INGRESSI IN CONDOMINIO
SOMMARIO: a) Accessi diversi; b) Affissioni; c) Andito; d) Androne; e) Barbacani; f) Campanello e citofono; g) Cancelli; h) Passi carrabili; i) Portone.
a) Accessi diversi
Ove nell’edificio condominiale siano compresi
locali forniti di un accesso diverso dall’androne e dal vano scale, anche i
proprietari di detti locali sono tenuti – in difetto di difformi clausole del
regolamento di condominio – a concorrere alle spese di manutenzione (ed,
eventualmente, di ricostruzione) dell’androne e delle scale, in rapporto e
proporzione all’utilità che anche essi possono, in ipotesi, trarne quali
condomini, e ciò sia avuto riguardo all’uso, ancorché ridotto, che possono fare
dell’androne e delle scale per accedere, come è loro diritto, nei locali della
portineria e al tetto o lastrico solare, sia avuto riguardo all’obbligo e alle
connesse responsabilità che anch’essi hanno, quali condomini, di prevenire e
rimuovere ogni possibile situazione di pericolo che possa derivare alla
incolumità degli utenti dall’inefficiente manutenzione dei suddetti beni
comuni. In particolare, per le ragioni esposte, alle spese di illuminazione
dell’androne e delle scale devono concorrere, ancorché in misura ridotta, pure
i condomini, quali i proprietari di autorimesse e di botteghe, che non ne
usufruiscono per accedere alle loro proprietà esclusive.
* Cass. civ., sez. II, 6
giugno 1977, n. 2328.
Se un unico edificio abbia più ingressi e più
scale, destinati ciascuno, strutturalmente e funzionalmente, a servire
esclusivamente parti distinte dell’edificio, l’ambito condominiale, entro il
quale la cosa è comune, va limitato a tale rapporto obiettivo di destinazione,
ossia a quella parte dei condomini al cui uso comune la cosa o il servizio è
funzionalmente e strutturalmente destinato, con esclusione di tutti gli altri
comproprietari dell’edificio, serviti da analoghi autonomi servizi.
* Cass. civ., 26 gennaio
1965, n. 147.
b) Affissioni
Solo l’amministratore di un condominio è legittimato a
procedere all’affissione, nell’atrio o nell’ingresso dello stabile amministrato,
di scritti o disegni interessanti i condomini, tale facoltà derivandogli dall’incarico
affidatogli e dalla stessa necessità di espletare le proprie mansioni. Uguale
facoltà non spetta a coloro che non rivestono tale qualità, i quali per le
comunicazioni ai condomini possono rivolgersi all’amministratore o se del caso
all’assemblea. Non è punibile pertanto ai sensi dell’art. 664 comma secondo,
c.p., la distruzione o il deterioramento di scritti o disegni fatti affiggere
nell’ingresso di un condominio da persona diversa dall’amministratore.
* Cass. pen., sez. VI, 6 ottobre 1971, n. 798, Viapiano.
c) Andito
La struttura costituita dal soffitto e dalla
soletta che orizzontalmente divide in piani separati il corridoio d’accesso ai
boxes condominiali e la sovrastante costruzione, si caratterizza come un vero e
proprio elemento murario costitutivo di tale corridoio il quale, per la sua
struttura chiusa, integra la figura del c.d. andito, che è espressamente
previsto fra le cose comuni dall’art. 1117 c.c.
* Pret. civ. Monza, 29
luglio 1992, Garbagnati c. Condominio di Via Risorgimento n. 219 di Sesto San
Giovanni, in Arch. loc. e cond. 1993, 350.
d) Androne
Nell’ipotesi in cui un androne costituisca parte comune di
due contigui edifici uno dei quali appartenente ad un solo proprietario e
l’altro costituito in condominio, qualora nei vari contratti di acquisto delle
singole porzioni di piano sia stata inserita la clausola, recepita anche nel
regolamento di condominio, di immutabilità dell’androne predetto senza la
concorde volontà di tutti i condomini, non è valida la modificazione
dell’androne disposta sulla base della volontà dell’unico proprietario
dell’edificio indiviso e di una deliberazione dell’assemblea condominiale
formata ed espressa secondo le disposizioni di legge, ma in contrasto con la
volontà anche di un solo condomino comproprietario.
