E' POSSIBILE IL PIGNORAMENTO DEL CONTRIBUTO
DI SOSTEGNO EX ART. 11 L. 431/1998


TRIBUNALE DI MONZA

4.2.2004 - est. D'Aquino



Esecuzione Forzata - Pignoramento - Beni impignorabili o relativamente impignorabili - Crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. - Contributo di sostegno erogato dai Comuni ex art. 11 L. n. 431/1998 - Ammissibilità - Esclusione - Conseguente assoggettabilità a pignoramento e sequestro presso terzi - Sussiste.

Poiché il contributo di sostegno erogato dai Comuni ai sensi dell' art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, ha lo scopo di integrare il reddito familiare nella misura idonea a far fronte alla domanda di alloggi privati sottoposti a libero mercato, esso non ha né struttura né finalità alimentare. Da ciò consegue che tale contributo è suscettibile di pignoramento e sequestro presso terzi, non potendo lo stesso essere assimilato in via di interpretazione analogica ai crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (C.p.c., art. 545; L. 9 dicembre 1998, n. 431) (1)

(1) Pronuncia in ordine alla quale non si rinvengono altri precedenti.


Con ricorso depositato in data 23.09.2003, (il conduttore) assumeva di avere condotto in locazione una unità immobiliare di proprietà di .............................sita in Monza, alla via ........... Assumeva il ricorrente che, in forza di scrittura privata in data 11.11.2002, si era riconosciuto debitore del (locatore) per canoni di locazione insoluti e che il (locatore), stante l'inadempimento del debito alle scadenze previste in detta scrittura, aveva promosso ricorso per sequestro conservativo ante causam per l'importo di euro 13.000,00, ricorso accolto dal giudice del Tribunale di Monza con ordinanza in data 11.06.2003 fino alla concorrenza della somma di euro 9.162,22. Assumeva il (conduttore) che il (locatore) aveva proceduto ad eseguire il sequestro nelle forme del pignoramento presso terzi, citando a comparire il terzo Comune di Monza, debitor debitoris del ricorrente per il pagamento del contributo integrativo del canone di locazione ad erogarsi dal terzo al (conduttore) in virtù dell'art. 11 della l. 431/98 e della l. reg. 2/00. Assumeva, in proposito, il ricorrente l'impignorabilità ex art. 545, comma 2, c.p.c. e - per l'effetto - la non sequestrabilità del suddetto credito, assumendo di essere indigente come risultante anche dal decreto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza che aveva ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio. Eccepiva, inoltre, la non debenza nel merito della somma di euro 1.549,37, non dovuta al resistente in virtù del deposito cauzionale che si sarebbe dovuto restituire al ricorrente.
Con decreto in data 1.10.2003 il G.E. sospendeva l'esecuzione del sequestro presso terzi. Osservava il G.E. che l'esecuzione del sequestro, posto in esecuzione nelle forme del sequestro presso terzi, non dava luogo ad esecuzione, ma ad attuazione nelle forme degli artt. 669-duodecies, 678 c.p.c. della misura cautelare concessa, per cui mancava la condizione dell'azione per opporsi all'esecuzione, non sussistendo la stessa in assenza del titolo per procedere ad esecuzione. Il G.E. rilevava, tuttavia, che il ricorrente aveva proposto un giudizio ordinario di non sequestrabilità dei beni oggetto dell'esecuzione e che il sequestro conservativo, in quanto pignoramento anticipato, legittimava il sequestrato a contestare l'assoggettamento del credito a sequestro quale pignoramento anticipato dei crediti a sottoporsi a pignoramento. Osservava il G.E. che il credito pignorato costituiva contributo del fondo di solidarietà previsto dall'art. 11 l. 431/98 erogato dal Comune di Monza, quale sussidio erogato a persone comprese nell'elenco dei poveri e che tale credito doveva ritenersi non pignorabile ex art. 545, comma 2, c.p.c. Notificato ricorso e decreto al creditore procedente, all'udienza del 22.10.2003 si costituiva in giudizio il (locatore), chiedendo dichiararsi la nullità del provvedimento di sospensione perché emesso da giudice incompetente e, nel merito, darsi corso all'azione esecutiva intrapresa con il sequestro presso terzi notificato in data 14.07.2003. Assumeva il ricorrente che il giudice che avrebbe dovuto procedere alla sospensione dell'esecuzione era da ritenersi il medesimo G.E. persona fisica titolare della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi. Nel merito assumeva che il credito del ricorrente nei confronti del Comune di Monza era destinato al pagamento di canoni di locazione. Detto credito non rivestiva, pertanto, finalità alimentari ma costituiva misura agevolativa dell'accesso dei privati all'acquisto del diritto di godimento di immobili urbani. Negava, infine, la compensabilità di detto credito con il controcredito della restituzione del deposito cauzionale, contestando che il (conduttore) avesse mai versato tale deposito cauzionale.
