L'IMMOBILE ADIBITO ALL'USO DEL CULTO ISLAMICO SOGGIACE
ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 42, L. 392/1978

 

TRIBUNALE DI CREMONA*
8.4.2003 - est. Preioni

Contratto di locazione - Destinazione degli immobili a particolari attività - Immobile adibito ad uso di culto - Centro Islamico - Rinnovazione - Diniego alla prima scadenza.


All'immobile adibito all'uso del culto islamico è applicabile la disciplina dell'art. 42 della legge n. 372 del 1978 prevista per gli immobili adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche. Il contratto ha, pertanto, la durata di cui al primo comma dell'art. 27 legge cit. e il diniego della rinnovazione alla prima scadenza contrattuale è consentito al locatore soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della stessa legge. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 42) (1)

(1) La pronuncia in epigrafe aderisce all'orientamento espresso da Pret. Milano 30 novembre 1982, n. 6011 in SFORZA FOGLIANI C., BAGLIONI R e MAGLIA S., Il Codice delle locazioni, Ed. La Tribuna, Piacenza 2004, 438. Contra, nel senso di escludere che un immobile destinato ad attività di culto possa rientrare nella previsione dell'art. 42 L. 392/'78, non essendo l'attività "né culturale né tantopoco assistenziale", Trib. Prato 6 dicembre 1983, n. 685, in SFORZA FOGLIANI C., BAGLIONI R., MAGLIA S., Il codice delle locazioni, Ed. La Tribuna, Piacenza 2004, 438 e Pret. Prato 15 ottobre 1981, in Riv. Giur. Edilizia 1982, I, 270.

