STRADE E VIALI
SOMMARIO: a) Controversie; b) Divieti; c) Manutenzione; d) Parcheggio; e) Recinzione; f) Uso del marciapiede; g) Utilizzo.
a) Controversie
Nel giudizio
promosso da un condomino contro gli altri per ottenere che a questi venga
inibito l’uso di una strada privata, a tutela di propri diritti esclusivi, è
ammissibile anche in appello l’intervento (adesivo autonomo) dell’amministratore
del condominio, diretto alla tutela dei diritti inerenti alle parti comuni e
della disciplina dell’uso comune delle medesime.
* Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1973, n. 3392.
Deve escludersi
che l’espressione circolazione di veicoli contenuta nell’art. 7 c.p.c., comma 2,
in funzione della individuazione della relativa regola di competenza, debba
intendersi nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli soltanto su
strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con
situazioni di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Ne deriva
che la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su
strada o su area privata, come nel caso di sinistro avvenuto nell’area
condominiale antistante l’accesso ai boxes condominiali e dato dall’urto di
un’autovettura contro il cancello.
* Cass. civ., sez. III, 1 agosto 2008, n. 20946, Condominio X c. S.R.M. ed
altro, in Arch. loc. e cond. 2008, 616.
Il titolare di un
diritto reale il quale chieda il risarcimento conseguente al mancato godimento
del diritto stesso non è tenuto a provare il danno subìto, poiché il medesimo è
in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale,
avendo riconosciuto il diritto reale d’uso, in favore dei condomini, di alcune
aree da destinare a parcheggio ai sensi dell’art. 41 sexies della legge n. 1150
del 1942, aveva respinto la domanda di risarcimento danni avanzata dai medesimi
sul rilievo che essi non avevano provato l’impossibilità di parcheggiare le loro
vetture nelle strade adiacenti al complesso condominiale).
* Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2008, n. 15238, Flora ed altri c. Di Vaio ed
altro, in Arch. loc. e cond. 2008, 812.
b) Divieti
Ai sensi
dell’art. 1102, primo comma, cod. civ., l’uso della cosa comune da parte del
singolo partecipante al condominio è consentito in conformità alla destinazione
della cosa stessa, considerata non già in astratto con esclusivo riguardo alla
sua consistenza bensì con riguardo alla complessiva entità delle singole
proprietà individuali cui la cosa comune è funzionalizzata; pertanto, la norma
anzidetta non è violata, in danno dei proprietari di locali commerciali ubicati
nei viali interni di un complesso condominiale a prevalente destinazione
abitativa, dalla disposizione del regolamento di condominio che vieti l’accesso
di veicoli pesanti nei detti viali, comportando una non pregiudizievole
limitazione dell’uso della cosa comune per il contemperamento dell’utilizzazione
delle proprietà individuali in conformità alle relative destinazioni.
* Cass. civ., sez. II, 6 giugno 1988, n. 3819, Sciascia c. Con. Via Barlet.
Ove, con
deliberazione congiuntamente adottata dai condòmini proprietari, ciascuno per un
tratto, di una strada di collegamento fra i diversi edifici condominiali, venga
disposta la chiusura continua dei cancelli d’accesso alla strada anzidetta, con
consegna ai condòmini del congegno elettronico di apertura, la concreta
attuazione di tale delibera non può configurare lesione del possesso esercitato
dai condòmini, iure proprietatis, sul tratto di strada appartenente al
condominio del quale essi fanno parte, dal momento che, quanto alle modalità di
esercizio del loro diritto sulle parti comuni, essi, come condòmini, sono
vincolati alla volontà espressa dalla maggioranza, ma ben può integrare una
lesione possessoria con riguardo al passaggio da essi esercitato sull’intera
strada iure servitutis.
* Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 1994, n. 11064, Condomini S. Marco 1, S.
Marco 2 e Mediolanum 2 c. Giacomin V. ed U.
In tema di
innovazioni ed uso della cosa comune, nel caso in cui il condomino, autorizzato
dalla delibera dell’assemblea ad installare, a servizio del proprio laboratorio,
un macchinario sul cortile del fabbricato, abbia stabilmente occupato una
determinata superficie (nella specie, di circa quattro metri quadrati) dell’area
comune condominiale, utilizzata in parte come strada di comunicazione con la
pubblica via ed in parte come cortile, deve ritenersi realizzata una sottrazione
definitiva di tale parte del suolo comune alla sua naturale destinazione ed
all’altrui godimento, in relazione alle restrizioni che il suddetto impianto
comportava per lo spazio di manovra degli automezzi di trasporto e per le
relative operazioni di carico e scarico della ditta del condomino confinante,
con conseguente configurabilità della violazione dell’articolo 1120, secondo
comma, c.c., avendo la impugnata delibera assembleare determinato la modifica
della destinazione originaria di una parte comune con pregiudizio, per l’altro
condomino, del godimento della stessa. Sussiste violazione altresì dell’articolo
1102 c.c. (applicabile a tutte le innovazioni che, come nella specie, non
comportano ripartizione della relativa spesa fra tutti i condomini ma solo a
carico del singolo condomino che se ne sia assunto l’onere), perché l’uso
particolare o più intenso del bene comune da parte del condomino si configura
come illegittimo quando ne risulta impedito l’altrui paritario uso e sia
alterata la destinazione del bene comune, dovendosi escludere che l’utilizzo da
parte del singolo della cosa comune possa risolversi nella compressione
quantitativa o qualitativa di quella, attuale o potenziale, di tutti i
comproprietari.
* Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2006, n. 23608, Gramm c. Mischi ed altro.
c) Manutenzione
In materia di
condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di
accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali
sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della
ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti
dall’art. 1126 c.c., ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica
dell’art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla
manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il
pavimento del piano superiore a chi con l’uso esclusivo della stessa determina
la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi
un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art. 1123,
secondo comma, c.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata, e decidendo nel merito ha accolto l’opposizione di un
condominio avverso la delibera con la quale le spese di riparazione del cortile
comune erano state poste a carico per un terzo del condominio e per due terzi
del proprietario esclusivo di un sottostante locale, ritenendosi che l’usura
della pavimentazione del cortile era stata determinata dall’utilizzazione
esclusiva che della stessa veniva fatta dalla collettività dei condòmini).
* Cass. civ., sez. II, 5 maggio 2010, n. 10858, Barbagallo c. Cond. Viale
Jonio 49, 65, 87, Catania.
d) Parcheggio
In tema di
parcheggi, la nuova disciplina introdotta dall’art. 12, comma 9, L. 28 novembre
2005, n. 246 (il quale all’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modificazioni ha aggiunto il seguente comma: «Gli spazi per parcheggi
realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di
sorta né da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e
sono trasferibili autonomamente da esse») non ha né natura interpretativa né
efficacia retroattiva, essendo destinata ad operare solo per il futuro, e cioè
per le costruzioni non ancora realizzate o per quelle realizzate, ma per le
quali non siano iniziate le vendite delle singole unità immobiliari.
* Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2006, n. 4264, Soc. Uffici 2001 di Cavagna
Elda e C. c. Edildue di Engl Riccardo e Santoni Ermanno ed altri, in Arch. loc.
e cond. 2006, 400.
L’utilizzazione a
parcheggio dei viali adiacenti agli edifici di un complesso condominiale
configura un uso della cosa comune (ulteriore rispetto alla ordinaria
destinazione degli stessi ad accesso ai vari fabbricati); pertanto la disciplina
di tale utilizzazione (con limitazione, nella specie, ad una sola vettura per
unità abitativa) disposta dall’amministratore nell’ambito delle attribuzioni che
gli competono a norma dell’art. 1130, primo comma, c.c. ovvero, a maggior
ragione, (come nella specie) dall’assemblea, non riguarda la misura del
godimento riconosciuto ai singoli condòmini sulla cosa comune ma raffigura una
modalità d’uso della cosa stessa, con conseguente attribuzione delle relative
controversie al Conciliatore a norma dell’art. 7, secondo comma, c.p.c., nel
testo anteriore alle modifiche apportatevi dall’art. 17 della legge 21 novembre
1991, n. 374.
* Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 1997, n. 772, Zacco c. Condominio Parco del
Sole.
È legittima la
norma del regolamento della comunione che stabilisce che i viali e i marciapiedi
comuni, la cui funzione normale è quella del transito pedonale, siano destinati
al parcheggio oneroso degli autoveicoli degli inquilini; siffatta innovazione
vincola tutti i partecipanti nel senso che essi devono accollarsi l’onere della
manutenzione delle cose per l’usura che il transito e la sosta delle vetture
comportano.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 29 gennaio 1987, n. 840, Terribile e altri c.
Condominio «Parco del Pino» di San Giorgio a Cremano, in Arch. loc. e cond.
1987, 348.
È illegittima la rimozione operata da una società di soccorso stradale di un ciclomotore posteggiato in area privata ma gravata da servitù di uso pubblico (nella specie portico condominiale) se non viene accertata dall’autorità amministrativa la violazione di un divieto al codice della strada .
