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ART. 6, C. 4, LEGGE 431/1998, NON APPLICABILITA' AI CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA PREDETTA LEGGE |
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TRIBUNALE DI TREVISO Esecuzione forzata – Consegna o rilascio – Provvedimento di rilascio – Differimento – Istanza ex art. 6, L. n. 431/98 – Ambito di operatività – Rapporti contrattuali sorti successivamente all’entrata in vigore della L. 431/98 – Inapplicabilità.
(omissis)
E’ presente il sig. …………………, il quale insiste per la proroga del termine di rilascio, come già richiesto con la istanza depositata il 3.11.07. L’avv……………. fa presente, per l’esecutante, che la giurisprudenza ha già rilevato l’inammissibilità dell’istanza ex art. 6 c. IV L. 431/98 proposta dalla parte personalmente, senza ministero del difensore (Trib. VR dec. 21/7/2000 in Arch. loc. e cond. 2000, 752).
Rileva inoltre che per i provvedimenti emessi successivamente al 27/6/99 può
applicarsi solamente la disposizione dell’art. 56 della L. 392/78 nell’attuale
formulazione prevista dall’art. 7 bis del D.L. 240/04, convertito in legge
12/11/04 n. 269 (Trib. Parma 12/12/05 in Arch. loc.e cond., 2006, 177). Insiste pertanto per la reiezione delle domande tutte dell’esecutato e, in caso di loro accoglimento, chiede che la proroga venga contenuta nei minimi di legge
G.O.T. si riserva
a scioglimento della riserva che precede, rileva che non è possibile concedere agli istanti la proroga richiesta, giacché il contratto di locazione concluso tra le parti è successivo all’entrata in vigore della legge 431/1998 essendo stato stipulato il 1° novembre 1999. Difetta, pertanto uno dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'art. 6 della legge citata. Il sottoscritto giudice non può concedere proroghe nemmeno ai sensi dell’art. 610 cpc, poiché l’esecuzione, allo stato, non è ancora avvenuta, pertanto rigetta l’assistenza formulata. |