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TRIBUNALE DI SALERNO
18.6.2002 - est. Pagano
Contratto di locazione - Di natura transitoria - Stipulato dopo l'entrata
in vigore della L. n. 431/1998 - ma prima dell'emanazione del D.M. Lavori
Pubblici 5 marzo 1999 - Rinegoziazione - mancanza - Conseguenze -
Riconducibilità del contratto alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, L.
n. 431/1998.
Il contratto di locazione di natura transitoria stipulato dopo l'entrata in
vigore della L. n. 431/1998 (che ha abrogato l'art. 26 della Legge n.
392/1978), ma prima dell'emanazione del D.M. Lavori Pubblici 5 marzo 1999
(che - in attuazione dell'art. 4, comma 1 della nuova legge - ha disposto le
condizioni e le modalità per la stipula di detta tipologia di contratto)
laddove non rinegoziato e reso conforme alle previsioni del citato decreto
ministeriale (cui è succeduto il D.M. Lavori Pubblici 30 dicembre 2002), non
può che soggiacere alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n.
431 del 1998 ed avere la durata ivi prevista. (L. 9 dicembre 1998, n. 431,
art. 4; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 14; D.M. Lavori Pubblici 30 dicembre
2002) (1)
(1)
Interessante fattispecie. In dottrina, si rinvia a C. SFORZA FOGLIANI Locazioni
abitative, nuova legge e nuovi problemi, in Arch. loc. e cond. 2001, fasc. 1
e A. SCARPA, Ambito di applicazione della riforma e locazioni transitorie, in
Rass. loc. e cond. 1999, 385-392.
(Omissis)
La domanda come proposta è infondata e deve essere disattesa. Ed invero, non
è dubbio che i contratto di locazione ad uso abitativo dedotto in giudizio -
in quanto stipulato in data 6 febbraio 1999 - soggiace alla nuova disciplina
contenuta nella legge n. 431 del 1998. E', poi, noto che tale normativa - relativamente
ai contratti di locazione di natura transitoria - ha, da un lato,
immediatamente abrogato l'art. 26 della legge n. 392 del 1978 (cfr.: art. 14,
comma 4) e, dall'altro, ha disposto che le condizioni e le modalità per la
stipula dei detti contratti fossero definite da apposito decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici (art. 5, comma 1). Tale decreto è intervenuto in data 5
marzo 1999 ed ha stabilito (cfr.: art. 2) che il contratto tipo a livello
locale deve contenere tra l'altro: a) una specifica clausola che individui
l'esigenza transitoria, da provarsi dal conduttore con documentazione da
allegare al contratto; b) l'onere per il locatore di confermare prima della
scadenza del contratto i motivi della transitorietà; c) la riconduzione del
contratto all'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 nel caso di
mancata conferma dei motivi. Ciò posto, deve rilevarsi che il contratto in
questione risulta essere stato stipulato in epoca in cui, pur risultando
abrogato l'art. 26 della legge n. 392 del 1978, non era ancora stato emanato
il decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431 del
1998. Ritiene il g.i. che - nell'ambito del detto periodo di "limbo
normativo" (del periodo, cioè, in cui è mancata una specifica disposizione
in materia di locazione per uso transitorio), il contratto stipulato per tale
fine non può che essere sussunto nella disposizione di cui all'art. 2 della
legge n. 431 del 1998 (l'unica concretamente operante ed applicabile in tale
epoca). Avrebbero dovuto le parti - a seguito della emanazione del decreto
ministeriale di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 431 del 1998, ed a
fronte, quindi, della esaustiva formazione della fattispecie normativa in
tema di transitorietà della locazione - procedere ad una rinegoziazione del
rapporto ed a munire lo stesso della clausola imposta ai fini di una
vincolante pattuizione ad uso transitorio. Nulla di quanto ora riferito si è
verificato nella specie.
Il contratto di cui è causa risulta stipulato in epoca in cui non risulta più
applicabile l'art. 26 della legge n. 392 del 1978 e non si è ancora esaurita
la formazione della disciplina delle locazioni di natura transitoria. Esso,
pertanto, a fronte della prospettata lacuna normativa, non può che soggiacere
alla disciplina di cui all'art. 2 della legge n. 431 del 1998 ed avere la
durata ivi prevista.
Ove, poi, si volesse ritenere applicabile la nuova normativa (come
cristallizzatasi a seguito della emanazione del D.M.LL.PP.), è sufficiente
rilevare che: a) la esigenza transitoria non risulta suffragata da apposita
documentazione (da allegare nella specie in via successiva al contratto); b)
il locatore non ha confermato l'esigenza transitoria prima della scadenza, ma
soltanto dopo.
A fronte di quanto finora emerge con tutta evidenza la ininfluenza della
prova testimoniale articolata da parte attrice. In conclusione, la domanda
come proposta è infondata e vede essere disattesa.
Motivi di equità connessi alla evidente novità della questione impongono la
integrale compensazione delle spese di lite.
(Omissis)
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