L'OPPOSIZIONE SUCCESSIVA ALLA CONVALIDA

 


SOMMARIO: a) Caso fortuito; b) Competenza; c) Forme; d) In genere; e) Presupposti legali dell'ordinanza; f) Ricorso per cassazione; g) Termini; h) Varie.

 

a) Caso fortuito

 

In tema di procedimento per convalida di licenza o sfratto, la mancata conoscenza dell’intimazione dovuta ad assenza dell’intimato per ferie, senza la predisposizione di cautele per essere informato di eventuali notifiche che lo riguardino, non può considerarsi derivante da caso fortuito ai fini della ammissibilità della tardiva opposizione alla convalida.

* Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1997, n. 3357, Bachini c. Abrate, in Arch. loc. e cond. 1997, 631.

 

Ai fini dell’opposizione tardiva a convalida di sfratto, prevista dall’art. 668 cod. proc. civ., il caso fortuito va individuato in quelle circostanze obiettive escludenti l’imputabilità all’intimato, a titolo di colpa o dolo, della mancata comparizione. (Nella specie il giudice del merito aveva ravvisato il caso fortuito nella chiusura del locale locato per le ferie di ferragosto, nell’assenza del conduttore perché in viaggio di nozze e nella mancanza di qualsiasi elemento oggettivo atto a far prevedere l’intimazione e la citazione per la convalida; la C.S. enunciando il precisato principio ha confermato tale decisione).

* Cass. civ., sez. III, 13 luglio 1983, n. 4794.

 

Il concetto di caso fortuito, a norma dell’art. 668 cod. proc. civ., si ricollega all’assenza di colpa nella determinazione di un particolare evento, perché il caso fortuito consiste in una causa positivamente individuata, non imputabile a chi la invoca, ossia non evitabile con la normale diligenza. (Nella specie è stata ritenuta corretta la motivazione della sentenza del giudice di merito, il quale aveva ammessa l’opposizione dopo la convalida sotto il riflesso che l’intimata, senza sua colpa, non aveva avuto tempestiva conoscenza dell’intimazione essendo questa stata notificata durante un suo brevissimo periodo di assenza per motivi di salute, vivendo essa sola in abitazione isolata, senza coinquilini nello stesso stabile).

* Cass. civ., sez. III, 31 marzo 1967, n. 737.

 

In tema di opposizione dopo la convalida dell’intimazione di licenza o di sfratto, il concetto di caso fortuito, a norma dell’art. 668 cod. proc. civ. e per gli effetti di cui alla medesima disposizione, si concreta in una causa produttiva dell’evento dannoso o di un particolare pregiudizio, non imputabile a chi la invoca, ossia non evitabile con la normale diligenza. (Nel caso trattavasi di intimato-opponente che deduceva di non avere avuto tempestiva conoscenza dell’intimazione di sfratto per caso fortuito, in quanto l’intimazione stessa era imprevedibile per esso intimato che, all’epoca della notifica, era assente dalla sua sede per ragioni di affari; considerato che l’intimato si era allontanato dalla sede senza neppure indicare il suo recapito temporaneo ai familiari, nella specie, si è ritenuta insussistente la normale diligenza ed insussistente, quindi, il dedotto caso fortuito).

* Cass. civ., sez. III, 14 novembre 1961, n. 2656.

 

b) Competenza
 

Nel caso di opposizione tardiva ai sensi dell’art. 668 cod. proc. civ., la competenza a decidere sulla relativa ammissibilità spetta al giudice competente per il merito con la conseguenza che, ove la competenza al riguardo spetti, secondo le regole ordinarie, al tribunale, è a questo giudice e non al pretore che abbia convalidato la licenza o lo sfratto che compete la decisione dell’ammissibilità di quella opposizione.

* Cass. civ., sez. III, 9 luglio 1983, n. 4641.

 

c) Forme

 

Per la disciplina dell’opposizione dopo la convalida (cosiddetta opposizione tardiva), il richiamo contenuto nell’art. 668 cod. proc. civ. alle forme prescritte per l’opposizione al decreto d’ingiunzione (in quanto applicabili) è limitato alle modalità dell’introduzione di detta opposizione ed alla individuazione del giudice davanti alla quale va proposta, con la conseguenza che nel giudizio che ne consegue dopo la fase a cognizione sommaria, nell’ambito della quale il pretore od il conciliatore aditi possono emettere i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, previsti nell’ultimo comma del citato art. 668, nella seconda fase a cognizione piena, sul merito dell’opposizione, qualora le questioni sollevate siano tali da allargare la materia oltre i limiti della competenza per valore del giudice adito, questi deve rimettere le parti davanti al giudice competente per valore, non diversamente da quanto avviene nell’ipotesi di opposizione tempestiva alla convalida (artt. 665 e 667 cod. proc. civ.).

* Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1984, n. 2024.

 

d) In genere

 

L’opposizione dopo la convalida è ammessa, ai sensi dell’art. 668 cod . proc. civ. (interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1972) soltanto nel caso in cui l’intimato non abbia avuto tempestiva conoscenza della citazione per irregolarità della notificazione ovvero per tale ipotesi nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. in quanto non sussiste l’esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione, essendo l’accertamento della risoluzione del rapporto locatizio avvenuto in sede di cognizione sommaria con l’emissione del provvedimento di convalida.

* Cass. civ., sez. III, 7 settembre 1985, n. 4658.

 

L’esperibilità della revocazione per errore di fatto o per dolo di una parte in danno dell’altra, avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità o di licenza per finita locazione (derivante dalle sentenze della Corte cost. n. 558 del 1989 e n. 51 del 1995) non è condizionata allo spirare del termine per l’opposizione ex art. 668 c.p.c.; infatti, tale opposizione e la revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. sono istituti distinti e autonomi basati su presupposti diversi, la mancanza di tempestiva conoscenza (per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore) dell’intimazione di licenza o di sfratto nel primo caso o il dolo revocatorio nel secondo.

* Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2001, n. 09093, Celozzi ed alri c. Supergea sas di Pignatelli Dario e C., in Arch. loc. e cond. 2001, 711.

 

e) Presupposti legali dell’ordinanza

 

È legittima l’impugnazione con l’appello di un’ordinanza di convalida di sfratto emessa in assenza dei suoi presupposti legali, equivalendo, in tal caso, il detto provvedimento ad una sentenza la quale risolve il contratto per morosità o ne dichiara la cessazione per scadenza del termine.

* Cass. civ., sez. III, 1 settembre 2000, n. 11494, Balsamo c. Emporio del Corso Srl, in Arch. loc. e cond. 2000, n. 6; conforme Cass. civ., 1 settembre 2000, n. 11494, in Arch. loc. 2001, 419.

 

f) Ricorso per cassazione

 

Avverso un provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, sia nell’ipotesi in cui si sia in presenza di una vera e propria ordinanza, dal momento che avverso la stessa è proponibile soltanto l’opposizione tardiva di cui all’art.668 c.p.c., sia qualora detto provvedimento sia stato emesso in carenza dei presupposti di legge (nella specie, essendo stata contestata non la sola morosità nel pagamento dei canoni, ma la stessa esistenza di un rapporto locativo), perché, in tal caso, l’impugnazione deve essere proposta con l’appello, assumendo l’ordinanza natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza.

* Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2000, n. 560, De Luca c. Iacp Isernia.

 

L’ordinanza di convalida di sfratto è impugnabile solo con l’opposizione tardiva o con l’appello, quando sia stata pronunciata in mancanza di presupposti legali e non direttamente con il ricorso per cassazione, che se proposto, va dichiarato inammissibile.

* Cass. civ., sez. III, 16 maggio 1997, n. 4366, Oliva c. Comaschi.

 

g) Termini

 

A norma dell’art. 668, secondo comma, c.p.c. l’opposizione tardiva del locatario alla convalida dell’intimazione di licenza o di sfratto non è più ammessa se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione. Detto termine decorre dall’accesso dell’ufficiale giudiziario, il quale segna l’inizio dell’esecuzione in forma specifica per rilascio e determina la piena conoscenza del provvedimento pregiudizievole.

* Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2001, n. 13310, Soc. Credito Emiliano c. Curatela Fallimento Ditta Thema, in Arch. loc. e cond. 2002, 290.

 

Negata la convalida della licenza per finita locazione, in ragione dell’erronea indicazione – nell’intimazione – della data di cessazione del rapporto, ben può nondimeno il giudice, apertasi la fase del giudizio di merito e corretto l’errore da parte del locatore, condannare il conduttore a rilasciare l’immobile in una data futura anche quando la scadenza della locazione non si verifichi nel corso del giudizio.

* Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2000, n. 12539, Sirabella c. Conte, in Arch. loc. e cond. 2000, n. 6.

