TERMINE DILATORIO EX ART. 6 L. N. 431/1998, DALLA DATA EX ART. 56
L. N. 392/1978

 

TRIBUNALE DI CREMONA
20.11.2000 - est. illeggibile

Il G.E., sciogliendo la riserva osservato che la legge 431/98 nel disciplinare la possibilità di richiesta di proroga distingue tra provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore della legge e provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore, e che la genericità del riferimento non permette di ritenere che la norma volesse limitare la possibilità di richiesta di proroga al 27.6.99 per i provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore della legge, ritiene ammissibile l'istanza, in ordine a questa prima questione. Va infatti ritenuto che detta interpretazione non comporti il venir meno della transitorietà del sistema, ove si consideri che appare accoglibile la tesi per cui la normativa in questione sia applicabile solo a contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore della legge.
Quanto alla richiesta del ricorrente di vedersi riconosciuta la proroga ex co. 5 art. 6, va osservato che nessuna delle condizioni indicate nel ricorso rientra tra quelle previste dal comma citato (non potendosi l'invalidità genericamente indicata equipararsi all'handicap e essendo diverso l'avere presentato domanda di assegnazione di edilizia residenziale pubblica dall'essere assegnatario). Il termine concedibile nel caso in esame, dunque, va limitato a quello di cui al 4° comma, che, considerate le condizioni economiche e familiari illustrate dal ricorrente, può concedersi in sei mesi.
Il dies a quo per il termine suddetto deve calcolarsi, per motivi di certezza, dalla scadenza del precedente termine ex art. 56 l. 392/78.

P.Q.M.

Differisce il termine dell'esecuzione del rilascio di mesi sei a decorre dal 31.8.2000.