RECESSO DEL LOCATORE E RIPRISTINO DEL RAPPORTO
Nel caso di mancata destinazione dell'immobile all'uso
richiesto, il locatore, per non incorrere nelle sanzioni (civili ed
amministrative) previste dall'art. 60 della legge n. 392/78, deve fornire, così
come dispone l'art. 1218 cod. civ., la prova dell'esimente per fatti
sopravvenuti che abbiano reso impossibile il comportamento a cui era tenuto.
* Trib. civ. Trani, 5 dicembre 1986, n. 1045, Russo c.
Totagiancaspro, in Arch. loc. e cond. 1987, 118.
Ove il locatore, rientrato nella disponibilità dell'immobile
a seguito di esercizio del diritto di recesso, non lo adibisca all'uso per il
quale aveva agito adducendo motivi di forza maggiore (nella specie: timore
degli effetti del bradisismo), affinché il proprietario sia esonerato dagli
effetti risarcitori previsti dall'art. 60 della legge n. 392/78 occorre che
essi motivi siano stati rigorosamente dimostrati.
* Trib. civ. Napoli, sez. VIII, 17 dicembre 1986, Zoccolillo
c. Adamo, in Arch. loc. e cond. 1987, 352.
In tema di ripristino del contratto di locazione per non
avere il locatore dato all'immobile - ottenuto in esito al positivo esercizio
dell'azione di recesso per necessità - la destinazione abitativa prospettata a
sostegno della domanda di rilascio, ancorché non sia necessaria, per attuare
una tale destinazione, la ininterrotta presenza del locatore (o del congiunto
per la necessità del quale quello abbia agito) nell'alloggio, non facendo il
temporaneo allontanamento venir meno l'occupazione, è tuttavia necessario che
l'alloggio stesso costituisca la casa di normale abitazione, avendo il recesso
per necessità abitativa come presupposto proprio il bisogno di un'abitazione
primaria, dove vivere abitualmente.
* Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 1987, n. 374, Todisco c.
Leoni.
Ancorché l'art. 31 della L. n. 392 del 1978 commini la
sanzione del ripristino del rapporto per l'ipotesi in cui il locatore,
trascorsi sei mesi dal momento in cui abbia conseguito la disponibilità
dell'immobile, non lo abbia adibito ad esercizio "in proprio" di una
delle attività previste dall'art. 27 per cui aveva chiesto il recesso, tale
sanzione tuttavia - in relazione alla ratio dell'istituto ed al parallelismo
con la corrispondente normativa dettata dall' art. 60 per le locazioni abitative
- trova applicazione anche nel caso in cui il locatore non abbia destinato alla
dedotta attività l'immobile del quale abbia ottenuto il rilascio per necessità
dei parenti indicati nella lettera b) dell'art. 29.
* Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 1987, n. 723,
Ricciardelli c. Schettino.
Il maggiore risarcimento rispetto alla misura minima di
dodici mensilità del canone, da corrispondersi al conduttore ex art. 60 L. n.
392/1978, presuppone che il conduttore ingiustamente sfrattato dimostri il
maggiore pregiudizio economico effettivamente sofferto.
* Trib. civ. Napoli, sez. VIII, 24 febbraio 1987, n. 1755,
Zoccolillo c. Adamo, in Arch. loc. e cond. 1987, 343.
Il locatore che, in seguito a recesso ex art. 59 L. n.
392/1978, sia rientrato nella piena disponibilità dell'immobile, è tenuto a
destinare il medesimo all'uso dedotto, a nulla valendo, in caso di omessa
destinazione, il riferimento a ragioni di forza maggiore ove queste non vengano
rigorosamente dimostrate.
* Trib. civ. Napoli, sez. VIII, 24 febbraio 1987, n. 1755,
Zoccolillo c. Adamo, in Arch. loc. e cond. 1987,343.
La domanda proposta dal conduttore ai sensi degli artt. 31 e
60 della legge dell'equo canone non rientra necessariamente nella competenza
per materia del pretore, bensì va attribuita secondo le ordinarie regole di
competenza per valore. (Nella fattispecie, essendo la causa di valore
indeterminato, non essendo precisato l'ammontare del risarcimento richiesto, si
determina la competenza del tribunale).