Nel corso di tale udienza il G.E. confermava il provvedimento di sospensione dell'esecuzione e, previo mutamento del rito, ritenendo trattarsi di questione in puro diritto, faceva applicazione dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c. e invitava le parti a precisare le conclusioni. Pertanto, previo decorso dei termini a difesa abbreviati ex artt. 281-quinquies, 190, comma 2, c.p.c., la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 - Preliminarmente va rigettata la questione di "incompetenza" del G.E. in quanto persona fisica non coincidente con il G.E. deputato a dirigere il procedimento di sequestro nelle forme del pignoramento presso terzi, questione sulla quale - peraltro - parte resistente non insiste ulteriormente negli scritti conclusivi. La non coincidenza nella stessa persona fisica del giudice incaricato della procedura esecutiva (per quanto costituente lo strumento di esecuzione di un sequestro di crediti) non comporta alcuna incompetenza, trattandosi di ripartizione di affari interna al medesimo tribunale. Né il provvedimento del G.E. può essere travolto per non coincidenza del giudice persona fisica con il giudice del procedimento, posto che la nozione di organo prescinde dall'identità della persona fisica che è chiamata ad impersonarlo (Cass., 13-01-1981, n. 292).
Ad ogni modo, come già diffusamente osservatosi nel decreto di sospensione della procedura in data 1.10.2003, la presente controversia non costituisce propriamente opposizione all'esecuzione. Il ricorrente contesta il diritto del (locatore) di procedere al sequestro conservativo di cui all'ordinanza dell'11.06.2003 nelle forme del pignoramento presso terzi. Il (locatore), tuttavia, non ha posto in esecuzione un titolo esecutivo, ma si è limitato a dare attuazione alla misura cautelare del sequestro conservativo nelle forme del pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 669-duodecies - 678 c.p.c. Solo con la pronuncia della sentenza di merito verrà ad esistenza il titolo che legittima l'azione esecutiva del (locatore)e la conseguente conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c.
Il ricorrente ha - pertanto - posto in essere nella sostanza un giudizio ordinario di non sequestrabilità dei beni oggetto dell'esecuzione, per quanto azionato nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. considerando il sequestro alla stregua di pignoramento anticipato (Cass., 11-02-1988, n. 1479). Così come il ricorrente avrebbe avuto titolo a promuovere giudizio ordinario per l'accertamento dell'impignorabilità del credito, davanti a giudice persona fisica diverso dal G.E., parimenti il resistente (locatore) non può dolersi che il giudizio sia stato incardinato - sia pure nelle forme dell'opposizione all'esecuzione - davanti a giudice persona fisica differente dal giudice dell'esecuzione che presiede allo svolgimento del sequestro presso terzi.
Sempre in via preliminare deve procedersi alla declaratoria di contumacia del terzo debitor debitoris Comune di Monza quale litisconsorte necessario del presente giudizio regolarmente citato e non comparso, soggetto portatore di un interesse giuridicamente protetto (e non di mero fatto) all'accertamento della legittimità o validità del sequestro propedeutico al pignoramento e alla eventuale liberazione dal vincolo (Cass., sez. III, 01-10-1997, n. 9571).
