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TRIBUNALE DI MONZA
4.2.2004 - est. D'Aquino
Esecuzione Forzata - Pignoramento - Beni impignorabili o relativamente
impignorabili - Crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. - Contributo di
sostegno erogato dai Comuni ex art. 11 L. n. 431/1998 - Ammissibilità -
Esclusione - Conseguente assoggettabilità a pignoramento e sequestro presso
terzi - Sussiste.
Poiché
il contributo di sostegno erogato dai Comuni ai sensi dell' art. 11 della L.
9 dicembre 1998, n. 431, ha lo scopo di integrare il reddito familiare nella
misura idonea a far fronte alla domanda di alloggi privati sottoposti a
libero mercato, esso non ha né struttura né finalità alimentare. Da ciò
consegue che tale contributo è suscettibile di pignoramento e sequestro
presso terzi, non potendo lo stesso essere assimilato in via di
interpretazione analogica ai crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.
(C.p.c., art. 545; L. 9 dicembre 1998, n. 431) (1)
(1) Pronuncia in ordine
alla quale non si rinvengono altri precedenti.
Con ricorso depositato in data 23.09.2003, (il conduttore) assumeva di
avere condotto in locazione una unità immobiliare di proprietà di
.............................sita in Monza, alla via ........... Assumeva il
ricorrente che, in forza di scrittura privata in data 11.11.2002, si era
riconosciuto debitore del (locatore) per canoni di locazione insoluti
e che il (locatore), stante l'inadempimento del debito alle scadenze previste
in detta scrittura, aveva promosso ricorso per sequestro conservativo ante
causam per l'importo di euro 13.000,00, ricorso accolto dal giudice del
Tribunale di Monza con ordinanza in data 11.06.2003 fino alla concorrenza
della somma di euro 9.162,22. Assumeva il (conduttore) che il
(locatore) aveva proceduto ad eseguire il sequestro nelle forme del
pignoramento presso terzi, citando a comparire il terzo Comune di Monza,
debitor debitoris del ricorrente per il pagamento del contributo integrativo
del canone di locazione ad erogarsi dal terzo al (conduttore) in virtù
dell'art. 11 della l. 431/98 e della l. reg. 2/00. Assumeva, in proposito, il
ricorrente l'impignorabilità ex art. 545, comma 2, c.p.c. e - per l'effetto -
la non sequestrabilità del suddetto credito, assumendo di essere indigente
come risultante anche dal decreto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Monza che aveva ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio. Eccepiva,
inoltre, la non debenza nel merito della somma di euro 1.549,37, non dovuta
al resistente in virtù del deposito cauzionale che si sarebbe dovuto
restituire al ricorrente.
Con decreto in data 1.10.2003 il G.E. sospendeva l'esecuzione del sequestro
presso terzi. Osservava il G.E. che l'esecuzione del sequestro, posto in
esecuzione nelle forme del sequestro presso terzi, non dava luogo ad
esecuzione, ma ad attuazione nelle forme degli artt. 669-duodecies, 678
c.p.c. della misura cautelare concessa, per cui mancava la condizione
dell'azione per opporsi all'esecuzione, non sussistendo la stessa in assenza
del titolo per procedere ad esecuzione. Il G.E. rilevava, tuttavia, che il
ricorrente aveva proposto un giudizio ordinario di non sequestrabilità dei
beni oggetto dell'esecuzione e che il sequestro conservativo, in quanto
pignoramento anticipato, legittimava il sequestrato a contestare
l'assoggettamento del credito a sequestro quale pignoramento anticipato dei
crediti a sottoporsi a pignoramento. Osservava il G.E. che il credito
pignorato costituiva contributo del fondo di solidarietà previsto dall'art.