* Trib. civ. Genova, 4 marzo 1987, Bolla c. Potenti, in
Arch. loc. e cond. 1987. 527.
Non sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 60 della
legge n. 392/78 (alternativamente ripristino del rapporto locatizio ovvero
risarcimento del danno) nel caso in cui il locatore, pur avendo preso tempestivamente
possesso dell'appartamento rilasciato ed essendosi attivato per sistemarlo ed
arredarlo, non sia tuttavia riuscito, per ragioni economiche e di impegno
lavorativo, ad occuparlo materialmente entro la scadenza del semestre
contemplata dalla legge.
* Trib. civ. Genova, 4 marzo 1987, Bolla c. Potenti, in
Arch. loc. e cond. 1987, 527.
Qualora il locatore richieda, ai sensi dell'art. 59, n. 1
della L. n. 392 del 1978, il rilascio dell'immobile locato ad uso abitativo per
adibirlo all'esercizio della propria attività (nella specie: professionale) non
assume rilievo la circostanza che per il mutamento di destinazione sia
necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità amministrativa,
versandosi in rapporti soggetti al regime privatistico, nei quali rileva la
sola possibilità giuridica di disporre del bene per l'esercizio dell'attività,
prescindendo dal regime pubblicistico sulla trasformabilità di destinazione
degli immobili; ove peraltro i competenti organi del comune rifiutino
l'autorizzazione e, quindi, il locatore non adibisca l'immobile all'uso per cui
ha ottenuto il rilascio, soccorre espressamente lo specifico rimedio del
ripristino del rapporto e del risarcimento dei danni subiti dal conduttore, ai
sensi dell'art. 60 della citata legge.
* Cass. civ., sez. III, 22 giugno 1987, n. 5483, Dell'Acqua
c. Raimondi.
Il fatto della mancata destinazione dell'immobile ad
abitazione del figlio del locatore non può dar luogo all'inefficacia del
provvedimento di rilascio ed ai corrispondenti diritti del conduttore al
ripristino del contratto risolto con sentenza od al risarcimento dei danni
allorché, essendo essa stata determinata non da un comportamento doloso o
colposo del locatore, ma dalla morte del destinatario dell'appartamento
avvenuta successivamente alla pronuncia della sentenza, persista altresì la
necessità dei componenti della famiglia del defunto di godere dell'immobile
rilasciato nella qualità di compartecipi del diritto spettante al loro
congiunto ovvero quali successori del medesimo e con lui conviventi.
* Pret. civ. Frattamaggiore, 13 novembre 1987, n. 132, Diana
c. Costanzo, in Arch. loc. e cond. 1988, 176.
Il locatore che, ottenuto coattivamente il rilascio
dell'immobile ai fini di ristrutturazione ex art. 59, n. 4 della legge n. 392
del 1978, abbia consentito al conduttore di lasciarvi dei mobili di sua
proprietà, che lo stesso non abbia provveduto a rimuovere nonostante specifici
solleciti al riguardo, non è soggetto alla disposizione sanzionatoria prevista
dall'art. 60 della citata legge ove non abbia iniziato i lavori nel termine di
sei mesi, trattandosi di ritardo a lui non imputabile, per non essere tenuto a sistemare
altrove detti mobili.
* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1988, n. 1941, Maugeri
c. Casa Rip. Imper.
Il diritto all'indennizzo e al risarcimento del danno
previsti dall'art. 60 L. n. 392/1978 matura a favore del conduttore solo con il
decorso del termine di sei mesi dalla data di rilascio dell'immobile, qualora
il locatore non lo abbia adibito all'uso dedotto in giudizio per ottenere il
provvedimento di rilascio anticipato; di conseguenza, è nulla, per violazione
dell'art. 79, L. n. 392/1978, la transazione avente per oggetto la rinuncia ai
diritti riconosciuti al conduttore ex art. 60, legge citata, che intervenga tra
le parti quando il conduttore non abbia ancora rilasciato l'immobile e non può
quindi disporre di un diritto di cui non è ancora titolare.
* Trib. civ. Brescia, 15 ottobre 1988, n. 1783, Dorosini c.
