SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CONDOMINIO

 
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Ord. 22 dicembre 2008
Est. Maura Cannella

  

La normativa concernente il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2 della legge n. 13/1989 è applicabile anche agli anziani ultrasessantacinquenni, che pur non avendo problemi di difficoltà motorie, sono comunque in condizioni fisiche minori, ai portatori di handicap che occupano l’immobile anche se non in qualità di proprietari, ai soggetti esterni frequentatori dello stabile ed, infine, agli invalidi civili (1).

In materia di superamento delle barriere architettoniche, l’irreparabilità del pregiudizio – che legittima il ricorso del condomino interessato al procedimento di cui all’art. 700 c.p.c. – deve ritenersi sempre sussistente allorché siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto e dotate anche di rilievo e protezione costituzionale. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, il Giudice ha riconosciuto come irreparabile e quindi tale da giustificare un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il pregiudizio che subirebbe un condomino, invalido civile al 100%, cui fosse negata la possibilità – in attesa della definizione del giudizio di merito – di installare, a proprie spese, un montascale che gli consentisse di uscire dall’abitazione senza l’aiuto di un accompagnatore) (2).

In tema di abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di un montascale che riduce  –  quando è in funzione e solo per il tempo occorrente a raggiungere il piano – di 20-25 cm la larghezza della rampa delle scale, non comporta una sensibile menomazione dell’utilità secondo l’originaria costituzione del condominio e non rende talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (3).

(1) Sull’individuazione dei soggetti tutelati dalla normativa concernente il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, cfr., fra le altre, Pret. civ. Roma 15 maggio 1996, in Arch. loc. e cond. 1996, 564 e Trib. Napoli 14 marzo 1994, n. 2606, ivi 1994, 335.

(2) Nulla negli esatti termini.

(3) In senso sostanzialmente conforme, cfr. Trib. Milano 9 settembre 1991, in Arch. loc. e cond. 1992, 138.

(Omissis)

Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2008, ……………….. adiva codesto Tribunale e deduceva di essere stata riconosciuta invalida civile al 100% con impossibilità di deambulazione senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, nonché portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992 e di risiedere in un appartamento per civile abitazione sito in Termini Imerese via ……………….. sprovvisto di ascensore.

Lamentava, altresì, la ricorrente che senza l’ausilio di un familiare, non poteva usare le scale di cui era dotato l’edificio ed era quindi costretta a rimanere a casa.

Rilevava di avere formalmente richiesto al Condominio di via ……………………. di deliberare l’acquisto e l’installazione di un montascale a poltrona e che, con delibera del 5 giugno 2008 il condominio resistente aveva autorizzato l’installazione e con successiva dell’8 luglio 2008 approvato il progetto di installazione.

Osservava, inoltre, di avere richiesto ed ottenuto un contributo da parte dell’Amministratore comunale, ma che, inaspettatamente, con deliberazione del 5 agosto 2008, l’assemblea condominiale aveva mutato avviso, respingendo il progetto per la realizzazione delle opere.

Rilevava che, verificatosi il presupposto di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 13 del 1989 con raccomandata del 9 settembre 2008 aveva provveduto a comunicare la sua intenzione di montare il montascale a poltrona, senza oneri per il condominio e di avere diffidato al contempo il condominio a non frapporre ostacoli alla sua installazione.

Deduceva che alcuni condomini avevano impedito con la forza la realizzazione dei lavori, costringendo la ricorrente ad instaurare il presente giudizio al fine di ottenere, in attesa della promozione del giudizio di merito – diretto ad ottenere una declaratoria del suo diritto ad installare, a sua cura e spese, l’impianto montascale – un provvedimento d’urgenza contenente l’ordine al Condominio di via …………………… di consentire e non ostacolare l’installazione suddetta.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il Condominio resistente, in persona dell’Amministratore pro tempore, e si opponeva all’accoglimento delle domande formulate dalla ……………, eccependo in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva della stessa per non essere proprietaria o titolare di altro diritto dominicale sull’appartamento sito all’interno del condominio convenuto.