* Sentenza riformata dalla Corte di Appello di Brescia, Sez. II civile, con sentenza 495 del 26.5.2004.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16.10.2002 i signori ………………., premesso di essere proprietari della porzione di immobile ad uso commerciale, composta da un unico vano e servizi, sita in Cremona, al primo piano dello stabile di via ………………; che con contratto registrato in data 27.5.1996 detta porzione di immobile era stata concessa in locazione "per il solo uso di culto e di preghiera", per la durata di sei anni, con decorrenza dall'1.6.1996 e scadenza al 31.5.2002 a ………………………………..; che la parte locatrice aveva manifestato alla parte conduttrice, con lettera racc. in data 21.8.2000, la propria intenzione di non rinnovare il contratto in quanto i locali, ristrutturati, erano destinati ad essere utilizzati come abitazione personale da …………….., figlia dei locatori; tutto ciò premesso gli attori intimavano lo sfratto per finita locazione e contestualmente citavano per la convalida i predetti conduttori.
I convenuti, costituitisi in giudizio, si opponevano, eccependo in primo luogo l'improcedibilità del procedimento per avere la parte locatrice introdotto il giudizio con procedura per convalida di sfratto ex art. 657 ss cpc anziché con ricorso ex art. 30 L. 392/78, come richiesto da tale norma, vertendosi in ipotesi di diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, disciplinata dall'art. 29 L. 392/78.
Deducevano inoltre i convenuti la rinnovazione automatica del contratto alla scadenza del 31.5.2002, per il ragionevole affidamento creato nei conduttori in ordine alla prosecuzione del rapporto, stante l'inerzia della parte locatrice, protrattasi per tre mesi, anteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.
Eccepivano inoltre la nullità della disdetta inviata con lettera, per essere la stessa indirizzata a soggetto (il Centro Islamico) diverso dalla parte contraente, e, da ultimo, eccepivano la nullità della disdetta medesima, in quanto viziata dalla mancata specificazione del motivo del recesso ai sensi dell'art. 29 L. 392/78.
Con ordinanza in data 21.2.2003 veniva disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 cpc.
Indi, dopo breve trattazione con il rito speciale di cui all'art. 447 bis cpc, la causa perveniva a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda degli attori si rivela infondata e pertanto deve essere respinta.
In primo luogo deve essere ribadito che, come sostengono i convenuti, si verte in ipotesi di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza contrattuale disciplinata dall'art. 29 L. 392/78 e ciò in quanto il rapporto locativo instaurato tra le parti con contratto stipulato in data 27.5.1996, per il periodo di sei anni con inizio dall'1.6.1996 e scadenza il 31.5.2002, prevedeva la concessione dell'immobile per il solo uso di culto e preghiera.
Pertanto il contratto deve ritenersi disciplinato dall'art. 42 L. 392/78 (Destinazione degli immobili a particolari attività), ai quali si applica l'intera disciplina sulla durata del rapporto contenuta nell'art. 28 e, pertanto, anche la normativa sul diniego motivato di rinnovazione alla prima scadenza contrattuale dettata dall'art. 28, comma 2, e 29 stessa legge (Cass. Civile SS. UU. 9 luglio 1997, n. 6227).
Conseguentemente la procedura per ottenere il rilascio dell'immobile, giusta il richiamo all'art. 29 contenuto nell'art. 30 comma 1, è quella prevista da tale articolo e non già quella prevista dall'art. 657 ss cpc, con conseguente necessità di passaggio alla trattazione con il rito speciale, come previsto dall'art. 426 cpc.
Invero, in ordine all'oggetto del contratto e conseguente disciplina deve osservarsi, come già rilevato in corso di causa, quanto segue.
Circa l'ambito di applicazione dell'art. 42 L. 392/78 gli attori si sono riportati a quella tesi, secondo la quale, sulla considerazione che l'art. 42 non è suscettibile di interpretazione analogica, è stato escluso che un immobile destinato ad attività di culto (nella specie, Chiesa Cristiana Evangelica) possa rientrare nella previsione di detta norma, non essendo l'attività "né culturale né tampoco assistenziale" in quanto, pur potendo a volte una Chiesa dedicarsi a simili attività, scopo precipuo di essa è l'insegnamento del dettato della Divinità e la sua contemplazione (Trib. Prato 6 dicembre 1983, n. 685).
I convenuti hanno fatto, per contro, riferimento a quella giurisprudenza che, in senso opposto, ha affermato che il minimo comune denominatore dei contratti considerati dall'art. 42 va individuato nella natura non patrimoniale dell'interesse perseguito con l'attività svolta e che la ratio della disposizione è quella di garantire una tutela minima a quei rapporti locatizi che, pur estranei all'art. 27 della legge, riguardano immobili adibiti ad attività che, per le finalità che perseguono o per i soggetti che le attuano, rivestono particolare rilievo sociale e coinvolgono gli interessi d'una cerchia di persone apprezzabilmente ampia (Pret. Milano 30.11.1982, n. 6011).
Ad avviso del giudicante tale ultimo orientamento (in senso conforme App. Milano 6 aprile 1982) sembra maggiormente condivisibile. Militano in primo luogo a favore di tale orientamento ragioni di interpretazione letterale.