* Cass.civ., sez. II, 9 dicembre 1982, n. 6725, Soc. Miroglio c. Reale Mutua
L’azione diretta ad escludere l’assoggettamento di un androne
dell’edificio condominiale al servizio di un vano, facente parte comune dal
regolamento del condominio, va qualificata come negatoria servitutis e, di
conseguenza, per la sua esperibilità da parte dell’amministratore del
condominio ai sensi degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., si richiede
l’autorizzazione dell’assemblea, il
mandato espresso dei singoli condomini, in quanto, vertendosi in tema di azione
a carattere reale con finalità non meramente conservativa, esula dalle normali
attribuzioni dell’amministratore stesso.
* Cass.
civ., sez. II, 17 marzo 1981, n. 1547, Rufini c. Condominio.
Il comproprietario di un cortile il quale, trasformando vani
terranei di proprietà esclusiva, costruisca un ampio androne che consenta il
transito nel cortile comune con mezzi pesanti, realizzando un uso che, per
qualità ed intensità, è diverso da quello che, per la conformazione dei luoghi,
era possibile in precedenza a tutti i comproprietari, viola il divieto ex art.
1102 cod. civ. di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli
altri proprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
* Cass. civ., sez. II, 25 luglio
1980, n. 4841, Sorrentino c. Nappi.
L’androne di uno stabile integra il concetto di
appartenenza e ad esso si estende la tutela prevista dalla legge per la
violazione di domicilio.
* Cass. pen., sez. II,
27 maggio 1987, n. 6962 (ud. 20 marzo 1987), Marocchi.
Non è consentito al singolo condomino di utilizzare
l’androne comune come passaggio per accedere ad un distinto e separato
edificio di sua esclusiva proprietà, dando luogo ad una servitù a favore di
quest’ultimo immobile con evidente pregiudizio per gli altri partecipanti alla
comunione.
* Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 1974, n. 2897.
La trasformazione della pensilina di copertura del corridoio
comune che unisce i due androni di un edificio in balcone ad uso esclusivo
dell’appartamento del piano cui si accede attraverso aperture praticate dal
proprietario di tale appartamento, anche se non ne elimina l’originaria
funzione di copertura e protezione del corridoio, altera, tuttavia, la
destinazione della pensilina e comporta l’appropriazione della cosa comune da
parte del proprietario dell’appartamento che ne utilizza la superficie come balcone,
conseguentemente realizzando una modificazione della cosa comune non
consentita al singolo condominio che, ai sensi dell’art. 1102 c.c., non può
servirsi della cosa comune in modo da alterarne la destinazione o da
precludere agli altri condomini di farne parimenti uso secondo la sua
destinazione.
* Cass. civ., sez. II, 27 dicembre 1994, n. 11202, Pace c.
Bellanca.
L’androne e le scale di un edificio sono oggetto di
proprietà comune ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. anche dei proprietari dei locali
terranei che abbiano accesso direttamente dalla strada, in quanto
costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa di un fabbricato
diviso in piani e porzioni di piano di proprietà individuale e rappresentano
inoltre tramite indispensabile per il godimento e la conservazione delle
strutture di copertura ; pertanto, tali proprietari rientrano fra gli obbligati
al contributo per la sistemazione dell’androne.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 9
ottobre 1987, n. 1983, Condominio di via Console Marcello 18/2 di Milano c.
Dondoli, in Arch. loc. e cond. 1989, 707.
L’androne ed il vano scale di un edificio sono
oggetto di proprietà comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c., salvo che il
contrario risulti dal titolo, anche dei proprietari dei locali terranei che abbiano
accesso direttamente dalla strada (o comunque da altro accesso), in quanto
costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa di un
fabbricato diviso in piani e porzioni di piano di proprietà individuale e
rappresentano inoltre tramite indispensabile per il godimento e la
conservazione delle strutture di copertura; pertanto, tali proprietari
rientrano tra gli obbligati al contributo per la sistemazione del vano scale.
* Trib. civ. Bologna, sez. I, 4 aprile 1997, n. 798, Soc.
Star Day c. Condominio di via Gramsci
nn. 1416 in Calderara di Reno, in Arch. loc. e cond. 1997, 649.
