L'OPPOSIZIONE SUCCESSIVA ALLA
CONVALIDA
SOMMARIO: a)
Caso fortuito; b) Competenza; c) Forme; d) In genere; e) Presupposti legali
dell'ordinanza; f) Ricorso per cassazione; g) Termini; h) Varie.
a) Caso fortuito
In tema di procedimento per
convalida di licenza o sfratto, la mancata conoscenza dell’intimazione dovuta
ad assenza dell’intimato per ferie, senza la predisposizione di cautele per
essere informato di eventuali notifiche che lo riguardino,
non può considerarsi derivante da caso fortuito ai fini della ammissibilità
della tardiva opposizione alla convalida.
* Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1997, n. 3357, Bachini
c. Abrate, in Arch. loc. e cond. 1997, 631.
Ai fini dell’opposizione tardiva a
convalida di sfratto, prevista dall’art. 668 cod. proc.
civ., il caso fortuito va
individuato in quelle circostanze obiettive escludenti l’imputabilità
all’intimato, a titolo di colpa o dolo, della mancata comparizione. (Nella specie il giudice del merito aveva ravvisato il caso
fortuito nella chiusura del locale locato per le ferie di ferragosto,
nell’assenza del conduttore perché in viaggio di nozze e nella mancanza di
qualsiasi elemento oggettivo atto a far prevedere l’intimazione e la citazione
per la convalida; la C.S. enunciando il precisato principio ha confermato tale
decisione).
* Cass. civ., sez. III, 13 luglio 1983, n. 4794.
Il concetto di caso fortuito, a
norma dell’art. 668 cod. proc. civ., si ricollega all’assenza di colpa nella
determinazione di un particolare evento, perché il caso fortuito consiste in
una causa positivamente individuata, non imputabile a chi la invoca, ossia non
evitabile con la normale diligenza. (Nella specie è
stata ritenuta corretta la motivazione della sentenza del giudice di merito, il
quale aveva ammessa l’opposizione dopo la convalida sotto il riflesso che
l’intimata, senza sua colpa, non aveva avuto tempestiva conoscenza
dell’intimazione essendo questa stata notificata durante un suo brevissimo
periodo di assenza per motivi di salute, vivendo essa sola in abitazione
isolata, senza coinquilini nello stesso stabile).
* Cass. civ., sez. III, 31 marzo 1967, n. 737.
In tema di opposizione dopo la
convalida dell’intimazione di licenza o di sfratto, il concetto di caso
fortuito, a norma dell’art. 668 cod. proc. civ. e per gli effetti di cui alla medesima disposizione, si
concreta in una causa produttiva dell’evento dannoso o di un particolare
pregiudizio, non imputabile a chi la invoca, ossia non evitabile con la normale
diligenza. (Nel caso trattavasi
di intimato-opponente che deduceva di non avere avuto tempestiva conoscenza
dell’intimazione di sfratto per caso fortuito, in quanto l’intimazione stessa
era imprevedibile per esso intimato che, all’epoca della notifica, era assente
dalla sua sede per ragioni di affari; considerato che l’intimato si era
allontanato dalla sede senza neppure indicare il suo recapito temporaneo ai
familiari, nella specie, si è ritenuta insussistente la normale diligenza ed
insussistente, quindi, il dedotto caso fortuito).
* Cass. civ., sez. III, 14 novembre
1961, n. 2656.
b) Competenza
Nel caso di opposizione tardiva ai sensi dell’art. 668 cod. proc. civ., la competenza a decidere sulla relativa ammissibilità spetta al giudice competente per il merito con la conseguenza che, ove la competenza al riguardo spetti, secondo le regole ordinarie, al tribunale, è a questo giudice e non al pretore che abbia convalidato la licenza o lo sfratto che compete la decisione dell’ammissibilità di quella opposizione.
* Cass. civ., sez. III, 9 luglio 1983, n. 4641.
c) Forme
Per la disciplina dell’opposizione
dopo la convalida (cosiddetta opposizione tardiva), il richiamo contenuto
nell’art. 668 cod. proc. civ.
alle forme prescritte per l’opposizione al decreto d’ingiunzione (in quanto
applicabili) è limitato alle modalità dell’introduzione di detta opposizione ed
alla individuazione del giudice davanti alla quale va proposta, con la
conseguenza che nel giudizio che ne consegue dopo la fase a cognizione
sommaria, nell’ambito della quale il pretore od il conciliatore aditi possono
emettere i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, previsti
nell’ultimo comma del citato art. 668, nella seconda fase a cognizione piena,
sul merito dell’opposizione, qualora le questioni sollevate siano tali da allargare
la materia oltre i limiti della competenza per valore del giudice adito, questi
deve rimettere le parti davanti al giudice competente per valore, non
diversamente da quanto avviene nell’ipotesi di opposizione tempestiva alla
convalida (artt. 665 e 667 cod. proc. civ.).
* Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1984, n. 2024.
d) In genere
L’opposizione dopo la convalida è
ammessa, ai sensi dell’art. 668 cod
. proc. civ.
(interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del
1972) soltanto nel caso in cui l’intimato non abbia avuto tempestiva conoscenza
della citazione per irregolarità della notificazione ovvero per tale ipotesi
nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc.
civ. in quanto non sussiste l’esigenza di assicurare
il doppio grado di giurisdizione, essendo l’accertamento della risoluzione del
rapporto locatizio avvenuto in sede di cognizione
sommaria con l’emissione del provvedimento di convalida.
* Cass. civ., sez. III, 7 settembre 1985, n. 4658.
L’esperibilità
della revocazione per errore di fatto o per dolo di una parte in danno
dell’altra, avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità o di
licenza per finita locazione (derivante dalle sentenze della Corte cost. n. 558
del 1989 e n. 51 del 1995) non è condizionata allo spirare del termine per
l’opposizione ex art. 668 c.p.c.; infatti, tale opposizione e la revocazione ex art.
395 n. 1 c.p.c. sono istituti distinti e autonomi basati su presupposti
diversi, la mancanza di tempestiva conoscenza (per irregolarità della notifica
o per caso fortuito o forza maggiore) dell’intimazione di licenza o di sfratto
nel primo caso o il dolo revocatorio nel secondo.
* Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2001, n. 09093, Celozzi
ed alri c. Supergea sas di Pignatelli Dario e C., in Arch. loc. e cond. 2001, 711.
e) Presupposti legali dell’ordinanza
È legittima l’impugnazione con
l’appello di un’ordinanza di convalida di sfratto emessa in assenza dei suoi
presupposti legali, equivalendo, in tal caso, il detto provvedimento ad una
sentenza la quale risolve il contratto per morosità o ne dichiara la cessazione
per scadenza del termine.
* Cass. civ., sez. III, 1 settembre 2000, n. 11494, Balsamo c. Emporio
del Corso Srl, in Arch.
loc. e cond. 2000, n. 6; conforme Cass. civ., 1 settembre 2000, n.
f) Ricorso per cassazione
Avverso un provvedimento di
convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità è
inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della
Costituzione, sia nell’ipotesi in cui si sia in presenza
di una vera e propria ordinanza, dal momento che avverso la stessa è
proponibile soltanto l’opposizione tardiva di cui all’art.668
c.p.c., sia qualora detto provvedimento sia stato
emesso in carenza dei presupposti di legge (nella specie, essendo stata
contestata non la sola morosità nel pagamento dei canoni, ma la stessa
esistenza di un rapporto locativo), perché, in tal caso, l’impugnazione deve
essere proposta con l’appello, assumendo l’ordinanza natura decisoria
e contenuto sostanziale di sentenza.
* Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2000, n. 560, De Luca c. Iacp Isernia.
L’ordinanza di convalida di sfratto
è impugnabile solo con l’opposizione tardiva o con l’appello, quando sia stata pronunciata in mancanza di presupposti legali e
non direttamente con il ricorso per cassazione, che se proposto, va dichiarato
inammissibile.
* Cass. civ., sez. III, 16 maggio 1997, n. 4366, Oliva c. Comaschi.
g) Termini
A norma dell’art. 668,
secondo comma, c.p.c. l’opposizione tardiva del locatario alla convalida
dell’intimazione di licenza o di sfratto non è più ammessa se sono decorsi
dieci giorni dall’esecuzione. Detto termine decorre dall’accesso dell’ufficiale
giudiziario, il quale segna l’inizio dell’esecuzione in forma specifica per
rilascio e determina la piena conoscenza del provvedimento pregiudizievole.
* Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2001, n. 13310, Soc. Credito
Emiliano c. Curatela Fallimento Ditta Thema, in Arch. loc. e cond. 2002, 290.
Negata la convalida della licenza
per finita locazione, in ragione dell’erronea indicazione – nell’intimazione –
della data di cessazione del rapporto, ben può nondimeno il giudice, apertasi
la fase del giudizio di merito e corretto l’errore da parte del locatore,
condannare il conduttore a rilasciare l’immobile in una data futura anche
quando la scadenza della locazione non si verifichi
nel corso del giudizio.
* Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2000, n. 12539, Sirabella c. Conte, in Arch. loc.
e cond. 2000, n. 6.
Il termine di dieci giorni
dall’esecuzione, che l’art. 668, secondo comma, cod. proc.
civ. fissa per l’opposizione tardiva del locatario
dopo la convalida dell’intimazione di licenza o di sfratto, decorre dall’accesso
dell’ufficiale giudiziario, il quale segna l’inizio dell’esecuzione in forma
specifica per rilascio, e determina la piena conoscenza del provvedimento
pregiudizievole, senza che rilevi l’eventuale differimento dell’effettiva
immissione dell’esecutante nella disponibilità
materiale del bene.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 3 aprile 1989, n. 1610, Agostini c. Marimonti.
