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TRIBUNALE DI PALERMO
Ord. 13.6.2001
Locazione
ad uso abitativo - sanatoria giudiziale della morosità - art. 55 L. n. 392
del 1978 - deroga pattizia - inammissibilità.
La
disposizione di cui all'art. 55 l. n. 392/1978, inerente la sanatoria
giudiziale della morosità per i contratti di locazione ad uso abitativo, in
quanto norma processuale, non è pattiziamente derogabile nemmeno allorquando
il contratto sia stato stipulato ai sensi della nuova l. n. 431/1998 sulle
locazioni ad uso abitativo.
(Omissis)
Va, in primo luogo, esaminata per ragioni di ordine logico la richiesta di
concessione di termine ex art. 55 L. 392/78 formulata dalla intimata.
Tale istanza deve ritenersi ammissibile e può, pertanto, trovare accoglimento
per le ragioni appresso specificate.
Assume la società intimante che il termine di grazia per purgare la mora non
potrebbe essere concesso alla conduttrice nella fattispecie in esame atteso
che le parti avrebbero pattiziamente derogato alla applicabilità del detto
articolo.
Posto che nel contratto di locazione stipulato inter partes è detto
testualmente all'art. 3 che "al rapporto regolato dal presente contratto
non si applicano, per preciso accordo fra le parti, le disposizioni di cui
all'art. 55 l. n. 395/78" la questione che si pone all'attenzione di
questo giudice è quella di verificare se, anche sulla scorta del complessivo
impianto della legge 431/98 in tema di locazioni, la norma sulla sanatoria
giudiziale debba ritenersi o meno derogabile.
Sebbene l'art. 79 della legge 392/78 (in tema di inderogabilità delle norme
in favore del conduttore) è stato espressamente abrogato nell'ambito della
legge da ultimo citata per le locazioni abitative e l'art. 13 della nuova
normativa ha tassativamente previsto le ipotesi di nullità delle pattuizioni
contrarie alla legge, ad avviso di questione giudice, non può condividersi la
tesi di quanti ritengono che la disposizione surrichiamata possa essere
derogata.
Invero la inderogabilità di detta previsione si ricollega essenzialmente alla
natura "processuale" della stessa.
Trattasi, infatti, non tanto di disposizione avente "risvolti
esclusivamente sostanziali" come è stato autorevolmente sostenuto, bensì
di una norma che attua "nel campo processuale", la tutela del
contraente più debole escludendo che casi di morosità non gravi possano
comportare la risoluzione del contratto senza che prima sia offerta al
conduttore l'ultima possibilità di sanare il proprio debito.
Del resto non va sottaciuto il fatto che il Supremo Collegio ha più volte
sottolineato il carattere processuale della norma de qua, evidenziando come
la legge 27 Luglio 1978 n. 392 abbia apportato al procedimento per convalida
di sfratto di cui all'art. 657 e segg. C.p.c. particolari modifiche
stabilendo modalità e termini entro i quali è consentito al conduttore di
sanare la morosità con l'effetto di impedire alla prima udienza la convalida
dello sfratto (cfr. per tutte Cass. 11832/90 nonché Cass. 272/99).
Trattandosi di disposizione che attiene a profili basilari del processo deve
escludersi, secondo questo giudice, una derogabilità della stessa ad opera
delle parti, dovendosi, per altro verso, considerare come la chiara volontà
del legislatore di cui alla legge 431/98 sia nel senso di attribuire piena
operatività all'istituto di cui all'art. 55 l. 392/78 che è stato
"espressamente mantenuto in vigore".
Sulla scorta dei cennati principi, può ritenersi che in questa fase debba
essere concesso il chiesto termine di grazia, salvo, poi, verificare
nell'ambito dell'eventuale giudizio di merito (che potrà essere instaurato su
richiesta di parte e previo mutamente del rito) la validità della detta
deroga, la legittimità della concessione di detto termine e, quindi, la sussistenza
dei presupposti per dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto de
quo.
(Omissis)
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