SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
SOMMARIO: a) Ambito di operatività; b) Cessione di azienda;
c) Cessioni successive; d) Comunicazione; e) Consenso del locatore; f)
Controversie; g) Gravi motivi; h) Indennità di avviamento; i) Nuovo conduttore;
l) Perfezionamento contratto; m) Presupposti; n) Punto vendita; o) Ramo
d'azienda; p) Restituzione della cosa locata; q) Rinnovazione del contratto; r)
Risarcimento danni.
a) Ambito di operatività
L'alienazione dell'azienda esercitata in un immobile adibito
ad uso commerciale non comporta né ai sensi dell'art. 2558 c.c. né ai sensi
dell'art. 36 della legge 392/1978 l'automatica cessione del contratto di
locazione, in quanto le norme suddette consentono ma non impongono rispettivamente
all'acquirente dell'azienda di subentrare nei contratti stipulati per
l'esercizio di essa, sempreché non sia pattuito diversamente, nonché al
venditore dell'azienda, quale conduttore dell'immobile in cui la stessa si
esercita, di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione senza
il consenso del locatore.
* Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1133, Bartolozzi
c. Stojlova.
Non integra gli estremi della cessione della locazione il
mero adempimento del terzo dell'obbligo di pagare il canone, pur se il locatore
risulti a conoscenza della provenienza del pagamento.
* Cass. civ., sez. III, 3 agosto 1999, n. 8389, Cesare ed
altro c. Pirozzi.
In tema di sublocazione e cessione del contratto di
locazione, previste dall'art. 36 della L. n. 392/1978, non è necessario che la
sublocazione dell'immobile o la cessione del contratto di locazione, da una
parte, e la cessione o l'affitto dell'azienda, dall'altra, siano stipulati
contemporaneamente in un unico documento, essendo sufficiente che tra i due
atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale.
* Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1990, n. 6402, Pioli c.
Pigiani.
Qualora, in relazione a locazione d'azienda, si realizzi la
sublocazione dell'immobile adibito ad impresa commerciale (non già la cessione
del contratto di locazione, alternativamente prevista dall'art. 36 legge n. 392
del 1978), non si verifica successione alcuna nell'originario rapporto di
locazione, ma si dà vita ad un rapporto derivato, senza alcun vincolo diretto
tra il locatore originario e il subconduttore; con la conseguenza che questi
può partecipare al giudizio in cui si controverta della risoluzione del
rapporto di locazione dell'immobile predetto solo in veste d'interventore
adesivo dipendente (in appoggio al conduttore-sublocatore), per i riflessi che
detto giudizio è in grado di produrre sul rapporto derivato di sublocazione.
* Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1038, Soc.
Boomerang c. Sassaroli ed altro, in Arch. loc. e cond., 1996, 516.
Nell'ipotesi di cessione o sublocazione dell'azienda, il
cessionario o subconduttore subentra - per la durata del rapporto se trattasi
di locazione di azienda - nei contratti in corso, che non abbiano carattere
strettamente personale, assumendo l'obbligo di adempierli nei termini ed alle
condizioni pattuite dal cedente, titolare dell'azienda, salva contraria volontà
delle parti. Ne consegue che in caso di cessione dell'azienda con contestuale
cessione del relativo contratto di locazione dell'immobile adibito all'esercizio
di attività commerciale, il cessionario non può opporre al locatore ceduto di
avere ignorato senza colpa gli estremi del rapporto di locazione, pattuiti per
iscritto tra il cedente l'azienda ed il locatore ceduto.
* Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1987, n. 6457, Milani c.
Neri.
L'art. 36 della L. n. 392/78 prevede la cessione del
contratto di locazione nella sua interezza ed inscindibilità e non consente di
imporre al locatore l'ulteriore sacrificio di subire gli oneri e i rischi
derivanti da più contratti di locazione.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 30 settembre 1982, n. 6991,
Zama Sas c. Angelini.
b) Cessione di azienda
Se durante il giudizio instaurato dal locatore per la
declaratoria di cessazione del contratto di locazione il conduttore, dopo la
data di scadenza del contratto come accertata con sentenza, cede l'azienda
esercitata sull'immobile (art. 36 legge 27 luglio 1978 n. 392), non vi è
cessione del contratto di locazione perché non più in corso e perciò non può
esservi successione nell'indennità commerciale spettante al cedente (art. 34
stessa legge), salvo che il relativo diritto sia ceduto al cessionario tra
quelli aziendali (art. 2559 c.c.).
* Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 1998, n. 667, Benevegnù
c. Parisi.
Il conferimento di una azienda in una società di capitali
(che è comunque dotata di una propria soggettività giuridica), costituendo
cessione di azienda, determina anche la cessione del contratto di locazione
dell'immobile che serve per l'esercizio dell'azienda (ceduta), ai sensi dell'art.
36 della L. 27 luglio 1978, n. 392, con effetti, nei confronti del locatore,
solo dal momento della comunicazione, con la conseguenza che fino a quando tale
comunicazione sia mancata, legittimato passivo a ricevere la disdetta del
locatore rimane il conduttore originario che ha conferito l'azienda in società
alla quale l'azienda è stata conferita.
* Cass. civ., sez. III, 1 aprile 1995, n. 3821, Muttini c.
Giusti.
c) Cessioni successive
Nell'ipotesi di successive cessioni del contratto di
locazione ai sensi dell'art. 36 della L. n. 392/78 debbono rispondere delle
obbligazioni da esso nascenti non soltanto l'ultimo cessionario (attuale
conduttore) e il primo cedente, ma anche i cedenti "intermedi", ossia
i precedenti cessionari resisi a loro volta cedenti del contratto (sempre,
ovviamente, che non siano stati liberati dal locatore ceduto).
* Trib. civ. Milano, sez. X, 11 dicembre 1995, n. 11026,
Sorgi c. Soc. Passo di Cadibona, in Arch.loc.e cond., 1996, 951.
d) Comunicazione
La mancata comunicazione della sublocazione o della cessione
del contratto, nel caso di immobile destinato ad uso diverso da quello
abitativo, rende solo inopponibile l'avvenuta sublocazione o la cessione al
locatore, il quale, peraltro, non può considerare di per sè inadempiente il conduttore,
ma solo notificargli la sua opposizione, specificando altresì i gravi motivi
che la giustificano, all'accertamento della sussistenza dei quali resta
subordinata la risoluzione del contratto di locazione.
* Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2000, n. 10124, Ikem c.
Rago, in Arch. loc. e cond., 2001, n. 245.
La sublocazione dell'immobile o la cessione della locazione,
operate dal conduttore nell'esercizio della facoltà accordatagli dall'art. 36
della L. 27 luglio 1978 n. 392 - che consente la sublocazione e la cessione,
anche senza il consenso del locatore, del contratto di locazione di immobili
adibiti all'esercizio di un'attività commerciale o artigianale, qualora venga
locata o ceduta l'azienda - non devono essere necessariamente precedute, a pena
d'invalidità, dalla comunicazione prescritta dalla stessa norma. Infatti, fino
a quando il conduttore non provvede a tale incombente, seppure la sublocazione
o la cessione non sono opponibili al locatore che non le abbia accettate,
questi tuttavia non può considerare inadempiente il conduttore, ma soltanto
notificargli la sua opposizione, specificando i gravi motivi che la
giustificano, all'accertamento della sussistenza dei quali resta subordinata la
risoluzione del contratto di locazione, con il conseguente venir meno di quello
di sublocazione o di cessione della locazione.
* Cass. civ., sez. III, 19 marzo 1985, n. 2028, Rotella c.
Soc. Vas.
La mancata comunicazione al locatore dell'avvenuta cessione
dell'azienda ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non
produce effetti a carico del conduttore allorché il locatore abbia comunque
accettato la cessione, la quale dal momento dell'accettazione diviene a lui
opponibile anche in difetto della prescritta comunicazione.
* Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1996, n. 189, Frigerio c.
Soc. Amonn Food, in Arch. loc.e cond., 1996, 349.