Al proposito giova osservare che quando si parla di attività religiose o di culto non ci si riferisce ad attività estranee alla attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche contemplate dalla norma e quindi ad attività non previste dalla norma, alle quali andrebbe applicato, con operazione di interpretazione analogica non consentita, il dettato normativo, ma ci si riferisce al contrario ad attività che sono semplicemente da ricomprendere nel concetto più generale di attività assistenziali.
Depone in tal senso il significato lessicale ed etimologico del termine assistenza, termine di portata generale, che si riferisce, a ben vedere, a tutte le attività che sono svolte da enti, organi e organismi vari per venire incontro ai più variegati bisogni e necessità degli individui e della collettività.
Nel linguaggio comune infatti, come si parla, per esempio, di assistenza sanitaria, di assistenza all'infanzia, di assistenza carceraria, ecc., con riferimento ad attività svolte al fine del soddisfacimento dei bisogni materiali di talune categorie (i malati, i minori, i carcerati, ecc.), così si parla di assistenza spirituale o religiosa quando invece si parla di attività svolte al fine del soddisfacimento dei bisogni spirituali e religiosi di altre categorie (i fedeli), intendendo con tale termine il complesso delle attività organizzate e poste in essere a tal fine dagli organismi della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose.
Sotto questo profilo l'assistenza spirituale o religiosa non è altro quindi che una particolare categoria, riconducibile al più generale concetto di assistenza contemplato dall'art. 42 ed in esso compresa.
In secondo luogo, anche l'interpretazione giuridico-sistematica del termine assistenza depone per l'inclusione delle attività religiose nell'ambito delle attività assistenziali, e segnatamente tra quelle che lo stesso legislatore denomina attività di assistenza spirituale.
Basti pensare per esempio a taluni articoli delle leggi n. 116/95 e n. 520/95 che contengono testualmente il termine Assistenza spirituale (e ciò a proposito di appartenenti alle forze armate e di polizia di religione diversa dalla cattolica) ricomprendendovi espressamente le attività religiose ed ecclesiastiche delle Chiese, l'assistenza prestata dai ministri del culto, pastori, diaconi, presbiteri, la quale può consistere anche nelle riunioni di culto nei locali necessari a tal fine e nella assistenza spirituale (conforto religioso) prestata ai ricoverati negli istituti ospedalieri, case di cura e riposo.
Si reputa pertanto cadere in equivoco quella giurisprudenza che "… esclude il carattere di attività assistenziale, come pure quello di attività culturale, pur potendo a volte una Chiesa dedicarsi a simili attività, alla attività svolta dalla Chiesa cristiana evangelica, essendo scopo precipuo della stessa l'insegnamento del dettato della Divinità e della sua contemplazione …".
Invero, così argomentando, si definisce, senza una plausibile ragione, assistenza soltanto quella che si estrinseca in una attività volta a soccorrere ai bisogni materiali degli individui e non anche quella che si estrinseca in una attività volta a soccorrere ai bisogni spirituali degli individui stessi.
Va considerata da ultimo la ratio legis che è, palesemente, quella di assicurare un più stabile e duraturo rapporto contrattuale alle locazioni relative agli immobili nei quali vengono esercitate attività che, per la loro rilevanza sociale (attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche) il legislatore ritiene meritevoli di una mancata tutela.
E proprio per tale motivo non si vede la ragione per la quale tale più marcata tutela andrebbe negata proprio alle attività assistenziali di natura religiosa, che tra le attività assistenziali rivestono sicuramente un particolare rilievo sociale.
A non diversa conclusione si perviene, del resto, se nelle attività religiose e di culto si preferisce cogliere, in luogo dell'aspetto assistenziale, il profilo culturale ritenendosi comunque la religione una componente essenziale della cultura di un popolo, ovvero se si preferisce cogliere anche soltanto l'aspetto ricreativo, in funzione dei benefici effetti che le pratiche di culto possono procurare alla sfera degli interessi spirituali e morali dell'uomo e comunque alla psiche umana.
E' stato altresì da taluno evidenziato come la L. 392/78, attraverso la previsione dell'art. 59 n. 2, accorda una sia pur minima tutela dell'attività di culto quando a svolgerla è il locatore, di tal che sarebbe quanto meno incoerente che lo svolgimento della medesima attività da parte del conduttore restasse privo di qualsiasi considerazione. Parimenti, del resto, sarebbe incongruo che l'art. 42 - che con l'espressa previsione delle locazioni aventi ad oggetto sedi di partiti e di sindacati assicura una tutela privilegiata alla libertà di associazione a fini politici e alla libertà sindacale, contemplate dagli artt. 39 e 40 della Costituzione - non riservasse analogo trattamento alla libertà religiosa e di culto egualmente riconosciuta e garantita a livello costituzionale (artt. 19 e 20 della Costituzione).
Va anche ricordato che, in tale prospettiva, è stata affermata l'applicabilità dell'art. 42 al contratto concluso per uso "comunità religiosa", cioè per il raggiungimento dei fini istituzionali e propri di una siffatta comunità, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'immobile fosse adibito anche ad abitazione dei componenti la "comunità religiosa" (Trib. Roma 5 luglio 1982).