Bettoni e Bellini, in Arch. loc. e cond. 1989, 97.
Qualora il locatore instauri un procedimento per il rilascio
dell'immobile basando la domanda iniziale sul recesso per necessità ma al
momento della pronuncia del giudice investito del giudizio sia trascorso
l'intero ulteriore periodo di quattro anni previsto dall'art. 58, L. 392/1978,
è evidente che la scadenza della locazione ha sostituito il recesso rendendolo
impraticabile e da ciò consegue che non essendovi stato per il conduttore un
ingiusto sacrificio per il mancato godimento dell'immobile fino alla sua naturale
scadenza, viene meno per lui anche il diritto al risarcimento previsto ex art.
60, L. 392/1978.
* Pret. civ. Roma, 30 giugno 1989, Pelliccia c. Palumbo, in
Arch. loc. e cond. 1989, 769.
Non è applicabile la norma di cui all'art. 60 L. n.
392/1978, nel caso in cui le parti abbiano di comune accordo posto fine al
contratto e il rilascio dell'immobile sia solo formalmente avvenuto per effetto
del procedimento di recesso.
* Corte app. civ. Roma, sez. IV, 21 febbraio 1990, n. 588.
Bonvicini c. Cordilupi, in Arch. loc. e cond. 1990, 517.
Perché il conduttore possa esercitare le azioni per il
ripristino del contratto o per il risarcimento del danno, previste dagli artt.
31 e 60 della L. 27 luglio 1978, n. 392, non è sufficiente che il locatore
abbia avuto la disponibilità giuridica dell'immobile ma è necessario che ne
abbia avuto la disponibilità materiale per effetto dell'avvenuta riconsegna e
che da questa sia decorso il termine di sei mesi entro il quale avrebbe dovuto
adibire l'immobile all'uso per il quale aveva agito in giudizio; pertanto, in
ipotesi di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di
abitazione, il locatore il quale, a seguito di azione di recesso, abbia
ottenuto una sentenza dichiarativa della cessazione del contratto di locazione,
non è passibile delle sanzioni di cui all'art. 31 sopra citato, qualora, prima
di avere ottenuto la riconsegna dell'immobile stipuli con il conduttore - il
quale sia rimasto nella detenzione dell'immobile - un nuovo contratto di
locazione, che non può ritenersi affetto da nullità rientrando la sua
stipulazione nella facoltà delle parti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 67
della legge cit..
* Cass. civ., sez. III, 19 luglio 1990, n. 7395, Stancati c.
Pierri, in Arch. loc. e cond. 1990, 707.
L'azione del conduttore diretta al ripristino del rapporto
di locazione ed al risarcimento del danno, sia ai sensi dell'art. 8 della L. 23
maggio 1950 n. 253, integrato dall'art. 2 quinquies della L. 12 agosto 1974 n.
351, sia ai sensi dell'art. 60 della L. 27 luglio 1978 n. 392, va promossa nei
confronti del locatore, ancorché non proprietario dell'immobile locato, e non
anche nei confronti del proprietario che sia rimasto estraneo al rapporto
locatizio, avendo la responsabilità risarcitoria del locatore natura
contrattuale per la violazione dell'obbligazione nascente dal rapporto di
mantenere il conduttore nel godimento dell'immobile locato.
* Cass. civ., sez. III, 17 agosto 1990, n. 8383, Alfarano c.
Capasso.
Le sanzioni del ripristino del contratto e del risarcimento
del danno in favore del conduttore. comminate dall'art. 60 della L. 27 luglio
1978 n. 392 a carico del locatore che, dopo aver ottenuto il provvedimento di
rilascio dell'immobile per necessità propria, non lo abbia adibito, nel termine
di sei mesi, all'uso in relazione al quale aveva agito, sono inapplicabili
allorché risulti che la mancata o tardiva destinazione sia in concreto
giustificata da esigenze meritevoli di tutela e non riconducibili al
comportamento doloso o colposo del locatore, come nel caso che quest'ultimo,
ottenuto il rilascio dell'immobile per necessità, abbia iniziato i relativi
lavori di adattamento prima della scadenza dei sei mesi, sempre che, terminati
i lavori, adibisca l'immobile all'uso per il quale aveva agito.
* Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1990, n. 9904, Villari c.
Giovagnoli.
L'art. 60 della L. 27 luglio 1978, n. 392, in tema di
ripristino del rapporto di locazione ad uso abitativo e risarcimento del danno
nel caso di recesso del locatore, nella sua correlazione con la corrispondente
norma di cui al precedente art. 31, deve essere interpretato nel senso che la
sanzione del ripristino (o la pretesa risarcitoria) non è connessa ad un
criterio di responsabilità oggettiva o secondo una presunzione assoluta di
colpa, per il solo fatto che la cosa locata non sia stata utilizzata entro sei
mesi dall'acquisizione della sua disponibilità, ma si verifica nel caso in cui
il locatore, cui compete l'onere di superare la presunzione iuris tantum di
responsabilità, non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza
maggiore o di giuste cause, cioè di ragioni meritevoli di tutela che hanno
impedito detto utilizzo.
* Cass. civ., sez. III, 14 marzo 1991, n. 2684, Vianello O.
c. Occioni e Comune Venezia.
Le sanzioni (ripristino del contratto e obbligo di
risarcimento del danno) che l'art. 60 comma secondo della legge sull'equo
canone pone a carico del locatore che non abbia tempestivamente adibito
l'immobile all'uso per il quale ne ha ottenuto la disponibilità in forza di un
provvedimento di rilascio, configurano una forma di responsabilità per
inadempimento che si inquadra nella generale disciplina degli artt. 1176 e 1218
c.c. con la conseguenza che non sono applicabili ove la mancata destinazione
dell'immobile sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni e situazioni
meritevoli di tutela e non riconducibili al comportamento doloso o colposo del
locatore. Pertanto, la predetta responsabilità va esclusa nel caso in cui la
mancata utilizzazione dell'immobile per l'uso in relazione al quale ne è stato
ottenuto il rilascio sia dipesa dall'aggravamento delle condizioni di salute
del locatore, purché l'aggravamento sia successivo al provvedimento di
rilascio. (Nella specie le condizioni di salute non permettevano alla locatrice
di compiere lo sforzo che era necessario per percorrere le scale di accesso
all'appartamento del quale aveva ottenuto il rilascio per proprio uso
abitativo).
* Cass. civ., sez. III, 4 aprile 1991, n. 3497, Morelli c. Galati.
In tema di locazione di immobili urbani ad uso abitativo, il
ripristino sanzionatorio del contratto di locazione - previsto dall'art. 60
della L. n. 392 del 1978, alternativamente con il risarcimento del danno per il
caso in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso per il quale ne
aveva ottenuto in sede di recesso la disponibilità - importa che il rapporto
prosegua solo fino all'originaria scadenza, restando escluso che quest'ultima
possa essere prorogata per un periodo uguale alla durata del mancato godimento
dell'immobile da parte del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 5 giugno 1991, n. 6346, Berardi D.
c. Mazzacane V.
L'art. 60 della L. n. 392 del 1978 nello stabilire che il
giudice, con la sentenza che dispone a carico del locatore, che ottenuto il
rilascio dell'immobile non lo abbia destinato all'uso per cui è stato
richiesto, il ripristino del rapporto di locazione (ovvero il risarcimento del
danno), ordina al locatore stesso il pagamento di una somma da devolvere al
comune nel cui territorio è sito l'immobile, prevede una ulteriore sanzione ma
non attribuisce un autonomo diritto al comune, il cui interesse al pagamento
della somma legittima, pertanto, solo un intervento adesivo dipendente nel
giudizio promosso dal conduttore per il ripristino del rapporto di locazione
(od il risarcimento), senza conferire, conseguentemente il potere di impugnare
la sentenza alla quale il conduttore abbia prestato acquiescenza.
* Cass. civ., sez. III, 18l uglio 1991, n. 7979, Comune di
Torino c. Rollino.