Nel caso di cessione del contratto di locazione
dell'immobile, consentita al conduttore dall'art. 36 della legge 27 luglio
1978, n. 392, purché egli congiuntamente ceda o affitti l'azienda, non vi è
obbligo di preventiva comunicazione al locatore, che può quindi esserne
informato dopo che la cessione ha determinato la sostituzione del cessionario
nei diritti e negli obblighi del cedente. Ne deriva che l'opposizione alla
cessione, consentita al locatore dal menzionato art. 36 in presenza di gravi
motivi, non impedisce il perfezionamento del contratto eventualmente già
concluso ma si configura come una mera contestazione di inadempimento, rivolta
al conduttore per avere ceduto il contratto pur in presenza dei suddetti gravi
motivi in contrario, e preordinata ad un'eventuale pronunzia di risoluzione
della locazione, idonea a far venir meno anche la cessione della stessa, con
l'ulteriore conseguenza che fino all'emissione di tale pronunzia legittimato
passivo rispetto a tutte le azioni concernenti l'esistenza o la durata della
locazione deve considerarsi il cessionario e non il cedente, il quale, se non
liberato dal locatore ceduto, ai sensi del cit. art. 36 della legge 392, resta
legittimato a contraddire soltanto le domande di quest'ultimo intese a
conseguire l'adempimento delle obbligazioni originate dal contratto di
locazione.
* Cass. civ., sez. III, 7 giugno 1996, n. 5305, Federici c.
Moni, in Arch. loc. e cond., 1996, 706.
La sublocazione o la cessione del contratto di locazione di
immobile adibito ad uso non abitativo sono consentite al conduttore, ai sensi
dell'art. 36 della L. n. 392 del 1978, qualora venga locata o ceduta
contestualmente l'azienda, anche senza il consenso del locatore e pure nel caso
in cui un apposito patto contrattuale contenga il divieto espresso di sublocare
l'immobile o di cedere il contratto, salva la formale opposizione del locatore
per l'esistenza di ragionevoli e gravi motivi entro il termine di trenta giorni
dalla comunicazione del conduttore. Peraltro la mancata comunicazione al
locatore non pone il conduttore in una situazione di inadempienza, ma comporta
soltanto la inopponibilità della sublocazione o della cessione al locatore a
meno che quest'ultimo, essendone venuto comunque a conoscenza, non abbia
rinunciato a farla valere.
* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1988, n. 1943, Verna c.
Loizzi.
La comunicazione che - in caso di cessione del contratto di
locazione contestualmente a quello dell'azienda - il conduttore deve dare al
locatore ai sensi dell'art. 36 della L. n. 392 del 1978 anche se data
tardivamente, sana ogni eventuale situazione irregolare a partire dal momento
in cui è effettuata, dal quale decorre altresì il termine di trenta giorni entro
il quale il locatore può opporsi alla cessione, qualora ricorrano gravi motivi.
* Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 1994, n. 8031, Conti c.
Bianchini.
In tema di sublocazione e cessione del contratto di
locazione, disciplinato dall'art. 36 della L. n. 392/1978, ai fini della sua
validità, è sufficiente che la comunicazione, che il conduttore deve fare al
locatore nel caso in cui effettui la sublocazione o la cessazione del contratto
di locazione insieme alla cessione o all'affitto dell'azienda, contenga gli
elementi essenziali per l'individuazione dei contratti posti in essere, insieme
alle altre notizie sulla persona del terzo subentrante, tali da mettere il
locatore in grado di poter esercitare il suo diritto di opposizione per gravi
motivi.
* Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1990, n. 6402, Pioli c.
Pigiani.
Nel caso di trasferimento dell'azienda, la comunicazione
della cessione del contratto di locazione, preveduta dall'art. 36 della L. 27
luglio 1978 n. 392, deve contenere l'indicazione degli elementi che valgono ad
identificare la persona del cessionario in modo da porre in grado il locatore
di manifestare la sua opposizione, qualora ricorrano gravi motivi.
* Cass. civ., sez. III, 25 novembre 1993, n. 11685, Lo
Giudice ed altro c. Malguzzi ed altro.