Anche i proprietari di unità aventi accesso
autonomo dalla strada debbono concorrere alle spese di manutenzione inerenti
all’androne ed alle scale (nella specie: portone, moquette e passatoia
dell’ingresso, nonché illuminazione dei servizi comuni) in quanto costituiscono
elementi necessari per la configurazione stessa del fabbricato ed in quanto
rappresentano strumenti indispensabili per il godimento e la conservazione
delle strutture di copertura, cui tutti i condomini sono tenuti per la
salvaguardia della proprietà individuale e per la sicurezza dei terzi.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 3 luglio 1992, n. 1219,
Milla c. Condominio di Via Oldrado da
Tresseno 7 di Milano, in Arch. loc. e cond. 1993, 309.
La presunzione legale di comproprietà stabilita
dall’art. 1117 cod. civ. in relazione a edificio diviso per piani è
applicabile, per analogia, anche quando si tratti di due edifici limitrofi, per
le cose destinate permanentemente e stabilmente all’uso di entrambi i
fabbricati, come avviene per l’androne e per la scala che siano destinati a
dare accesso sia all’uno che all’altro edificio.
* Trib. civ. Torino, sez. III, 3 giugno 1987, n. 3576, Del
Fabbro c. Condominiodi via Drovetti n.
26, Torino, in Arch. loc. e cond. 1987, 721.
L’esercizio del possesso della servitù di
accesso pedonale attraverso un androne condominiale, della quale goda un locale
nel quale sia esercitata un’attività commerciale con rapporti diretti con il
pubblico, risulta pregiudicato dalla sostituzione – deliberata dall’assemblea
dei condomini – del portone di accesso al passaggio, che rimaneva aperto nelle
ore lavorative, con portone dotato di meccanismo di apertura a distanza, che
rimanga chiuso per tutto il giorno. Pertanto il condominio è tenuto, allo scopo
di assicurare la gestione del locale suddetto, a mantenere aperto il portone di
accesso pedonale nei tempi di apertura dell’esercizio, e soltanto in essi,
ferma restando la legittima decisione di tenerlo chiuso negli altri orari e nel
periodo di chiusura per ferie.
* Pret.
civ. Napoli, 29 dicembre 1994, n. 7809, Imperati c. Condominio di Via Cimarosa
n. 37 in Napoli e Condominio di Villa Haas, in Arch. loc. e cond. 1996, 260.
Premesso che l’androne di un edificio deve essere adibito,
salvo patto contrario, esclusivamente alla sua destinazione naturale,
ovverosia al transito delle persone per accedere agli alloggi, il fatto degli
inquilini che, in assenza di una specifica pattuizione in proposito,
parcheggiano abitualmente ed abusivamente i motocicli nell’androne suddetto,
determina l’insorgere, in capo al proprietario dell’edificio, del diritto di
richiedere l’inibizione dell’utilizzazione di quello spazio a garage per il
ricovero dei motocicli.
* Pret. civ. Spoleto, 27 ottobre
1988, n. 81, Favi c. Elia e altri, in Arch. civ. 1989, 527.
e) Barbacani
Non costituisce innovazione l’installazione di
“barbacani” ai lati del portone d’ingresso del condominio, al fine di contenere
l’ingresso di veicoli d’ingenti dimensioni che per la loro mole causano danni
all’ingresso carraio.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 10 ottobre 1988, Cassano e
altra c. Condominiovia Vigevano, n. 10,
Milano, in Arch. loc. e cond. 1990, 100.
f) Campanello e citofono
L’installazione di un impianto di campanello e citofono, per
consentire il collegamento con l’esterno di un appartamento in edificio
condominiale e l’apertura del portone di quest’ultimo, non integra imposizione
di servitù a carico della proprietà condominiale, ma configura un uso del bene
comune, legittimo nei limiti in cui non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
* Cass.civ., sez. II, 22 giugno 1982, n. 3795, Serafino c.
Muscatello.
L’uso di un impianto citofonico elettrocomandato installato
a proprie spese e per favorire la propria attività professionale (nella specie,
chiaroveggente e cartomante) costituisce esercizio di un diritto di ciascun
condomino, con l’unico limite di non arrecare pregiudizio alla sicurezza degli
altri condomini.
* Trib. civ. Milano, 21 novembre
1991, n. 9565, in Arch. loc. e cond. 1992, 371.
In materia di risarcimento per danni subiti da
un bene durevole (nella specie, impianto citofonico) l’interesse del proprietario
leso dal fatto illecito comprende anche l’utile consistente nel risparmio della
somma occorrente per la sostituzione del bene suddetto.