Il diritto del conduttore al risarcimento dei danni nei
confronti del locatore che non abbia tempestivamente destinato l'immobile per
l'uso in relazione al quale ne aveva ottenuto coattivamente il rilascio,
ancorché richieda l'imputabilità a titolo di dolo o colpa del comportamento del
locatore, non presuppone la prova in concreto del danno perché questo, come è
evidente dalla letterale interpretazione dell'art. 60 della legge sull'equo
canone, caratterizzato anche da una funzione sanzionatoria, deve essere
comunque liquidato in misura non inferiore a dodici mensilità del canone.
* Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 1991, n. 10527, Catena C.
ed altri c. Fanelli M.
Nel caso di azione promossa dal conduttore ex art. 60, L. n.
392 del 1978 per conseguire il ripristino del rapporto locatizio ed il
risarcimento dei danni nei confronti del locatore, che, dopo aver ottenuto il
rilascio dell'immobile per necessità, non abbia adibito il bene (entro sei mesi
dalla riacquistata disponibilità) all'uso per il quale aveva agito, il comune è
legittimato a spiegare intervento adesivo dipendente, avendo interesse alla
riscossione della somma destinata al Fondo sociale, di cui al titolo terzo
della legge citata, al cui pagamento il locatore dev'essere condannato in caso
di accoglimento delle domande del conduttore. Per contro tale interesse del
comune, ove è sito l'immobile, non legittima l'ente territoriale ad impugnare
autonomamente la sentenza, alla quale la parte principale abbia fatto
acquiescenza, non assurgendo a diritto soggettivo atteso che con la norma
richiamata non si è inteso privilegiare la posizione soggettiva del comune alla
riscossione della detta somma ma accentuare il carattere sanzionatorio del
provvedimento da pronunciarsi nei confronti del locatore.
* Cass. civ.,
sez. III, 17 dicembre 1991, n. 13569, Comune di Torino c. Orsi.
La disposizione del secondo comma dell'art. 60, L. 27 luglio
1978, n. 392, a norna del quale il conduttore di immobile urbano per uso
abitativo in regime transitorio, che abbia rilasciato l'immobile in conseguenza
di recesso del locatore, ha diritto al ripristino del contratto di locazione ed
al risarcimento del danno se il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso
per il quale ha chiesto il rilascio entro sei mesi dalla data in cui ne ha
riacquistato la disponibilità, è applicabile, come l'analoga disposizione
dell'art. 8, L. 23 maggio 1950, n. 253, precedentemente vigente per i contratti
soggetti al regime vincolistico, solo nei casi di rilascio seguito a
provvedimento giudiziale, considerati dal primo comma della medesima norma,
alla quale il secondo comma si lega strettamente, e non anche nei casi in cui
il rilascio sia dovuto ad un atto negoziale, come la transazione o la
conciliazione giudiziale.
* Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 1993, n. 585, Buti c.
Landi.
L'art. 60 della L. n. 392 del 1978 nello stabilire che il
giudice, con la sentenza che dispone a carico del locatore, che ottenuto il
rilascio dell'immobile non lo abbia destinato all'uso per cui è stato
richiesto, il ripristino del rapporto di locazione (ovvero il risarcimento del
danno), ordina al locatore stesso il pagamento di una somma da devolvere al
comune nel cui territorio è sito l'immobile, prevede una ulteriore sanzione ma
non attribuisce un autonomo diritto al comune, il cui interesse al pagamento
della somma legittima, pertanto, solo un intervento adesivo dipendente nel
giudizio promosso dal conduttore per il ripristino del rapporto di locazione
(od il risarcimento), senza conferire, conseguentemente il potere di impugnare
la sentenza alla quale il conduttore abbia prestato acquiescenza.
* Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1993, n. 1465, Comune di
Torino c. Malanca.
Le sanzioni del ripristino del contratto e del risarcimento
del danno in favore del conduttore che l'art. 60 della L. 27 luglio 1978 n. 392
pone a carico del locatore che non abbia tempestivamente adibito l'immobile
all'uso per il quale ne ha ottenuto la disponibilità in forza di un
provvedimento di rilascio configurano una forma di responsabilità per
inadempimento che si inquadra nella generale disciplina degli artt. 1176 e 1218
c.c., con la conseguenza che esse non sono applicabili ove la mancata
destinazione dell'immobile sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni e
situazioni meritevoli di tutela e non riconducibili ad un comportamento doloso
o colposo del locatore, tra le quali rientrano i motivi di salute del locatore
o dei suoi familiari, se l'immobile era a loro destinato, e le esigenze di
ultimare i lavori di ristrutturazione o manutenzione dell'immobile.