La cessione del contratto di locazione di immobile urbano
adibito ad attività imprenditoriale, in connessione con la cessione o locazione
dell'azienda ivi esercitata, per esser opponibile al locatore, gli deve esser
comunicata dal conduttore (art. 36 legge 27 luglio 1978 n. 392) - anche con
modalità diverse dalla raccomandata con ricevuta di ritorno, non prescritta a
pena di nullità, purché idonee a consentire la conoscenza della modifica
soggettiva del rapporto - e pertanto non è efficace nei confronti del locatore
la cessione comunicatagli da un altro soggetto, sia pur esso il difensore del
conduttore, nel giudizio pendente nei confronti del medesimo.
* Cass. civ., sez. III, 11 marzo 1998, n. 2675, Saturnino c.
Varriale e altro.
Nel caso di contestuale cessione del contratto di locazione
dell'immobile e dell'azienda, prevista dall'art. 36 della legge n. 392 del
1978, in mancanza della comunicazione che il conduttore è tenuto a fare
(mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) al locatore - il
quale ha diritto di opporsi per gravi motivi - ed in difetto di qualsiasi fatto
od atto dimostrante inequivocabilmente l'accettazione da parte del detto
locatore dell'avvenuta cessione del contratto di locazione, questa non è
efficace nei suoi confronti, con la conseguente esclusione della sostituzione
del cessionario al conduttore, in capo al quale permane la legittimazione ad
agire e contraddire in ordine alle azioni nascenti dal contratto (nella specie,
di recesso per necessità del locatore), senza effetto per la comunicazione
della cessione del contratto che sia effettuata nel corso del giudizio, salvo
che, a seguito di intervento volontario o di chiamata in causa del cessionario,
costui ed il locatore chiedano d'accordo la estromissione del cedente.
* Cass., sez. III, 8 aprile 1988, n. 2770, Nicocia c.
Bentivoglio.
Non è opponibile al locatore la cessione della locazione
unitamente all'azienda compiuta dal conduttore, in mancanza della comunicazione
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prescritta dall'art.
36 della L. n. 392/1978, ancorché risulti provata ed acquisita la conoscenza
aliunde da parte del locatore della cessione stessa.
* Cass. civ., sez. III, 12 giugno 1990, n. 5699, Genazzini
c. Nemola.
La mancata comunicazione della sublocazione o della cessione
del contratto, nel caso di immobile destinato ad uso diverso da quello
abitativo, rende solo inopponibile l'avvenuta sublocazione o la cessione al
locatore, il quale, peraltro, non può considerare di per sé inadempiente il conduttore,
ma solo notificargli la sua opposizione, specificando altresì i gravi motivi
che la giustificano, all'accertamento della sussistenza dei quali resta
subordinata la risoluzione del contratto di locazione.
* Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2000, n. 10124, Soc. Ikem
c. Rago ed altri, in Arch. loc. e cond., 2001, 245.
In caso di trasferimento d'azienda, la comunicazione della
cessione del contratto di locazione, prevista dall'art. 36 della legge 27
luglio 1978, n. 392, deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali che
valgono ad identificare il contratto posto in essere tra conduttore e terzo
insieme alle altre notizie relative alla persona del cessionario in modo da
porre in grado il locatore di manifestare la sua opposizione, qualora ricorrano
gravi motivi. Pertanto, in caso di incompleta comunicazione il locatore non
incorre nella decadenza prevista dalla norma sopracitata, se non esercita il
suo diritto all'opposizione nel termine di giorni trenta.
* Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2001, n. 05817, Giuliacci
c. Ciattini, in Arch. loc. e cond., 2001, 597.
e) Consenso del locatore
L'art. 36 della L. 27 luglio 1978 n. 392, che consente al
conduttore di sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche
senza il consenso del locatore se insieme venga locata o ceduta l'azienda, si
riferisce anche alle cessioni o locazioni di una sola parte dell'immobile
comunque collegate alla cessione o locazione dell'azienda o di un suo ramo e
perciò capaci di attuare l'interesse alla conservazione dell'azienda.
* Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1991, n. 7676, Il Timone
c. Ferraris.