* Pret. civ. Busto Arsizio, 28 gennaio 1993, in Arch. civ.
1994, n. 12.
Non può chiedersi ai sensi dell’art. 1105, ultimo
comma, c.c. un provvedimento
concernente l’esecuzione di opere nelle parti in proprietà esclusiva. (Nella
specie, si chiedeva ordinarsi di installare un campanello con targhetta su un
cancello in proprietà esclusiva di un condomino).
* Trib. civ. Parma, sez. I, decr. 9 marzo 1993, Bergamaschi
c. Riccardi, in Arch. loc. e cond. 1993, 318.
Nel sistema di comunicazione tra ciascun appartamento
condominiale e l’esterno (citofono) possono distinguersi parti comuni (il
quadro esterno e comunque tutta la parte dell’impianto che precede la
diramazione dei cavi in direzione delle singole unità abitative) e parti di proprietà
esclusiva dei singoli condomini. Da ciò la necessità di distinguere, anche in
sede di riparto delle spese di installazione, la parte comune da quelle di
proprietà individuale: di esse, la prima ricade nel regime previsto dall’art.
1123, secondo comma, c.c., mentre le seconde gravano interamente su ciascun
condomino in ragione della loro obiettiva entità. (Nella fattispecie, quanto
alle parti di proprietà comune dell’impianto, il tribunale ha disposto la
suddivisione delle spese di installazione in quote identiche, sulla
considerazione che la cosa comune era, per consistenza e funzione, destinata a
servire ugualmente e indiscriminatamente le singole proprietà).
* Trib. civ. Bologna, 22 maggio
1998, n. 1299, Faccioli c. Condominio di Via Saragozza n. 25, Bologna, in
Arch. loc. e cond. 1998, 726.
g) Cancelli
L’assemblea del condominio di un edificio ha il
potere di disciplinare, e, eventualmente, nel concorso di giustificate ragioni
ed interessi comuni, di ridurre l’uso della cosa comune da parte dei singoli
partecipanti, ma non anche quello di sopprimere totalmente l’uso medesimo,
ancorché limitatamente a determinati periodi di tempo. (Nella specie, premesso
il principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente affermata dai
giudici del merito la nullità, e, quindi, l’impugnabilità oltre il termine
stabilito dall’art. 1137 terzo comma c.c., della delibera con la quale era
stata decisa l’assoluta chiusura di un cancello di accesso al cortile, in
determinate ore del giorno).
* Cass. civ., sez. II, 9
maggio 1977, n. 1791.
La delibera assembleare, con cui si dispone la
chiusura di un’area di accesso allo stabile condominiale con un cancello, con
consegna della chiave d’apertura ai proprietari delle singole unità
immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea di condominio attinendo all’uso
della cosa comune ed alla sua regolamentazione senza sopprimere o limitare le
facoltà di godimento dei condomini, e non incorre pertanto nel divieto,
stabilito dall’art. 1120, comma secondo, cod. civ., per le innovazioni
pregiudizievoli della facoltà di godimento dei condomini, non incidendo
sull’essenza del bene comune, né alterandone la funzione e la destinazione.
* Cass. civ., sez. II,
28 novembre 1986, n. 7023, Spinella c. Cond. Socim.
In tema di condominio di edifici la delibera
assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un’area di accesso
al fabbricato condominiale con un cancello o con una sbarra comandati
elettricamente e con consegna del congegno di apertura e di chiusura ai
proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell’assemblea
dei condomini, attinenti all’uso della cosa comune ed alla sua
regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei
condomini, e non incorre, pertanto, nel divieto stabilito dall’art. 1120,
secondo comma, c.c. per le innovazioni pregiudizievoli delle facoltà di
godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene comune, né
alterandone la funzione o la destinazione.
* Cass. civ., sez. II, 29 agosto
1992, n. 9999, Fondo Pensioni per il personale della Cassa centrale di
risparmio per le province siciliane c. Condominio del palazzo EGV di Cefalù.