L'accertamento della causa di giustificazione della mancata destinazione
dell'immobile all'uso per il quale è stato rilasciato, che il locatore, sul
quale grava il relativo onere, può anche provare con presunzioni semplici,
purché fondate su fatti gravi, precisi e concordanti (art. 2728 c.c.),
costituisce giudizio di merito insindacabile in cassazione se privo di errori
logici e giuridici.
* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1993, n. 2282, Giordano
c. Della Verità.
Passato in giudicato, il provvedimento che ordina al conduttore
il rilascio dell'immobile locato non perde efficacia esecutiva per essere
successivamente venuta meno a seguito della morte del locatore la situazione di
fatto dedotta in giudizio (nella specie, necessità abitativa del locatore),
sulla quale era fondato il recesso, subentrando nel diritto al rilascio gli
eredi, legittimati ad agire in executivis.
* Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1994, n. 1795, Capozzi
c. Di Somma.
In tema di locazione di immobili urbani ad uso abitativo, il
ripristino sanzionatorio del contratto di locazione, previsto dall'art. 60
della L. 27 luglio 1978 n. 392, alternativamente con il risarcimento del danno,
per il caso in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso per il
quale ne aveva ottenuto la disponibilità in sede di recesso, importa che il
rapporto prosegua fino alla originaria scadenza, restando escluso che tale
scadenza possa essere prorogata per un periodo uguale alla durata del mancato
godimento dell'immobile da parte del conduttore, che, dopo la scadenza del termine
di durata del contratto locativo, non ha più diritto al ripristino del rapporto
ma solo al risarcimento del danno.
* Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 1994, n. 1796, Sozzo c.
Cicco.
Il locatore che non sia proprietario non è assoggettabile al
risarcimento del danno previsto dall'art. 60 della L. n. 392/78 nel caso in cui
l'alienazione dell'immobile locato, avvenuta in contrasto con le finalità per
le quali era stato disposto il rilascio, sia dovuta a fatto del terzo.
(Fattispecie in cui l'alienazione sia stata disposta dal proprietario
dell'immobile locato).
* Trib. civ. Napoli, sez. VI, 15 marzo 1994, n. 2631, Casilli
c. Maglione De Luca, in Arch. loc. e cond. 1994, 596.
L'art. 60 della L. n. 392 del 1978 (come l'art. 31 della
stessa legge) nello stabilire che il giudice, con la sentenza che dispone a
carico del locatore, che ottenuto il rilascio dell'immobile non lo abbia
destinato all'uso per cui è stato richiesto, il ripristino del rapporto di
locazione (ovvero il risarcimento del danno), ordina al locatore stesso il
pagamento di una somma da devolvere al comune nel cui territorio è sito
l'immobile, prevede una ulteriore sanzione ma non attribuisce un autonomo
diritto al comune, il cui interesse al pagamento della somma legittima,
pertanto, solo un intervento adesivo dipendente nel giudizio promosso dal
conduttore per il ripristino del rapporto di locazione (o il risarcimento),
senza conferire, conseguentemente, il potere di impugnare la sentenza alla
quale il conduttore abbia prestato acquiescenza.
* Cass. civ., sez. III, 14 luglio 1994, n. 6600, De Simone
c. Sante di Cola Maria.
Presupposto logico-giuridico per l'operatività delle
disposizioni dell'art. 60 della L. 27 luglio 1978 n. 392 - il quale prevede,
per il caso in cui il locatore nel termine di sei mesi da quando ha
riacquistato la disponibilità dell'immobile non lo adibisca all'uso per il
quale aveva agito, il diritto del conduttore al ripristino del rapporto o al
risarcimento del danno, oltre il rimborso e ad equo indennizzo per le spese di trasloco
- è che il conduttore di immobile adibito ad uso di abitazione abbia subito,
per effetto dell'ingiustificato esercizio dell'azione di recesso da parte del
locatore, la perdita della disponibilità dell'immobile prima della cessazione
del periodo transitorio di proroga legale della locazione. Ne consegue che non
è invocabile l'adozione dei suddetti provvedimenti restitutori e risarcitori
nel caso in cui il conduttore abbia goduto, senza interruzione, dell'intero
periodo di durata legale della locazione.