Per quanto sopra esposto, dovendosi pertanto ritenere l'applicabilità al contratto de quo dell'art. 42, ne consegue che, in virtù del comma dello stesso articolo, che richiama il preavviso per il rilascio di cui all'art. 28, al contratto si applica l'intera disciplina della durata e quindi anche il diniego motivato di rinnovazione alla prima scadenza contrattuale dettata dagli artt. 28 e 29 stessa legge (Cass. Civile SS. UU., 9 luglio 1997, n. 6227).
Quanto alle ulteriori eccezioni dei convenuti, si rivelano superabili sia l'eccezione relativa alla rinnovazione automatica del contratto causa l'inerzia dei locatori nell'iniziare la procedura di rilascio, risultando la circostanza dell'inizio del giudizio a distanza di tre mesi dalla scadenza del contratto palesemente inidonea, da sé sola, a generare l'affidamento delle controparte in ordine alla volontà dei locatori di proseguire nel rapporto, sia l'eccezione relativa all'invio della disdetta a soggetto diverso dalla parte conduttrice, in quanto la disdetta de qua risulta indirizzata al Centro Islamico con l'espressa indicazione del nominativo del conduttore ……………..
Venendo da ultimo all'esame dell'eccezione di nullità della disdetta inviata dai locatori con racc. in data 3.9.2000 si deve senza dubbio ritenere la fondatezza dell'eccezione stessa.
Al proposito giova osservare che nella disdetta in questione testualmente è scritto "… Inoltre sottolineiamo che alla scadenza dei primi sei anni di locazione non intendiamo rinnovare il contratto in base agli artt. 29-59 legge 392 del 78 perché serve per uso personale. Pertanto vi invito a cercare prima di tale scadenza una nuova sede".
Ai sensi dell'art. 29 L. 392 il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza contrattuale è consentito al locatore soltanto ove egli intenda:
a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'art. 27;
c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti;
d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conformi a quanto previsto nell'art. 12 della L. 11 giugno 1971 n. 426 e ai relativi piani comunali sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la presenza del conduttore nell'immobile.
Orbene, per giurisprudenza consolidata, il 4° comma dell'art. 29, a norma del quale nella comunicazione di diniego di rinnovazione alla prima scadenza della locazione di un immobile non abitativo, deve essere specificato a pena di nullità il motivo tra quelli tassativamente indicati nei precedenti commi dello stesso art. 29 sui quali la disdetta è fondata, va interpretato nel senso che esso impone la specificazione analitica del motivo del diniego con riguardo alle concrete ragioni che distinguono la disdetta, in modo da consentire in caso di controversia la verifica della serietà e della realizzabilità dell'intento del locatore e, dopo il rilascio, il controllo circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, nel caso in cui il conduttore pretenda l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art.
31 l. cit. (Cass. Civile sez. III 6 novembre 1996, n. 9646; C 1990/3352; C 1996/10709; C 1997/5637; C 1994/10208).
E' stato inoltre espressamente ritenuto che incorrono nella sanzione di nullità sia l'indicazione generica del motivo (come nel caso in cui non venga dichiarata la specifica destinazione che si intende dare all'immobile), sia l'indicazione cumulativa di una pluralità di destinazioni indeterminate (nel caso in cui il locatore si limiti a dichiarare che intende adibire l'immobile ad uso personale ai sensi di entrambe le lettere del cit. art. 29) (Cass. Civile sez. III 20 aprile 1995, n. 4480).
Nel caso di specie, nella disdetta inviata ai conduttori con racc. 3.9.2000, in luogo della specificazione precisa e analitica della situazione dedotta con riguardo alle concrete ragioni che giustificano la disdetta, la parte locatrice si è limitata a indicare il motivo della disdetta con l'espressione … perché serve per uso personale … con ciò lasciando del tutto indeterminati tanto i soggetti futuri fruitori dell'immobile (locatori o loro familiari), quanto le destinazioni, tra quelle previste dalle varie lettere dell'art. 29 (uso abitativo, commerciale, artigianale, professionale), da conferire all'immobile stesso, rendendo così impossibile la successiva verifica della serietà dell'intento del locatore prevista dalla legge.
Non risulta così dal testo della disdetta alcun accenno alla intenzione dei locatori di destinare l'immobile, previa ristrutturazione, ad abitazione personale della loro figlia ……………….., essendo stato tale motivo del diniego alla rinnovazione manifestato per la prima volta soltanto con l'atto introduttivo del presente giudizio e quindi tardivamente. E' infatti inammissibile la specificazione del motivo della disdetta all'atto del giudizio (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto nulla per genericità la disdetta intimata dal locatore, il quale si era limitato a dichiarare che intendeva adibire l'immobile locato ad uso personale ai sensi dell'art. 29 lett. a e b della legge sull'equo canone) (Cass. Civile sez. III 1 aprile 1993, n. 3894).
Deve pertanto essere ritenuta la nullità della disdetta in esame e la sua conseguente inefficacia ai fini del diniego alla rinnovazione della locazione, la quale deve conseguentemente ritenersi tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 28 l. cit. per ulteriori sei anni, andando a scadere il 31.5.2008.
Il rapporto locativo de quo cesserà pertanto in tale data.
In ragione della peculiarità delle questioni trattate si reputano sussistere giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
(Omissis)