Nel merito, contestava la sussistenza nel caso di specie dei requisiti della cautela d’urgenza, sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora.

Ancora, il Condominio, rilevava che la collocazione del montascale avrebbe notevolmente ristretto la sede del transito della scala (di circa 20-25 cm a fronte di una larghezza originaria di 97 cm), impedendo o rendendo oltremodo difficoltoso agli altri condomini l’uso delle scale.

Deduceva, inoltre, che l’assemblea condominiale aveva proposto alla ……………….. l’adozione di una soluzione alternativa consistente nell’utilizzazione di una sedia montascale a ruote che, diversamente dal montascale, non avrebbe comportato alcuna restrizione della scala e non avrebbe perciò ostacolato il contemporaneo uso da parte degli altri condomini.

Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.

All’udienza fissata per la comparazione delle parti, la difesa della ricorrente deduceva che la legittimazione attiva era riconosciuta dalla legge ai soggetti portatori di handicap in quanto tali e non al proprietario e che l’opera prevista per superare le barriere architettoniche era quella proposta dalla …………… in quanto consentiva alla stessa una utilizzazione autonoma del meccanismo senza ausilio di altri soggetti a differenza della sedia montascale che necessitava dell’ausilio di terzi.

All’udienza del 3 dicembre 2008 il Tribunale riservava la decisione.

Preliminarmente, deve osservarsi che la legge 9 gennaio 1989, n. 13, intitolata “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” riconosce, all’art. 2, comma 2, il diritto dei portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, di installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages, anche se in tal modo venga alterata la destinazione di talune parti comuni dell’edificio o venga impedito il diritto degli altri condomini di fare parimenti uso di dette parti comuni (in tal modo esentando dal rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c.), purché non sia pregiudicata la stabilità o la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato e non si rendano talune sue parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

Per “barriere architettoniche” s’intendono tutti quegli ostacoli d’ordine urbanistico ed edilizio che limitano, ed in alcuni casi impediscono, l’accesso ai minorati ed invalidi, di luoghi pubblici e privati; si identificano essenzialmente in tutti quei dislivelli, scale o altro, che si incontrano lungo i percorsi oppure possono consistere in esiguità di passaggi o, ristrettezze di ambienti (marciapiedi stretti, porte girevoli ecc.).

Destinatari della normativa sono – come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente in merito alla legittimazione attiva e come emerge chiaramente dalla lettura della norma in oggetto – i cd “diversamente abili”, portatori di handicap, come minorati fisici e psichici, nonché, secondo l’estensione analogica opportunamente operata dalla giurisprudenza, gli anziani ultrasessantacinquenni, che pur non avendo problemi di difficoltà ambulatorie, sono comunque in condizioni fisiche minori; inquilini portatori di handicap che occupano l’immobile non in qualità di proprietario e persino i soggetti esterni frequentatori di uno stabile condominiale e, infine, gli invalidi civili.

La legge n. 13/89 stabilisce che per le innovazioni volte al superamento delle barriere architettoniche è lo stesso portatore di handicap che deve avanzare richiesta scritta all’assemblea condominiale, che è tenuta a deliberare entro il termine perentorio di tre mesi.

In ogni caso, se il condominio rifiuta di assumere le deliberazioni richieste, il disabile, o chi è posto a sua tutela o potestà, può, installare a proprie spese quanto necessario per la sua mobilità all’interno del condominio stesso, (come servoscala, ossia piattaforma elettrica mobile che consente al portatore di handicap di raggiungere i piani superiori con la carrozzella, strutture prontamente rimovibili, ascensori) nonché, modificare l’ampiezza di porte.

Gli unici limiti previsti dalla legge n. 13/89 alla realizzazione delle misure volte a tutelare i soggetti più “deboli” consistono nel divieto di porre in pericolo la sicurezza, la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato e nella garanzia dell’utilizzo in modo paritetico del bene comune da parte di ciascun condomino.

