ART. 6, C.4, LEGGE 431/1998 APPLICABILE SOLO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE "VECCHI"

TRIBUNALE DI TORINO
data illeggibile - est. Cannata

 

La normativa di cui all'art. 6, c. 4, legge 431/1998 appare applicabile a tutti i provvedimenti esecutivi di rilascio emessi dopo l'entrata in vigore della precitata legge purché rapportati a contratti di locazione disciplinati dalla legislazione locatoria anteriore a quella introdotta dalla più volte precitata legge. (1)
La condizione di cui l'art. 6, c. 5, legge 431/1998, che il conduttore sarà "acquirente di un alloggio in costruzione" si realizza solo se l'alloggio medesimo sia già in costruzione. (2)
Non è accoglibile l'istanza di differimento dell'esecuzione che si basi sulla consegna di un immobile (acquistato) stabilita oltre il termine massimo di dilazione di 18 mesi previsto dall'art. 6, c. 5, Legge 431/1998 atteso che, in ogni caso, non verrebbe assicurato il passaggio da casa a casa. (3)

(1) Si tratta, della tesi (subordinata) avanzata in dottrina rispetto a quella che ritiene la normativa di un cui all'art. 6 legge 431/1998 applicabile ai soli provvedimenti di rilascio emessi entro il 27.6.99 e di cui è espressione Trib. Venezia 16.11.1999 (in Arch. loc. cond. 2000, 301). Nel senso di cui al provvedimento in rassegna: D. Piombo, La nuova disciplina dell'esecuzione del rilascio dell'immobile locato, in: Le locazioni ad uso di abitazioni (a cura di Vincenzo Cuffaro), nonché - dello stesso Autore - Lineamenti della disciplina delle locazioni abitative e dell'esecuzione degli sfratti per finita locazione, dopo l'entrata in vigore della legge 431/1998, in Foro it. 1999, e L'esecuzione degli sfratti dopo le riforme delle locazioni abitative, in Questione giustizia, 1999, 641. Nel senso di cui al provvedimento del Tribunale di Venezia: C. Sforza Fogliani, Legge 431/98 e rilascio degli immobili: questioni varie, in Arch. loc. cond. 1999, 545; N. Izzo, in AA.VV., La nuova disciplina delle locazioni ad uso abitativo, in Gazz. giur., suppl. al n. 14-15/1999; Id., La riforma delle locazioni degli immobili ad uso abitativo, in Contratti, 1999, 171; G. Parmeggiani, L'art. 6, quarto comma, Legge n. 431/1998: norma ordinaria o transitoria, in Arch. loc. cond., 1999, 219.

(2, 3) Non risultano precedenti che abbiano affrontato gli specifici problemi.

Il G.E.

- ritenuto che il 10 aprile 2000 il (conduttore) ha depositato in cancelleria istanza ex art. 6 legge n. 431/98 e la fissazione di una nuova data di esecuzione del rilascio dell'immobile sito a Torino in via ..............disposto dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione al 31 marzo 1999 emessa il 7 aprile 2000;
- ritenuto che l'istanza predetta è stata presentata all'ufficiale giudiziario per la notifica il 12 aprile 2000 ed è stata notificata alla parte locatrice il 12/13 aprile 2000;
- ritenuto che il 20 aprile 2000 la (locatrice), proprietaria dell'immobile occupato dal ..............................., ha depositato in cancelleria una memoria nella quale chiede in principalità di "respingere l'istanza in quanto inammissibile" e in subordine di "accertare che non sussistano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge 431/98";
- ritenuto che, non essendo contenuta nel comma 4 dell'art. 6 legge 431/98 una limitazione dell'efficacia di tale norma solo per i provvedimenti esecutivi di rilascio emessi durante il periodo di proroga legale del rilascio prevista dal comma 1 del predetto art. 6, la normativa di cui al comma 4 sopramenzionato appare applicabile a tutti i provvedimenti esecutivi di rilascio emessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 431/98 purché rapportati a contratti di locazione disciplinati dalla legislazione in materia locativa anteriore a quella introdotta dalla legge 431/98 sopramenzionata;
- ritenuta, pertanto, legittimamente proposta da parte del (conduttore) l'istanza di differimento della data del rilascio, quale risultante dal titolo esecutivo;
- ritenuto che nella fattispecie manca la prova che ricorra anche solo uno dei casi previsti dal comma 5 dell'art. 6 legge n. 431/98; al riguardo va detto sia che nel documento 4 aprile 2000, una scrittura privata, le cui firme non risultano neppure autenticate, avente per oggetto la promessa di vendita di un alloggio facente parte di un complesso immobiliare in corso di costruzione, non prova che il (conduttore) sia acquirente di un alloggio già in costruzione, sia che, essendo prevista la consegna di tale alloggio per la fine del 2002, cioè per una data che comunque sarebbe successiva al differimento massimo che potrebbe essere concesso al (conduttore) in base al comma 5 dell'art. 6, in ogni caso la norma di cui all'art. 6, comma 5, volta ad assicurare, per il caso in cui l'occupante sia acquirente di altro alloggio in costruzione, il passaggio dell'occupante dalla casa occupata a quella acquistata, non risulterebbe applicabile alla fattispecie;
- ritenuto, quindi, che al (conduttore) può essere accordato solo un differimento fino ad un massimo di sei mesi;
- ritenuto opportuno contenere la durata del differimento concedibile in considerazione sia del fatto che il contratto di locazione è scaduto da oltre un anno, sia del fatto che il (conduttore) ha percepito nel 1998 un reddito tale per cui potrà trovare una diversa sistemazione abitativa;

P.Q.M.

Fissa per l'esecuzione del rilascio dell'immobile sito a Torino in via .......... disposto dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione al 31 marzo 1999 emessa il 7 aprile 2000, la data del 25 settembre 2000;
il presente provvedimento vale anche, ex art. 6 comma 3 legge n. 431/98, quale autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
(Omissis)