* Cass. civ.,
sez. III, 3 dicembre 1994, n. 10418, De Sanctis c. Sustrico.
La sentenza di condanna al risarcimento del danno
pronunciata, ai sensi dell'art. 60 legge 27 luglio 1978 n. 392, in favore del
conduttore, nei confronti del locatore che, avendo ottenuto sentenza di
rilascio per uno dei motivi indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 59 della legge 27
luglio 1978 n. 392, non abbia adibito l'immobile all'uso per il quale aveva
agito, non fa venir meno la precedente sentenza di rilascio, che è, invece,
caducata senza necessità di espressa statuizione, nel caso in cui il conduttore
abbia preferito agire per il ripristino del rapporto locativo.
* Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 1995, n. 1132, Romano c.
Pleritano.
La disposizione del secondo comma dell'art. 60 legge n.
392/78, a norma del quale il conduttore di immobile urbano per uso abitativo in
regime transitorio che abbia rilasciato l'immobile in conseguenza di recesso
del locatore ha diritto al ripristino del contratto di locazione ed al
risarcimento del danno se il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso per
il quale ha chiesto il rilascio entro sei mesi dalla data in cui ne ha
riacquistato la disponibilità, è applicabile, come l'analoga disposizione
dell'art. 8 legge n. 253/50, precedentemente vigente per i contratti soggetti
al regime vincolistico, solo nei casi di rilascio seguito al provvedimento
giudiziale, considerati dal primo comma della medesima norma alla quale il
secondo comma si lega strettamente e non anche nei casi in cui il rilascio sia
dovuto ad un atto negoziale, come la transazione o la conciliazione giudiziale.
* Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1995, n. 6473, Perillo c.
Leucci.
Le sanzioni del ripristino del contratto locativo e del
risarcimento del danno a favore del conduttore che l'art. 60 legge n. 392/78
pone a carico del locatore che non abbia tempestivamente adibito l'immobile
all'uso per il quale ne aveva ottenuto la disponibilità in forza di un
provvedimento di rilascio, non sono applicabili ove la mancata destinazione dell'immobile
sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni e situazioni meritevoli di
tutela, non riconducibili ad un comportamento doloso o colposo del locatore.
(Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che il
conduttore, avendo successivamente occupato un appartamento di sua proprietà,
aveva dimostrato di non avere ulteriore interesse ad occupare l'immobile già
condotto in locazione, onde il locatore doveva ritenersi svincolato dall'osservanza
della norma richiamata).
* Cass. civ., sez. III, 8 giugno 1995, n. 6473, Perillo c.
Leucci.
Perché possa operarsi il ripristino sanzionatorio del
contratto di locazione, che ovviamente può proseguire solo fino alla naturale
scadenza del contratto, occorre che il contratto non sia nel frattempo per
altre ragioni venuto a scadenza, dato che in tal caso apparirebbe del tutto
problematico reimmettere il conduttore escomiato nella titolarità di un diritto
non più esistente.
* Trib. civ. Brescia, 20 giugno 1995, Arena e. Di Toro ed
altro, in Arch. loc. e cond. 1996, 957.
Nel caso in cui il locatore, conseguita la disponibilità
dell'immobile in virtù di sentenza di recesso, non lo adibisca all'uso
dichiarato, è escluso il ripristino del contratto di locazione, previsto
dall'art. 60 della L. 27 luglio 1978 n. 392, se il rilascio sia avvenuto dopo
la scadenza del periodo transitorio di proroga legale. Tuttavia è dovuto al
conduttore il risarcimento del danno, considerato che egli è costretto, in sede
di esecuzione forzata, a rilasciare l'immobile in termini più celeri di quelli,
notoriamente lunghissimi, che caratterizzano l'esecuzione degli sfratti per
generica finita locazione.
* Trib. civ. Napoli, sez. IV, 10 maggio 1996, Carola c.
Gargano, in Arch. loc. e cond. 1997, 106.