11 l. 431/98 erogato dal Comune di Monza, quale sussidio erogato a persone
comprese nell'elenco dei poveri e che tale credito doveva ritenersi non
pignorabile ex art. 545, comma 2, c.p.c. Notificato ricorso e decreto al
creditore procedente, all'udienza del 22.10.2003 si costituiva in giudizio il
(locatore), chiedendo dichiararsi la nullità del provvedimento di
sospensione perché emesso da giudice incompetente e, nel merito, darsi corso
all'azione esecutiva intrapresa con il sequestro presso terzi notificato in
data 14.07.2003. Assumeva il ricorrente che il giudice che avrebbe dovuto
procedere alla sospensione dell'esecuzione era da ritenersi il medesimo G.E.
persona fisica titolare della procedura esecutiva di pignoramento presso
terzi. Nel merito assumeva che il credito del ricorrente nei confronti del
Comune di Monza era destinato al pagamento di canoni di locazione. Detto
credito non rivestiva, pertanto, finalità alimentari ma costituiva misura
agevolativa dell'accesso dei privati all'acquisto del diritto di godimento di
immobili urbani. Negava, infine, la compensabilità di detto credito con il
controcredito della restituzione del deposito cauzionale, contestando che il (conduttore)
avesse mai versato tale deposito cauzionale.
Nel corso di tale udienza il G.E. confermava il provvedimento di sospensione
dell'esecuzione e, previo mutamento del rito, ritenendo trattarsi di
questione in puro diritto, faceva applicazione dell'art. 80-bis disp. att.
c.p.c. e invitava le parti a precisare le conclusioni. Pertanto, previo
decorso dei termini a difesa abbreviati ex artt. 281-quinquies, 190, comma 2,
c.p.c., la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1
- Preliminarmente va rigettata la questione di "incompetenza" del
G.E. in quanto persona fisica non coincidente con il G.E. deputato a dirigere
il procedimento di sequestro nelle forme del pignoramento presso terzi,
questione sulla quale - peraltro - parte resistente non insiste ulteriormente
negli scritti conclusivi. La non coincidenza nella stessa persona fisica del
giudice incaricato della procedura esecutiva (per quanto costituente lo
strumento di esecuzione di un sequestro di crediti) non comporta alcuna
incompetenza, trattandosi di ripartizione di affari interna al medesimo
tribunale. Né il provvedimento del G.E. può essere travolto per non
coincidenza del giudice persona fisica con il giudice del procedimento, posto
che la nozione di organo prescinde dall'identità della persona fisica che è
chiamata ad impersonarlo (Cass., 13-01-1981, n. 292).
Ad ogni modo, come già diffusamente osservatosi nel decreto di sospensione
della procedura in data 1.10.2003, la presente controversia non costituisce
propriamente opposizione all'esecuzione. Il ricorrente contesta il diritto
del (locatore) di procedere al sequestro conservativo di cui
all'ordinanza dell'11.06.2003 nelle forme del pignoramento presso terzi. Il (locatore),
tuttavia, non ha posto in esecuzione un titolo esecutivo, ma si è limitato a
dare attuazione alla misura cautelare del sequestro conservativo nelle forme
del pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 669-duodecies - 678 c.p.c.
Solo con la pronuncia della sentenza di merito verrà ad esistenza il titolo
che legittima l'azione esecutiva del (locatore)e la conseguente
conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c.
Il ricorrente ha - pertanto - posto in essere nella sostanza un giudizio
ordinario di non sequestrabilità dei beni oggetto dell'esecuzione, per quanto
azionato nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. considerando il sequestro
alla stregua di pignoramento anticipato (Cass., 11-02-1988, n. 1479). Così
come il ricorrente avrebbe avuto titolo a promuovere giudizio ordinario per
l'accertamento dell'impignorabilità del credito, davanti a giudice persona
fisica diverso dal G.E., parimenti il resistente (locatore) non può
dolersi che il giudizio sia stato incardinato - sia pure nelle forme
dell'opposizione all'esecuzione - davanti a giudice persona fisica differente
dal giudice dell'esecuzione che presiede allo svolgimento del sequestro
presso terzi.
Sempre in via preliminare deve procedersi alla declaratoria di contumacia del
terzo debitor debitoris Comune di Monza quale litisconsorte necessario del
presente giudizio regolarmente citato e non comparso, soggetto portatore di
un interesse giuridicamente protetto (e non di mero fatto) all'accertamento
della legittimità o validità del sequestro propedeutico al pignoramento e
alla eventuale liberazione dal vincolo (Cass., sez. III, 01-10-1997, n.
9571).
