OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL CONDUTTORE
SOMMARIO: a) Obbligo di diligenza; b) Obbligo di pagamento
del corrispettivo: b-1) In genere; b-2) Autoriduzione e contestazione del
canone; b-3) Pubblica amministrazione; b-4) Interessi legali; b-5) Oneri
accessori; b-6) Legittimazione ad agire a seguito di mancato pagamento; c)
Obbligo di consentire la visita della cosa locata.
a) Obbligo di diligenza
L’art. 1587 n. 1 c.c. che impone al conduttore di
osservare, nell’usare la cosa per l’uso determinato, la diligenza del buon
padre di famiglia, è sempre operante nel corso del rapporto, indipendentemente
dall’obbligo di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stesso stato
in cui l’ha ricevuta. Conseguentemente, il mutamento di destinazione della res
locata, specie ove alteri gli elementi strutturali del bene in modo da renderlo
diverso da quello originario, può costituire causa legittima di risoluzione del
contratto, ove il giudice del merito - cui è riservato il relativo
apprezzamento - reputi che le modifiche apportate sostanzino un abuso del bene
locato.
* Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1983, n. 3994.
Il mutamento, anche parziale, della destinazione della cosa
locata costituisce inadempimento di una delle obbligazioni principali del
conduttore, che ha carattere di gravità e può comportare la risoluzione del
contratto, allorché si traduca in una rilevante violazione del contratto
medesimo, in riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura
ed alle finalità del rapporto nonché all’interesse del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1980, n. 49.
L’art. 1590 c.c., imponendo al conduttore l’obbligo di
"restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha
ricevuta", non altera la
portata dell’obbligo imposto al conduttore stesso dal precedente art. 1587 n. 1
di "osservare la diligenza del buon padre di famiglia" nel servirsi
della cosa "per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può
altrimenti presumersi dalle circostanze", sicché la violazione di
quest’ultimo obbligo, consumata nel corso del rapporto, costituisce
inadempimento valutabile senza attendere la scadenza del contratto, presupposta
dall’art. 1590 citato con la conseguente legittimità della pronunzia di
risoluzione del contratto medesimo, invocata dal locatore, ove sia accertata
una tale violazione, ravvisabile nel caso di alterazione unilaterale dello
stato dell’immobile, la quale importa un uso anormale della cosa locata con
riferimento alla volontà contrattuale, secondo le regole di buona fede, e,
quindi, un’inosservanza dell’indicato art. 1587, n. 1.
* Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1983, n. 1707.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione, il non uso della cosa locata non equivale a mutamento di
destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 80 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che
riguarda esclusivamente il mutamento di destinazione comportante un mutamento
del regime giuridico del contratto, ma deve essere valutato alla stregua dei
criteri generali in tema di inadempimento contrattuale, secondo i disposti
dell’art. 1455 in relazione all’art. 1587 c.c., tenendo presente che il
conduttore di immobile destinato ad uso non abitativo non ha generalmente
l’obbligo di usare l’immobile, tranne nelle ipotesi in cui il contratto abbia
ad oggetto una cosa produttiva o un bene per cui l’uso sia necessario alla sua
conservazione o, ancora, nell’ipotesi in cui un determinato uso della cosa sia
stato specificamente assunto come obbligatorio dalle parti nel sinallagma
contrattuale.
* Cass. civ., sez. III, 17 maggio 1990, n. 4279, Soc. Jucci
c. Mandirola.
La costruzione, senza il consenso del locatore, di un
manufatto sul terreno condotto in locazione integra violazione dell’obbligo del
conduttore di usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, per
l’uso determinato nel contratto o altrimenti da presumere secondo le
circostanze (art. 1587 n. c.c.) solo ove, oltre a porsi in contrasto con la
volontà contrattuale (espressa o presunta), incida sulla struttura fondamentale
della cosa locata, sulla sua organizzazione funzionale e sulla destinazione sua
propria. (Nel caso concreto, trattavasi di un ampio capannone e di boxes in
lamiera, costruiti su nudo terreno locato per esercizio di attività
commerciali).
