LA SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI NON SI APPLICA ALLE MOROSITA'


TRIBUNALE DI LA SPEZIA

24.4.2002 - est. Bellé


IL G.E.

sciogliendo la riserva;

ritenuto che l'istanza ex art. 486 c.p.c. (modifica o revoca di provvedimenti esecutivi) sia in astratto di per sé ammissibile, in quanto rientra tra i poteri del Giudice dell'Esecuzione quello di intervenire rispetto al termine di rilascio nei casi in cui ciò risulti per qualche ragione necessario od opportuno (Cass. 3 maggio 1996 n. 4074; Cass. 8 agosto 1995 n. 8687; Cass. 21 aprile 1983 n. 2746) e tenuto conto che il caso di specie non rientra nella graduazione giudiziale del rilascio in ambito di finita locazione come regolato, sotto il profilo procedurale, dall'art. 6 comma quarto L. 9 dicembre 1998 n. 431;
ritenuto peraltro che l'istanza sia inaccoglibile;
rilevato infatti che l'art. 6 comma sesto ultima parte L. 9 dicembre 1998 n. 431 prevede la decadenza del conduttore dal beneficio della sospensione "comunque concessa";
ritenuto che la dizione "comunque concessa" vada intesa, secondo la lettera della norma, come riferibile a qualunque beneficio sospensivo dell'esecuzione dello sfratto, derivi esso da provvedimento legislativo o da provvedimento giudiziale;
ritenuto che la previsione della decadenza per l'ipotesi della morosità (anche solo parziale) sopravvenuta, a maggior ragione significhi inapplicabilità originaria delle ipotesi di sospensione legale o giudiziale dell'esecuzione per quei casi in cui la morosità sia la ragione stessa del provvedimento di rilascio e comunque non risulti (al limite anche ai soli fini di ottenere una dilazione della data dell'esecuzione, nei limiti temporali di cui all'art. 56 L. 392/1978 in presenza di serie e concomitanti ragioni personali e fermi comunque gli effetti risolutori della pronuncia giudiziale) sanata;
ritenuto peraltro che tale interpretazione sia l'unica conforme a Costituzione, non potendosi di certo neppure ipotizzare che il legislatore abbia inteso far fruire il conduttore moroso di un beneficio (dilazione dello sfratto) a spese dirette ed immediate del locatore (che addirittura potrebbe non ricevere alcun corrispettivo del godimento e che addirittura, in astratto, collegando i successivi provvedimenti di sospensione legale ed applicando gli stessi all'ipotesi della morosità, avrebbe potuto finire per dover sopportare l'inadempimento a far data dalla fine del dicembre 2000 - epoca della prima dilazione - fino a fine giugno 2002 - epoca della vigente dilazione, il che sarebbe palesemente assurdo);
ritenuto pertanto che l'unica lettura possibile della disciplina normativa sia quella che pone in relazione il testo letterale delle norme in esame (art. 80 comma 22 L. 388/2000; d.l. 2 luglio 2001 n. 247; art. 1 d.l. 450/2001) con il testo, parimenti letterale, dell'art. 6 comma sesto ultima parte L. 431/1998, finendo quindi per escludere dal beneficio le ipotesi di sfratto per morosità, con persistenza della morosità (in quanto in caso di sanatoria completa potrebbero riemergere, in forza del richiamo che l'art. 6 comma sesto L. 431/1998 opera all'art. 55 L. 392/1978, gli effetti sospensivi legali o giudiziali, peraltro con onere probatorio e di istanza a carico della parte conduttrice e comunque persistendo discreziona-lità del giudice, in considerazione delle circostanze, nel concedere o meno il termine di grazia ove il pagamento non avvenga integralmente in udienza o prima di essa);
osservato che nel senso dell'inapplicabilità della dilazione in esame agli sfratti per morosità si è espresso il Tribunale di Milano (ord. 17 febbraio 2001) e la circolare ministeriale emanata subito dopo la L. 23 dicembre 2000 n. 388, il che conforta ulteriormente nella lettura normativa di cui sopra;
ritenuto pertanto che nel caso di specie, in cui lo sfratto è motivato da ragioni di morosità, di cui non risulta sanatoria alcuna, non possa accogliersi l'istanza della parte conduttrice;

rigetta

l'istanza di sospensione dell'esecuzione.