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COSTITUZIONALITÀ O MENO DELLA REGISTRAZIONE |
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TRIBUNALE DI NAPOLI;
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1.
Con
atto di citazione, notificato a mani proprie il 13 agosto 2007, ………….. intimava
sfratto per morosità a …………………, esponendo:
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che
essi, in data 1° gennaio 2005, avevano concluso in forma scritta un contratto di
locazione ad uso abitativo relativo all’appartamento sito in Forio, alla via
Cimento Rosso, n. 7;
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che, però, il conduttore …………………...si era reso inadempiente alla propria
obbligazione di corrispondere il canone pattuito, ammontante ad euro 300 per
mese a decorrere da ottobre 2006;
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che
nessun esito aveva dato la diffida stragiudiziale inviata il 31 luglio 2007.
Su tali basi chiedeva convalidarsi
l’intimato sfratto ed ordinarsi a ………………. l’immediato rilascio del cespite
locato.
Radicatasi la lite, quest’ultimo rimaneva contumace ed all’udienza del 5
settembre 2007, dopo che l’intimante dichiarava la persistenza della morosità e
chiedeva la convalida, il giudice si riservava.
2.
Tanto
premesso, rileva il giudicante che l’adozione della chiesta ordinanza di
convalida sia preclusa rebus sic stantibus dal disposto di cui all’art.
1, comma 346, l. 30 dicembre 2004 n. 311, a norma del quale i contatti di
locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità
immobiliari ovvero di loro porzioni stipulati sono nulli se, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati.
Le emergenze processuali infatti non
attestano l’avvenuta registrazione del dedotto contratto di locazione (pur
prodotto in forma scritta).
Né tampoco fa menzione di tale circostanza la premessa introduttiva dell’atto di
citazione.
Adunque, in applicazione il principio secondo cui quod nullum est, nullum
producit effectum, palese ed incontestabile è la rilevanza nella soggetta
materia della norma citata nonostante la condotta processuale osservata da parte
intimata.
Infatti, in base al principio iura novit curia, si ritiene che
l’acquiescenza della parte intimata vincoli il giudice a ritenere come ammessi i
soli fatti esposti nella citazione per convalida (ovvero, nella fattispecie, che
le parti effettivamente il 1° gennaio 2005 hanno concluso un contratto di
locazione ad uso abitativo assoggettato, in ragione della sua durata – superiore
a trenta giorni –, all’obbligo di registrazione), rimanendo, però il medesimo
libero di valutare le norme nel cui ambito applicativo sussumere il caso
sottoposto al suo esame.
Ed allora, in applicazione di quanto appena in epigrafe il giudicante non può
convalidare lo sfratto per morosità, laddove il relativo contratto non sia stato
registrato, proprio perché manca a monte un valido rapporto locativo,
presupposto necessario per la pronuncia richiesta.
3.
Epperò,
questo giudice sospetta la non conformità ad dato costituzionale per contrasto
con gli art. 3, 24, 41 Cost. della sopra cennata normativa.
3.1 Ora, non ignora questo giudice che
alcuna giurisprudenza ha ritenuto che, secondo un’interpretazione
costituzionalmente orientata, debba escludersi che l’art. 1, comma 346, l. 30
dicembre 2004 n. 311, configuri la registrazione come requisito di validità
della locazione, costituendo essa piuttosto una mera condicio iuris di
efficacia del contratto, che può intervenire, con effetto ex tune, pure
in momento successivo alla conclusione del negozio (Trib. Modena 12 giugno
2006).
Si tratta però di opzione interpretativa che s’infrange contro gli scogli
costituiti dall’inequivocabile dato letterale del disposto in commento.
Il necessario rispetto dovuto al legislatore impone di ritenere che
quest’ultimo, laddove ha richiamato in modo appropriato (non cadendo, cioè, in
un mero lapsus calami) la categoria della nullità del contratto, abbia si
operato a ragion veduta, proprio al fine di creare una figura di nullità
testuale a carattere assoluto, collegata ad una fattispecie esterna all’accordo
negoziale.
In altre parole, non può travisarsi il dato legislativo al fine di ricavare in
via interpretativa proprio ciò che il legislatore ha inteso senza dubbio alcuno
escludere (la mera inefficacia del contratto, sanabile ex tune).
Il che ulteriormente impedisce di estendere alla soggetta materia
l’interpretazione dell’art. 13, 1° comma, l. 431/98 suggerita da Cassazione
(Cass. 27 ottobre 2003, n. 16089) e Corte costituzionale (Corte cost. ord. 19
luglio 2004, n, 242).
4.
Deve allora porsi il dubbio se la
legge ordinaria possa sanzionare con la nullità privatistica il mero mancato
rispetto di obblighi fiscali.
Invero la decisione legislativa di stabilire la registrazione quale vero e
proprio requisito per la giuridica esistenza del contratto si traduce in ultima
analisi in un limite all’autonomia contrattuale.
