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TRIBUNALE DI LA SPEZIA
24.4.2002 - est. Bellé
IL G.E.
sciogliendo la riserva;
ritenuto che l'istanza ex art. 486 c.p.c.
(modifica o revoca di provvedimenti esecutivi) sia in astratto di per
sé ammissibile, in quanto rientra tra i poteri del Giudice dell'Esecuzione
quello di intervenire rispetto al termine di rilascio nei casi in cui
ciò risulti per qualche ragione necessario od opportuno (Cass.
3 maggio 1996 n. 4074; Cass. 8 agosto 1995 n. 8687; Cass. 21 aprile
1983 n. 2746) e tenuto conto che il caso di specie non rientra nella
graduazione giudiziale del rilascio in ambito di finita locazione come
regolato, sotto il profilo procedurale, dall'art. 6 comma quarto L.
9 dicembre 1998 n. 431;
ritenuto peraltro che l'istanza sia inaccoglibile;
rilevato infatti che l'art. 6 comma sesto ultima parte L. 9 dicembre
1998 n. 431 prevede la decadenza del conduttore dal beneficio della
sospensione "comunque concessa";
ritenuto che la dizione "comunque concessa" vada intesa, secondo
la lettera della norma, come riferibile a qualunque beneficio sospensivo
dell'esecuzione dello sfratto, derivi esso da provvedimento legislativo
o da provvedimento giudiziale;
ritenuto che la previsione della decadenza per l'ipotesi della morosità
(anche solo parziale) sopravvenuta, a maggior ragione significhi inapplicabilità
originaria delle ipotesi di sospensione legale o giudiziale dell'esecuzione
per quei casi in cui la morosità sia la ragione stessa del provvedimento
di rilascio e comunque non risulti (al limite anche ai soli fini di
ottenere una dilazione della data dell'esecuzione, nei limiti temporali
di cui all'art. 56 L. 392/1978 in presenza di serie e concomitanti ragioni
personali e fermi comunque gli effetti risolutori della pronuncia giudiziale)
sanata;
ritenuto peraltro che tale interpretazione sia l'unica conforme a Costituzione,
non potendosi di certo neppure ipotizzare che il legislatore abbia inteso
far fruire il conduttore moroso di un beneficio (dilazione dello sfratto)
a spese dirette ed immediate del locatore (che addirittura potrebbe
non ricevere alcun corrispettivo del godimento e che addirittura, in
astratto, collegando i successivi provvedimenti di sospensione legale
ed applicando gli stessi all'ipotesi della morosità, avrebbe
potuto finire per dover sopportare l'inadempimento a far data dalla
fine del dicembre 2000 - epoca della prima dilazione - fino a fine giugno
2002 - epoca della vigente dilazione, il che sarebbe palesemente assurdo);
ritenuto pertanto che l'unica lettura possibile della disciplina normativa
sia quella che pone in relazione il testo letterale delle norme in esame
(art. 80 comma 22 L. 388/2000; d.l. 2 luglio 2001 n. 247; art. 1 d.l.
450/2001) con il testo, parimenti letterale, dell'art. 6 comma sesto
ultima parte L. 431/1998, finendo quindi per escludere dal beneficio
le ipotesi di sfratto per morosità, con persistenza della morosità
(in quanto in caso di sanatoria completa potrebbero riemergere, in forza
del richiamo che l'art. 6 comma sesto L. 431/1998 opera all'art. 55
L. 392/1978, gli effetti sospensivi legali o giudiziali, peraltro con
onere probatorio e di istanza a carico della parte conduttrice e comunque
persistendo discreziona-lità del giudice, in considerazione delle
circostanze, nel concedere o meno il termine di grazia ove il pagamento
non avvenga integralmente in udienza o prima di essa);
osservato che nel senso dell'inapplicabilità della dilazione
in esame agli sfratti per morosità si è espresso il Tribunale
di Milano (ord. 17 febbraio 2001) e la circolare ministeriale emanata
subito dopo la L. 23 dicembre 2000 n. 388, il che conforta ulteriormente
nella lettura normativa di cui sopra;
ritenuto pertanto che nel caso di specie, in cui lo sfratto è
motivato da ragioni di morosità, di cui non risulta sanatoria
alcuna, non possa accogliersi l'istanza della parte conduttrice;
rigetta
l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
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