L’apposizione,
sul viale in compossesso che congiunge le rispettive abitazioni alla strada
pubblica, da parte di alcuni dei compossessori, di un cancello di agevole
apertura, con offerta delle chiavi agli altri contitolari e sistemazione di un
chiavistello per l’apertura manuale, non costituisce molestia o turbativa del
compossesso degli altri in quanto raffigura un atto lecito rientrante nelle
facoltà dei compossessori; trovando, allo stesso tempo, ogni eventuale incomodo
nell’esercizio del passaggio adeguata compensazione nel soddisfacimento
dell’esigenza comune a tutti i compossessori del passaggio (ed ai proprietari
delle abitazioni servite dal viale), di tutela del compossesso e della
proprietà privata.
* Cass. civ., sez. II, 8 gennaio
1994, n. 154, Cumbolotti E. ed altri c. Cumbolotti G..
Rientra tra le facoltà del
comproprietario la installazione di un cancello sul passaggio comune, con
consegna delle chiavi agli altri comproprietari, in quanto essa non impedisce
l’altrui pari uso, e, pertanto, configura un atto compiuto nell’esercizio del
diritto di apportare alla cosa comune le modifiche necessarie per il suo miglioramento,
e non può considerarsi come spoglio, né come turbativa o molestia del
compossesso degli altri comproprietari.
* Cass. civ., sez. II, 20 giugno
2000, n. 8394, Strazzullo c. Pontillo.
In
tema di condominio negli edifici, non è richiesta, per la legittimità della
delibera assembleare avente ad oggetto la chiusura dei cancelli di accesso al
sottosuolo ove sono collocati i posti macchina riservati ai condomini,
l’adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore
dell’edificio, non concernendo tale delibera una “innovazione” secondo il
significato attribuito a tale espressione dal codice civile, ma riguardando solo
la regolamentazione dell’uso ordinato della cosa comune consistente nel non
consentire a terzi estranei al condominio l’indiscriminato accesso al sottosuolo
dello stesso.
* Cass. civ., sez. II, 3 febbraio
1999, n. 875, Tonelli c. Cond. via Barbarasa 23 Terni.
Ove, con
deliberazione congiuntamente adottata dai condomini proprietari, ciascuno per
un tratto, di una strada di collegamento fra i diversi edifici condominiali,
venga disposta la chiusura continua dei cancelli d’accesso alla strada
anzidetta, con consegna ai condomini del congegno elettronico di apertura, la
concreta attuazione di tale delibera non può configurare lesione del possesso
esercitato dai condomini, iure proprietatis, sul tratto di strada appartenente
al condominio del quale essi fanno parte, dal momento che, quanto alle modalità
di esercizio del loro diritto sulle parti comuni, essi, come condomini, sono
vincolati alla volontà espressa dalla maggioranza ma ben può integrare una
lesione possessoria con riguardo al passaggio da essi esercitato sull’intera
strada.
* Cass. civ., sez. II, 22 dicembre
1994, n. 11064, Cond. S. Marco 1 e altri c. Giacomin e altri.
Il passaggio della generalità dei fornitori e
dei clienti, attuali o potenziali, su di una strada di accesso ad un immobile
destinato ad attività commerciale costituisce utilità inerente all’immobile
nella sua funzione e non all`azienda che in esso opera, e può formare oggetto
di una servitù industriale, nell’ampia accezione di attività umana diversa
dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo, fatta propria dall’art.
1028 c.c.; pertanto la chiusura degli accessi a tale strada mediante
installazione di cancelli automatici, con contestuale consegna ai proprietari
dell○6immobile del congegno elettronico di apertura, costituisce una
diminuzione apprezzabile della utilitas del fondo dominante e legittima il
ripristino della situazione anteriore alla chiusura.
* Cass. civ., sez. II, 22 dicembre
1994, n. 11064, Cond. S. Marco 1 e altri c. Giacomin e altri.
In
tema di uso della cosa comune, non può ritenersi consentita l’installazione,
da parte di un condomino, per suo esclusivo vantaggio ed utilità, di un
cancello in un certo punto di un viottolo comune, destinato fin dalla
costituzione del condominio al passaggio dei condomini, per l’accesso, tra
l’altro, a vani di proprietà esclusiva dei medesimi (nei quali sono sistemate e
custodite, nella specie, le utenze domestiche di ciascuno di essi), in quanto
detta installazione costituisce – anche in caso di messa a disposizione degli
altri condomini delle chiavi del cancello – una modificazione delle modalità di
uso e di godimento della cosa comune, che interferisce sul “pari uso” della
stessa spettante agli altri condomini.
* Cass. civ., sez. II, 25 novembre
1995, n. 12227, Caroselli c. Romano, in Arch. loc. e cond. 1996, 362.