Chi scrive opina però che l’autonomia privata costituisca un vero e proprio
diritto di libertà e quindi un diritto fondamentale della persona (giacché
strumentale al principio di libertà dell’iniziativa economica tutelato dall’art.
41, 1° comma, Cost.), che deve cedere solo di fronte a motivi di ordine
superiore, economico e sociale, considerati rilevanti dalla Costituzione (art.
41, 2° comma, Cost.: Corte cost. 21 marzo 1969, n. 37).
Ed è a dubitarsi che il mancato rispetto della normativa tributaria costituisca
in tale ottica un legittimo limite all’autonomia privata (e quindi
all’iniziativa economica), proprio perché preordinato al raggiungimento degli
scopi previsti dalla Costituzione (Corte cost. 23 aprile 1965, n. 30).
Infatti la violazione della disciplina tributaria rimane innanzitutto
sanzionabile mediante il recupero, anche coattivo delle somme evase in guisa
così da pienamente soddisfare l’interesse statuale al reperimento delle
necessarie risorse finanziarie: in tale solco si muove, d’altra parte, la stessa
cennata legge nella parte in cui, con scarsa coerenza sistematica, nonostante la
prescritta sanzione civilistica di nullità, opera comunque la presunzione sulla
sussistenza del rapporto locativo anche per i quattro periodi d’imposta
antecedenti.
L’esito del bilanciamento costituzionale degli opposti interessi rende allora
socialmente ingiustificato il previsto limite alla libertà negoziale, che si
risolve conseguentemente in un’incostituzionale lesione di un diritto
fondamentale della persona (comb. disp. art. 2. 41 Cost.).
E peraltro, di tanto si è mostrato in passato consapevole lo stesso legislatore
ordinario, il quale ha sancito all’art. 10, 3° comma, l. 27 luglio 2000 n. 212,
sullo statuto dei diritti del contribuente che le violazioni di disposizioni di
rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del
contratto (così, anche, Cass. 19 giugno 1981, n. 4024; 24 ottobre 1981, n.
5571).
Principio questo che si palesa coerente, a differenza della normativa qui
censurata, con la regola della dicotomia fra l’interpretazione fiscale del
contratto rispetto al mero dato civilistico posta dall’art. 19 d.p.r. 26 ottobre
1972 n. 634 (poi art. 20 t.u. 26 aprile 1986 n. 131), in virtù del quale
“l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli
atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la
forma apparente”.
5.
Benvero, al di là dell’epigrafato
contrasto con l’art. 41 Cost., la scelta del legislatore in
rassegna si presenta irrazionale e discriminatoria, quindi non rispettosa
dell’art. 3 Cost., in quanto assoggetta, in caso di mancata registrazione, alla
cennata sanzione di nullità, senza niuna plausibile giustificazione, unicamente
talune fattispecie contrattuali (i contratti di locazione, o che comunque
costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro
porzioni) e non tutto le ipotesi di atti privati per i quali vige l’obbligo di
registrazione.
Indice questo che il legislatore è intimamente consapevole che la menzionata
sanzione civile
non risponda ad esigenze di ordine pubblico, neanche di tipo economico.
6.
Ma, infine, la norma qui scrutinata
non è conforme (oltre che per le ragioni suddette all’art. 41 Cost. e all’art. 3
Cost.) neanche all’art. 24 Cost.
Si è infatti in dottrina autorevolmente affermato come lo Stato non possa mai
sanzionare il mancato pagamento di un tributo con la perdita dell’esercizio di
un diritto.
E la sanzione di nullità del contratto di locazione non registrato impedisce
de facto, nonostante quella fosse la volontà delle parti ed in mancanza, si
ribadisce, di elementi ostativi aventi rilievo costituzionale al pieno esercizio
dell’autonomia privata, al locatore di giovarsi del procedimento sommario che
ora occupa, potendo lo stesso recuperare la disponibilità dell’immobile solo a
seguito dell’utile esperimento della meno agevole azione ordinaria per
occupazione sine titulo.
Ma anche il conduttore non è tutelato dalla normativa in esame, in quanto egli,
elevato ai gradi di sentinella del fisco, in caso di mancata, anche se
incolpevole, registrazione, è equiparato ad un mero occupante sine titulo,
con tutte le intuibili conseguenze in tema di precarietà della disponibilità del
cespite e di non azionabilità dei diritti a lui attribuiti dallo statuto
locativo.
Ritenuta allora la rilevanza nella fattispecie per cui si procede e la non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (per
l’impossibilità di dare una diversa interpretazione costituzionalmente
orientata) a sollevarsi, occorre provvedere come da dispositivo.
Per questi motivi, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 346, l. 30 dicembre
2004 n. 311, con riferimento agli art. 41, 3 e 24 Cost.