|
TRIBUNALE DI LA SPEZIA
22.6.2000 - est. Bellé
- Visto il
ricorso del (conduttore) e le difese del (locatore);
osservato che:
- l'art. 6 L. 431/1998 distingue la disciplina tra i provvedimenti di rilascio
già esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (art. 6 comma
secondo) dai provvedimenti emessi successivamente (art. 6 comma 4);
- per i primi era prevista la sospensione "ex lege" dell'esecuzione
(art. 6 comma 1) e la possibilità di chiedere "entro e non oltre" i
trenta giorni dal termine di scadenza della sospensione legale (art. 6 comma
3), la nuova fissazione del termine di esecuzione;
- per i secondi è possibile ancora oggi chiedere la dilazione
dell'esecuzione, nei termini di cui all'art. 6 comma 4;
- il d.l. 25 febbraio 2000 n. 32, convertito in L. 20 aprile 2000 n. 97,
oltre a modificare (art. 1 comma 1) il termine dilatorio di cui all'art. 6
comma 5 (norma che fissa la durata dei termini di dilazione), fissando in
taluni casi il limite minimo di nove mesi, ha anche (art. 1 comma 2)
affermato che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi
dell'art. 6 comma 5 è "differita di nove mesi" a partire dal 1
gennaio 2000;
- dal coordinamento delle norme deriva che soltanto ove sia già intervenuto
un provvedimento di dilazione del rilascio motivato dalle ragioni di cui
all'art. 6 comma 5 possa applicarsi l'ulteriore dilazione stabilita per
legge, perché nei casi in cui "entro e non oltre" i trenta giorni dallo
scadere della sospensione legale di cui all'art. 6 comma 3 non sia stata
fatta istanza di dilazione, non vi sono "provvedimenti emessi ai sensi
dell'art. 6 comma 5" che possano vedere differita la data di esecuzione;
ritenuto pertanto che il d.l. 32/2000, convertito in L. 97/2000 non possa
determinare la remissione in termini di chi, avendo a proprio carico un
provvedimento di sfratto esecutivo anteriormente al 30 dicembre 1998, non
abbia proposto istanza di dilazione alle condizioni e nei termini di cui
all'art. 6 comma 3;
ritenuto pertanto che il (conduttore), il cui sfratto era esecutivo
fin dal 31.10.1998 (mentre la L. 431/1998 è entrata in vigore il 30.12.1998),
non possa godere di proroghe ulteriori rispetto a quella legale già scaduta
dal giugno 1999;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di
fissazione di nuova data di esecuzione proposta da
...................................
|