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LOCAZIONE AD USO DIVERSO
DALL'ABITATIVO, |
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Locazione ad uso diverso dall’abitativo – Rilascio dell’immobile nei casi di sfratto per morosità – Termine di grazia ex art 55, l. 392/1978 – Non si applica – Termine non maggiore di sessanta giorni ex art. 56 l. 392/1978 – Sicuro riferimento legislativo per contenere la fissazione della data per il rilascio. Pur non applicandosi, alle locazioni ad uso diverso dall’abitativo, la disciplina di cui all’art. 55, l. 392/1978 relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, da tale norma può desumersi un sicuro riferimento legislativo che induce a contenere, anche in tale ambito, in un termine non maggiore di sessanta giorni, la fissazione della data per il rilascio dell’immobile nei casi di sfratto per morosità (1). Pronuncia – importante, e per la quale non risultano specifici provvedimenti editi – che prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite 28 aprile 1999, n. 272, in Arch. loc. e cond. 1999, 397, che, componendo il contrasto giurisprudenziale sorto in argomento, avevano definitivamente escluso l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 55 L. n. 392/78 alle locazioni non abitative. Va inoltre osservato che la Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2001, n. 410, ivi 2002, 17, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento che potrebbe derivare dalla non applicazione dell’art. 55, legge n. 392/1978 alle locazioni a uso diverso, evidenziando che la situazione del conduttore di immobile a uso abitativo e quella del conduttore di immobile a uso diverso non possono ritenersi omogenee, venendo in considerazione solo nel primo caso l’interesse primario della persona all’abitazione. (omissis)
Il Tribunale della Spezia in sede Collegiale Voglia, a conferma del provvedimento assunto in data 15 aprile 2009, confermare la data di fissazione dell’esecuzione della convalida di sfratto emessa dal Tribunale di Spezia Sez. distaccata nel procedimento n° 8080/2009, confermando la data di rilascio per il 30 aprile 2009, dichiarando che nelle morosità il termine di rilascio non può essere superiore a quello previsto dall’art. 56 comma 2°, condannando il conduttore Sig. ………………, alle spese del presente procedimento come da separata notula
FATTO E DIRITTO
Ritiene il collegio che debba trovare integrale conferma il provvedimento sopra indicato considerato ingiustificato il termine di mesi cinque inizialmente concesso dal giudice in sede di convalida dello sfratto per morosità. Per la determinazione del termine di rilascio in caso di sfratto per morosità infatti ben può farsi riferimento ai criteri indicati all’art. 56 L. 392/1978, il quale non solo stabilisce che il giudice deve tenere conto delle ragioni per le quali viene disposto lo sfratto –sussistendo con ogni evidenza minori ragioni di tutela del conduttore sfrattato nel caso in cui il motivo risieda nella persistente morosità – ma espressamente indicando un termine non maggiore di sessanta gioni per il caso di mancato pagamento nel termine di cui all’art. 55. Pur non applicandosi la disciplina dell’art. 55 L. 392/1978 alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, da tale norma può desumersi un sicuro riferimento legislativo che induce a contenere, anche in tale ambito, in un termine non maggiore di sessanta giorni la scadenza per il rilascio dell’immobile nei casi di sfratto per morosità. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in considerazione della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 429 cpc e 56 L. 392/1978 definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta ex art. 6 co. 4° L. 431/1988 da …………………….., conferma il provvedimento assunto in data 15/4/2009 che fissa la data del rilascio dell’immobile locato a ………………….………….. per il giorno 30 aprile 2009.
Condanna ………………………… al rimborso delle spese di lite in favore di ………………………. che liquida in complessivi € 935,00 (di cui € 400,00 per onorari, € 400,00 per diritti e € 135,00 per spese, oltre spese generali, Cpa e Iva come per legge).
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