ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA
SOMMARIO: a) Competenza; b) Discrezionalità; c) Esercizio arbitrario delle proprie ragioni; d) Giurisprudenza costituzionale; e) Poteri del prefetto; f) Proroga; g) Senzatetto; h) Sospensione.
a) Competenza
Ai
fini dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti
ad uso abitativo. le questioni relative alla necessità del locatore per la
concessione della forza pubblica rientrano nell’esclusiva competenza
dell’autorità prefettizia.
* Pret. civ. Padova, 4 dicembre 1997, n. 1315, Alibardi c. Agostini, in
Arch. loc. e cond. 1998, 105.
Le
norme di cui al D.L. 30 dicembre 1988. c. 551, convertito con modificazioni
dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61, fanno obbligo al Prefetto di assicurare ai
proprietari, in possesso dei requisiti di legge, l’assistenza della forza
pubblica, ma al tempo stesso lasciano alla sua prudente e responsabile
valutazione, con riferimento alle diverse realtà locali, il compito di
stabilire - sulla base di criteri predeterminati - il tempo, le modalità e la
gradualità dell’intervento, in guisa da evitare da un lato che l’ordine di
rilascio dell’immobile, impartita dal Pretore, risulti tamquam non esset e,
dall’altro, che la sua esecuzione, ove lasciata alle sole cure del proprietario,
possa determinare incontrollabili (per quanto antigiuridiche) reazioni da parte
del conduttore sfrattato con possibili negativi riflessi sull’ordine pubblico.
Trattasi di procedimento che assume inequivoche connotazioni di procedimento
amministrativo dal punto di vista sia soggettivo (cioè per l’Autorità cui è
affidato il suo svolgimento) che oggettivo (cioè per gli specifici interessi
pubblici che è preordinato a tutelare) per cui ad esso certamente si applica la
legge sulla trasparenza n. 241 del 1990.
* Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 1995, n. 108, Ministero dell’Interno c. Carmignato, in Arch. loc. e cond. 1995, 127.
È
illegittimo, perché viziato da incompetenza assoluta, l’atto amministrativo con
il quale la Commissione prefettizia, dopo aver prima graduato la forza pubblica
per un determinato giorno, differisce l’esecuzione ad altra data. Detto atto va
disapplicato dal giudice dell’esecuzione investito dell’opposizione agli atti
esecutivi.
* Pret. civ. Torre Annunziata, sez. dist. Sorrento, 2 maggio 1994, n. 156,
Celentano c. Marotta ed altra, in Arch. loc. e cond. 1995, 181.
Trascorsi
i quarantotto mesi previsti dall’art. 3, n. 5, L. n. 61/1989 entro i quali deve
essere concessa l’assistenza della forza pubblica per l’esecuzione di qualsiasi
sfratto ad uso abitativo, anche se per finita locazione, il pretore, quale
giudice dell’esecuzione, non è più competente ad emettere pronunce di decadenza
ex artt. 2 e 3 della L. n. 61/1989 venendo a cessare qualsiasi sua competenza
in merito.
* Pret. civ. Roma, sez. V, 19 luglio 1993, n. 4628, Facconio c. Silva, in
Arch. loc. e cond. 1993, 802.
Il pretore, quale giudice dell’esecuzione, è incompetente a valutare e decidere in ordine alla mancata concessione dell’assistenza della forza pubblica negli sfratti per finita locazione ad uso abitativo anche se sono scaduti i quarantotto mesi previsti dall’art. 3, n. 5, L. n. 61/1989 trattandosi di
valutazioni attinenti la discrezionalità della P.A. e quindi di competenza del
giudice amministrativo.
* Pret. civ. Roma, sez. V, ord. 16 luglio 1993, Contera c. Angeli, in Arch.
loc. e cond. 1993, 802.
Nel
caso di disponibilità di altra abitazione da parte del conduttore, la
valutazione dei tempi necessari per la eliminazione di tutti gli inconvenienti
che ostano ad un’immediata utilizzazione dell’immobile medesimo da parte del
proprietario non compete al giudice dell’esecuzione, ma potrà essere effettuata
dal prefetto in sede di assegnazione dell’assistenza della forza pubblica, al
fine dell’esecuzione dello sfratto.
* Pret. civ. Napoli, sez. VII, 29 giugno 1991, n. 3603, Troise c. Vigo, in
Arch. loc. e cond. 1992, 420.