* Cass. civ., sez. III, 13 marzo 1991, n. 2643, Papucci G. c. Vagelli M.
In caso di abuso nel godimento della cosa locata, perpetrato
mediante alterazione, sia pure parziale, dell’immobile, spetta al giudice di
merito apprezzare l’importanza dell’inadempimento ai fini dell’eventuale
pronuncia di risoluzione del contratto, considerando sia se l’alterazione abbia
inciso su elementi strutturali dell’immobile, sull’interesse del locatore alla
sua conservazione e sull’uso concordato, sia se l’alterazione contrasti con
eventuali interdizioni pattizie, posto che le facoltà di godimento del
conduttore devono essere valutate con riguardo alla espressa volontà delle
parti.
* Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 1990, n. 9821, Soc.
Pinciana c. Soc. Ente Fiuggi.
E' facoltà del conduttore apportare alla cosa locata quelle
migliorie od innovazioni che non ne mutino la natura e la destinazione
pattuita. Non trova applicazione, in questo caso, la norma di cui all’art. 1587
n. 1 c.c., ma solo la disciplina delle migliorie e delle addizioni, di cui agli
artt. 1592 e 1593 c.c.
* Cass. civ., sez. III, 8 novembre 1996, n. 9744, Riva c.
Lucia M.
b) Obbligo di pagamento del corrispettivo
b-1) In genere
L’obbligo del conduttore di osservare nell’uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell’art. 1587 n. 1 c.c., è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall’altro obbligo, sancito dall’art. 1590, di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l’osservanza dell’obbligazione di cui all’art. 1587 n. 1 (nella specie, si trattava dell’osservanza dell’obbligo di manutenzione nei termini contrattuali) e di agire nei confronti del conduttore inadempiente sia per la risoluzione del contratto, sia per la riduzione in pristino o l’esecuzione delle necessarie opere di manutenzione, ed in ogni caso per il risarcimento dei danni.
* Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1995, n. 8385, Albertin c.
Di Lernia ed altri.
Il mancato pagamento del canone di locazione
convenzionalmente fissato, non è giustificato se non quando sia stato
giudizialmente accertato, in via definitiva, che le somme pretese non sono
dovute o sono dovute nel minore ammontare corrisposto, creandosi altrimenti la
violazione del sinallagma contrattuale ed uno squilibrio tra le prestazioni
delle parti sulla base di un inammissibile comportamento di ragion fattasi con
la conseguenza che se tale comportamento assume il carattere della gravità in
relazione alla volontà espressa dalle parti, alla natura e alle finalità del
rapporto, soprattutto in relazione all’interesse dell’altro contraente, si
giustifica la risoluzione dei rapporto.
* Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1985, n. 2580.
La colpa dell’inadempiente, quale presupposto per la
risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione
è destinata a cadere solo a fronte di risultanze positivamente apprezzabili,
dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest’ultimo,
nonostante l’uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire
tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.
(Principio enunciato in tema di inadempimento del pagamento del canone
locatizio).
* Cass. civ., sez. III, 14 maggio 1983, n. 3328.
In caso di fallimento del conduttore di un immobile, fin
quando il curatore non esercita il recesso ex art. 80 legge fall., il locatore
conserva il proprio diritto al pagamento dei canoni nei termini pattuiti e la
correlativa obbligazione del curatore non si sottrae all’applicazione delle norme
generali sull’adempimento.
* Cass. civ., sez. III, 6 aprile 1983, n. 2421.
Nell’ipotesi di vendita dell’immobile locato, il conduttore
deve corrispondere il canone all’acquirente dal momento in cui ne sia venuto
comunque a conoscenza, anche in mancanza di una formale comunicazione; infatti,
la vendita del bene locato non comporta una cessione del contratto di locazione
inquadrabile nella norma di cui all’art. 1406 c.c. ma soltanto una successione
a titolo particolare del compratore nel rapporto di locazione per la quale,
contrariamente a ciò che avviene per la cessione del contratto per la quale si
richiede il consenso del contraente ceduto, non è necessario il consenso del
conduttore.
Cass. civ., sez. III, 6 settembre 1990, n. 9160, Manche c.
Sciorio.
