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TRIBUNALE CIVILE DI MODENA
1.7.2008 – est. Masoni
L’esigenza di garantire, nella maggior misura possibile, la conoscibilità
dell’atto di intimazione di licenza o di sfratto da parte del destinatario,
dati gli effetti definitivi ed irreversibili che la legge fa derivare dalla
diserzione del convenuto dall’udienza, è già soddisfatta dalla disposizione
speciale di cui all’art. 660, ultimo comma, c.p.c., la quale non può essere
derogata dalla disciplina generale avendo tenore specifico. Pertanto, nel
procedimento per convalida, ove il piego raccomandato non sia stato consegnato
personalmente al destinatario dell’atto, esigere un’ulteriore notifica da
parte dell’agente postale, così come previsto dal nuovo testo dell’art. 7, l.
20.11.1982, n. 890, si tradurrebbe in un duplicato di quanto già stabilito dal
predetto art. 660, ultimo comma. (1)
(1) Prima
decisione, che risulti, sul problema posto dalla modifica dell’art. 7, l.
20.11.1982, n. 890, introdotta dall’art. 36, comma 2-quater, d.l.
31.12.2007, n. 248, come convertito dalla l. 28.2.2008, n. 31. In senso
contrario (e cioè nel senso che l’invio di una nuova raccomandata, alla luce
dell’intervenuta modifica, è elemento di perfezionamento del procedimento
notificatorio a mezzo del servizio postale e che tale invio non può dirsi non
dovuto solo perché l’ufficiale giudiziario abbia già proceduto alla spedizione
per raccomandata dell’avviso di cui all’art. 660, ultimo comma, c.p.c.) cfr.
ANTONIO SCARPA, Intimazione di sfratto e notificazione a mezzo posta,
in Immobili & Diritto, settembre 2008, pag. 112.
(Omissis)
Rilevato
che l’intimante ha notificato al
convenuto atto di intimazione di sfratto per morosità tramite servizio
postale, non avendo richiesto che la notifica fosse eseguita personalmente e
per quanto il destinatario sia residente nel territorio comunale (si v. art.
1, co. 1 e 2, l. n. 890 del 1982);
che l’ufficiale giudiziario, dato che la notifica, effettuata tramite servizio
postale, non sarebbe avvenuta a mani proprie del destinatario (ai sensi
dell’art. 138 c.p.c.), ha correttamente inviato avviso ai sensi dell’art. 660,
ult. co. c.p.c.;
che la notifica
dell’atto giudiziario, effettuata tramite servizio postale, non è stata
“consegnata a mani proprie del destinatario”, come si esprime l’art. 7, co. 1,
l. cit.;
che il co. 7 (recte: 6) della medesima disposizione (introdotto
dall’art. 36, comma 2 quater, l. 28 febbraio 2008, n. 31, vigente a far
data dall’1 marzo 2008, ai sensi dell’art. 1, co. 2, l. cit., ossia dal giorno
successivo la sua pubblicazione nella G. U.) dispone che: “se il piego non
viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà
notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo
di lettera raccomandata”;
che sorge l’interrogativo di quali siano le conseguenze processuali
scaturenti, come verificato nella specie, dall’omesso invio di tale
comunicazione da parte dell’agente postale sul corso del procedimento per
convalida di sfratto;
che la ratio sottesa
all’innovazione normativa è quella di garantire al consegnatario dell’atto la
maggiore conoscibilità possibile dell’atto notificato - notifica peraltro già
perfezionatasi per effetto della consegna del plico (v., ad es., Cass. 4
luglio 1998, n. 6554; Cass. 10 febbraio 2005, n. 2722);
che quell’esigenza,
da sempre immanente nel sistema delle notifiche, ha trovato attuazione in
analoghe previsioni normative riscontrabili nel codice di rito; in
particolare, nell’art. 139 c.p.c., laddove si dispone che l’ufficiale
giudiziario, recatosi nella residenza, dimora o domicilio del destinatario e
non trovatolo, faccia consegna del plico alle persone che ivi incontra