L’autorità
amministrativa (prefetto) non ha alcun potere o facoltà di stabilire se un
procedimento di rilascio da eseguire in un dato circondario, in un determinato
periodo di tempo, ricada o meno tra quelli da eseguire con l’assistenza della
forza pubblica. Questo giudizio di specie spetta all’ufficiale giudiziario e -
in caso di difficoltà - al giudice dell’esecuzione.
* Pret. civ. Pietrasanta, ord. 8 maggio 1990, Nardini c. Ricci, in Arch.
loc. e cond. 1990, 575.
L’autorità
amministrativa non ha alcun potere o facoltà. ex art. 31, n. 61/1989, di
stabilire se un procedimento di rilascio da eseguirsi in un dato circondario in
un determinato periodo di tempo, ricada o meno tra quelli da eseguire con
l’assistenza della forza pubblica, per cui il provvedimento del prefetto che
statuisca in tal senso è inesistente perché preso in carenza assoluta di
potere, spettando il relativo giudizio all’ufficiale giudiziario e, in caso di
difficoltà, al giudice dell’esecuzione.
* Pret. civ. Pietrasanta, 24 marzo 1990, Mazzotti c. Santanchè, in Arch. loc.
e cond. 1990, 342.
L’attività
amministrativa del prefetto nell’esecuzione degli sfratti per finita locazione,
di cui all’art. 3 D.L. 30 dicembre 1988 n. 551, conv. con mod. dalla L. 21
febbraio 1989, n. 61, non può intaccare il diritto soggettivo dell’esecutante,
di cui all’art. 608 comma secondo c.p.c., di ottenere effettiva esecuzione del
provvedimento di sfratto o di licenza del giudice. Per cui l’esecutante che ha
già ottenuto la monitoria e l’accesso dell’ufficiale giudiziario. di cui
all’art. 608 c.p.c., ma non ha ancora ottenuto, per l’interposizione
dell’attività prefettizia all’interno del processo giudiziario, l’effettiva
esecuzione dello sfratto, non può essere considerato decaduto dai suoi diritti,
di cui all’ art. 608 c.p.c. e il pretore, investito ex art. 610 c.p.c., può
rifissare l’accesso dell’ufficiale giudiziario.
* Pret. civ. Torino, ord. 1 agosto 1996, Brunelli c. Gualtieri, in Arch.
loc. e cond. 1996, 765.
A
seguito del mancato accoglimento della richiesta di un privato di accesso a
documenti amministrativi concernenti l’impiego della forza pubblica in
riferimento ad una procedura di sfratto, è configurabile una situazione
giuridicamente tutelabile davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art.
25, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (che individua un caso di
giurisdizione esclusiva, poiché la disposizione citata fa riferimento, senza
distinzioni, alle impugnazioni avverso le determinazioni della P.A. concernenti
il diritto di accesso) - fermo restando che appartiene al merito del giudizio
l’accertamento circa l’esistenza o meno del diritto fatto valere - perché il
diritto di accesso, disciplinato dagli artt. 22 ss. della legge citata,
compresi nel capo quinto della legge, ha un ambito di applicazione non limitato
a quello dei procedimenti amministrativi, regolati dai capi precedenti, essendo
riconosciuto "a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti", e poiché, comunque, la concessione della forza
pubblica per l’esecuzione degli sfratti (procedimentalizzata con l’istituzione
a livello provinciale di commissioni consultive per la individuazione dei criteri
circa l’impiego della forza pubblica e l’attribuzione al prefetto della
competenza a determinare tali criteri sulla base di determinate priorità
fissate dalla legge: cfr. l’art. 3 DL. n. 708 del 1986, convertito dalla legge
n. 899 del 1986 e l’art. 4 del DL. n. 551 del 1988, convertito dalla legge n.
61 del 1989) appartiene interamente ed esclusivamente all’ambito
amministrativo, nonostante il suo collegamento con l’esecuzione di un
provvedimento giurisdizionale.
* Cass. civ., Sezioni Unite un., 16 dicembre 1996, n. 11214, Prefetto di Roma c. Azzali ed altro, in Arch. loc. e cond. 1997, 223.
b) Discrezionalità
L’azione
esecutiva, come strumento del diritto sostanziale, costituisce un diritto
soggettivo pubblico del singolo ad ottenere dallo Stato quelle attività che si
rendano necessarie all’esercizio del diritto riconosciuto nel titolo, tra le
quali rientra senza dubbio anche l’uso della forza pubblica: la P.A.. può negare
al privato l’assistenza della forza pubblica soltanto per comprovate esigenze
di servizio, che rendano temporaneamente indisponibile la forza pubblica e che
sostanzialmente costituiscano causa di forza maggiore.
* Trib. civ. Genova, 27 maggio 1997, n. 1352, Linoso c. Ministero
dell’Interno, in Arch. loc. e cond. 1997, 847.
L’azione
esecutiva, in quanto strumentale rispetto al diritto riconosciuto nel titolo,
costituisce un diritto soggettivo pubblico del singolo ad ottenere dallo Stato
quelle attività che si rendano necessarie per l’esercizio del diritto
riconosciuto nel titolo e fra tali attività deve senza dubbio annoverarsi l’uso
della forza pubblica. Pertanto, il provvedimento di concessione o di diniego
della forza pubblica nell’ipotesi di esecuzione di sfratto non ha margine di
discrezionalità se non con riferimento esclusivamente alla disponibilità della
forza e ad eventi equivalenti (al limite anche per un gravissimo fatto
impeditivo per il conduttore, purché assolutamente momentaneo) e, sempre, per
tempi tecnici assolutamente ristretti.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 27 ottobre 1981, n. 1694, Min. Interno c.
Abbatangelo, in Arch. loc. e cond. 1981, 421.
c) Esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Non
esclude il reato di esercizio arbitrario di private ragioni la circostanza che
la questura abbia concesso l’assistenza della forza pubblica e ne abbia dato
pubblica notizia, qualora il locatore, nel giorno fissato per l’esecuzione
dello sfratto, provveda a sostituire la serratura della porta dell’appartamento
del conduttore, in assenza dell’ufficiale giudiziario.
* Pret. pen. Milano, sez. I, 28 ottobre 1993, n. 4536, Catapano e altra, in
Arch. loc. e cond. 1994, 143.
d) Giurisprudenza costituzionale
È
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1 e 3 del d. l. 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare
l’eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito con modificazioni
nella l. 21 febbraio 1989, n. 61, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, in quanto non vi è alcuna omogeneità fra l’ipotesi che il
locatore faccia valere la propria necessità come causa di priorità
nell’ottenimento della forza pubblica, ai fini dell’esecuzione del proprio
titolo rispetto ad altri locatori richiedenti del pari la detta assistenza, e
l’ipotesi che il conduttore esecutato intenda far valere la non persistenza
della necessità del locatore, accertata nel giudizio di cognizione fra le dette
due parti, per opporsi all’esecuzione promossa dal locatore.
* Corte cost., ord. 26 marzo 1989, n. 142, Panariello c. Castellano, in
Arch. loc. e cond. 1990, 207.
e) Poteri del prefetto
È
illegittimo il decreto prefettizio di costituzione della commissione sui
criteri di concessione della forza pubblica per l’esecuzione dei rilasci di
immobili ad uso abitativo e di cui all’art. 4 L. 22 febbraio 1989, n. 61, ove
il rappresentante delle organizzazioni dei proprietari sia stato nominato su
designazione non di tutte le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, ma solo di alcune.
* Tar Liguria, sez. I, 13 febbraio 1992, n. 88. Confedilizia c. Ministero
dell’interno, Ass. piccoli proprietari case di Imperia e U.P.P.I., in Arch.
loc. e cond. 1992, 178.
Il
potere del prefetto di stabilire i criteri per l’impiego della forza pubblica
nell’assistenza all’ufficiale giudiziario, in sede di esecuzione degli sfratti
presuppone che vi sia una effettiva disponibilità di uomini delle forze
dell’ordine da utilizzare nello specifico impiego. (Nella specie un
provvedimento prefettizio aveva sospeso l’esecuzione degli sfratti non
concedendo la forza pubblica per i mesi in cui si erano svolti in Firenze i
campionati mondiali di calcio e le elezioni).
* Tar Toscana, sez. I, 18 dicembre 1991, n. 669, Confedilizia di Firenze ed
altro c. Pref. Firenze, Muller e U.P.P.I. di Firenze, in Arch. loc. e cond.
