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TRIBUNALE DI PADOVA
11.2.2004 - est. Di Francesco
Esecuzione forzata - Consegna e rilascio - Provvedimento di rilascio -
Esecuzione - Differimento ex art. 6 L. n. 431/1998 - Istanza - Proposizione -
Prima della scadenza del termine concesso dal giudice della convalida ex art.
56 L. n. 392/1978 - Necessità.
L'istanza
di differimento del termine di esecuzione dello sfratto di cui all'art. 6
della L. n. 431/1998 deve essere proposta prima della scadenza del termine
concesso dal giudice della convalida ai sensi dell'art. 56 L. n. 392/1978.
(L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6) (1)
(1) In senso conforme, v.
Trib. Milano 14 dicembre 2000, in Arch. loc. e cond. 2001, 255.
(Omissis)
La ricorrente ha chiesto la rifissazione di un nuovo termine per l'inizio
dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, l. 431/1998, con ricorso
depositato il 20 gennaio 2004, vale a dire dopo la scadenza del termine di
cui all'art. 56 l. 392/1978, indicato dal giudice della convalida nella data
del 14 gennaio 2004.
La giurisprudenza del tutto prevalente afferma che l'istanza di differimento
del termine di esecuzione dello sfratto, di cui all'art. 6 l. cit., deve
essere proposta prima della scadenza del termine di cui all'art. 56 l. cit.
(v. per tutte Trib. Milano 14 dicembre 2000, nonché Trib. Padova 15 maggio
2003 n. 1107, inedita), essenzialmente perché, ai sensi dell'art. 154, comma
1, c.p.c., non è consentito concedere la proroga di un termine già scaduto:
detta norma afferma un principio interpretativo di ordine generale.
Elementari esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, anche in fase
esecutiva, impongono poi tale interpretazione, giacché, se il conduttore
potesse chiedere anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 56 l.
cit., concesso dal Giudice della convalida, il differimento dell'esecuzione,
ben potrebbe verificarsi che il locatore dia inizio al procedimento esecutivo
di rilascio, per poi vedere paralizzata la propria azione esecutiva.
L'istanza va dunque respinta.
(Omissis)
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