Il termine di dieci giorni, previsto
dall’art. 668 secondo comma cod. proc. civ. per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva avverso il
provvedimento di convalida dell’intimazione di licenza o di sfratto, comincia a
decorrere dal momento del compimento dell’esecuzione di rilascio dell’immobile
e cioè della coattiva realizzazione degli effetti del procedimento all’uopo
instaurato, consistenti nella immissione del soggetto, a cui favore sia stato
emesso il provvedimento suddetto, nella disponibilità materiale dell’immobile –
con contestuale venir meno della detenzione da parte del soggetto passivo
dell’intimazione - e non già dal momento del compimento del primo atto
dell’esecuzione.
* Cass. civ., sez. III, 5 marzo 1984, n. 1527.
h) Varie
Nel giudizio di merito instaurato
con l’apertura della fase rescissoria dell’opposizione tardiva alla convalida
di sfratto, disciplinato dal rito delle locazioni, il locatore – opposto (che
assume, o meglio conserva la veste sostanziale di attore) ha facoltà di
modificare la propria domanda, formulata con l’atto di intimazione di licenza o
di sfratto, entro con il limite dell’art. 420, comma primo, c.p.c. (che
consente la modifica delle domande già enunciate, se ricorrono gravi motivi e
previa autorizzazione del giudice), mentre è da ritenersi esclusiva la
possibilità di proporre una domanda nuova rispetto a quella formulata con
l’atto di intimazione. *
* Cass. civ., sez. III,
29 ottobre 2001, n. 13419, Ottomano c. Borrelli, in Arch. loc. e cond. 2002, 75.
Nel regime anteriore alla legge 26
novembre 1990, n. 353 il pretore davanti al quale si propone l’opposizione
tardiva alla convalida di licenza o di sfratto (art. 668,
terzo comma, c.p.c.), qualora la causa ecceda la sua competenza per
valore in relazione all’ammontare dei canoni per il periodo in contestazione
(art. 12 c.p.c. nel testo anteriore alla legge n. 353/1990) deve rimettere le
parti davanti al tribunale al quale compete anche la decisione
sull’ammissibilità dell’opposizione tardiva. L’ordinanza del pretore di rimessione al tribunale, ove non impugnata con l’istanza di
regolamento di competenza, rende irretrattabile la
decisione sul punto.
* Cass. civ., sez. III, 3
marzo 1999, n. 1785, Leoncini c. Conti.
Qualora l’udienza di comparizione
per la trattazione della convalida dello sfratto venga
rinviata d’ufficio prima ancora della designazione del giudice incaricato
dell’istruzione della causa, l’intimato e il suo procuratore, essendo a
conoscenza del rinvio d’ufficio, hanno l’onere di comparire all’udienza di
rinvio per accertare il nome del giudice incaricato della trattazione della
causa: diversamente, in mancanza di una situazione di forza maggiore o di caso
fortuito, l’intimato non può essere ammesso a proporre l’opposizione tardiva
alla convalida dello sfratto. (Nella specie la S.C. ha
ritenuto irrilevante l’erroneo convincimento dell’intimato che l’udienza per la
convalida dello sfratto non sarebbe stata tenuta sino a che non fosse cessato
l’impedimento del conciliatore, competente per valore, e ha confermato la
legittimità dell’operato del vice conciliatore reggente, il quale, dopo due
rinvii d’ufficio, aveva nominato se stesso istruttore della causa, convalidando
lo sfratto in assenza dell’intimato).
* Cass. civ., sez. III,
12 gennaio 1978, n. 137.
Nel procedimento per convalida di
sfratto, il rinvio dell’udienza di comparizione, indicata dall’intimante, alla
prima udienza immediatamente successiva, a causa d’impedimento dell’ufficio ed
ai sensi dell’art. 57 disp. att.
cod. proc. civ.,
giustifica in caso di mancata comparizione dell’intimato a detta nuova udienza,
la pronuncia dell’ordinanza di convalida, a norma dell’art. 663 cod. proc. civ.,
con la conseguenza che il relativo provvedimento si sottrae al rimedio
dell’appello, ed è suscettibile soltanto di opposizione tardiva, nei casi e nei
modi consentiti dall’art. 668 cod. proc. civ.
* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1986, n. 1127.
In tema di opposizione cosiddetta
tardiva alla convalida di sfratto – prevista dall’art. 668 cod. proc. civ. – è inammissibile il
ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice che rigetti
l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata dall’opponente e rinvii la
causa per il prosieguo (nella specie, per la precisazione delle conclusioni).
* Cass. civ., sez. III, 6 marzo 1982, n. 1417.