Con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso
da quello abitativo, la possibilità del conduttore di cedere il contratto senza
il consenso del locatore, secondo la previsione dell'art. 36 della L. 27 luglio
1978 n. 392, postula la contestuale cessione o locazione dell'azienda, cioè del
complesso dei beni destinati all'attività esercitata nell'immobile, ovvero di
una loro porzione autonoma e funzionalmente sufficiente per tale attività, e,
pertanto, deve essere negata nel caso di mera alienazione al cessionario della
locazione di singoli beni privi degli indicati connotati.
* Cass. civ.,
sez. III, 14 dicembre 1985, n. 6346, Soc. Selection c. Siciliano.
La cessione del contratto di locazione con cessione di
azienda ai sensi dell'art. 36 della L. 27 luglio 1978 n. 392 - attuabile anche
senza il consenso del locatore - richiede il trasferimento del complesso dei
beni organizzati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale del
conduttore nel locale locato e non può, quindi, configurarsi quando non vi sia
stata cessione di alcun elemento costitutivo dell'azienda dal conduttore
installata in detto locale, avendo il cessionario intrapreso un'attività del
tutto nuova.
* Cass. civ., sez. III, 5 settembre 1985, n. 4614, D.
German. Fab. c. Miconi.
La cessione del contratto di locazione che avvenga con la
cessione dell'azienda del conduttore non ha bisogno del consenso del locatore,
ma deve essergli comunicata, divenendo efficace nei suoi confronti soltanto dal
momento di tale comunicazione, e fermo restando che il locatore può opporsi per
gravi motivi. Non è invece rilevante la conoscenza della cessione che il
locatore abbia acquisito aliunde, occorrendo in tal caso che egli, avendola
conosciuta, l'abbia accettata, secondo la regola generale di cui all'art. 1407
c.c.
* Cass. civ., sez. III, 26 maggio 1999, n. 5102, Soc. Casa
dell'alpino sport c. Palmieri, in Arch. loc. e cond., 1999, 801.
La sublocazione o la cessione del contratto di locazione di
immobile adibito ad uso non abitativo sono consentite al conduttore, ai sensi
dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, qualora venga locata o ceduta
contestualmente l'azienda, anche senza il consenso del locatore e pure nel caso
in cui un apposito patto contrattuale contenga il divieto espresso di sublocare
l'immobile o di cedere il contratto; la mancata comunicazione della cessione al
locatore non pone il conduttore in una situazione di inadempienza ma comporta soltanto
l'inopponibilità della cessione al locatore.
* Cass. pen., sez. III, 13 aprile 2000, n. 4802, Botti c.
SMAF spa, in Arch. loc. e cond., 2000, n. 3.
Nel caso previsto dall'art. 36 del L. n. 392/1978, per cui
il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche
senza il consenso del locatore purché venga insieme locata o ceduta l'azienda,
il conduttore cedente deve provare, nei confronti del locatore, per iscritto,
ai sensi dell'art. 2556, secondo comma, cod. civ., la cessione o la locazione
dell'azienda, in quanto l'onere probatorio previsto da tale norma grava sulle
parti contraenti anche nell'ipotesi in cui con riguardo al contratto avente ad
oggetto l'azienda, agiscano o eccepiscano contro un terzo estraneo.
* Cass. civ., sez. III, 23 agosto 1990, n. 8618, Mignini c.
Soc. Grimaldi.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione
proposta dal locatore nei confronti del conduttore subentrato nel rapporto
locativo ai sensi dell'art. 36 L. 27 luglio 1978 n. 392 non è preclusa
dall'eventuale giudicato interno sulla cessione perché, trattandosi di cessione
senza il consenso del locatore l'accertamento dei relativi presupposti non
esclude né l'operatività della disposizione dell'art. 1409 c.c., a norma della
quale il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni
derivanti dal contratto, né l'operatività della disposizione dell'art. 1458
comma 1, c.c. sull'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per
inadempimento, la quale è applicabile anche nei confronti del cessionario, che,
in quanto tale, è parte contrattuale, e non terzo.
* Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 1996, n. 537, Elbinviest
Srl c. Ducco.