Non costituisce
innovazione il ripristino di un cancello della recinzione condominiale
esistente ad origine e rimasto poi inutilizzato per molto tempo.
* Corte app. civ. Milano, 25 giugno
1991, n. 817, in Arch. loc. e cond. 1992, 352.
Verificatosi
un danno ad autovettura da urto del cancello automatico di condominio, per la
chiusura improvvisa durante l’attraversamento, qualora non si provi che la
determinazione dell’evento derivi da caso fortuito in senso tecnico, per fatto
illecito del terzo ovvero per altra causa imputabile al danneggiato medesimo,
il condominio è responsabile del danno, avendo in custodia il cancello stesso.
* Trib. civ. Milano, 13 gennaio
2000, n. 252, Soc. Aster c. Condominio Villa Scotti di Cuggiono, in Arch. loc.
e cond. 2001, 701.
L’applicazione
al cancello condominiale di un sistema di apertura automatizzato non
costituisce innovazione ma semplice modificazione della cosa comune,
rispondendo meramente allo scopo di un uso del bene comune più intenso e proficuo,
di un più comodo godimento di esso e di una maggiore sicurezza del condominio
che evita così la mancata chiusura del cancello per dimenticanza o negligenza
dei condomini.
* Trib. civ. Brescia, 7 settembre
1991, in Arch. loc. e cond. 1991, 769.
Non
costituisce innovazione, ma semplice modificazione della cosa comune, la
sostituzione dei cancelli di ingresso e uscita dei box, con sistema di apertura
manuale, con altri a movimento automatizzato. Pertanto la relativa spesa può
essere validamente deliberata dall’assemblea dei condomini con le maggioranze
previste dall’art. 1136, secondo e terzo comma, cod. civ.
* Trib. civ. Monza, 14 dicembre
1984, Garimoldi e altri c. Cond. Sesto Est. 1, in Arch. loc. e cond. 1985, 79.
Non costituisce innovazione la sostituzione del cancello di
ingresso al cortile condominiale, dotato di sistema di apertura manuale, con
altro a movimento automatizzato. Pertanto la relativa spesa può essere
validamente deliberata dall’assemblea dei condomini con le maggioranze
previste dall’art. 1136, comma 2 e 3,
c.c.
* Pret. civ. Pisa, 3
aprile 1995, n. 59, Camuglia e Mangini c. Condominio Via Guerrazzi n. 2 di
Pisa, in Arch. loc. e cond. 1995, 627.
È nulla la delibera assembleare che comporti una
limitazione delle concrete modalità dell’uso di una cosa comune da parte di un
condomino, determinando una illecita compressione del suo diritto all’uso
stesso. (Nel caso di specie l’uso di un passo carraio comune da parte degli
attori ha subito una vera e propria mutazione a seguito dell’introduzione di
nuovi cancelli automatici, tenuti chiusi durante l’intero arco della giornata,
mentre i precedenti cancelli a funzionamento manuale venivano tenuti aperti
durante le ore lavorative).
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 12 gennaio 1989, Reversi ed
altra c. Condominio di Via Milano
52/60, Cesano Boscone, in Arch. loc. e cond. 1990, 96.
Non costituisce spoglio l’apposizione di un
cancello a chiusura di un passaggio con la consegna della chiave a chi
esercita il transito, specie quando vi sia l’assunzione dell’impegno a tenere
il cancello stesso aperto dall’alba fino alle ore notturne.
* Pret.
civ. Taranto, 22 luglio 1981, n. 633, Fiusco c. Della Queva, in Arch. civ.
1981, 1009.
È nulla, per il suo contenuto fortemente limitativo del diritto
d’uso spettante ad ogni singolo condomino sulle cose comuni, al punto di
comprometterne totalmente l’esercizio, la deliberazione assembleare di affidare
le chiavi del cancello di ingresso al cortile condominiale esclusivamente alla
custode e ai consiglieri.
*
Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 maggio 1994, Leone c. Condominio di via Fara
n. 33 in Milano, in Arch. loc. e cond. 1995, 425.
La sostituzione di un sistema di apertura e
chiusura manuale del cancello carraio condominiale con altro meccanismo automatico
non implica alterazione sostanziale o funzionale della cosa comune o un
qualsiasi mutamento della sua destinazione.
