ART. 6, C. 4, LEGGE 431/1998, NON APPLICABILITA' AI CONTRATTI  STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA PREDETTA  LEGGE

TRIBUNALE DI TREVISO
Ord. 31 dicembre 2007, n. 3160
Est. Cafiero

Esecuzione forzata – Consegna o rilascio – Provvedimento di rilascio – Differimento – Istanza ex art. 6, L. n. 431/98 – Ambito di operatività – Rapporti contrattuali sorti successivamente all’entrata in vigore della L. 431/98 – Inapplicabilità.

 
L’art. 6, L. 9 dicembre 1998, n. 431 non si applica ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della predetta legge (1).


(1) L’ordinanza in epigrafe ribadisce un indirizzo ormai consolidato. In termini analoghi, si veda, da ultimo, Trib. Civ. Roma ord. 25 maggio 2006
in Arch. loc. e cond. 2006, 671.

 

(omissis)

  

E’ presente il sig. …………………, il quale insiste per la proroga del termine di rilascio, come già richiesto con la istanza depositata il 3.11.07.

L’avv……………. fa presente, per l’esecutante, che la giurisprudenza ha già rilevato l’inammissibilità dell’istanza ex art. 6 c. IV L. 431/98 proposta dalla parte personalmente, senza ministero del difensore (Trib. VR dec. 21/7/2000 in Arch. loc. e cond. 2000, 752).

Rileva inoltre che per i provvedimenti emessi successivamente al 27/6/99 può applicarsi solamente la disposizione dell’art. 56 della L. 392/78 nell’attuale formulazione prevista dall’art. 7 bis del D.L. 240/04, convertito in legge 12/11/04 n. 269 (Trib. Parma 12/12/05 in Arch. loc.e cond., 2006, 177).
Rileva ancora che i requisiti richiesti dalla norma non sono stati soddisfatti dai conduttori (l’invalidità non è equiparata all’handicap), e non è stata documentata la loro situazione rispetto agli I.A.C.P., inoltre il tempo loro concesso è stato amplissimo, essendo stata inviata la disdetta con 2 anni di anticipo e la causa inoltrata con oltre 1 anno di anticipo sulla scadenza contrattuale.

Insiste pertanto per la reiezione delle domande tutte dell’esecutato e, in caso di loro accoglimento, chiede che la proroga venga contenuta nei minimi di legge

                                                  

G.O.T.

si riserva

                                                 

a scioglimento della riserva che precede, rileva che non è possibile concedere agli istanti la proroga richiesta, giacché il contratto di locazione concluso tra le parti è successivo all’entrata in vigore della legge 431/1998 essendo stato stipulato il 1° novembre 1999. Difetta, pertanto uno dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'art. 6 della legge citata.

Il sottoscritto giudice non può concedere proroghe nemmeno ai sensi dell’art. 610 cpc, poiché l’esecuzione, allo stato, non è ancora avvenuta, pertanto rigetta l’assistenza formulata.