1.2 - Nel merito, preliminare si rivela la questione di impignorabilità del credito sollevata dal ricorrente nel ricorso introduttivo. Assume il (conduttore) che il credito da lui vantato nei confronti del Comune di Monza, in quanto contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile sito in Monza, Via .........................., erogato ex art. 11 l. 431/98 e l. reg. 2/00, non costituisce credito pignorabile ex art. 545, comma 2, c.p.c. e, quindi, sequestrabile nelle forme del sequestro presso terzi, deducendo l'illegittimità dell'esecuzione del sequestro nelle forme del pignoramento presso terzi posto in essere dal (locatore).
L'argomento è avversato da parte resistente, il quale deduce la natura non alimentare e comunque pignorabile del sussidio (contributo), finalizzato in concreto ad agevolare l'accesso al mercato locatizio anziché a conseguire finalità strettamente alimentari. A sostegno deduce la natura di numerus clausus delle ipotesi di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., nonché la circostanza che la clausola di impignorabilità non è contenuta nella legge n. 431/98. Cita, in proposito, un precedente della Suprema Corte che ha ritenuto pignorabili i contributi erogati dalle Regioni ex l. 1073/62 in favore delle scuole materne private che accolgano alunni in condizioni disagiate (Cass. 967/85). Assume, inoltre, che la natura alimentare dovrebbe essere negata in concreto, posto che non vi è prova che il (conduttore) abbia utilizzato tale contributo per il pagamento dei canoni di locazione, posto che nulla ha versato al locatore resistente.
Replica in proposito il ricorrente che l'utilizzo del contributo da parte del conduttore è questione ininfluente sulla reale natura del contributo, posto a carico del Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in conduzione da parte di conduttori economicamente disagiati, contributo che, per tale ragione, ha finalità assistenziali, benché erogato allo scopo di favorire l'accesso al mercato locatizio.
1.3 - Questo giudice ritiene che la questione meriti ulteriore approfondimento.
A questo riguardo deve confrontarsi la disciplina di cui all'art. 11 l. 431/98 con la normativa in materia di impignorabilità dei crediti, la quale costituisce la cornice normativa di riferimento.
L'impignorabilità dei crediti - al pari dell'impignorabilità dei beni mobili di cui all'art. 514 c.p.c.- costituisce - come correttamente osservato da parte resistente - una eccezione al principio della generale garanzia (responsabilità) patrimoniale del debitore indicata dall'art. 2740 c.c. Per l'effetto, le norme in materia di impignorabilità dei crediti non possono che ritenersi norme di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica. Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha stabilito che, in assenza di norme ad hoc, non possono ritenersi impignorabili le somme erogate, a titolo di contributi per la ricostruzione delle zone terremotate del 1980, ai sensi della l. n. 219 del 1981 (Cass., sez. III, 10-09-1998, n. 8966), così come non possono considerarsi impignorabili i contributi erogati dalle regioni, ai sensi dell'art. 31, l. 24-07-1962, n. 1073 e dell'art. 1, d.P.R. 14-01-1972, n. 3, in favore delle scuole materne private che accolgano, fra i loro alunni, gratuitamente, bambini appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche (Cass., 07-02-1985, n. 967, richiamato da parte resistente), così come l'assegno vitalizio a carico della cassa mutua di previdenza per i consiglieri della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non è esente da pignoramento, non essendo assimilabili i corrispettivi erogati a coloro che esercitano funzioni proprie di una carica pubblica elettiva ad alcuna prestazione di lavoro espletata con vincolo di subordinazione (Cass., sez. lav., 08-10-1996, n. 8789).
Per questo sono impignorabili unicamente i crediti di cui all'art. 545, comma 1, c.p.c. (crediti alimentari, salvo che per causa alimentare e nella misura determinata dal giudice), i crediti di cui all'art. 545, comma 2, c.p.c. ("crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza") e quelli di cui all'art. 545, comma 3, c.p.c. e all'art. 2, d.p.r. 180/1950 in materia di stipendi e indennità relative al rapporto di impiego o di lavoro, questi ultimi nella misura di 1/5, salvo che il credito abbia natura alimentare.
