L'ART. 55 DELLA LEGGE 392/1978 NON E' DEROGABILE NEPPURE PER I CONTRATTI STIPULATI AI SENSI DELLA LEGGE 431/1998

 

TRIBUNALE DI PALERMO
Ord. 13.6.2001

Locazione ad uso abitativo - sanatoria giudiziale della morosità - art. 55 L. n. 392 del 1978 - deroga pattizia - inammissibilità.

La disposizione di cui all'art. 55 l. n. 392/1978, inerente la sanatoria giudiziale della morosità per i contratti di locazione ad uso abitativo, in quanto norma processuale, non è pattiziamente derogabile nemmeno allorquando il contratto sia stato stipulato ai sensi della nuova l. n. 431/1998 sulle locazioni ad uso abitativo.

 

(Omissis)
Va, in primo luogo, esaminata per ragioni di ordine logico la richiesta di concessione di termine ex art. 55 L. 392/78 formulata dalla intimata.
Tale istanza deve ritenersi ammissibile e può, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.
Assume la società intimante che il termine di grazia per purgare la mora non potrebbe essere concesso alla conduttrice nella fattispecie in esame atteso che le parti avrebbero pattiziamente derogato alla applicabilità del detto articolo.
Posto che nel contratto di locazione stipulato inter partes è detto testualmente all'art. 3 che "al rapporto regolato dal presente contratto non si applicano, per preciso accordo fra le parti, le disposizioni di cui all'art. 55 l. n. 395/78" la questione che si pone all'attenzione di questo giudice è quella di verificare se, anche sulla scorta del complessivo impianto della legge 431/98 in tema di locazioni, la norma sulla sanatoria giudiziale debba ritenersi o meno derogabile.
Sebbene l'art. 79 della legge 392/78 (in tema di inderogabilità delle norme in favore del conduttore) è stato espressamente abrogato nell'ambito della legge da ultimo citata per le locazioni abitative e l'art. 13 della nuova normativa ha tassativamente previsto le ipotesi di nullità delle pattuizioni contrarie alla legge, ad avviso di questione giudice, non può condividersi la tesi di quanti ritengono che la disposizione surrichiamata possa essere derogata.
Invero la inderogabilità di detta previsione si ricollega essenzialmente alla natura "processuale" della stessa.
Trattasi, infatti, non tanto di disposizione avente "risvolti esclusivamente sostanziali" come è stato autorevolmente sostenuto, bensì di una norma che attua "nel campo processuale", la tutela del contraente più debole escludendo che casi di morosità non gravi possano comportare la risoluzione del contratto senza che prima sia offerta al conduttore l'ultima possibilità di sanare il proprio debito.
Del resto non va sottaciuto il fatto che il Supremo Collegio ha più volte sottolineato il carattere processuale della norma de qua, evidenziando come la legge 27 Luglio 1978 n. 392 abbia apportato al procedimento per convalida di sfratto di cui all'art. 657 e segg. C.p.c. particolari modifiche stabilendo modalità e termini entro i quali è consentito al conduttore di sanare la morosità con l'effetto di impedire alla prima udienza la convalida dello sfratto (cfr. per tutte Cass. 11832/90 nonché Cass. 272/99).
Trattandosi di disposizione che attiene a profili basilari del processo deve escludersi, secondo questo giudice, una derogabilità della stessa ad opera delle parti, dovendosi, per altro verso, considerare come la chiara volontà del legislatore di cui alla legge 431/98 sia nel senso di attribuire piena operatività all'istituto di cui all'art. 55 l. 392/78 che è stato "espressamente mantenuto in vigore".
Sulla scorta dei cennati principi, può ritenersi che in questa fase debba essere concesso il chiesto termine di grazia, salvo, poi, verificare nell'ambito dell'eventuale giudizio di merito (che potrà essere instaurato su richiesta di parte e previo mutamente del rito) la validità della detta deroga, la legittimità della concessione di detto termine e, quindi, la sussistenza dei presupposti per dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto de quo.
(Omissis)