicito nella norma;
che, poiché l'art. 42 Legge cit. prende in considerazione solo le attività
ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, è del tutto evidente che
in essere non può essere ricompresa, neppure attraverso un'interpretazione
estensiva, l'attività religiosa attenendo, questa, ad un campo del tutto
diverso dell'agire umano;
che, si può concordare con il primo giudice quando afferma che l'attività
religiosa comprende l'assistenza spirituale o, comunque, culturale posto che
"la religione è una componente essenziale della cultura di un popolo,
ovvero se si preferisce cogliere anche l'aspetto ricreativo, in funzione dei
benefici effetti che le pratiche di culto possono procurare alla sfera degli
interessi spirituali e morali dell'uomo e comunque della psiche umana";
che, tuttavia, il suddetto iter argomentativo è fuorviante in quanto
l'attività religiosa è un'amplissima categoria (genus) che comprende e si
estrinseca, poi, in concreto, in una serie di attività (species): culto -
preghiera - assistenza - promozione della cultura religiosa (catechesi)
ecc….;
che, di conseguenza, se è indubitabile che la Legge 392/1978 non ha previsto
l'attività religiosa come genus comprendente tutte le attività che, in
concreto, poi, possono in essa rientrare, è altrettanto indubbio che queste
singole attività possono rientrare nell'art. 42 Legge cit. se e in quanto
possano essere ricomprese nei concetti di attività ricreative, assistenziali,
culturali: ciò, in concreto, significa che, nel caso in cui un immobile venga
locato per attività ricreative, assistenziali, culturali, nulla impedirebbe
al conduttore, ove nulla in contrario sia stato previsto espressamente nel
contratto, di praticare attività assistenziale - ricreativa e culturale di
natura religiosa proprio perché la Legge non pone limitazioni di alcun
genere;
che, quindi, poiché l'uso di luogo di culto e di preghiera non può essere
fatto rientrare, né nell'attività ricreativa, né in quella assistenziale né
in quella culturale, a ciò ostandovi un'elementare interpretazione letterale
ed etimologica delle parole utilizzate dalle parti¹, ne consegue, da una
parte, che il locale concesso in locazione poteva essere utilizzato solo come
luogo di culto e preghiera e non per le tante altre attività che, in via
generica, possono rientrare nell'ampio concetto di attività religiosa,
dall'altra, come ulteriore conseguenza, che l'ipotesi tassativa e restrittiva
prevista contrattualmente dalle parti non può essere sussunta nell'ipotesi
normativa dell'art. 42 Legge cit.;
che, infine, è del tutto vano invocare, come ha fatto il primo giudice, una
presunta incongruenza dell'art. 42 Legge cit. nella parte in cui, con
l'assicurare una tutela privilegiata alle sedi dei partiti e dei sindacati,
avrebbe tutelato solo la libertà di associazione politica e sindacale e non
quella religiosa;
che, infatti:
· la norma dell'art. 42 legge cit. nella parte in cui riserva la durata
contrattuale dell'art. 27, da una parte, solo ai contratti destinati a sedi
di partito e di sindacati e, dall'altra, solo a quelli stipulati dallo Stato
e dagli enti pubblici territoriali come conduttori, è un'ulteriore
dimostrazione della tassatività della norma;
· non è vero che il legislatore abbia "dimenticato" l'ipotesi dei
locali concessi per scopi di culto posto che ha previsto, ex art. 59, n. 2,
Legge cit., sebbene nella disciplina transitoria, che il locatore può
recedere in ogni momento, offrendo all'ente di culto che disponga dell'immobile
per l'esercizio delle proprie funzioni, altro immobile idoneo;
· si tratta, quindi, di una ben precisa ed insindacabile scelta di politica
legislativa che, ad avviso di questa Corte, trattandosi di situazioni
completamente differenti, giustificano ampiamente un diverso regime
giuridico;
che, pertanto, l'appello deve ritenersi fondato e, conseguentemente, essendo
il contratto scaduto in data 31/5/2002, dev'essere ordinato l'immediato
rilascio dell'immobile;
che, in considerazione della novità e peculiarità della fattispecie, si
ritiene di giustizia compensare integralmente le spese di entrambi i gradi
del giudizio: con il che rimane assorbito il motivo di appello incidentale di
parte appellata;
P.Q.M.
la
Corte d'appello di Brescia seconda sezione civile ogni contraria istanza
disattesa
ACCOGLIE
l'appello
proposto da ………………. e ……………….. contro la sentenza n. 219 pronunciata dal
Tribunale di Cremona in data 8/4/2003 e, per l'effetto
DICHIARA
che
il contratto di locazione sottoscritto in data 27/5/1996 (registrato il
30/5/1998 al n. 2530 serie 39) fra …………… - ……………………… (locatori) e ……………….. e
………………….. (conduttori) relativo all'immobile sito in Cremona via…………………… , è
scaduto in data 31/5/2002
ORDINA
ai
suddetti conduttori il rilascio immediato dell'immobile
COMPENSA
integralmente
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Brescia
26/5/2004
¹In
proposito va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo
giudice, l'art. 11 L. 116/1995 (che regola i rapporti fra lo Stato Italiano e
l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia) e 22 L. 520/1995 (che regola
i rapporti fra lo Stato Italiano e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia),
depongono nel senso dell'interpretazione qui sostenuta.
Infatti, l'art. 11 dispone che:" Agli effetti delle leggi civili si
considerano comunque:
a) attività di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura
delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di
evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a
scopo di lucro".
A sua volta l'art. 22 dispone che "La CELI con le sue Comunità prende
atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:
a) attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione
dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla
formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione
cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza,
beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali ed a scopo di lucro".
E' evidente, ove si volesse prescindere dal fatto che si tratta di normativa
speciale, che il legislatore differenzia, in modo netto, l'attività di culto
da quella di assistenza, istruzione, educazione e cultura.
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