Il pagamento del canone effettuato successivamente alla data
della domanda di risoluzione del contratto di locazione non è idoneo ad
impedire la chiesta risoluzione perché, a norma dell’art. 1453, ultimo comma,
c.c., da tale data l’inadempiente non può più adempiere la propria
obbligazione.
* Cass. civ., sez. III, 14 marzo 1984, n. 1745.
Le cause di risoluzione di un contratto di locazione per
inadempimento del conduttore debbono preesistere al momento in cui la
controparte propone la domanda giudiziale, cosicché il giudice del merito non
può prescindere dall’indagine primaria sulla sussistenza dell’inadempimento del
conduttore al momento della domanda, che vale a giustificare la risoluzione del
contratto di locazione, ancorché soggetto alla normativa vincolistica, ove si
concreti nella reiterazione della colpevole inadempienza nel ritardo nel
pagamento dei danni, quando abbia carattere di rilevante importanza e gravità
essendosi protratta anche al di là dei termini previsti dalla legislazione
vincolistica (art. 3 L. n. 841 del 1973) pure di fronte alle diffide intimate
— dopo un’iniziale tolleranza — dal locatore.
* Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 1987, n. 805.
L’uso che, in materia di locazione, regoli il termine per il
pagamento del canone non può essere considerato, giusta l’art. 8 disp. prel.
cod. civ., un uso normativo, non essendo richiamato dall’art. 1587, n. 2, cod. civ., ma va considerato come uso negoziale, operante in base all’art. 1340 cod.
civ. in quanto non escluso dalle parti, sicché la prova della sua esistenza va
data dal locatore che sulla sua base pretenda l’anticipata corresponsione del
canone.
* Cass. civ., sez. III, 1 marzo 1989, n. 1141, Guercio c.
Guercio.
L’invio di un assegno di conto corrente per effettuare il
pagamento del canone di locazione non ha efficacia liberatoria se non venga
accettato dal creditore locatore. Tuttavia, l’efficacia liberatoria può
ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata accettazione dei canoni nella forma
suddetta manifesti tacitamente il consenso del creditore ai sensi dell’art.
1197 c.c. alla prestazione diversa da quella dovuta e tale comportamento del
creditore può essere idoneo anche ad escludere lo stato soggettivo di colpa del
debitore inadempiente e, quindi, la mora idonea a permettere la risoluzione del
contratto.
* Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1995, n. 1326, Mangano c.
Cozzubbo.
La tolleranza del locatore, in ordine al pagamento del
canone, anziché presso il proprio domicilio in moneta avente corso legale, a
mezzo bonifico od accredito in conto corrente bancario, non implica, salvo
prova contraria a carico del conduttore, anche la tolleranza circa la
disponibilità della somma dovutagli oltre il termine pattuito per il versamento
del canone, di modo che, in difetto di quella prova, il conduttore assume i
rischi di eventuali ritardi o disguidi derivanti dal ricorso al servizio
bancario.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 28 dicembre 1990, n. 12210,
Picech c. Fabiano.
Il pagamento del canone di locazione, salva diversa
previsione del contratto, deve essere effettuato dal conduttore al domicilio
del locatore con moneta avente corso legale. La scelta di un diverso modo di
pagamento (nella specie: vaglia postale) comporta inadempimento di un’obbligazione
gravante sul conduttore, che in tanto può dar luogo alla risoluzione del
contratto, in quanto possa considerarsi colpevole, e cioè provocato dalla
deliberata volontà di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta, e di non
scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del locatore.
* Cass. civ.,
sez. III, 19 settembre 1980, n. 5310.
L’offerta irrituale delle pigioni scadute da parte del
conduttore, pur potendosi, in particolari circostanze, ritenere elemento
sufficiente per escludere l’inadempienza, di regola non può importare
liberazione del conduttore che può verificarsi solo per effetto del deposito
eseguito ai sensi dell’art. 1212 c.c. e il relativo accertamento dell’efficacia
liberatoria dell’offerta e, correlativamente, della legittimità o meno del
rifiuto di essa da parte del creditore, postula un’indagine che rientra nei
poteri del giudice di merito.
* Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 1980, n. 649.
Se nel corso di un rapporto di locazione decede uno dei
locatori, gli eredi di esso, per pretendere il pagamento del canone, hanno
l’onere di dimostrare la loro legittimazione, perché la modifica soggettiva del
contratto, innovando sulle modalità di adempimento (art. 1362, comma 2, c.c.),
determina uno stato di incertezza per il conduttore che il creditore ha l’onere
di rimuovere, onde rendere possibile la prestazione, in attuazione del
principio di buona fede nell’esecuzione del contratto; in mancanza
dell’assolvimento di tale onere di collaborazione è giustificato il rifiuto del
conduttore di pagare il corrispettivo ai nuovi contitolari del diritto, ed è
invece idonea a costituire la mora accipiendi l’offerta del canone
all’originario contitolare del relativo diritto.
* Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1997, n. 12328,
Cantalamessa ed altro c. Comandini.
L’invio di un titolo di credito improprio, quale un vaglia
postale, per effettuare il pagamento del canone di locazione non ha efficacia
liberatoria se non venga accettato dal creditore-locatore, sia perché, a norma
dell’art. 1277 c.c., i debiti pecuniari si estinguono solo con moneta avente
corso legale nello Stato, sia perché, a norma dell’art. 1182 c.c., essi debiti
vanno adempiuti nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, e l’invio
del vaglia comporta la sostituzione di questo domicilio con la sede
dell’ufficio postale presso cui il titolo è riscuotibile. Tuttavia l’efficacia
liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata accettazione dei
canoni nella forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del creditore, di
cui all’art. 1197 c.c., alla prestazione diversa da quella dovuta. Il detto
comportamento del creditore può essere idoneo anche ad escludere lo stato
soggettivo di colpa del debitore inadempiente, e quindi la sua mora, idonea a
permettere la risoluzione del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1981, n. 24.
Il rifiuto del conduttore di pagare il canone di locazione,
giustificato dall’avere il locatore omesso di consegnare le ricevute a canoni
già pagati (eccezione d’inadempimento), deve ritenersi contrario a buona fede —
ed è perciò causa di risoluzione del contratto di locazione ex art. 1453 c.c. —
se il conduttore stesso non si sia trovato nella necessità di servirsi delle
ricevute per non avere il locatore mai negato gli avvenuti pagamenti.
* Cass. civ., sez. III, 6 luglio 1977, n. 2987.
Gli interessi sui canoni locatizi non corrisposti dal
conduttore hanno natura moratoria in quanto ancorati alla mora ex art. 1282,
secondo comma, c.c. e quindi possono essere attribuiti soltanto se la parte li
domanda, e non pure d’ufficio.
* Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1983, n. 564.
b-2) Autoriduzione e contestazione del canone
E' in mora il conduttore che sospende la corresponsione del
canone concordato in attesa dell’esito del giudizio instaurato per la determinazione
di esso nella misura legale e per il conseguente rimborso, previa compensazione
fino alla concorrenza, con le somme pagate in più, perché l’eventuale credito
non è ancora né liquido né esigibile.
* Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1997, n. 1870, Busillo ed
altri c. Iacenda.
E' illegittima l’autoriduzione del canone di locazione prima
della instaurazione del giudizio per la sua determinazione, ferma la necessità
di valutare con particolare riguardo all’interesse del locatore a riceverlo
mensilmente, fino alla moratoria ex lege, nella misura pattuita la gravità di
tale inadempimento, da parte del giudice del merito, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1455 c.c.
* Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1997, n. 1870, Busillo ed
altri c. Iacenda.
In tema di locazione di immobili urbani, la cosiddetta
autoriduzione del canone, cioè il suo pagamento in misura inferiore a quella
convenzionalmente stabilita, in relazione alla dedotta esorbitanza di tale
ultima misura rispetto all’importo inderogabilmente fissato dalla legge,
costituisce un fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore provocando il
venir meno dell’equilibrio sinallagmatico convenzionale, restando nei poteri
del giudice, ai fini dell’accertamento di un inadempimento tanto grave da
giustificare la risoluzione del rapporto, la valutazione dell’importanza dello
squilibrio sinallagmatico avuto riguardo all’interesse del locatore in
relazione al suo diritto di ricevere il canone in misura legale.
* Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1990, n. 6403, Soc. Caruso
c. Durante.
In tema di locazione di immobili urbani ed in relazione a
controversie instaurate dopo l’entrata in vigore della L. n. 392 del 1978, il
conduttore convenuto per la risoluzione del contratto per morosità non può
opporre di avere versato il canone nella misura legale né può il giudice
accertare ex officio in via incidentale la effettiva misura del canone legale,
essendo il relativo accertamento riservato alla cognizione del pretore a
seguito di regolare azione del conduttore nelle forme e nei termini di cui agli
artt. 44 e 45 di detta legge, di guisa che, sin quando in questo ultimo
giudizio non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato l’esatta
misura del canone legale che venga a sostituire quella convenzionale, è
illegittima "l’autoriduzione" del canone, che provoca il venir meno
dell’equilibrio sinallagmatico convenzionale, fermo restando il potere del
giudice di merito di accertare ex art. 1455 cod. civ. se l’inadempimento sia
talmente grave da giustificare la risoluzione del rapporto, avuto riguardo
all’interesse del locatore a ricevere il canone nella misura dovuta.
* Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 1989, n. 4520, Vincenzi
c. Ronzani.
Nel giudizio di sfratto per la morosità del conduttore, la
determinazione dell’esatto ammontare del canone di locazione — che venga da
quello contestato al fine di escludere l’imputatogli inadempimento — non può
essere compiuta ex officio dal giudice, dovendo il conduttore proporre
specifica azione, a norma della previgente legislazione vincolistica, ovvero
secondo la nuova disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978. Pertanto, l’omesso
previo accertamento in via definitiva dei precedenti indebiti a seguito di quel
giudizio, comporta che la mancata corresponsione (anche in parte) dei canoni
pattuiti attuata unilateralmente dal conduttore concreta un’ipotesi di ragion
fattasi, dando luogo ad un vero e proprio inadempimento colpevole, in relazione
a quel dovere dell’esatto e puntuale adempimento del contratto stipulato e
della principale obbligazione con esso prevista, da cui il conduttore stesso
può venire esentato non dalla mera pendenza del giudizio di adeguamento del
canone, bensì solo dalla definitiva soluzione in suo favore di tale giudizio.
* Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1983, n. 1777.
In tema di risoluzione del contratto di locazione di
immobile urbano per morosità, la questione se il conduttore sia incorso o meno
in una inadempienza autoriducendo il canone, dipende dall’accertamento del
quantum del suo debito solo quando il conduttore medesimo si sia limitato a non
corrispondere le parti di canone da lui ritenute espressione di un’indebita
maggiorazione, e non anche quando la mancata corresponsione si sia estesa alle
quote non contestate.
* Cass. civ., sez. III, 13 maggio 1987, n. 4382.
In tema di locazione di immobili urbani la mancata
corresponsione (anche in parte) dei canoni pattuiti attuata unilateralmente dal
conduttore concreta un’ipotesi di ragion fattasi, dando luogo ad un vero e
proprio inadempimento colpevole, in relazione a quel dovere dell’esatto e
puntuale adempimento del contratto stipulato e della principale obbligazione
con esso prevista, da cui il conduttore stesso può venire esentato non dalla
mera pendenza del giudizio di adeguamento del canone, bensì solo dalla
definitiva soluzione in suo favore di tale giudizio.
* Cass. civ., sez. III, 13 maggio 1987, n. 4382.
Il pagamento del canone di locazione costituisce la
principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è
consentito di astenersi dal versare il corrispettivo e di determinare
unilateralmente il canone da corrispondere nel caso in cui si verifichi una
riduzione o diminuzione del godimento del bene, ancorché tale evento sia
assunto come ricollegabile al fatto del locatore, legittimando l’art. 1460 c.c.
la sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione soltanto
allorché manchi completamente la prestazione della controparte: con la
conseguenza che, pena la risoluzione del contratto, per il conduttore si pone
l’obbligo di previamente esperire l’apposito giudizio per l’esatta
determinazione del canone.
* Cass. civ., sez. III, 17 maggio 1983, n. 3411, Egitto c.
Chiancone.
Alla stregua della disciplina della L. n. 392 del 1978,
l’esame delle domande relative alla determinazione del canone nella sua misura
legale ed alla ripetizione delle somme che il conduttore assume di aver
corrisposto in eccedenza rispetto alla misura dovuta non costituisce sempre un
momento pregiudiziale, in senso logico e giuridico, per la decisione della
domanda di risoluzione del contratto per morosità. Infatti — atteso, in
particolare, il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 45 della legge (secondo
cui, fino al termine del giudizio sulla determinazione del canone, il locatario
è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato) — la
questione se il conduttore sia incorso o meno in un'inadempienza autoriducendo
il canone dipende dalla questione relativa all’accertamento del quantum del suo
debito (con la conseguente necessità, ex art. 295 c.p.c., della sospensione del
giudizio per la risoluzione del contratto sino alla definizione del giudizio
sulla determinazione del canone) solo quando il conduttore medesimo si sia
limitato a non corrispondere le parti di canone da lui ritenute espressione di
un’indebita maggiorazione e non anche quando la mancata corresponsione si sia
estesa alle quote non contestate, specialmente se l’importo di queste ultime
sia notevolmente superiore all’importo delle prime, poiché, in tal caso,
l’esito (qualunque esso sia) del separato giudizio relativo all’accertamento
del debito per le parti contestate quali indebite maggiorazioni non potrà
eliminare il mancato adempimento di cui si fa questione ai fini della
risoluzione del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1983, n. 4371.
b-3) Pubblica amministrazione
Nel caso di pagamenti da effettuare dalla pubblica
amministrazione in esecuzione di contratti stipulati iure privatorum, sono
applicabili i principi generali e le norme stabilite dalla legge comune, con
particolare riguardo a quelle relative all’accertamento dell’inadempimento, ai
fini della risoluzione del contratto, non potendosi desumere una diversa
disciplina dalle norme contenute nel regolamento per la contabilità dello Stato
(r.d. 23 maggio 1924, n. 827), ed in particolare dall’art. 270 di tale
regolamento. Pertanto, il ritardo nell’adempimento da parte della pubblica
amministrazione (nella specie: pagamento del canone di locazione), dovuto al
mancato esaurimento dei vari stadi cui è soggetta la spesa, lungi dal liberare
l’amministrazione della responsabilità per inadempimento, costituisce, invece,
non equivoco elemento di colpa nel comportamento della stessa che, pur
consapevole del tempo necessario per i vari incombenti, non si è curata di
iniziare le pratiche e di seguirle diligentemente nel loro iter, sì da poter
adempiere esattamente alle obbligazioni assunte.
* Cass. civ., sez. III, 13 maggio 1983, n. 3271.
La pubblica amministrazione che non assolva l’obbligo del
pagamento del canone di un contratto di locazione alle scadenze pattuite, per
escludere la colposità del proprio inadempimento, e, quindi, per evitare la
risoluzione del contratto e la corresponsione degli interessi moratori, non può
limitarsi ad invocare la mancata formazione del titolo di spesa, secondo le norme
della contabilità dello Stato, ma deve dedurre e dimostrare che il ritardo
nella formazione di detto titolo dipenda da giustificate ragioni attinenti al
relativo procedimento, e non dalla propria inerzia. Fra tali ragioni non può
annoverarsi il mancato adempimento, da parte del privato locatore, all’obbligo
del versamento dell’imposta di registro, trattandosi di circostanza non
ostativa al procedimento contabile di liquidazione della spesa.
* Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1982, n. 5406, Assessorato Is.
c. Corona.
b-4) Interessi legali
Nel caso di morosità del conduttore per più canoni mensili della locazione, spetta al locatore stabilire a quali dei canoni, scaduti e non corrisposti, debbano essere imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle contrarie indicazioni di quest’ultimo.
* Cass. civ., sez. III, 6 luglio 1983, n. 4559.
