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TRIBUNALE DI VICENZA
1.12.2003 - est. Campo
Con
ricorso depositato il 17-7-2003, il signor............................ ha
dedotto di avere concesso in locazione alla signora..........................
l'immobile ad uso abitativo, con contratto dell'1-10-1996; ha dedotto di
avere manifestato la propria volontà di non recedere dal contratto alla prima
scadenza quadriennale, ai sensi dell'art. 3 lettera e) L. 431/1998, dovendo
procedere alla ristrutturazione dell'immobile. Ha quindi chiesto declaratoria
di risoluzione del contratto di locazione alla data del 30-9-2004, con la
condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile.
Non costituitasi la resistente benché ritualmente citata, la causa è stata
istruita sulla base dei documenti prodotti dal ricorrente ed è stata decisa
con lettura del dispositivo all'udienza dell'1-12-2003.
Le parti hanno stipulato un contratto disciplinato dall'art. 11 L. 359/1992,
con decorrenza dall'1-10-1996 e prima scadenza quadriennale al 30-9-2000.
In mancanza di recesso motivato del locatore, il contratto si è rinnovato per
un ulteriore quadriennio, venendo a scadere il 30-9-2004.
Per questa scadenza il locatore ha comunicato alla conduttrice la propria
volontà di recesso, con lettera ricevuta dalla conduttrice il giorno
8-3-2003.
Deve ritenersi, in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 2
ultimo comma L. 431/1998, che al contratto di locazione si applichi, fino
alla scadenza del secondo quadriennio, la disciplina dettata dall'art. 11 L.
359/1992.
Infatti, l'ultimo comma dell'art. 2 L. 431/1998 si applica a tutte le ipotesi
in cui un contratto di locazione stipulato antecedentemente all'entrata in
vigore della legge, si rinnovi tacitamente nella vigenza della nuova
disciplina.
Il riferimento alle ipotesi di rinnovazione tacita presuppone che le parti
abbiano entrambe la piena possibilità di recedere dal contratto alla sua
scadenza, situazione questa che non si verifica nel caso di scadenza del
primo quadriennio di un contratto riconducibile alla categoria dei cosiddetti
"patti in deroga", caratterizzata dalla rinuncia del locatore al
recesso se non in presenza di motivi specificamente previsti dalla legge.
Quindi, per fare individuare il momento in cui il contratto si rinnova
tacitamente per rientrare nella disciplina della L. 431/1998, occorre fare
riferimento alla scadenza del secondo quadriennio, quando cioè entrambe le
parti possono esercitare pienamente il potere di recesso dal contratto.
Per questa scadenza sussiste il diritto del locatore di recedere anche senza
uno dei motivi di cui all'art. 29 L. 392/1978, applicandosi interamente la
disciplina dettata dall'art. 11 L. 359/1992.
Di conseguenza, sia pure per un diverso percorso giuridico rispetto a quello
prospettato nel ricorso, va accolta la domanda di risoluzione del contratto
alla data del 30-9-2004, con la condanna della resistente al rilascio
dell'immobile.
Quanto alla fissazione della data di rilascio, tenendo conto che la scadenza
del contratto non è prossima e che mentre il locatore ha evidenziato ragioni
di urgenza per il rilascio, la conduttrice non ha prospettato ragioni dirette
ad ottenere un termine più lungo, si ritiene di individuare la data di
rilascio, ai sensi dell'art. 56 L. 392/1978, al 31-1-2005.
Le spese processuali vanno compensate, tenendo conto che manca un
comportamento inadempiente della conduttrice e che la stessa non ha
contestato la fondatezza della domanda.
P.Q.M.
Definitivamente
decidendo, ogni diversa istanza disattesa, dichiara la risoluzione del
contratto di locazione relativo all'immobile................, alla data del
30-9-2004.
Condanna la resistente al rilascio dell'immobile e fissa per l'esecuzione la
data del 31-1-2005.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
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