* Corte app. civ. Brescia, sez. I, 16 luglio 1993, n. 540,
Pedrolli c. Cond. Montenero di Brescia,
in Arch. loc. e cond. 1994, 821.
La ripartizione delle spese affrontate da un
condominio per l’acquisto di un cancello automatico per l’accesso ai box deve
essere eseguita secondo il criterio previsto dal comma 2 dell’art. 1123 c.c.,
a norma del quale, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in
misura diversa, le spese devono essere ripartite in proporzione all’uso che
ciascuno può farne.
* Corte
app. civ. Roma, sez. IV, 15 luglio 1994, n. 2134, Pizzardi c. Condominio di
Via Pereira 142 in Roma, in Arch. loc. e cond. 1995, 394.
Siccome l’obbligo di ciascun condomino di contribuire alle
spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni trova origine e
fondamento essenzialmente nel suo diritto dominicale e non già nella concreta
utilizzazione che egli faccia del bene, è legittima la delibera assembleare
che approva l’automazione del cancello del passo carraio, ripartendone la spesa
in proporzione alle quote millesimali di ognuna delle porzioni immobiliari,
indipendentemente dal possesso e dall’uso di una o più vetture.
* Trib. civ. Milano, 4 marzo 1991,
in Arch. loc. e cond. 1991, 600.
La sostituzione di un lucchetto ad un cancello
comune ed il ripristino delle originarie condizioni dell’illuminazione
(alterata abusivamente da un condominio) sono interventi che l’amministratore
può prendere di propria iniziativa e senza necessità di mandato assembleare,
attesa la loro evidente natura di atti conservativi dei diritti di tutti i
condomini sulle cose comuni.
* Trib. civ. Milano, 18 maggio 1992, in Arch. loc. e cond.
1992, n. 4.
In tema di condominio negli edifici l’azione di
spoglio non è legata al diritto di compossesso delle cose comuni, bensì al factum
possessionis, che si concreta nel potere sulle medesime di per sé considerato,
indipendentemente da un rapporto di signoria generale o particolare (nel caso
concreto: un condominio ha ricevuto tutela posessoria per l’apertura mediante
chiavi elettroniche di un cancello per l’accesso ad un cortile comune).
* Pret. civ. Salerno,
ord. 4 aprile 1997, in Rass. loc. e cond. 1997, 243.
h) Passi carrabili
La servitù di passo carrabile, specialmente se a favore di
un immobile adibito per uso abitativo, si distingue da quella di passaggio
pedonale solo per la maggiore ampiezza del suo contenuto perché, a meno che non
sia stata espressamente costituita solo per il trasporto delle merci, condivide
con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone
soddisfacendo anche le esigenze di trasporto con veicoli di persone e merci da
e verso il fondo dominante; conseguentemente, estendendosi la domanda di reintegra
nel possesso di una servitù di passo carrabile alla reintegra nel possesso del
passaggio pedonale, la sua sostituzione con quella di reintegra nella servitù
di passaggio pedonale realizza solo una riduzione quantitativa della originaria
domanda, consentita alla parte, ai sensi dell’art. 184 c.p.c. senza necessità
di accettazione dell’altra, che non ha interesse ad opporvisi per ottenere una
decisione di accertamento negativo della originaria pretesa, dato che la
sentenza sulla domanda successivamente ridotta fa stato anche sulla consistenza
del diritto dell’attore, escludendo, con effetto di giudicato, il fondamento
della originaria maggiore pretesa.
* Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11764, Di Marco c.
Catena.
La delibera condominiale che autorizza il passaggio carrabile
dei condomini, già titolari di un diritto di passaggio pedonale, su un viale
comune del fabbricato, regola l’uso del bene comune – regolamentazione demandata all’amministratore, a cui però possono
sostituirsi, in qualità di mandanti, i condomini – costituendo un diritto
personale a loro favore, ed è valida, anche se adottata a maggioranza, purché
non comprima i diritti ad essi appartenenti per convenzione o per effetto
dell’acquisto delle unità immobiliari o per legge.
* Cass. civ., sez. II, 3 aprile
1998, n. 3424, Condominio di via Capolungo n. 19 in Genova c. Pastonesi ed
altri, in Arch. loc. e cond. 1998, 354.
