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TRIBUNALE DI LA SPEZIA
28.12.2000 - est. Bellé
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio -
Fissazione del termine ex art. 6 L. 431/1998 - Alloggi di edilizia economica
e popolare - Applicabilità - Condizioni.
Anche
ai rapporti locativi derivanti da assegnazioni di alloggi di edilizia
economica e popolare si applica l'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n. 431, ma
soltanto nei casi di cessazione del rapporto per motivi non dipendenti da
colpa dell'assegnatario-conduttore. (Fattispecie di proprietà di altro
alloggio idoneo alle esigenze familiari all'interno del bacino di utenza).
(L. 9 dicembre 1998, n. 431, art.6) (1)
(1) A quanto consta, primo
caso di applicazione dell'art. 6 L. 431/1998 agli alloggi assegnati sulla
base della normativa dell'edilizia residenziale pubblica.
(Omissis)
Osservato che il ricorrente, assegnatario di alloggio di edilizia economica e
popolare, ha chiesto la fissazione del termine per il rilascio ai sensi
dell'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n. 431 in dipendenza del provvedimento di
decadenza dalla suddetta assegnazione assunto dall'Agenzia Regionale
Territoriale per l'Edilizia (A.R.T.E) in quanto la moglie del ricorrente è
risultata proprietaria di altro alloggio idoneo alle esigenze familiari
all'interno del bacino di utenza;
osservato che l'A.R.T.E. costituendosi, ha dedotto l'inapplicabilità della
disciplina di cui all'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n. 431 agli alloggi assegnati
sulla base della normativa dell'edilizia residenziale pubblica;
osservato che l'art. 1 secondo comma lett. b) della L. 9 dicembre 1998 n.
431, esclude l'applicazione degli artt. 2,3,4,7 e 8 della medesima legge, ma
non quella dell'art. 6 invocato da parte ricorrente;
ritenuto pertanto che, per stabilire se tale disposizione sia o meno
applicabile ai rapporti sorti in base ad assegnazione pubblica debba
verificarsi se sussista o meno compatibilità tra essa ed il rapporto oggetto
del presente procedimento;
osservato che il rapporto scaturente dalla assegnazione pubblica ha natura
locatizia, sebbene speciale: Cass. 4 febbraio 1986 n. 685;
rilevato che l'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n. 431 si applica ai casi di
"finita locazione";
ritenuto che la nozione di "finita locazione" faccia riferimento a
tutti i casi di cessazione del rapporto per fatto da un inadempimento del
conduttore (e quindi per scadenza del termine di durata; per legittimo
recesso anticipato etc.);
osservato che, nel rapporto speciale di locazione che consegue
all'assegnazione pubblica, tra le ipotesi di cessazione della locazione vanno
annoverati i casi di annullamento e decadenza dell'assegnazione stessa
(regolati, nella Regione Liguria, dall'art. 27 L.R. Liguria 3 marzo 1994 n.
10);
osservato che tali ipotesi speciali di cessazione della locazione si
riportano:
a) a casi di comportamento colpevole dell'assegnatario (annullamento per
falsità di dichiarazioni o documentazioni) o ad un'invalidità originaria
(annullamento per violazione di legge in sede di assegnazione) o ancora al
sopravvenuto inadempimento dell'assegnatario agli obblighi suoi propri
(morosità; uso inadeguato dell'immobile; cessione a termine di godimento
etc.);
b) a casi indipendenti da colpa dell'assegnatario (superamento dei limiti di
reddito in caso di rapporto; sopravvenuta proprietà di un altro immobile
idoneo);
osservato che i casi di cui alla lettera b) vanno assimilati alla fattispecie
della finita locazione cui fa riferimento l'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n. 431,
perché si tratta di ipotesi speciali di cessazione della locazione,
indipendenti da comportamenti rimproverabili all'assegnatario per le quali
sussiste identità di ratio rispetto all'ordinaria cessazione della locazione
nei rapporti contrattuali interprivati;
osservato inoltre che la specialità del rapporto e le esigenze di interesse
pubblico che sottostanno alla sua gestione, già trovano tutela nel privilegio
attribuito alla P.A. in relazione alla formazione in via autonoma del titolo
esecutivo (senza previo contraddittorio giudiziale, come avviene nei rapporti
interprivati), di talché, una volta sussistente il titolo così
unilateralmente formato, non si giustifica l'esclusione dalla tutela del
conduttore mirata a favorire un suo più agevole trasferimento presso un'altra
soluzione abitativa, secondo la disciplina gradata di cui all'art. 6 L. 9
dicembre 1998 n. 431;
ritenuto pertanto che debba trovare ingresso l'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n.
431, non richiamato, tra le norme inapplicabili alle locazioni di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, dal citato art. 2 comma secondo della
medesima legge statale;
osservato, nel merito della decisione, che il ricorrente e la moglie sono
persone anziane (essi hanno rispettivamente settantotto e settantuno anni) e
invalide (al settanta per cento, come emerge dalla documentazione in atti),
il che giustifica una dilazione del rilascio per mesi dodici dalla data della
notifica del provvedimento di finita locazione.
(Omissis)
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