INDENNITA’ PREVISTE DAL C.C.N.L. PORTIERI E PRESTAZIONI
DI CASSA PORTIERI E DI EBINPROF
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Le prestazioni che vengono fornite dalla CASSA PORTIERI e dall’EBINPROF (Enti bilaterali gestiti pariteticamente dalla CONFEDILIZIA e dalle Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, le Organizzazioni che stipulano da sempre il Contratto collettivo di settore) rappresentano un valido ed importante aiuto sia per i datori di lavoro che per i dipendenti da proprietari di fabbricati. |
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1) Indennità previste dal C.C.N.L. per dipendenti da proprietari di fabbricati del 21 aprile 2008 firmato da CONFEDILIZIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL che vengono rimborsate al datore di lavoro dalla CASSA PORTIERI A] Indennità di malattia (Artt. 89, 90 e 91 C.C.N.L.) a) fino al 20° giorno: una indennità pari al 56% della retribuzione media globale lorda giornaliera con un minimo di € 28,00. In caso di malattia di durata continuativa non superiore ai 14 giorni l’indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di durata della stessa superiore ai 14 giorni. I primi tre giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni ancorché restino esclusi dalla indennità; b) dal 21° giorno di malattia, compreso, al 60° giorno di malattia, compreso: un’indennità pari al 68% della retribuzione media globale lorda giornaliera con un minimo di € 31,00; c) dal 61° giorno di malattia, compreso, in poi: un’indennità pari al 73% della retribuzione media globale lorda giornaliera con un minimo di € 31,00. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra sono proporzionalmente ridotte. Tali indennità vengono corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso, con il massimo di 180 giorni per anno civile. Restano escluse le malattie di cui al comma 7 dell’art. 89 di detto C.C.N.L. Norma transitoria: per i giorni di malattia sino a tutto il 30 Aprile 2008 valgono le norme previste dal precedente Regolamento.
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2) Prestazioni della CASSA PORTIERI in relazione alle indennità di cui al precedente punto 1.
- Tale rimborso sarà: pari al 35% degli oneri stessi - in caso di malattia continuativa compresa tra gli 80 e i 120 giorni, pari al 45% degli oneri stessi - in caso di malattia continuativa superiore i 120 giorni.
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3) Prestazioni di assistenza integrativa della CASSA PORTIERI a favore dei lavoratori iscritti ed in regola con il versamento dei contributi di assistenza contrattuale di cui all’art. 6 C.C.N.L.
A] Contributo annuale per familiari portatori di handicap Sono ammessi al contributo i lavoratori iscritti, in regola con i versamenti del contributo, che abbiano figli, coniuge o parenti di 1° grado a carico portatori di handicap per una percentuale non inferiore al 60%. Per le domande inoltrate successivamente al 30 aprile 2008 tale percentuale è elevata al 70%.
Del predetto rimborso biennale di 400,00 € di cui al comma precedente, 100,00 € possono essere rimborsati per l’acquisto di occhiali da vista o lenti da vista a seguito di specifica prescrizione medica rilasciata nell’anno di acquisto. Quest’ultimo rimborso potrà aver luogo una sola volta per ogni quadriennio. Per accertamenti precedenti il 1° gennaio 2008 si applicano le norme contenute nel regolamento attuativo approvato l’8 giugno 2006. |
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4) Prestazioni che EBINPROF–Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Proprietari di Fabbricati (Art. 8 C.C.N.L.), conferisce per l'anno scolastico accademico 2010/2011 ai figli (o parenti entro il terzo grado, a seconda del bando considerato) a carico di dipendenti da proprietari di fabbricati che, congiuntamente con i datori di lavoro, siano in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale di cui all’art. 6 C.C.N.L.: - n. 35 borse di studio da 1.500,00 euro cadauna per studenti di istituti o scuole superiori che abbiano superato l'esame di stato a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011; - n. 35 borse di studio da 2.000,00 euro cadauna per studenti universitari che abbiano sostenuto nell'anno accademico 2010/2011 almeno il 70% degli esami previsti dal piano studi; - n. 33 borse di studio da 3.000,00 euro cadauna per neolaureati che abbiano sostenuto l'esame di laurea entro l'anno 2011; - n. 3 borse di studio da 4.000,00 euro cadauna per neolaureati
che abbiano discusso la tesi in materia di diritto del lavoro attinente
l'attività dei dipendenti da proprietari di fabbricati. |
Tutte le prestazioni sono condizionate al regolare versamento del contributo di assistenza contrattuale di cui all’art. 6 del C.C.N.L. per dipendenti da proprietari di fabbricati firmato in data 21 aprile 2008 da CONFEDILIZIA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL.