ANTENNE CONDOMINIALI
SOMMARIO: a) Inquinamento elettromagnetico (telefonia
cellulare); b) Installazione; c) Manutenzione; d) Ponte radio; e)
Ricetrasmittenti; f) Sul balcone di un appartamento.
a) Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare)
In materia di installazione di stazioni radio base per
telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una
relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose
subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli impianti,
deve cautelarmente essere considerato prevalente l’interesse primario alla
salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con
conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati
urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e l’attivazione
dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia
cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).
* Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997, Soc. Omnitel c.
Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma e Codacons.
L’installazione di un ripetitore per telefonia cellulare su
di un lastrico solare situato in un edificio condominiale non costituisce
violazione dell’art. 1122 c.c., in quanto: a) non sussiste alcun riscontro
scientifico della pericolosità di tale impianto per la salute dei condomini; b)
la concessionaria del servizio di telefonia presenti all’autorità competente un
progetto che attesti come l’impianto suddetto non arrechi danni alla statica
dell’edificio.
* Trib. civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio
di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e Cella.
In materia di installazione di stazioni radio base per
telefonia cellulare, in presenza di documentazione, consistente in una
relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose
subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli impianti,
deve cautelarmente essere considerato prevalente l’interesse primario alla
salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con
conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono dichiarati
urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e l’attivazione
dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia
cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).
* Tar Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806,
Codacons e Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma c.Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni e Soc. Omnitel.
b) Installazione
Il diritto all’installazione di antenne ed accessori - sia
esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa
nel diritto primario all’informazione e diretta alla attuazione di questo (art.
21, Cost.) - limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro
coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il
diritto di proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del
proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale
sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un’antenna
televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda
invece installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare
tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da
parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio
apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali
ipotesi, una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla,
con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto
all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini
previsti dall’art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente all’assemblea,
senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato
espressamente la propria opposizione alla delibera stessa.
* Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399, Acinapura
c. Cond. via Colli.
L’art. 1 della L. 6 maggio 1940, n. 554, con lo stabilire
che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi
all’installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al
funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli
stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù, ma si limita
all’attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti,
all’installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro
la volontà di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura
personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo
indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare
nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo.
Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell’installare
un’antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell’edificio, legittimato
all’azione di risarcimento del danno proposta dal condominio é il solo
locatario e non anche il locatore-proprietario dell’appartamento.
* Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176, Cond.
Pollaiuol. c. Parodi.
Gli artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con
riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma
applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l’art. 231 del d.p.r.
29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell’edificio non possono
opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso
stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi,
attribuiscono al titolare dell’utenza il diritto all’installazione dell’antenna
sulla terrazza dell’edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al
libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti la rimozione
od il diverso collocamento dell’antenna, che resta a carico del suo utente,
all’uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi
abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell’antenna non può essere
condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all’utente
provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento
dell’antenna.
* Cass. civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862.
Il diritto riconosciuto dall’art. 232, secondo comma, D.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari
di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si
configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale,
avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita,
all’informazione e, pertanto, va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di
valutazione pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso relative
rientrano fra quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla
competenza per valore del tribunale, a norma dell’art. 9, secondo comma, c.p.c.
* Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139, Carro L. c.
Carro A.
In tema di compossesso, ricorre l’ipotesi dello spoglio
quando l’atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato
i limiti del compossesso (impedendo o rendendo più gravoso l’uso paritario
della res agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l’apprensione
esclusiva del bene, con mutamento dell’originario compossesso in possesso
esclusivo, ne consegue che, con riguardo all’utilizzazione del tetto di un
immobile da parte di uno dei compossessori mediante l’installazione di
un’antenna ricetrasmittente, la configurabilità di uno spoglio o di una
turbativa del possesso nei confronti degli altri compossessori postula, necessariamente,
l’accertamento di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte di
costoro, conseguente allo specifico comportamento in concreto tenuto dal primo
utilizzatore.
* Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517, Obbialero c.
Esposito.
Il diritto di installare l’antenna televisiva comprende la
facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera, ivi
compreso il diritto di accedere temporaneamente attraverso la proprietà aliena,
e tale imposizione del limite al diritto di proprietà è da riconoscersi a
favore non solo di chi è titolare di un diritto di comproprietà o di altri
diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo.
* Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.
Il diritto di installazione di antenna non ha natura reale,
ovvero non si configura come una speciale limitazione del diritto di proprietà,
inquadrabile in un’ipotesi di servitù coattiva, ma personale, poiché la norma
che lo contempla prescinde, nell’attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di
proprietà o di un altro diritto reale sull’appartamento ed ha la propria
origine in un rapporto obbligatorio ex lege, onde lo stesso ha diretta
rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale, è da
ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario.
* Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990.
E' tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei
condomini di un edificio di passare attraverso l’appartamento di un altro
condomino al fine di poter installare un’antenna televisiva sul tetto
dell’edificio, purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto
di proprietà di quest’ultimo.
* Pret. civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989, Marras e altri c.
Salata.
Il diritto di installare un’antenna TV spetta esclusivamente
al condomino e all’inquilino dello stabile interessato all’installazione, ma
non all’utente che non abita in tale stabile. Appare quindi manifestamente
infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, nella parte in cui, in violazione dell’art. 21 Cost., non prevede la
possibilità di installare antenne TV anche sui terrazzi degli stabili adiacenti
a quello in cui abita l’utente ove questi non capti sufficientemente i segnali
televisivi con l’antenna installata sul proprio stabile a causa della
interclusione di quest’ultimo tra edifici più alti.
* Corte app. civ. Lecce, 8 febbraio 1994.
L’installazione su di un lastrico solare di proprietà di un
condomino di un ripetitore per telefonia cellulare, con utilizzo delle cose
comuni che consista esclusivamente nell’ancoraggio dell’impianto suddetto ai
muri esterni, non configura alcuna violazione dell’art. 1102 c.c.
*Trib. civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di
Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e Cella.
L’inquilino di un immobile condominiale ha un diritto
personale e non reale, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1990, n. 233,
di installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul
terrazzo di copertura dello stabile (sia comune che di proprietà esclusiva di
alcuni condomini) e di compiere tutte le attività necessarie alla sua messa in
opera ed al suo funzionamento: tale diritto — tutelabile in via cautelare col
ricorso ex art. 700 c.p.c. —compete, pertanto, in via autonoma ed immediata,
anche al detentore qualificato (conduttore o comodatario) dell’alloggio.
* Trib. civ. Palermo, 13 maggio 1991.
L’art. 1 della L. 6 maggio 1940 n. 554 — che sancisce il
diritto del condomino ad installare un’antenna sul terrazzo comune o di
proprietà altrui — si applica anche all’esercizio di attività radiofonica in
una unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta
attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di
impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il
solo limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero
uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla
proprietà medesima od a terzi.
* Trib. civ. Latina, 16 novembre 1992.
Il diritto all’installazione di una antenna parabolica sul
lastrico solare condominiale non va riferito al parametro dei diritti reali su
cosa altrui, ma costituisce una facoltà compresa nell’amplissimo diritto
primario alla libera manifestazione del pensiero ed è, pertanto, soggetto alla
tutela prevista dall’art. 700 cod. proc. civ.
*Pret. civ. Manfredonia, 4 maggio 1989, n. 16, Agenzia
Ippica c. Condominio Palazzo di Largo San Francesco nn. 21/42 di Manfredonia
c) Manutenzione
Il difetto di manutenzione dell’antenna televisiva è
suscettibile di creare pericolo nella statica dell’antenna medesima,
pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto all’informazione
televisiva per cui è legittima la richiesta di tutela in via d’urgenza ex art.
700 cod. proc. civ., da parte del locatore che sia impedito alla manutenzione
predetta dal conduttore.
* Pret. civ. Roma, sez. I, decr. 13 giugno 1983, Durante ed
altri c. Gay e altro.
La ristrutturazione dell’antenna centralizzata televisiva
già esistente, comportante lo smantellamento delle strutture preesistenti allo
scopo di ampliare la gamma dei programmi da ricevere, non costituisce
innovazione.
* Trib. civ. Genova, 18 giugno 1988, n. 1850.
Il passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da
questi incaricato attraverso l’abitazione di un condomino, al fine di eseguire
dalle finestre di esso interventi di riparazione o manutenzione di cavi di
collegamento ad una antenna installata sul tetto dell’edificio condominiale,
con sacrificio della libertà di domicilio, non è consentito dagli artt. 397 e
232 comma 4, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, interpretati in modo conforme
alla Costituzione, quando gli interventi stessi siano possibili in altro modo,
ancorché più costoso.
*Corte app. civ. Milano, 30 giugno 1995.
d) Ponte radio
In materia di radiodiffusione, il reato di cui all’art. 195,
secondo comma, D.P.R. n. 156/1973, che si riferisce soltanto all’installazione
o all’esercizio senza concessione di un impianto, non è configurabile in
relazione all’installazione di un semplice "ponte radio", che non può
certamente considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un
semplice "collegamento di telecomunicazione" per migliorare il segnale
in un determinato bacino di utenza.
*Cass. pen., sez. III, 19 maggio 1997, n. 1653 (cc. 10
aprile 1997), Calcante.
e) Ricetrasmittenti
Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di
non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di
radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi
un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei
limiti in cui ciò non si traduca in un’apprezzabile menomazione dei loro
diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve
essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa regolamentazione delle
antenne da radioamatore nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n. 554 e del
d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione
radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne
radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell’installatore costituito
dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario
alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero
altrui, contemplato dall’art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari
dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell’analogo caso delle
antenne da radioamatore.
* Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418, Rudelli c.
Cerina.
Il titolare del diritto di installazione di un’antenna
ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a determinate modalità di
esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere
manifestazione di una libera e cosciente determinazione della volontà di
disporre del proprio diritto, nonché risultare da espressioni incontrovertibii
rivelatrici di un intento chiaro in tal senso. (Fattispecie in ordine a
clausole, contenute in un contratto di locazione, relative alle modalità di uso
di un’antenna radioamatoriale installata sul tetto dell’immobile locato).
* Trib. civ. Milano, 15 dicembre 1997, Sfreddo c. Campeotto.
L’impedimento all’esercizio del diritto di installazione di
antenna ricetrasmittente sul terrazzo condominiale (manifestatosi attraverso il
rifiuto opposto da alcuni condomini di consentire ai tecnici di accedere alla
terrazza per riparare l’antenna, nonché attraverso il rifiuto
dell’amministratore di consegnare le chiavi della porta di accesso di tale
terrazza) non legittima l’azione di reintegrazione, in quanto il predetto
diritto non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel
condominio.
* Pret. civ. Roma, ord. 13 luglio 1987, Ciocca e Soc. Road
Runner c. Condominio Via De Saint Bon, 49 di Roma.
Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di
antenna televisiva centralizzata, né l’assemblea dei condomini, né il
regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole
antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in
tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma
viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso della
copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà dello stesso.
* Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825, Del Degan c.
Cond. Malbor. Ud.
Ai sensi dell’art. 1 lett. g), L. 28 dicembre 1993, n. 561,
l’esercizio senza autorizzazione di impianto radioelettrico ricetrasmittente,
previsto dall’art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non costituisce più reato
ed è soggetto soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa.
* Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1994, n. 3969 (ud. 16 maggio 1994), Cazzola.
f) Sul balcone di un appartamento
E' da ritenersi lecita l’installazione sul balcone di un
appartamento condominiale di una antenna televisiva trasmittente non diversa
dalle comuni antenne riceventi, non potendo essere qualificati innovazioni gli
atti di maggior utilizzazione della cosa comune che non importino alterazione o
modificazione e non precludano agli altri condomini un uguale maggior uso.
* Trib. civ. Roma, 27 ottobre 1980, Cond. via Govoni 1 c.
Aladino S.p.a. e altro.