Deve, quindi, esaminarsi se il contributo di cui all'art. 11 l. 431/98 può ritenersi rientrante in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 545 c.p.c.
1.4 - Il contributo in oggetto è disciplinato dall'art. 11, l. 431/98 il quale istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La legge prevede che tali contributi hanno la finalità di integrare il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché la finalità di "sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati".
I requisiti per l'erogazione di tali contributi sono stabiliti ex art. 11, comma 4, l. cit. con decreto del Ministero dei LL.PP. (D.M. 7-06-1999) "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome", decreto che stabilisce i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, nonché per determinare "l'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione".
I requisiti soggettivi per l'accesso a tale contributo sono alternativamente (art. 1 D.M. 7-06-1999):
1. reddito familiare del richiedente non superiore all'importo di due pensioni minime INPS, con incidenza del canone locatizio in misura non inferiore al 14% del reddito medesimo, con tetto massimo annuo di Lire 6.000.000 pari ad euro 3.098,74 (art. 2 D.M. cit.);
2. reddito familiare del richiedente non superiore al reddito annuo previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con incidenza del canone locatizio non inferiore al 24% con tetto massimo annuo di Lire 4.500.000 pari ad euro 2.324,06 (art. 2 D.M. cit.).
Si tratta di un istituto che mira a consentire alle famiglie a basso reddito - che avrebbero titolo per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica - l'accesso alla locazione di immobili abitativi privati a canone di mercato mediante l'erogazione di un contributo, il quale tenga parzialmente indenne il conduttore del maggior costo locatizio dell'immobile privato rispetto a quelli rientranti in programmi di edilizia pubblica. Tale istituto si affianca, quindi, al (complesso) istituto dell'edilizia residenziale pubblica - come risulta dalla disciplina attuativa del D.M. LL.PP. 7.06.1999 - incentivando l'accesso al mercato locatizio libero per coloro che, pur avendone i requisiti soggettivi, non accedano agli alloggi oggetto di programmi di edilizia residenziale pubblica e che abbiano una cospicua incidenza del canone locatizio sul reddito complessivo (non inferiore al 24%). La circostanza è resa ulteriormente esplicita dal disposto della legge della Regione Lombardia n. 2/2000, la quale dispone ulteriormente che è istituito un fondo regionale per "il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato".
Il suddetto contributo di sostegno, erogato dai Comuni, ha - pertanto - lo scopo di integrare il reddito familiare nella misura idonea a far fronte alla domanda di alloggi privati sottoposti al libero mercato e costituisce strumento di pianificazione della domanda di alloggi non rientranti nei programmi di edilizia residenziale pubblica.
1.5 - Posta in tali termini la questione, deve valutarsi se il contributo a erogarsi dal terzo litisconsorte Comune di Monza rivesta carattere di impignorabilità.
Tale contributo - come osservato dal resistente - non può avere né struttura, né finalità alimentare. Gli alimenti sono caratterizzati dal rapporto che corre tra creditore e debitore (i cui obbligati sono i soggetti indicati nell'art. 433 c.c.), dalla condizione soggettiva del creditore (soggetto legato ai soggetti di cui all'art. 433 c.c., che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ai sensi dell'art. 438, comma 1, c.c.) e dalla misura oggettiva del credito (assegno proporzionato al bisogno del creditore, alle condizioni economiche del debitore e non superiore a "quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale": art. 438, comma 2, c.p.c.). Si tratta, pertanto, di una prestazione economicamente assimilabile alla somministrazione di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità (argomentandosi così dal disposto dell'art. 2751, n. 3, c.c.) e caratterizzata dal rapporto che lega creditore e debitore.