1.2 - Nel merito, preliminare si rivela la questione di impignorabilità del
credito sollevata dal ricorrente nel ricorso introduttivo. Assume il (conduttore)
che il credito da lui vantato nei confronti del Comune di Monza, in quanto
contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione relativi
all'immobile sito in Monza, Via .........................., erogato ex art.
11 l. 431/98 e l. reg. 2/00, non costituisce credito pignorabile ex art. 545,
comma 2, c.p.c. e, quindi, sequestrabile nelle forme del sequestro presso
terzi, deducendo l'illegittimità dell'esecuzione del sequestro nelle forme
del pignoramento presso terzi posto in essere dal (locatore).
L'argomento è avversato da parte resistente, il quale deduce la natura non
alimentare e comunque pignorabile del sussidio (contributo), finalizzato in
concreto ad agevolare l'accesso al mercato locatizio anziché a conseguire
finalità strettamente alimentari. A sostegno deduce la natura di numerus
clausus delle ipotesi di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., nonché
la circostanza che la clausola di impignorabilità non è contenuta nella legge
n. 431/98. Cita, in proposito, un precedente della Suprema Corte che ha
ritenuto pignorabili i contributi erogati dalle Regioni ex l. 1073/62 in
favore delle scuole materne private che accolgano alunni in condizioni
disagiate (Cass. 967/85). Assume, inoltre, che la natura alimentare dovrebbe
essere negata in concreto, posto che non vi è prova che il (conduttore)
abbia utilizzato tale contributo per il pagamento dei canoni di locazione,
posto che nulla ha versato al locatore resistente.
Replica in proposito il ricorrente che l'utilizzo del contributo da parte del
conduttore è questione ininfluente sulla reale natura del contributo, posto a
carico del Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in
conduzione da parte di conduttori economicamente disagiati, contributo che,
per tale ragione, ha finalità assistenziali, benché erogato allo scopo di
favorire l'accesso al mercato locatizio.
1.3 - Questo giudice ritiene che la questione meriti ulteriore approfondimento.
A questo riguardo deve confrontarsi la disciplina di cui all'art. 11 l.
431/98 con la normativa in materia di impignorabilità dei crediti, la quale
costituisce la cornice normativa di riferimento.
L'impignorabilità dei crediti - al pari dell'impignorabilità dei beni mobili
di cui all'art. 514 c.p.c.- costituisce - come correttamente osservato da
parte resistente - una eccezione al principio della generale garanzia
(responsabilità) patrimoniale del debitore indicata dall'art. 2740 c.c. Per
l'effetto, le norme in materia di impignorabilità dei crediti non possono che
ritenersi norme di stretta interpretazione e non sono suscettibili di
interpretazione analogica. Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha
stabilito che, in assenza di norme ad hoc, non possono ritenersi
impignorabili le somme erogate, a titolo di contributi per la ricostruzione
delle zone terremotate del 1980, ai sensi della l. n. 219 del 1981 (Cass.,
sez. III, 10-09-1998, n. 8966), così come non possono considerarsi
impignorabili i contributi erogati dalle regioni, ai sensi dell'art. 31, l.
24-07-1962, n. 1073 e dell'art. 1, d.P.R. 14-01-1972, n. 3, in favore delle
scuole materne private che accolgano, fra i loro alunni, gratuitamente,
bambini appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche (Cass.,
07-02-1985, n. 967, richiamato da parte resistente), così come l'assegno
vitalizio a carico della cassa mutua di previdenza per i consiglieri della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non è esente da pignoramento, non
essendo assimilabili i corrispettivi erogati a coloro che esercitano funzioni
proprie di una carica pubblica elettiva ad alcuna prestazione di lavoro
espletata con vincolo di subordinazione (Cass., sez. lav., 08-10-1996, n.
8789).
Per questo sono impignorabili unicamente i crediti di cui all'art. 545, comma
1, c.p.c. (crediti alimentari, salvo che per causa alimentare e nella misura
determinata dal giudice), i crediti di cui all'art. 545, comma 2, c.p.c.
("crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a
persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità,
malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da
istituti di beneficenza") e quelli di cui all'art. 545, comma 3, c.p.c.
e all'art. 2, d.p.r. 180/1950 in materia di stipendi e indennità relative al
rapporto di impiego o di lavoro, questi ultimi nella misura di 1/5, salvo che
il credito abbia natura alimentare.