Gli interessi sui canoni locatizi non corrisposti dal
conduttore hanno natura moratoria in quanto ancorati alla mora ex art. 1282,
secondo comma, c.c. e quindi possono essere attribuiti soltanto se la parte li
domanda, e non pure d’ufficio.
* Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1983, n. 564.
b-5) Oneri accessori
Il conduttore richiesto del pagamento degli oneri
condominiali deve considerarsi automaticamente in mora alla scadenza del
termine di due mesi se in tale termine non abbia chiesto l’indicazione
specifica delle spese e dei criteri di ripartizione o di prendere visione dei
documenti giustificativi non essendovi per il locatore, in mancanza della
richiesta del conduttore, alcun onere di indicazione specifica delle predette
spese e dei predetti criteri.
* Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 1996, n. 540, Cavola c.
Iadonna.
Nella disciplina ordinaria del c.c., rientra nell’autonomia
negoziale dei contraenti stabilire se il conduttore debba corrispondere al
locatore, oltre il canone pattuito, anche l’importo delle spese condominiali,
ovvero se tale prestazione debba rimanere, in tutto o in parte, a carico del
locatore. *
Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 1991, n. 1002, D’Amico c.
Cardelli.
In tema di locazione di immobili, qualora il servizio
condominiale (nella specie, servizio di pulizia), venga prestato in maniera
inadeguata, il conduttore dell’appartamento sito nello stabile al quale detto
servizio si riferisce può eccepire nei confronti del proprietario-locatore la
sua inadempienza e chiedere giudizialmente di essere esonerato dal pagamento
delle relative spese.
* Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1997, n. 11388, Enasarco
c. Bitturini ed altri.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina
della locazione degli immobili urbani, di cui alla L. n. 392 del 1978,
l’obbligazione del conduttore, concernente il pagamento degli oneri accessori —
considerata autonoma rispetto all’altra attinente al pagamento del canone — è
divenuta parte integrante della struttura sinallagmatica del contratto, con la
conseguenza che il suo inadempimento, solo se superiore a due mensilità del
canone, dà al locatore il diritto di ottenere la risoluzione del contratto di
locazione, salvo per il conduttore il potere di paralizzare tale domanda con
l’eccezione di inadempimento per non avere ottenuto dal locatore l’indicazione
specifica delle spese condominiali e non aver potuto esercitare la facoltà di
prendere visione dei relativi documenti giustificativi.
* Cass. civ., sez. II, 10 agosto 1982, n. 4490.
A giustificare la risoluzione di un contratto di locazione,
sia esso soggetto o meno a proroga legale, e quindi anche alla luce della
normativa vincolistica, non è necessario che l’inadempimento del conduttore si
sia concretato nella mancata corresponsione del canone, ma è sufficiente anche
la reiterata e colpevole inadempienza, da parte del conduttore medesimo, nel
pagamento delle spese relative ai servizi accessori della locazione, qualora
abbia carattere di rilevante importanza e gravità.
* Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1983, n. 1463.
b-6) Legittimazione ad agire a seguito di mancato pagamento
Qualora la locazione riguardi un immobile appartenente in
comproprietà a più soggetti, ciascuno di essi è creditore in solido, con gli
altri, del canone locatizio e può, pertanto, agire da solo per ottenere il
pagamento, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli
altri comproprietari.
* Cass. civ., sez. III, 2 aprile 1977, n. 1246.
La domanda di risoluzione per morosità di un unico contratto
di locazione con più conduttori deve essere proposta nei confronti di tutti in
quanto, attesa la natura costitutiva dell’azione, si verte in ipotesi di
litisconsorzio necessario.
* Cass. civ., sez. III, 6 giugno 1983, n. 3866.
c) Obbligo di consentire la visita della cosa locata
Il locatore, nonostante il silenzio del titolo, può visitare
e far visitare la cosa locata, con le modalità di cui agli usi, al fine di
poter stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso,
di vendere la cosa, ecc. Il conduttore, che opponga ingiustificati rifiuti
all’effettuazione di tali visite, incorre in inadempimento, che può costituire
causa di risoluzione del contratto.
* Cass. civ.,
sez. III, 17 settembre 1981, n. 5147.