DIRITTO DI RECESSO ALLA SCADENZA DEL SECONDO QUADRIENNIO

 

TRIBUNALE DI VICENZA
1.12.2003 - est. Campo

 

Con ricorso depositato il 17-7-2003, il signor............................ ha dedotto di avere concesso in locazione alla signora.......................... l'immobile ad uso abitativo, con contratto dell'1-10-1996; ha dedotto di avere manifestato la propria volontà di non recedere dal contratto alla prima scadenza quadriennale, ai sensi dell'art. 3 lettera e) L. 431/1998, dovendo procedere alla ristrutturazione dell'immobile. Ha quindi chiesto declaratoria di risoluzione del contratto di locazione alla data del 30-9-2004, con la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile.
Non costituitasi la resistente benché ritualmente citata, la causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti dal ricorrente ed è stata decisa con lettura del dispositivo all'udienza dell'1-12-2003.
Le parti hanno stipulato un contratto disciplinato dall'art. 11 L. 359/1992, con decorrenza dall'1-10-1996 e prima scadenza quadriennale al 30-9-2000.
In mancanza di recesso motivato del locatore, il contratto si è rinnovato per un ulteriore quadriennio, venendo a scadere il 30-9-2004.
Per questa scadenza il locatore ha comunicato alla conduttrice la propria volontà di recesso, con lettera ricevuta dalla conduttrice il giorno 8-3-2003.
Deve ritenersi, in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 2 ultimo comma L. 431/1998, che al contratto di locazione si applichi, fino alla scadenza del secondo quadriennio, la disciplina dettata dall'art. 11 L. 359/1992.
Infatti, l'ultimo comma dell'art. 2 L. 431/1998 si applica a tutte le ipotesi in cui un contratto di locazione stipulato antecedentemente all'entrata in vigore della legge, si rinnovi tacitamente nella vigenza della nuova disciplina.
Il riferimento alle ipotesi di rinnovazione tacita presuppone che le parti abbiano entrambe la piena possibilità di recedere dal contratto alla sua scadenza, situazione questa che non si verifica nel caso di scadenza del primo quadriennio di un contratto riconducibile alla categoria dei cosiddetti "patti in deroga", caratterizzata dalla rinuncia del locatore al recesso se non in presenza di motivi specificamente previsti dalla legge.
Quindi, per fare individuare il momento in cui il contratto si rinnova tacitamente per rientrare nella disciplina della L. 431/1998, occorre fare riferimento alla scadenza del secondo quadriennio, quando cioè entrambe le parti possono esercitare pienamente il potere di recesso dal contratto.
Per questa scadenza sussiste il diritto del locatore di recedere anche senza uno dei motivi di cui all'art. 29 L. 392/1978, applicandosi interamente la disciplina dettata dall'art. 11 L. 359/1992.
Di conseguenza, sia pure per un diverso percorso giuridico rispetto a quello prospettato nel ricorso, va accolta la domanda di risoluzione del contratto alla data del 30-9-2004, con la condanna della resistente al rilascio dell'immobile.
Quanto alla fissazione della data di rilascio, tenendo conto che la scadenza del contratto non è prossima e che mentre il locatore ha evidenziato ragioni di urgenza per il rilascio, la conduttrice non ha prospettato ragioni dirette ad ottenere un termine più lungo, si ritiene di individuare la data di rilascio, ai sensi dell'art. 56 L. 392/1978, al 31-1-2005.
Le spese processuali vanno compensate, tenendo conto che manca un comportamento inadempiente della conduttrice e che la stessa non ha contestato la fondatezza della domanda.

P.Q.M. 

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa, dichiara la risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile................, alla data del 30-9-2004.
Condanna la resistente al rilascio dell'immobile e fissa per l'esecuzione la data del 31-1-2005.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.