 

L'IMMOBILE ADIBITO ALL'USO DEL CULTO ISLAMICO NON SOGGIACE
ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 42, L. 392/1978

 

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
26.5.2004 - est. Rago

Contratto di locazione - Destinazione degli immobili a particolari attività - Immobile adibito ad uso di culto - Centro Islamico - Rinnovazione - Diniego alla prima scadenza.

L'uso di luogo di culto e di preghiera non può essere fatto rientrare, né nell'attività ricreativa, né in quella assistenziale né in quella culturale, a questo ostandovi un'elementare interpretazione letterale ed etimologica delle parole utilizzate dalle parti. Da ciò consegue, da una parte, che il locale concesso in locazione poteva essere utilizzato solo come luogo di culto e preghiera e non per le tante altre attività che, in via generica, possono rientrare nell'ampio concetto di attività religiosa, dall'altra, come ulteriore conseguenza, che l'ipotesi tassativa e restrittiva prevista contrattualmente dalle parti non può essere sussunta nell'ipotesi normativa dell'art. 42, L. 392/1978.

(omissis)

RITENUTO IN FATTO

Che, con contratto sottoscritto in data 27/5/1996, …………… e …………………… concedevano in locazione, per la durata di sei anni, a decorrere dall'1/6/1996, "per il solo uso di luogo di culto e di preghiera", un immobile di loro proprietà, a ……………………… e ………………….;
che, con lettera raccomandata 29/8/2000, i locatori comunicavano ai conduttori la propria intenzione di non rinnovare "il contratto in base agli artt. 29-59 L. 392 del '78 perché serve per uso personale";
che, con atto d'intimazione di sfratto per finita locazione e citazione per la convalida, notificato in data 16/10/2002, i suddetti locatori intimavano ai conduttori la licenza per finita locazione, essendo il contratto scaduto in data 31/5/2002, citandoli per la convalida davanti al Tribunale di Cremona;
che, all'udienza del 7/11/2002, si costituivano i conduttori eccependo, fra l'altro:
· l'improcedibilità del procedimento di convalida di sfratto in quanto, trattandosi di un caso di diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, ex art. 29 L. 392/1978, la causa avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso così come previsto dall'art. 30 Legge cit.;
· la nullità della inviata disdetta in quanto viziata dalla mancata specificazione del motivo di recesso ai sensi dell'art. 29 L. 392/1978;
che, il primo giudice, con ordinanza 21 - 25/2/2003, disponeva il passaggio al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c. ritenendo che si vertesse in una delle ipotesi di cui all'art. 29 L. 392/1978;
che, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale così decideva: ritenuta la nullità della disdetta ai sensi dell'art. 29 L.392/78 inviata alla parte conduttrice in data 3/9/2000 e la sua conseguente inefficacia al fine del diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza contrattuale, dichiara rinnovato fino alla successiva scadenza del 31/5/2008 il contratto di locazione per cui è causa … compensa interamente tra le parti le spese del giudizio";
che, il primo giudice, perveniva alla suddetta conclusione rilevando:
· il contratto in questione doveva ritenersi rientrante nell'ipotesi normativa di cui all'art. 42 L. 392/1978 posto che "quando si parla di attività religiose o di culto non ci si riferisce ad attività estranee alle attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche contemplate dalla norma e, quindi, ad attività non previste dalla norma, alle quali andrebbe applicato, con operazione di interpretazione analogica non consentita, il dettato normativo, ma ci si riferisce, al contrario, ad attività che sono semplicemente da ricomprendere nel concetto più generale di attività assistenziali. Depone, in tale senso, il significato lessicale ed etimologico del termine assistenza, termine di portata generale che si riferisce, a ben vedere a tutte le attività che sono svolte da enti, organi e organismi vari per venire incontro ai più variegati bisogni e necessità degli individui e della collettività … in secondo luogo, anche l'interpretazione giuridico sistematica del termine assistenza depone per l'inclusione delle attività religiose nell'ambito delle attività assistenziali e segnatamente tra quelle che lo stesso legislatore denomina attività di assistenza spirituale. Basti pensare per esempio a taluni articoli delle Leggi nn. 116/95 e 520/95 … Va considerata da ultimo la ratio legis che è quella di assicurare un più stabile e duraturo rapporto contrattuale alle locazioni relative agli immobili nei quali vengono esercitate attività che, per la loro rilevanza sociale il legislatore ritiene meritevoli di una più marcata tutela. E proprio per tale motivo non si vede la ragione per la quale tale più marcata tutela andrebbe negata proprio alle attività assistenziali di natura religiosa che tra le attività assistenziali rivestono sicuramente un particolare rilievo sociale";
· di conseguenza, la disdetta alla prima scadenza doveva ritenersi nulla in quanto priva della "specificazione analitica del motivo di diniego con riguardo alle concrete ragioni che distinguono la disdetta, in modo da consentire in caso di controversia la verifica della serietà e della realizzabilità dell'intento del locatore e, dopo il rilascio, il controllo circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, nel caso in cui il conduttore pretenda l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 31 Legge cit.";
che, avverso la suddetta sentenza, hanno interposto tempestivo e rituale gravame i locatori cui si sono opposti, con appello incidentale, i conduttori: all'udienza del 26/5/2004 veniva data lettera del dispositivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, con un primo articolato e complesso motivo, gli appellanti censurano l'impugnata sentenza per avere:
· attuato una forzatura logica, lessicale ed etimologica della lettera dell'art. 42 Legge 392/1978;
· travisato il contenuto delle Leggi 116 e 520 del 1995 che depongono in senso nettamente contrario a quello sostenuto dal primo giudice;