* Cass. civ., sez. II, 21 aprile 2008, n. 10323, Centro Soccorso Stradale di Michele Delfiore & C. sas c. Sangiorgio, in Arch. loc. e cond. 2008, 358.
e) Recinzione
La recinzione
della zona verde di un viale comune per evitare un indiscriminato calpestio
dell’area, deliberata dall’assemblea dei condòmini a difesa della proprietà
condominiale, non è suscettibile di inquadramento in una ipotesi di innovazione
diretta al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento della cosa
comune e tanto meno può essere assimilata a una innovazione idonea ad arrecare
pregiudizio alla cosa stessa, bensì configura un semplice mutamento della
sistemazione od utilizzazione della cosa comune, rientrante negli atti di
ordinaria amministrazione devoluti all’amministratore, per i quali è sufficiente
la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 c.c.
* Cass. civ., sez. II, 21 settembre 1977, n. 4035.
f) Uso del marciapiede
Il godimento da
parte del condomino della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ.,
incontra il duplice limite del divieto di alterare la destinazione della cosa
medesima e del divieto di precludere agli altri condòmini di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. Pertanto, con riguardo alla comunione di una strada,
l’illegittimità dell’utilizzazione del marciapiede della strada medesima da
parte del singolo comunista, consistente nell’apertura di una botola (nella
specie, per l’accesso ad impianto di riscaldamento), non può essere negata per
il solo fatto che gli altri partecipanti possono ugualmente transitare,
ricorrendo alla sede stradale od al marciapiede frontistante, in quanto occorre
anche riscontrare che quell’opera non si traduca nell’attrazione di una porzione
della cosa comune nella sfera di disponibilità esclusiva di detto comunista,
sottraendola alla possibilità di sfruttamento collettivo.
* Cass. civ., sez. III, 8 maggio 1980, n. 3037, Felici c. Condominio di via
Imperia 6, Roma, in Arch. loc. e cond. 1980, 568.
g) Utilizzo
Ai sensi
dell’art. 1102 cod. civ., è consentita al condomino la più ampia utilizzazione
di un bene comune (nella specie: strada), ai fini della sistemazione di impianti
diretti a soddisfare le esigenze di servizi indispensabili (nella specie:
servizio del gas) per il godimento di un proprio appartamento, purché sia
rispettata la proprietà esclusiva degli altri condòmini e non sia violata la
rispettiva sfera di facoltà e di diritti.
* Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1982, n. 2697, Baj c. Soldani.
Il
comproprietario di una stradella comune, posta al servizio dei singoli fondi
appartenenti in proprietà esclusiva a ciascun partecipante alla comunione, può
legittimamente aprirvi l’accesso ad un locale costruito sul proprio suolo e
destinato ad autorimessa, ai sensi dell’art. 1102 c.c., qualora non ne derivi un
mutamento dell’originaria destinazione della stradella né un impedimento per gli
altri condòmini di farne pari uso.
* Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1978, n. 2814.
Ove un immobile
(nella specie: una strada privata di passaggio e collegamento fra più edifici)
consti di parti distinte e ben specificate, ciascuna delle quali appartenga ad
un diverso complesso condominiale, la deliberazione relativa alle modalità del
suo uso, benché adottata congiuntamente in un’unica assemblea dai partecipanti
ai condominii proprietari, non è riferibile ad un cosiddetto condominio
complesso od orizzontale ma va scissa idealmente in varie distinte deliberazioni
riferite a ciascuno dei condominii interessati, le quali, di conseguenza,
vincolano i condòmini soltanto per la parte riguardante il condominio cui essi
partecipano. (Fattispecie relativa alla delibera di chiusura, continua ed anche
diurna, dei cancelli d’accesso di una strada di passaggio e collegamento fra tre
edifici, con applicazione di un meccanismo di apertura elettromeccanica
azionabile solo dai condòmini).
* Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 1994, n. 11064, Cond. S. Marco 1 e altri
c. Giacomin e altri.
Nel caso in cui
l’originario costruttore di un complesso edilizio condominiale venda le singole
unità immobiliari riservando per sé la proprietà della strada interna a tale
complesso, la servitù di passaggio pedonale e carrabile esercitabile dal
condominio su tale strada non può ritenersi comprensiva né del diritto alla
sosta né - tantomeno - di quello di delimitare spazi con assegnazione dei
medesimi a singoli condòmini.
* Trib. civ. Napoli, 13 aprile 1994, n. 3447, in Arch. loc. e cond. 1995, n.
2.
Posto che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di essa, o di non impedire l’altrui pari uso, il passaggio su una strada comune, in origine destinata a servire alcuni, determinati fondi di proprietà esclusiva, che venga effettuato da un comunista anche per accedere ad altro fondo, a lui appartenente in proprietà esclusiva, di per sé non raffigura un godimento vietato, a norma dell’art. 1059, primo comma, c.c., non comportando la costituzione di una servitù sul bene comune, perché non si risolve nella modifica della distinzione di questo, né nell’impedimento dell’altrui pari diritto.
* Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 1994, n. 476, Giuliante A. c. Giuliante M.