NIENTE BLOCCO SFRATTI PER INQUILINI MOROSI

TRIBUNALE DI MILANO
17.2.2001 - est. illeggibile

 

(Omissis)
Rilevato che nei confronti dell'istante risulta convalidato sfratto per morosità;
- ritenuto che la disciplina di cui all'art. 80 commi 20, 21 e 22 della finanziaria 2001 deve ritenersi applicabile esclusivamente alle ipotesi di sfratto per finita locazione e ciò sia per il richiamo testuale alla legge 9.12.98 n. 431 sia per il riferimento sostanziale alla possibilità per i Comuni di destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'art. 11 della medesima legge (che sicuramente trova applicazione solo nelle ipotesi di sfratto per finita locazione) agli inquilini assoggettati a procedure esecutive di rilascio e che si trovino nelle condizioni di cui alla suindicato art. 80;
- rilevato che pertanto l'istanza presentata dalla signora ..................... deve ritenersi inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità dell'istanza presentata da ............... Manda alla cancelleria di effettuare le relative comunicazioni.
(Omissis)