ART. 6, L. 431/1998 APPLICABILE ANCHE AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE

 

TRIBUNALE DI LA SPEZIA
28.12.2000 - est. Bellé

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Fissazione del termine ex art. 6 L. 431/1998 - Alloggi di edilizia economica e popolare - Applicabilità - Condizioni.

Anche ai rapporti locativi derivanti da assegnazioni di alloggi di edilizia economica e popolare si applica l'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n. 431, ma soltanto nei casi di cessazione del rapporto per motivi non dipendenti da colpa dell'assegnatario-conduttore. (Fattispecie di proprietà di altro alloggio idoneo alle esigenze familiari all'interno del bacino di utenza). (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art.6) (1)

(1) A quanto consta, primo caso di applicazione dell'art. 6 L. 431/1998 agli alloggi assegnati sulla base della normativa dell'edilizia residenziale pubblica.

(Omissis)
Osservato che il ricorrente, assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare, ha chiesto la fissazione del termine per il rilascio ai sensi dell'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n. 431 in dipendenza del provvedimento di decadenza dalla suddetta assegnazione assunto dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (A.R.T.E) in quanto la moglie del ricorrente è risultata proprietaria di altro alloggio idoneo alle esigenze familiari all'interno del bacino di utenza;
osservato che l'A.R.T.E. costituendosi, ha dedotto l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n. 431 agli alloggi assegnati sulla base della normativa dell'edilizia residenziale pubblica;
osservato che l'art. 1 secondo comma lett. b) della L. 9 dicembre 1998 n. 431, esclude l'applicazione degli artt. 2,3,4,7 e 8 della medesima legge, ma non quella dell'art. 6 invocato da parte ricorrente;
ritenuto pertanto che, per stabilire se tale disposizione sia o meno applicabile ai rapporti sorti in base ad assegnazione pubblica debba verificarsi se sussista o meno compatibilità tra essa ed il rapporto oggetto del presente procedimento;
osservato che il rapporto scaturente dalla assegnazione pubblica ha natura locatizia, sebbene speciale: Cass. 4 febbraio 1986 n. 685;
rilevato che l'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n. 431 si applica ai casi di "finita locazione";
ritenuto che la nozione di "finita locazione" faccia riferimento a tutti i casi di cessazione del rapporto per fatto da un inadempimento del conduttore (e quindi per scadenza del termine di durata; per legittimo recesso anticipato etc.);
osservato che, nel rapporto speciale di locazione che consegue all'assegnazione pubblica, tra le ipotesi di cessazione della locazione vanno annoverati i casi di annullamento e decadenza dell'assegnazione stessa (regolati, nella Regione Liguria, dall'art. 27 L.R. Liguria 3 marzo 1994 n. 10);
osservato che tali ipotesi speciali di cessazione della locazione si riportano:
a) a casi di comportamento colpevole dell'assegnatario (annullamento per falsità di dichiarazioni o documentazioni) o ad un'invalidità originaria (annullamento per violazione di legge in sede di assegnazione) o ancora al sopravvenuto inadempimento dell'assegnatario agli obblighi suoi propri (morosità; uso inadeguato dell'immobile; cessione a termine di godimento etc.);
b) a casi indipendenti da colpa dell'assegnatario (superamento dei limiti di reddito in caso di rapporto; sopravvenuta proprietà di un altro immobile idoneo);
osservato che i casi di cui alla lettera b) vanno assimilati alla fattispecie della finita locazione cui fa riferimento l'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n. 431, perché si tratta di ipotesi speciali di cessazione della locazione, indipendenti da comportamenti rimproverabili all'assegnatario per le quali sussiste identità di ratio rispetto all'ordinaria cessazione della locazione nei rapporti contrattuali interprivati;
osservato inoltre che la specialità del rapporto e le esigenze di interesse pubblico che sottostanno alla sua gestione, già trovano tutela nel privilegio attribuito alla P.A. in relazione alla formazione in via autonoma del titolo esecutivo (senza previo contraddittorio giudiziale, come avviene nei rapporti interprivati), di talché, una volta sussistente il titolo così unilateralmente formato, non si giustifica l'esclusione dalla tutela del conduttore mirata a favorire un suo più agevole trasferimento presso un'altra soluzione abitativa, secondo la disciplina gradata di cui all'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n. 431;
ritenuto pertanto che debba trovare ingresso l'art. 6 L. 9 dicembre 1998 n. 431, non richiamato, tra le norme inapplicabili alle locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dal citato art. 2 comma secondo della medesima legge statale;
osservato, nel merito della decisione, che il ricorrente e la moglie sono persone anziane (essi hanno rispettivamente settantotto e settantuno anni) e invalide (al settanta per cento, come emerge dalla documentazione in atti), il che giustifica una dilazione del rilascio per mesi dodici dalla data della notifica del provvedimento di finita locazione.
(Omissis)