Tutti tali elementi fanno difetto al credito del ricorrente nei confronti del terzo litisconsorte Comune di Monza ex art. 11 l. 431/98, ragione per cui - stante la eccezionalità delle deroghe di cui all'art. 545 c.p.c. al principio della responsabilità patrimoniale - l'estensione della natura alimentare al credito del Valenza di cui all'art. 11 l. cit. si rivela una operazione di interpretazione analogica non consentita dall'ordinamento.
Posto che non vi è alcun elemento per assimilare il credito di cui all'art. 11 l. cit. alle indennità di cui al combinato disposto di cui agli artt. 545, comma 3, c.p.c., art. 2, d.p.r. 180/1950, non trattandosi di indennità connessa ad alcuna prestazione lavorativa di carattere subordinato, resta da verificare se tale istituto rientri nell'ipotesi di cui all'art. 545, comma 2, c.p.c. e, in particolare, nei "crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri".
La soluzione da dare a tale quesito è negativa. Il contributo a erogarsi al conduttore ha, come si è visto, lo scopo di integrare i canoni di contratti di locazione a mercato libero, allo scopo di rendere economicamente indifferente al privato che non abbia accesso ai programmi di edilizia residenziale pubblica ma che ne abbia i requisiti soggettivi, l'accesso a un immobile privato soggetto a libero mercato. Lo scopo del contributo non è quello di erogare un sussidio a una persona indigente - come poteva avvenire sotto il vigore dei disciolti Enti comunali di assistenza (ECA) - ma quello di agevolare i soggetti che avrebbero diritto all'accesso ad un alloggio realizzato in esecuzione di un piano di residenza pubblica e che in concreto non accedano a tale alloggio (per eccesso di domanda sull'offerta o che semplicemente non intendano farvi ricorso, come si vedrà infra) ad accedere ad immobili di privati il cui canone è rimesso alla libera contrattazione.
Per quanto il contributo trovi origine in una condizione reddituale disagiata, tale contributo non presuppone l'indigenza del richiedente. La non assimilabilità del credito delle persone "indigenti" a quello del conduttore ex art. 11 è resa evidente da una serie di ulteriori argomenti.
1. Se lo scopo dell'art. 545, comma 2, c.p.c. è quello di sottrarre del tutto (e non nella misura di 1/5 come nel caso delle retribuzioni) alla garanzia patrimoniale del creditore i crediti vantati dai loro debitori, tali crediti devono ritenersi assimilabili quanto meno a parte debitoris ai crediti alimentari, con la sola differenza che qui il soggetto erogante non è un parente ma un ente pubblico. Tuttavia deve trattarsi di crediti che assolvono sostanzialmente finalità alimentari e che, quindi, trovano origine quanto meno nella situazione di stato di bisogno e dell'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, economicamente assimilabile alla somministrazione di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità. Tali finalità fanno difetto nel caso del credito ex art. 11 l. cit., per cui tale credito non può ritenersi assimilabile a quelli di cui all'art. 545, comma 2, c.p.c.
2. Non essendo il suddetto credito assimilabile in via interpretativa a quelli di cui all'art. 545, comma 2, c.p.c., potrebbe ritenersi impignorabile tale credito solo nel caso in cui la legge ne preveda espressamente la non pignorabilità in deroga al principio di cui all'art. 2740 c.c. Tale disposizione - come osservato da parte resistente - manca nel caso di specie - non essendo contenuta nella legge n. 431/98 alcuna clausola espressa di impignorabilità del credito di cui all'art. 11 l. cit.