1992, 178.
f) Proroga
Ogni
provvedimento amministrativo deve essere motivato, e la motivazione deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell’amministrazione. Sono pertanto illegittimi il parere non
motivato con il quale la Commissione provinciale per la graduazione degli
sfratti decida la proroga per la concessione dell’assistenza della forza
pubblica, ed il successivo provvedimento prefettizio che si limiti a recepirne
il contenuto.
* Tar Toscana, sez. I, 9 marzo 1995, n. 240, Grippo c. Prefetto di Pistoia
ed altri, in Arch. loc. e cond 1995, 902.
g) Senzatetto
È
illegittima, per mancanza del presupposto della carenza di una disciplina
legislativa e regolamentare che abbia specificamente considerato la situazione
in oggetto, l’ordinanza con la quale il Prefetto di Roma aveva disposto che la
quota di appartamenti sfitti che gli istituti di previdenza e le compagnie
assicuratrici devono annualmente mettere a disposizione dei senzatetto, dovesse
essere interamente assegnata, per due anni, a particolari categorie di
sfrattati. Inoltre, la priorità riconosciuta dall’ordinanza prefettizia in sede
di assegnazione degli alloggi a coloro che si sono rifiutati di obbedire
all’ordine di rilascio impartita dal giudice, sì da provocare l’intervento
della forza pubblica, non può non avere, come effetto immediato, il
generalizzarsi di tale situazione di ribellione e di minaccia per l’ordine
pubblico, dal momento che al comportamento illegittimo viene riconosciuta
valenza privilegiata agli effetti dell’assegnazione degli alloggi. In tal modo
risultano premiati ed incentivati comportamenti antigiuridici idonei ad
aggravare le tensioni sociali, che l’ordinanza dichiara invece di voler prevenire.
* Cons. Stato, sez. IV, 2 giugno 1994, n. 467, Prefetto di Roma e altri c.
Soc. Alleanza Assicurazioni ed altri, in Arch. Ioc. e cond. 1994, 572.
h) Sospensione
Per
i titoli esecutivi di rilascio di immobili urbani destinati ad uso di
abitazione - nei comuni ad alta tensione abitativa - la sospensione totale
dell’esecuzione di cui all’art. 1, L. 21 febbraio 1989 n. 61 opera solo per
titoli di formazione anteriore al 30 aprile 1989: i provvedimenti emessi e
divenuti esecutivi dopo il 30 aprile 1989 - e quindi di formazione successiva
alla scadenza del termine di sospensione delle esecuzioni - non sono soggetti
al regime di graduazione degli sfratti.
* Trib. civ. Genova, 27 maggio 1997, n. 1352, Linoso c. Ministero dell’Interno,
in Arch. loc. e cond. 1997, 847.
L’art.
1, L. n. 61/1989 dispone la sospensione dell’esecuzione del rilascio di
immobili in numerosi centri soltanto sino al 30 aprile 1989 e l’art. 3 dispone
che, terminato il periodo di sospensione, l’assistenza della forza pubblica per
l’esecuzione di rilasci sospesi sino al 30 aprile 1989, ai fini della
esecuzione di cui all’art. 1, avverrà secondo i criteri stabiliti dal prefetto;
è pertanto evidente che il caso di specie (data di rilascio fissata per il 30
giugno 1992) non è sottoposto alla regolamentazione della L. n. 61/1989 atteso
che termine del contratto, intimazione, convalida, precetto, esecuzione sono
successivi al 30 aprile 1989.
* Pret. civ. Trani, ord. 14 novembre 1992, Simone c. Lattanzio, in Arch. loc.
e cond. 1993, 817.
Il
provvedimento con il quale il prefetto abbia sospeso l’esecuzione di un
provvedimento di rilascio di immobile per finita locazione è illegittimo e deve
essere disapplicato dal giudice dell’esecuzione chiamato a dare i provvedimenti
occorrenti per l’ulteriore corso dell’esecuzione, in quanto il prefetto, ai
sensi dell’art. 3, comma primo, del D.L. n. 551/1988 convertito nella L. n.
61/1989, ha il compito di dettare criteri di ordine generale circa l’assistenza
della forza pubblica e non può scendere nell’esame dei casi particolari.
* Pret. civ. Firenze, ord. 31 agosto 1990, Iovino e altro c. Auditore, in
Arch. loc. e cond. 1991, 642.
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