Deve, quindi, esaminarsi se il contributo di cui all'art. 11 l. 431/98 può
ritenersi rientrante in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 545 c.p.c.
1.4 - Il contributo in oggetto è disciplinato dall'art. 11, l. 431/98 il
quale istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La legge prevede
che tali contributi hanno la finalità di integrare il pagamento dei canoni di
locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché la finalità di
"sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di
promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a
favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di
alloggi da concedere in locazione per periodi determinati".
I requisiti per l'erogazione di tali contributi sono stabiliti ex art. 11,
comma 4, l. cit. con decreto del Ministero dei LL.PP. (D.M. 7-06-1999)
"previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome", decreto che stabilisce i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, nonché
per determinare "l'entità dei contributi stessi in relazione al reddito
familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione".
I requisiti soggettivi per l'accesso a tale contributo sono alternativamente
(art. 1 D.M. 7-06-1999):
1. reddito familiare del richiedente non superiore all'importo di due
pensioni minime INPS, con incidenza del canone locatizio in misura non inferiore
al 14% del reddito medesimo, con tetto massimo annuo di Lire 6.000.000 pari
ad euro 3.098,74 (art. 2 D.M. cit.);
2. reddito familiare del richiedente non superiore al reddito annuo
previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con
incidenza del canone locatizio non inferiore al 24% con tetto massimo annuo
di Lire 4.500.000 pari ad euro 2.324,06 (art. 2 D.M. cit.).
Si tratta di un istituto che mira a consentire alle famiglie a basso reddito
- che avrebbero titolo per accedere agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica - l'accesso alla locazione di immobili abitativi privati a canone di
mercato mediante l'erogazione di un contributo, il quale tenga parzialmente
indenne il conduttore del maggior costo locatizio dell'immobile privato
rispetto a quelli rientranti in programmi di edilizia pubblica. Tale istituto
si affianca, quindi, al (complesso) istituto dell'edilizia residenziale
pubblica - come risulta dalla disciplina attuativa del D.M. LL.PP. 7.06.1999
- incentivando l'accesso al mercato locatizio libero per coloro che, pur
avendone i requisiti soggettivi, non accedano agli alloggi oggetto di
programmi di edilizia residenziale pubblica e che abbiano una cospicua
incidenza del canone locatizio sul reddito complessivo (non inferiore al
24%). La circostanza è resa ulteriormente esplicita dal disposto della legge
della Regione Lombardia n. 2/2000, la quale dispone ulteriormente che è
istituito un fondo regionale per "il sostegno finanziario all'accesso
alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica
disagiata, costretti ad accedere al mercato privato".
Il suddetto contributo di sostegno, erogato dai Comuni, ha - pertanto - lo
scopo di integrare il reddito familiare nella misura idonea a far fronte alla
domanda di alloggi privati sottoposti al libero mercato e costituisce
strumento di pianificazione della domanda di alloggi non rientranti nei
programmi di edilizia residenziale pubblica.
1.5 - Posta in tali termini la questione, deve valutarsi se il contributo a
erogarsi dal terzo litisconsorte Comune di Monza rivesta carattere di
impignorabilità.
Tale contributo - come osservato dal resistente - non può avere né struttura,
né finalità alimentare. Gli alimenti sono caratterizzati dal rapporto che
corre tra creditore e debitore (i cui obbligati sono i soggetti indicati
nell'art. 433 c.c.), dalla condizione soggettiva del creditore (soggetto
legato ai soggetti di cui all'art. 433 c.c., che versa in stato di bisogno e
non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ai sensi dell'art. 438,
comma 1, c.c.) e dalla misura oggettiva del credito (assegno proporzionato al
bisogno del creditore, alle condizioni economiche del debitore e non
superiore a "quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto
però riguardo alla sua posizione sociale": art. 438, comma 2, c.p.c.).
Si tratta, pertanto, di una prestazione economicamente assimilabile alla
somministrazione di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta
necessità (argomentandosi così dal disposto dell'art. 2751, n. 3, c.c.) e
caratterizzata dal rapporto che lega creditore e debitore.