· ritenuto applicabile al caso di specie la ratio legis dell'art. 42 che, invece, sarebbe, ad esso, del tutto estranea;
che, questione preliminare e dirimente per la controversia in esame è quella di stabilire se il contratto di locazione in questione rientri o meno nella previsione normativa di cui all'art. 42 L. 392/1978 posto che, se si opta per la soluzione negativa, deve ritenersi fondata la tesi dell'appellante che, ritenendo scaduto il contratto, ha introdotto il giudizio con l'atto d'intimazione di sfratto per finita locazione e citazione per la convalida; al contrario, se si accoglie la tesi degli appellati, deve ritenersi corretta la conclusione cui è pervenuto il primo giudice;
che, ineludibile punto di partenza è l'art. 42 L. 392/1978 il quale dispone che: "i contratti di locazione … di immobili adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché sedi di partiti e sindacati e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori hanno la durata" di sei anni rinnovabile tacitamente di sei anni in sei anni e che alla prima scadenza contrattuale il rinnovo può essere denegato solo per i motivi di cui all'art. 29;
che, poiché le parti hanno stabilito che l'immobile potesse essere destinato "per il solo uso di luogo di culto e di preghiera", occorre verificare se questa attività rientri o meno nell'ipotesi legislativa di cui al cit. art. 42;
che, in proposito, devesi osservare che:
· l'elencazione prevista nell'art. 42 è sicuramente tassativa: di tanto ne dà atto lo stesso primo giudice il quale, quindi, correttamente, esclude che la fattispecie in esame possa essere ricompresa nel suddetto articolo attraverso il procedimento di interpretazione analogica;
· conseguentemente, l'unica via percorribile è quella di verificare se e in che misura sia ammissibile il procedimento di interpretazione estensiva che consiste nel rendere esplicito ciò che è implicito nella norma;
che, poiché l'art. 42 Legge cit. prende in considerazione solo le attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, è del tutto evidente che in essere non può essere ricompresa, neppure attraverso un'interpretazione estensiva, l'attività religiosa attenendo, questa, ad un campo del tutto diverso dell'agire umano;
che, si può concordare con il primo giudice quando afferma che l'attività religiosa comprende l'assistenza spirituale o, comunque, culturale posto che "la religione è una componente essenziale della cultura di un popolo, ovvero se si preferisce cogliere anche l'aspetto ricreativo, in funzione dei benefici effetti che le pratiche di culto possono procurare alla sfera degli interessi spirituali e morali dell'uomo e comunque della psiche umana";
che, tuttavia, il suddetto iter argomentativo è fuorviante in quanto l'attività religiosa è un'amplissima categoria (genus) che comprende e si estrinseca, poi, in concreto, in una serie di attività (species): culto - preghiera - assistenza - promozione della cultura religiosa (catechesi) ecc….;
che, di conseguenza, se è indubitabile che la Legge 392/1978 non ha previsto l'attività religiosa come genus comprendente tutte le attività che, in concreto, poi, possono in essa rientrare, è altrettanto indubbio che queste singole attività possono rientrare nell'art. 42 Legge cit. se e in quanto possano essere ricomprese nei concetti di attività ricreative, assistenziali, culturali: ciò, in concreto, significa che, nel caso in cui un immobile venga locato per attività ricreative, assistenziali, culturali, nulla impedirebbe al conduttore, ove nulla in contrario sia stato previsto espressamente nel contratto, di praticare attività assistenziale - ricreativa e culturale di natura religiosa proprio perché la Legge non pone limitazioni di alcun genere;
che, quindi, poiché l'uso di luogo di culto e di preghiera non può essere fatto rientrare, né nell'attività ricreativa, né in quella assistenziale né in quella culturale, a ciò ostandovi un'elementare interpretazione letterale ed etimologica delle parole utilizzate dalle parti¹, ne consegue, da una parte, che il locale concesso in locazione poteva essere utilizzato solo come luogo di culto e preghiera e non per le tante altre attività che, in via generica, possono rientrare nell'ampio concetto di attività religiosa, dall'altra, come ulteriore conseguenza, che l'ipotesi tassativa e restrittiva prevista contrattualmente dalle parti non può essere sussunta nell'ipotesi normativa dell'art. 42 Legge cit.;
che, infine, è del tutto vano invocare, come ha fatto il primo giudice, una presunta incongruenza dell'art. 42 Legge cit. nella parte in cui, con l'assicurare una tutela privilegiata alle sedi dei partiti e dei sindacati, avrebbe tutelato solo la libertà di associazione politica e sindacale e non quella religiosa;
che, infatti:
· la norma dell'art. 42 legge cit. nella parte in cui riserva la durata contrattuale dell'art. 27, da una parte, solo ai contratti destinati a sedi di partito e di sindacati e, dall'altra, solo a quelli stipulati dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali come conduttori, è un'ulteriore dimostrazione della tassatività della norma;
· non è vero che il legislatore abbia "dimenticato" l'ipotesi dei locali concessi per scopi di culto posto che ha previsto, ex art. 59, n. 2, Legge cit., sebbene nella disciplina transitoria, che il locatore può recedere in ogni momento, offrendo all'ente di culto che disponga dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, altro immobile idoneo;
· si tratta, quindi, di una ben precisa ed insindacabile scelta di politica legislativa che, ad avviso di questa Corte, trattandosi di situazioni completamente differenti, giustificano ampiamente un diverso regime giuridico;
che, pertanto, l'appello deve ritenersi fondato e, conseguentemente, essendo il contratto scaduto in data 31/5/2002, dev'essere ordinato l'immediato rilascio dell'immobile;
che, in considerazione della novità e peculiarità della fattispecie, si ritiene di giustizia compensare integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio: con il che rimane assorbito il motivo di appello incidentale di parte appellata;