 

Il termine di dieci giorni dall’esecuzione, che l’art. 668, secondo comma, cod. proc. civ. fissa per l’opposizione tardiva del locatario dopo la convalida dell’intimazione di licenza o di sfratto, decorre dall’accesso dell’ufficiale giudiziario, il quale segna l’inizio dell’esecuzione in forma specifica per rilascio, e determina la piena conoscenza del provvedimento pregiudizievole, senza che rilevi l’eventuale differimento dell’effettiva immissione dell’esecutante nella disponibilità materiale del bene.

* Cass. civ., Sezioni Unite, 3 aprile 1989, n. 1610, Agostini c. Marimonti.

 

Il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 668 secondo comma cod. proc. civ. per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva avverso il provvedimento di convalida dell’intimazione di licenza o di sfratto, comincia a decorrere dal momento del compimento dell’esecuzione di rilascio dell’immobile e cioè della coattiva realizzazione degli effetti del procedimento all’uopo instaurato, consistenti nella immissione del soggetto, a cui favore sia stato emesso il provvedimento suddetto, nella disponibilità materiale dell’immobile – con contestuale venir meno della detenzione da parte del soggetto passivo dell’intimazione - e non già dal momento del compimento del primo atto dell’esecuzione.

* Cass. civ., sez. III, 5 marzo 1984, n. 1527.

 

h) Varie

 

Nel giudizio di merito instaurato con l’apertura della fase rescissoria dell’opposizione tardiva alla convalida di sfratto, disciplinato dal rito delle locazioni, il locatore – opposto (che assume, o meglio conserva la veste sostanziale di attore) ha facoltà di modificare la propria domanda, formulata con l’atto di intimazione di licenza o di sfratto, entro con il limite dell’art. 420, comma primo, c.p.c. (che consente la modifica delle domande già enunciate, se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice), mentre è da ritenersi esclusiva la possibilità di proporre una domanda nuova rispetto a quella formulata con l’atto di intimazione. *
* Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13419, Ottomano c. Borrelli, in Arch. loc. e cond. 2002, 75.

 

Nel regime anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353 il pretore davanti al quale si propone l’opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto (art. 668, terzo comma, c.p.c.), qualora la causa ecceda la sua competenza per valore in relazione all’ammontare dei canoni per il periodo in contestazione (art. 12 c.p.c. nel testo anteriore alla legge n. 353/1990) deve rimettere le parti davanti al tribunale al quale compete anche la decisione sull’ammissibilità dell’opposizione tardiva. L’ordinanza del pretore di rimessione al tribunale, ove non impugnata con l’istanza di regolamento di competenza, rende irretrattabile la decisione sul punto.
* Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1999, n. 1785, Leoncini c. Conti.

 

Qualora l’udienza di comparizione per la trattazione della convalida dello sfratto venga rinviata d’ufficio prima ancora della designazione del giudice incaricato dell’istruzione della causa, l’intimato e il suo procuratore, essendo a conoscenza del rinvio d’ufficio, hanno l’onere di comparire all’udienza di rinvio per accertare il nome del giudice incaricato della trattazione della causa: diversamente, in mancanza di una situazione di forza maggiore o di caso fortuito, l’intimato non può essere ammesso a proporre l’opposizione tardiva alla convalida dello sfratto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto irrilevante l’erroneo convincimento dell’intimato che l’udienza per la convalida dello sfratto non sarebbe stata tenuta sino a che non fosse cessato l’impedimento del conciliatore, competente per valore, e ha confermato la legittimità dell’operato del vice conciliatore reggente, il quale, dopo due rinvii d’ufficio, aveva nominato se stesso istruttore della causa, convalidando lo sfratto in assenza dell’intimato).
* Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1978, n. 137.

 

Nel procedimento per convalida di sfratto, il rinvio dell’udienza di comparizione, indicata dall’intimante, alla prima udienza immediatamente successiva, a causa d’impedimento dell’ufficio ed ai sensi dell’art. 57 disp. att. cod. proc. civ., giustifica in caso di mancata comparizione dell’intimato a detta nuova udienza, la pronuncia dell’ordinanza di convalida, a norma dell’art. 663 cod. proc. civ., con la conseguenza che il relativo provvedimento si sottrae al rimedio dell’appello, ed è suscettibile soltanto di opposizione tardiva, nei casi e nei modi consentiti dall’art. 668 cod. proc. civ.

* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1986, n. 1127.

 

In tema di opposizione cosiddetta tardiva alla convalida di sfratto – prevista dall’art. 668 cod. proc. civ. – è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice che rigetti l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata dall’opponente e rinvii la causa per il prosieguo (nella specie, per la precisazione delle conclusioni).

* Cass. civ., sez. III, 6 marzo 1982, n. 1417.

 

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