3. La legge non subordina l'erogazione del contributo al mancato accesso agli alloggi compresi nei piani di edilizia residenziale pubblica, ma al mero rispetto dei parametri reddituali e di incidenza del canone sul reddito familiare enunciati supra 1.4. Per quanto la legge regionale n. 2/00 parli di "nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato", l'art. 11, comma 4, l. 431/98 e il D.M. 7-06-1999 non vieta al richiedente che abbia i requisiti per accedere agli alloggi di edilizia pubblica di rivolgersi direttamente al Comune per l'erogazione del contributo, senza avere preventivamente fatto domanda per un alloggio pubblico. Presupposto per l'erogazione del contributo non è, quindi, l'eccesso di domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica rispetto all'offerta degli stessi; il richiedente può astrattamente rivolgersi al fondo di cui all'art. 11 l. cit. non per carenza in concreto di alloggi pubblici ma per una scelta idiosincratica, ossia per il solo fatto che non intende accedere ai programmi di edilizia residenziale pubblica. Posta la questione in tali termini, non può ritenersi socialmente accettabile consentire a un soggetto di chiedere l'erogazione di un contributo pubblico per agevolargli l'accesso al libero mercato locatizio (senza avere preventivamente e inutilmente esperito il tentativo di accesso all'edilizia residenziale pubblica) e poi consentirgli di rivendicare uno stato di assoluta indigenza allo scopo di paralizzare l'azione esecutiva o cautelare del locatore. Diversamente, sarebbe più accettabile sotto il profilo sociale la non pignorabilità del credito del conduttore - la quale va comunque esclusa in punto di diritto - laddove il richiedente non fosse stato (ancora) ammesso ai piani di edilizia residenziale pubblica e, per il periodo strettamente necessario per reperire tale alloggio, abbia avuto la necessità di accedere al libero mercato. In tal caso il richiedente si troverebbe esposto alla necessità di reperire una abitazione sul libero mercato locatizio e tale stato di necessità potrebbe fondare una sorta di inesigibilità della prestazione locatizia (canone di locazione), articolabile in termini di non compatibilità del regime di non pignorabilità del credito con il dettato costituzionale degli artt. agli art. 3, 24 e 47 Cost. e previa rimessione della questione alla Corte costituzionale. Tuttavia la concreta articolazione della norma di cui all'art. 11 l. cit. esclude la rimessione della questione alla Corte costituzionale, posto che questo stato di necessità del conduttore che abbia inutilmente chiesto l'accesso agli alloggi pubblici non è contemplato dalla legge. Pertanto, non può escludersi dalla garanzia patrimoniale un credito fondato su contributo pubblico che non presuppone la preventiva esclusione (anche temporanea) dal piano dell'edilizia residenziale pubblica.
Pertanto, in riforma del decreto in data 1°.10.2003, deve ritenersi del tutto ammissibile e legittimo il sequestro conservativo attuato dal (locatore) con atto notificato in data 1 - 4.07.2003 sui crediti che il (conduttore) vanta nei confronti del Comune di Monza.
1.6 - Quanto alla ulteriore domanda di merito articolata da parte ricorrente nel presente giudizio (contestazione nel merito del credito del (locatore) per compensazione dello stesso con il controcredito da mancata restituzione dell'immobile), tale domanda è inammissibile in questa sede. Come risulta dalla documentazione prodotta dal resistente, risulta che il (locatore) ha ritualmente promosso giudizio di merito nelle forme del ricorso ex art. 447-bis c.p.c. per l'accertamento dell'obbligazione a fondamento del quale è stato concesso il sequestro conservativo ante causam in data 11 - 12.06.2003 (doc. 21 fasc. resistente). Ogni questione attinente alla fondatezza della pretesa creditoria non può che essere proposta davanti al giudice del merito.
2 - La particolarità della questione e la natura delle parti comportano per giusti motivi la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti costituite, oltre che la irripetibilità nei confronti del terzo litisconsorte contumace.


P. Q. M.


Il Tribunale di Monza in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da ........................ con ricorso depositato in data 23.09.2003 nei confronti (del locatore) e con la chiamata in causa del Comune di Monza, così provvede:
1 - in riforma del decreto in data 1°.10.2003, disattesa ogni ulteriore pretesa, rigetta la domanda, confermando la legittimità del sequestro conservativo presso terzi intimato (dal locatore) al conduttore e nei confronti del Comune di Monza con atto notificato in data 4.07.2003;
2 - dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese processuali; dichiara irripetibili le spese nei confronti del Comune di Monza.