Tutti tali elementi fanno difetto al credito del ricorrente nei confronti del
terzo litisconsorte Comune di Monza ex art. 11 l. 431/98, ragione per cui -
stante la eccezionalità delle deroghe di cui all'art. 545 c.p.c. al principio
della responsabilità patrimoniale - l'estensione della natura alimentare al
credito del Valenza di cui all'art. 11 l. cit. si rivela una operazione di
interpretazione analogica non consentita dall'ordinamento.
Posto che non vi è alcun elemento per assimilare il credito di cui all'art.
11 l. cit. alle indennità di cui al combinato disposto di cui agli artt. 545,
comma 3, c.p.c., art. 2, d.p.r. 180/1950, non trattandosi di indennità
connessa ad alcuna prestazione lavorativa di carattere subordinato, resta da
verificare se tale istituto rientri nell'ipotesi di cui all'art. 545, comma
2, c.p.c. e, in particolare, nei "crediti aventi per oggetto sussidi di
grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri".
La soluzione da dare a tale quesito è negativa. Il contributo a erogarsi al
conduttore ha, come si è visto, lo scopo di integrare i canoni di contratti
di locazione a mercato libero, allo scopo di rendere economicamente indifferente
al privato che non abbia accesso ai programmi di edilizia residenziale
pubblica ma che ne abbia i requisiti soggettivi, l'accesso a un immobile
privato soggetto a libero mercato. Lo scopo del contributo non è quello di
erogare un sussidio a una persona indigente - come poteva avvenire sotto il
vigore dei disciolti Enti comunali di assistenza (ECA) - ma quello di
agevolare i soggetti che avrebbero diritto all'accesso ad un alloggio
realizzato in esecuzione di un piano di residenza pubblica e che in concreto
non accedano a tale alloggio (per eccesso di domanda sull'offerta o che
semplicemente non intendano farvi ricorso, come si vedrà infra) ad accedere
ad immobili di privati il cui canone è rimesso alla libera contrattazione.
Per quanto il contributo trovi origine in una condizione reddituale
disagiata, tale contributo non presuppone l'indigenza del richiedente. La non
assimilabilità del credito delle persone "indigenti" a quello del
conduttore ex art. 11 è resa evidente da una serie di ulteriori argomenti.
1. Se lo scopo dell'art. 545, comma 2, c.p.c. è quello di sottrarre
del tutto (e non nella misura di 1/5 come nel caso delle retribuzioni) alla
garanzia patrimoniale del creditore i crediti vantati dai loro debitori, tali
crediti devono ritenersi assimilabili quanto meno a parte debitoris ai
crediti alimentari, con la sola differenza che qui il soggetto erogante non è
un parente ma un ente pubblico. Tuttavia deve trattarsi di crediti che
assolvono sostanzialmente finalità alimentari e che, quindi, trovano origine
quanto meno nella situazione di stato di bisogno e dell'impossibilità di
provvedere al proprio mantenimento, economicamente assimilabile alla
somministrazione di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta
necessità. Tali finalità fanno difetto nel caso del credito ex art. 11 l.
cit., per cui tale credito non può ritenersi assimilabile a quelli di cui
all'art. 545, comma 2, c.p.c.
2. Non essendo il suddetto credito assimilabile in via interpretativa
a quelli di cui all'art. 545, comma 2, c.p.c., potrebbe ritenersi
impignorabile tale credito solo nel caso in cui la legge ne preveda
espressamente la non pignorabilità in deroga al principio di cui all'art.
2740 c.c. Tale disposizione - come osservato da parte resistente - manca nel
caso di specie - non essendo contenuta nella legge n. 431/98 alcuna clausola
espressa di impignorabilità del credito di cui all'art. 11 l. cit.
3. La legge non subordina l'erogazione del contributo al mancato
accesso agli alloggi compresi nei piani di edilizia residenziale pubblica, ma
al mero rispetto dei parametri reddituali e di incidenza del canone sul
reddito familiare enunciati supra 1.4. Per quanto la legge regionale n. 2/00
parli di "nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti
ad accedere al mercato privato", l'art. 11, comma 4, l. 431/98 e il D.M.