P.Q.M.

la Corte d'appello di Brescia seconda sezione civile ogni contraria istanza disattesa

ACCOGLIE

l'appello proposto da ………………. e ……………….. contro la sentenza n. 219 pronunciata dal Tribunale di Cremona in data 8/4/2003 e, per l'effetto

DICHIARA

che il contratto di locazione sottoscritto in data 27/5/1996 (registrato il 30/5/1998 al n. 2530 serie 39) fra …………… - ……………………… (locatori) e ……………….. e ………………….. (conduttori) relativo all'immobile sito in Cremona via…………………… , è scaduto in data 31/5/2002

ORDINA

ai suddetti conduttori il rilascio immediato dell'immobile

COMPENSA

integralmente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Brescia 26/5/2004

 

¹In proposito va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'art. 11 L. 116/1995 (che regola i rapporti fra lo Stato Italiano e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia) e 22 L. 520/1995 (che regola i rapporti fra lo Stato Italiano e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia), depongono nel senso dell'interpretazione qui sostenuta.
Infatti, l'art. 11 dispone che:" Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro".
A sua volta l'art. 22 dispone che "La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano:
a) attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro".
E' evidente, ove si volesse prescindere dal fatto che si tratta di normativa speciale, che il legislatore differenzia, in modo netto, l'attività di culto da quella di assistenza, istruzione, educazione e cultura.