Ove l’interessato abbia ottenuto una risposta negativa dall’assemblea, è possibile ottenere una tutela d’urgenza attraverso il procedimento cautelare di cui all’art. 700 cod proc. civ.

Il provvedimento di cui sopra è volto a consentire al portatore di handicap di realizzare l’opera necessaria per l’eliminazione della barriera architettonica a proprie spese, in caso di rifiuto o ritardo della delibera assembleare.

Gli art. 1, 2 comma 2 e 3 l. 9 gennaio 1989 n. 13 integrano il requisito del fumus boni iuris per la concessione del provvedimento d’urgenza volto a ottenere l’ordine rivolto al condominio a consentire al condomino portatore di handicap di procedere immediatamente, previ gli eventuali adempimenti amministrativi occorrenti, a cure e spese dell’interessato stesso, all’installazione dei dispositivi necessari a superare le barriere architettoniche.

L’irreparabilità del pregiudizio va, invece, rinvenuto sempre sussistente quando, come nel caso di specie, siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto e dotate anche di rilievo e protezione costituzionale, che rendano necessario un pronto e immediato intervento cautelare al fine di assicurare la completa tutela e garantito un livello massimo di protezione.

Ciò posto a fronte di ciò l’art. 2, l. 9 gennaio 1989 n. 13 dispone tuttavia, che resta fermo il disposto dell’art. 1120, comma 2, c.c., il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell’utilità  secondo l’originaria costituzione della comunione.

Orbene, nel caso di specie, non può seriamente affermarsi che la riduzione di cm 20-25 della larghezza della rampa delle scale – tra l’altro, solamente quando l’impianto è in funzione e solamente nel tempo occorrente al montascale a poltrona per raggiungere il piano – comporti una sensibile menomazione dell’utilità secondo l’originaria costituzione della comunione o renda talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

D’altro canto, in merito alla proposta del Condominio di utilizzazione di una scala montascale, deve osservarsi che, se è vero che il diritto del soggetto portatore di handicap va contemperato con l’interesse del condominio a subire il minor pregiudizio alle parti comuni, ciò non può, tuttavia, spingersi al punto di imporre al soggetto con difficoltà deambulatorie una soluzione meno funzionale (perché implicante il necessario ausilio i terzi durante l’intero percorso in salita ed in discesa) rispetto a quella proposta.

In conclusione il ricorso va accolto, poiché dalla valutazione comparativa degli interessi contrapposti –, nella specie, particolarmente rilevanti in quanto connessi ai principi di eguaglianza e di solidarietà anche costituzionalmente protetti e da effettuarsi nello spirito della funzione sociale che la proprietà privata ha nella Costituzione – risulta che il montascale a poltrona consente al condomino disabile la soluzione di un problema vitale e di primario interesse qual è l’adeguato inserimento nella vita sociale a fronte di un minimo sacrificio imposto agli altri condomini (tenuto anche conto di quanto emerge nella relazione tecnica del dispositivo e del minimo ingombro che lo stesso impone durante lo stato di quiete).

Per il principio di soccombenza il Condominio dell’edificio posto in Termini Imerese, via …………………….., in persona dell’amministratore pro tempore, dovrà essere condannato a rifondere le spese di giudizio sostenute da …………… che si liquidano in complessive euro 675,00 di cui euro 285,00 per onorari di avvocato ed euro 390,00 per diritti di procuratore, oltre spese generali, I.v.a.. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Visto l’art. 700 cod. proc. civ.;

in accoglimento della domanda proposta da …………….. contro il Condominio dell’edificio posto in Termini Imerese, via …………………., in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore:

ordina al condominio resistente di consentire a ………………, portatrice di handicap, di procedere immediatamente, a sua cure e spese, all’installazione del montascale a poltrona, in quanto dispositivo necessario per superare le barriere architettoniche;

condanna il Condominio dell’edificio posto in Termini Imerese, via …………………….., in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore a rifondere le spese di giudizio sostenute da .……………… che si liquidano in complessive euro 675,00 di distinte come in motivazione, oltre spese generali, I.v.a. e C.P.A. come per legge;

manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

(Omissis)