7-06-1999 non vieta al richiedente che abbia i requisiti per accedere agli
alloggi di edilizia pubblica di rivolgersi direttamente al Comune per
l'erogazione del contributo, senza avere preventivamente fatto domanda per un
alloggio pubblico. Presupposto per l'erogazione del contributo non è, quindi,
l'eccesso di domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica rispetto
all'offerta degli stessi; il richiedente può astrattamente rivolgersi al fondo
di cui all'art. 11 l. cit. non per carenza in concreto di alloggi pubblici ma
per una scelta idiosincratica, ossia per il solo fatto che non intende
accedere ai programmi di edilizia residenziale pubblica. Posta la questione
in tali termini, non può ritenersi socialmente accettabile consentire a un
soggetto di chiedere l'erogazione di un contributo pubblico per agevolargli
l'accesso al libero mercato locatizio (senza avere preventivamente e
inutilmente esperito il tentativo di accesso all'edilizia residenziale
pubblica) e poi consentirgli di rivendicare uno stato di assoluta indigenza
allo scopo di paralizzare l'azione esecutiva o cautelare del locatore.
Diversamente, sarebbe più accettabile sotto il profilo sociale la non
pignorabilità del credito del conduttore - la quale va comunque esclusa in
punto di diritto - laddove il richiedente non fosse stato (ancora) ammesso ai
piani di edilizia residenziale pubblica e, per il periodo strettamente
necessario per reperire tale alloggio, abbia avuto la necessità di accedere
al libero mercato. In tal caso il richiedente si troverebbe esposto alla
necessità di reperire una abitazione sul libero mercato locatizio e tale
stato di necessità potrebbe fondare una sorta di inesigibilità della
prestazione locatizia (canone di locazione), articolabile in termini di non
compatibilità del regime di non pignorabilità del credito con il dettato
costituzionale degli artt. agli art. 3, 24 e 47 Cost. e previa rimessione
della questione alla Corte costituzionale. Tuttavia la concreta articolazione
della norma di cui all'art. 11 l. cit. esclude la rimessione della questione
alla Corte costituzionale, posto che questo stato di necessità del conduttore
che abbia inutilmente chiesto l'accesso agli alloggi pubblici non è
contemplato dalla legge. Pertanto, non può escludersi dalla garanzia
patrimoniale un credito fondato su contributo pubblico che non presuppone la
preventiva esclusione (anche temporanea) dal piano dell'edilizia residenziale
pubblica.
Pertanto, in riforma del decreto in data 1°.10.2003, deve ritenersi del tutto
ammissibile e legittimo il sequestro conservativo attuato dal (locatore)
con atto notificato in data 1 - 4.07.2003 sui crediti che il (conduttore)
vanta nei confronti del Comune di Monza.
1.6 - Quanto alla ulteriore domanda di merito articolata da parte ricorrente
nel presente giudizio (contestazione nel merito del credito del (locatore)
per compensazione dello stesso con il controcredito da mancata restituzione
dell'immobile), tale domanda è inammissibile in questa sede. Come risulta
dalla documentazione prodotta dal resistente, risulta che il (locatore) ha
ritualmente promosso giudizio di merito nelle forme del ricorso ex art.
447-bis c.p.c. per l'accertamento dell'obbligazione a fondamento del quale è
stato concesso il sequestro conservativo ante causam in data 11 - 12.06.2003
(doc. 21 fasc. resistente). Ogni questione attinente alla fondatezza della
pretesa creditoria non può che essere proposta davanti al giudice del merito.
2 - La particolarità della questione e la natura delle parti comportano per
giusti motivi la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti
costituite, oltre che la irripetibilità nei confronti del terzo litisconsorte
contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza in funzione di Giudice Unico, definitivamente
pronunciando sulla domanda promossa da ........................ con ricorso
depositato in data 23.09.2003 nei confronti (del locatore) e con la
chiamata in causa del Comune di Monza, così provvede:
1 - in riforma del decreto in data 1°.10.2003, disattesa ogni ulteriore
pretesa, rigetta la domanda, confermando la legittimità del sequestro
conservativo presso terzi intimato (dal locatore) al conduttore e nei
confronti del Comune di Monza con atto notificato in data 4.07.2003;
2 - dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese
processuali; dichiara irripetibili le spese nei confronti del Comune di
Monza.
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