D.L. N. 32/2000, RICHIEDE PRECEDENTE DILAZIONE

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
22.6.2000 - est. Bellé

 

- Visto il ricorso del (conduttore) e le difese del (locatore);
osservato che:
- l'art. 6 L. 431/1998 distingue la disciplina tra i provvedimenti di rilascio già esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (art. 6 comma secondo) dai provvedimenti emessi successivamente (art. 6 comma 4);
- per i primi era prevista la sospensione "ex lege" dell'esecuzione (art. 6 comma 1) e la possibilità di chiedere "entro e non oltre" i trenta giorni dal termine di scadenza della sospensione legale (art. 6 comma 3), la nuova fissazione del termine di esecuzione;
- per i secondi è possibile ancora oggi chiedere la dilazione dell'esecuzione, nei termini di cui all'art. 6 comma 4;
- il d.l. 25 febbraio 2000 n. 32, convertito in L. 20 aprile 2000 n. 97, oltre a modificare (art. 1 comma 1) il termine dilatorio di cui all'art. 6 comma 5 (norma che fissa la durata dei termini di dilazione), fissando in taluni casi il limite minimo di nove mesi, ha anche (art. 1 comma 2) affermato che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell'art. 6 comma 5 è "differita di nove mesi" a partire dal 1 gennaio 2000;
- dal coordinamento delle norme deriva che soltanto ove sia già intervenuto un provvedimento di dilazione del rilascio motivato dalle ragioni di cui all'art. 6 comma 5 possa applicarsi l'ulteriore dilazione stabilita per legge, perché nei casi in cui "entro e non oltre" i trenta giorni dallo scadere della sospensione legale di cui all'art. 6 comma 3 non sia stata fatta istanza di dilazione, non vi sono "provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 6 comma 5" che possano vedere differita la data di esecuzione;
ritenuto pertanto che il d.l. 32/2000, convertito in L. 97/2000 non possa determinare la remissione in termini di chi, avendo a proprio carico un provvedimento di sfratto esecutivo anteriormente al 30 dicembre 1998, non abbia proposto istanza di dilazione alle condizioni e nei termini di cui all'art. 6 comma 3;
ritenuto pertanto che il (conduttore), il cui sfratto era esecutivo fin dal 31.10.1998 (mentre la L. 431/1998 è entrata in vigore il 30.12.1998), non possa godere di proroghe ulteriori rispetto a quella legale già scaduta dal giugno 1999;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di fissazione di nuova data di esecuzione proposta da ...................................