Per l’apertura di un passo carrabile
di accesso ad una proprietà, operato mediante la rimozione del cordolo del
marciapiede e la conseguente sistemazione del varco è necessaria la concessione
di costruzione da parte del Comune; né essa può essere sostituita
dall’autorizzazione rilasciata dall’A.N.A.S., tutelando i due atti interessi
pubblici diversi.
* Cons. Stato, sez. V, 14 marzo
1980, n. 275, Planer ed altri c. Comune di Brunico, in Arch. giur. circ. 1981,
40.
È
illegittima l’apposizione da parte del comune di paletti ai lati di un passo
carrabile di accesso ad edificio condominiale privato, effettuate su di un
marciapiede soggetto a circolazione pedonale.
* Trib. civ. Napoli, 30 ottobre
1990, in Arch. loc. e cond. 1992, 385.
Deve
considerarsi passo carrabile il varco del marciapiede ove sussista la materiale
possibilità di passaggio di veicoli. Ove tale passaggio non sia possibile, il
varco non può ritenersi passo carrabile neanche se sia intervenuta una
concessione amministrativa. In tale ultimo caso non viola l’art. 115, comma
quinto, lett. b) cod. strad., il conducente che abbia lasciato in sosta il
veicolo innanzi ad uno di tali varchi.
* Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 1966,
Mazzocca, in Giust. pen. 1967, II, 655.
La “tassa” dovuta alla P.A. per l’occupazione del suolo
pubblico corrispondente al passo carraio rientra negli oneri accessori posti
per legge a carico del conduttore, rientrando nella categoria residuale
prevista dall’art. 9, L. n. 392/78 e costituita dalla “fornitura di altri
servizi comuni.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 29 aprile 1996, Soc. Marirosa
c. Soc. Andes, in Arch. loc. e cond. 1997, 661.
La
prescrizione del divieto di sosta per l’apposizione del segnale di passo
carraio ha una applicazione generale, includente anche il concessionario della
facoltà di inibizione del passaggio sull’accesso tutelato.
* Pret. civ. Bologna, 11 maggio
1993, n. 519, in Arch. giur. circ. 1994, n. 6.
i) Portone
Ai sensi dell’art. 1117 c.c., il portone
d’ingresso, che sia strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di
due corpi di fabbrica, appartenenti a proprietari diversi, ma costituenti
un’unica entità immobiliare, deve presumersi oggetto di comunione dei predetti
proprietari, ancorché costruito da uno solo di essi, se il contrario non
risulti dal titolo. La disciplina del condominio degli edifici, infatti, trova
applicazione anche con riguardo ai fabbricati che si sviluppano con una
pluralità di proprietà individuali in senso verticale, anziché orizzontale.
* Cass. civ., sez. II, 15 novembre 1977, n. 4986.
Nel c.d. piccolo condominio – al quale si
applicano, per l’amministrazione, le norme degli artt. 1104, 1105 e 1106 c.c.,
piuttosto che quelle dell’art. 1136 c.c. – pur non essendo prescritte formalità
particolari per la convocazione dell’assemblea, è sempre necessario che a) una
delibera sia adottata a seguito di regolare convocazione dell’assemblea e che
b) la delibera riceva il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti,
calcolata secondo il valore delle quote ex art. 1105 c.c.
* Trib. civ. Brescia, sez. II, 11 gennaio 2001, n. 199,
Breda A. c. Breda G., in Arch. loc. e
cond. 2001, 575.
È nulla la delibera assembleare che disponga la
chiusura permanente del portone d’ingresso dell’androne senza prevedere alcuna
misura che ne consenta l’agevole apertura da parte dei soggetti legittimati al
passaggio automobilistico.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 9 marzo 1989, Scacchetti ed
altra c. Condominio di via Melzo, 28,
Milano, in Arch. loc. e cond. 1989, 319.
L’apposizione di una serratura manuale al
portone di ingresso di un edificio condominiale in sostituzione di un
preesistente sistema di apertura elettrocomandata configura un’innovazione
vietata ex art. 1120 c.c. in quanto, costringendo a scendere le scale per
aprire il portone, determina o può determinare un’evidente compressione alla
facoltà di godimento della cosa comune e della stessa proprietà esclusiva nei
confronti di chi soffre di gravi limitazioni fisiche.
* Trib. civ. Milano,
sez. VIII, 1 marzo 1993, Pontali e altre c. Cond. di via Carpi n. 34 di Milano,
in Arch. loc. e cond. 1994, 619.