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TRIBUNALE DI ROMA
Ord. 2.11.2006
Il nuovo reclamo ex art. 624
cod. proc. civ. si applica anche ai provvedimenti di sospensione
dell'efficacia esecutiva del titolo emessi ex art. 615, comma 1, cod. proc.
civ.
(Omissis)
Premesso che, con ricorso ritualmente notificato la Igor Sailor s.r.l.
proponeva opposizione al precetto di rilascio notificatole il 23 novembre 2005
rilevando che l’immobile, trasferito alla Pirelli & C. con decreto di
trasferimento, emesso in data 10 giugno 2005 nel corso della procedura
esecutiva immobiliare n. 89189 del Tribunale di Roma, era oggetto di un
contratto di locazione avente data certa stipulato prima dell’inizio della
procedura esecutiva e, quindi, opponibile alla stessa e che, di conseguenza,
non poteva essere intimato il rilascio dell’immobile prima della scadenza del
contratto rinnovato tacitamente fino al 3 gennaio 2009 ai sensi dell’art. 28
l. n. 392 del 1978;
che nel corso del giudizio di opposizione veniva proposto ricorso ex art. 615
comma 1 c.p.c. ed il giudice sospendeva l’opposizione con ordinanza emessa in
data 15 giugno 2006;
che avverso tale provvedimento veniva proposto reclamo ai sensi del combinato
disposto degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. da parte della Pirelli & C.;
che la società reclamante lamentava come il giudice avesse sospeso
l’esecuzione senza tener conto che, nel corso della procedura esecutiva
immobiliare, il contratto di locazione era cessato e che non poteva essere
intervenuto alcun rinnovo tacito, in mancanza di espressa autorizzazione in
tal senso da parte del giudice dell’esecuzione immobiliare;
che nel procedimento si è costituita la Igor Sailor s.r.l. chiedendo il
rigetto del reclamo;
ritenuto che occorre, preliminarmente, affrontare la questione della
reclamabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.c. dei provvedimenti di sospensione
dell’efficacia esecutiva del titolo emessi ai sensi dell’art. 615 comma 1
c.p.c.;
che il disposto dell’art. 624 comma 2 c.p.c. nella nuova formulazione
introdotta dalle l. n. 80 e 263 del 2005 e n. 52 del 2006 stabilisce i
provvedimenti inerenti la sospensione, siano essi di accoglimento o di
rigetto, sono reclamabili ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.;
che il dettato normativo lascia, tuttavia, un dubbio sull’applicabilità del
rimedio del reclamo anche al peculiare provvedimento sospensivo che il giudice
dell’opposizione a precetto può adottare ai sensi dell’art. 615 comma 1 quando
si contesti il diritto a procedere esecutivamente del creditore;
che secondo i primi interpreti la scelta dell’estensibilità del reclamo
sarebbe codificata, in primo luogo dall’eliminazione al comma 1 dell’art. 624
c.p.c. del richiamo al comma 2 dell’art. 615 c.p.c.; pur peccando nel
coordinamento delle disposizioni, il legislatore avrebbe inteso costruire
l’art. 624 c.p.c. non più come una norma di settore ma come una norma quadro
applicabile a tutte le opposizioni all’esecuzione preventive e successive che
siano;
che un ulteriore elemento testuale si potrebbe ricavare dalla generica
formulazione del comma 2 dell’art. 624 c.p.c.; si tratta di una norma che, nel
prevedere la reclamabilità si riferisce in modo ampio al «provvedimento di
sospensione» senza operare distinzioni;
che, infine, una lettura sistematica delle norme non può che far propendere
per la tesi dell’estensibilità del reclamo non essendovi alcun motivo per
negare l’impugnabilità del solo provvedimento sospensivo previsto dall’art.
615 comma 1 c.p.c. mentre è prevista certamente la reclamabilità dei
provvedimenti sospensivi emessi nel corso della procedura esecutiva;
rilevato peraltro che, per un evidente lapsus del giudice
dell’opposizione si è disposta la sospensione dell’esecuzione mentre il
disposto dell’art. 615 comma 1 prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva
del titolo;
ritenuto, nel merito della questione oggetto di reclamo, che per il disposto
dell’art. 2923 comma 2 c.c. i contratti di locazione ultranovennale sono
opponibili alla procedura esecutiva e, quindi, all’aggiudicatario
dell’immobile, nel caso in cui siano trascritti anteriormente al pignoramento;
in caso contrario, se hanno data certa anteriore al pignoramento, la loro
efficacia è limitata ad un novennio dall’inizio della locazione;
che le locazioni non ultranovennali sono, invece, opponibili alla procedura
esecutiva purché il contratto abbia data certa anteriore al pignoramento;
che, per questa ipotesi si pone, tuttavia, il problema della durata del
contratto: se, infatti, la procedura esecutiva si completa nel termine di
validità dell’originario contratto di locazione non vi è dubbio che
l’aggiudicatario dovrà rispettare la locazione fino alla scadenza del
contratto;
che ad una diversa conclusione deve, invece, pervenirsi nell’ipotesi, che
ricorre nel caso di specie, di cessazione del contratto nel corso della
procedura esecutiva;
che secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione la
rinnovazione tacita della locazione integra un nuovo negozio giuridico
bilaterale, sicché, ove l’immobile in questione sia pignorato, si richiede
l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, in forza dell’art. 560 c.p.c.
(Cass. 25 febbraio 1999, n. 1639; Cass. n. 2576 del 1970);
che, pertanto nell’ipotesi in cui dopo il pignoramento l’originario contratto
di locazione sia scaduto non si configura una rinnovazione tacita dello stesso
ma è necessaria l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione;
che, nel caso in esame dopo il pignoramento il contratto di locazione non è
stato più validamente rinnovato fin dalla prima scadenza successiva al
pignoramento e non è, quindi, opponibile all’aggiudicatario;
ritenuto, quindi, che l’inopponibilità dell’originario contratto
all’aggiudicatario comporta che questi abbia il diritto ad agire
esecutivamente per il rilascio dell’immobile;
che, pertanto, il provvedimento di sospensione deve essere revocato per
mancanza del fumus boni juris della fondatezza dell’opposizione.
(Omissis)
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