(persone di famiglia, addetta alla casa all’ufficio o all’azienda, portiere,
vicino di casa), inviando successivamente al destinatario “avviso
dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata”, secondo la
prescrizione del comma 4;
che, nel
procedimento speciale per convalida di sfratto, si rinviene un’analoga
specifica previsione, che persegue identica finalità, dato che “mira ad
assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva
conoscenza dell’intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che
nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione
dell’intimato”, come si esprime, ad es., Cass. 7 marzo 1995, n. 2618 (in
precedenza, già Corte Cost., 17 gennaio 2000, n. 15, ord.);
che il nuovo
co. 7 (recte: 6) dell’art. 7 l. n. 890 del 1982 si limita a ripetere
praticamente alla lettera il tenore letterale dell’art. 139, co. 4, c.p.c.,
ribadendo così, anche per le notifiche eseguite tramite servizio postale, una
guarentigia di civiltà già prevista per le notifiche effettuate tramite
ufficiale giudiziario e non eseguite a mani proprie del destinatario;
che, come già anticipato, identica previsione (adempiente alla medesima
finalità) è riscontrabile nella specifica disciplina del procedimento per
convalida di sfratto ai sensi del richiamato art. 660, ult. co., c.p.c.;
che sembra che, tramite quest’ultima prescrizione, l’esigenza di garantire
nella maggior misura possibile la conoscibilità dell’atto (di intimazione di
licenza o sfratto) da parte del destinatario, stante in questo ambito gli
effetti definitivi ed irreversibili che la legge fa derivare dalla diserzione
del convenuto dall’udienza (art. 663 c.p.c), venga già assicurata e sia in tal
modo soddisfatta dalla disposizione speciale di cui all’art. 660, ult. co.,
c.p.c., la quale non può essere derogata dalla disciplina generale avendo
tenore specifico (lex specialis derogat generali), come correttamente
opina la difesa dell’attore;
che l’avviso dell’effettuata notifica ai sensi dell’art. 7, co. 7 (recte:
6) l. cit., tenuto conto della finalità informativa cui adempie, ancora,
sembra plausibile ritenere rivesta contenuto analogo rispetto a quello
inviabile ai sensi dell’art. 660 c.p.c.;
che in dottrina si afferma che quest’ultimo avviso deve indicare: nome e
cognome dell’attore-intimante, natura dell’atto notificato, il giudice del
tribunale avanti al quale comparire, data dell’udienza, data e firma
dell’ufficiale giudiziario; si argomenta così in applicazione analogica della
previsione dell’art. 48 att. c.p.c., la quale specifica il contenuto
dell’avviso prescritto dall’art. 140 c.p.c.;
che prescrivere
una terza notifica a carico dell’attore-intimante non sembra così trovare
alcun addentellato logico, razionale, né sistematico, contrariamente a talune
pur autorevoli suggestioni dottrinali che, fedeli al dato formale, opinano che
“… il nuovo adempimento formale si venga a sommare, pure nell’omogeneità delle
forme e dei contenuto, alla speciale garanzia già prevista dall’art. 660,
ultimo comma c.p.c.”;
che, nel
procedimento per convalida di sfratto, esigere un’ulteriore notifica si
ridurrebbe in un duplicato rispetto a quella già prescritta ex art. 660, ult.
co., c.p.c.;
che ciò andrebbe a detrimento del principio di valenza costituzionale della
ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.);
-
che, in conclusione, tenuto conto
dell’avvenuto invio dell’avviso ai sensi dell’art. 660 c.p.c. ad opera
dell’ufficiale giudiziario e non essendo necessario disporre ulteriore
comunicazione ai sensi dell’art. 7 co. 7 (recte: 6) l. cit., lo
sfratto, per mancata comparazione dell’intimato, va convalidato, stante la
morosità intimata concernente il semestre marzo-settembre 2008, grave per gli
effetti dell’art. 5 l. n. 392/78.
(Omissis) |