L'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nel sancire che
il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche
senza il consenso del locatore, purché venga insieme locata l'azienda, deroga
alle norme di diritto comune relative alla cessione del contratto, secondo cui
il consenso del contraente ceduto costituisce requisito di validità della
cessione, che altrimenti sarebbe nulla, per cui si ha litisconsorzio necessario
in giudizio di accertamento, quando siano in questione l'avvenuta conclusione,
validità ed efficacia del contratto di cessione. Non è invece necessaria la
presenza in giudizio del cedente quando si controverta unicamente circa le
vicende del contratto ceduto.
* Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 1997, n. 12454,
Antonietti c. Di Vezza.
Con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso
da quello abitativo, l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 disciplina nello
stesso modo il caso di sublocazione dell'immobile e quello della cessione del
contratto di locazione stabilendo che il conduttore può, senza il consenso del
locatore, sublocare l'immobile o cedere l'azienda o parte di essa, e cioè di
una porzione dei beni destinati all'attività esercitata nell'immobile autonoma
e funzionalmente sufficiente per tale attività; conseguentemente detta
possibilità deve essere negata nel caso di mera alienazione di singoli beni
privi degli indicati requisiti, nella quale ipotesi è necessario il consenso
del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2001, n. 05817, Giuliacci
c. Ciattini, in Arch. loc. e cond., 2001, 597.
f) Controversie
Mentre per gli immobili destinati ad uso abitativo la
disciplina della sublocazione è stata innovata per effetto dell'art. 2 della L.
27 luglio 1978, n. 392 - il quale vieta, salvo patto contrario, la sublocazione
dell'immobile, limitando, in difetto di accordo delle parti, la facoltà di
sublocare del conduttore, sempre salvo patto contrario, all'ipotesi di
sublocazione parziale, previa comunicazione al locatore - per gli immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l'art. 36 della legge stessa ha
sostanzialmente lasciata immutata la disciplina della sublocazione e della
cessione dettata dall'art. 1594 c.c., a norma del quale il conduttore, salvo
patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere
il contratto senza il consenso del locatore. Ne consegue che il giudice di
merito, chiamato a dichiarare la risoluzione del contratto di locazione di
immobile adibito ad uso diverso da quello locativo, per inadempimento
consistente nell'avvenuta sublocazione dello stesso, non può limitarsi a
ritenere che la sublocazione realizzi di per sé un inadempimento, bensì ha il
dovere di preliminarmente accertare se tra le parti sia stato pattuito un
divieto di sublocazione e, solo in caso positivo, verificare la sussistenza di
un inadempimento idoneo a provocare la risoluzione del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1994, n. 10157, Buono c.
Marchiafava.
La inopponibilità al locatore, cui non sia stata comunicata,
della cessione, da parte del conduttore, dell'azienda e del contratto di
locazione o della sublocazione, comporta sul piano processuale che per tutte le
azioni attinenti alla prosecuzione, cessazione o risoluzione del rapporto
locatizio, la legittimazione passiva permane in capo all'originario conduttore,
senza che il terzo cessionario del contratto o subconduttore abbia titolo per
pretendere una estensione necessaria del contraddittorio nei suoi confronti e
per rivendicare, se non è intervenuto in quel giudizio, la posizione di
legittimato passivo pretermesso, né possa, una volta dichiarato risolto o cessato
il rapporto nei riguardi dell'originario conduttore, subentrare a quest'ultimo
ancorché provveda alla suddetta comunicazione al locatore.
* Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 1991, n. 1269, AN.NI. c.
Albergo d'Inghilterra.
In ipotesi di cessione del contratto di locazione
(d'immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione) ai sensi dell'art.
36 della L. 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili
urbani), il locatore, che non abbia liberato il cedente e che pretenda
l'adempimento degli obblighi contrattuali non adempiuti dal cessionario, può
agire direttamente contro il solo conduttore-cessionario, al cui inadempimento
è subordinata la responsabilità del cedente.
* Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 1993, n. 1833, Gobbi e
altri c. Melegari.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione, l'opposizione del locatore alla sublocazione operata dal
conduttore, ai sensi dell'art. 36 della L. 27 luglio 1978 n. 392, non è
configurabile alla stregua di un motivo di diniego di rinnovazione del
contratto alla prima scadenza, analogo a quelli espressamente considerati
dall'art. 29 della richiamata legge. Conseguentemente, la controversia
concernente siffatta opposizione è devoluta al giudice competente ratione
valoris secondo gli ordinari criteri del codice di rito.
* Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1983, n. 7132, Muzzini
c. Soc. Lares.
La cessione del contratto di locazione a norma dell'art. 36
della legge 27 luglio 1978, n. 392 comporta quale conseguenza che nel rapporto
derivato di sublocazione parziale stipulato dal cedente si sostituisca, come
sublocatore, il cessionario del rapporto principale di locazione. Consegue, che
legittimato passivamente all'azione di risoluzione proposta dal cessionario è
il cessionario, senza necessità di dover accertare, nel contraddittorio
necessario con il conduttore cedente, la sussistenza di una pregressa
sublocazione parziale dei beni oggetto del negozio di cessione.
* Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2000, n. 14139, Aries
Srl
c. Dentone, in Arch. loc. e cond., 2000, n. 6.
L'art. 36 della L. n. 392/1978 - che conferisce al locatore
la facoltà di agire contro il cedente qualora il cessionario non adempia le
obbligazioni assunte - non reca alcuna previsione circa l'ordine che il
creditore deve seguire per realizzare il proprio diritto e non contiene,
quindi, alcuna deroga al principio di solidarietà stabilito dall'art. 1294 cod.
civ. per le obbligazioni di più debitori per la medesima prestazione.
* Trib. civ. Alessandria, sez. I, 16 aprile 1986, n. 126,
Zorzoli c. Tartaglino.
Poiché l'art. 36 della L. n. 392/1978 consente al
proprietario di agire per i canoni e gli altri adempimenti anche contro il
precedente inquilino, una sentenza di risoluzione del contratto non può fare
stato nei confronti del cedente se costui non partecipa al giudizio.
* Pret. civ. Scandiano, 21 settembre 1983, n. 61, Bertolani
e altri c. Menozzi e altri.
g) Gravi motivi
I gravi motivi che giustificano la opposizione del locatore
alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione debbono riguardare la persona
del nuovo conduttore, la sua affidabilità e posizione economica ovvero il
complesso della operazione progettata, con esclusione di motivi che attengano,
in via immediata e diretta, alle esigenze e alla situazione del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 7 marzo 1991, n. 2386, Crugnale,
Testa, Frattucchio c. Pileri.
Ai sensi dell'art. 36 della L. 27 luglio 1978, n. 392 la
cessione contestuale dell'azienda consente al conduttore la cessione del
contratto di locazione dell'immobile urbano, in cui è esercitata l'attività
imprenditoriale, alla quale il locatore può opporsi solo per gravi motivi entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ma la connessione tra
azienda e locazione non esplica ulteriori effetti in epoca successiva al
perfezionamento della cessione e la legge non preclude al cessionario di mutare
il tipo di attività commerciale, esercitata nell'immobile, salvo gli effetti
che dal mutamento possano derivare in applicazione di specifiche clausole del
contratto ostative in materia.
* Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1996, n. 8816, Azzurra Srl
c. Miele.
E' configurabile un grave motivo per l'opposizione del
locatore alla cessione della locazione di un immobile, adibito ad uso diverso
dall'abitazione, (art. 36 legge 27 luglio 1978 n. 392) nell'insolvibilità del
cessionario, presunta per i protesti di titoli cambiari emessi da una società
in nome collettivo - a ristretta base sociale, di natura familiare - di cui
egli è socio, perché l'autonomia patrimoniale e il beneficium excussionis (art.
2304 c.c.) costituiscono soltanto un sottile diaframma in sede recuperatoria,
mentre, la corresponsabilità del cedente, non liberato, non esclude
l'inaffidabilità del cessionario.
* Cass. civ., sez. III, 4 marzo 1998, n. 2405, Siciliano c.
Balduzzi.
Per "gravi motivi", tali da legittimare
l'opposizione del locatore, con conseguente inefficacia della cessione del
contratto nei confronti dello stesso, devono intendersi "ragioni di ordine
economico o morale", in relazione all'interesse del locatore al corretto
svolgimento del rapporto contrattuale e quindi all'adempimento delle
obbligazioni scaturenti dal contratto per cui deve senz'altro ritenersi la
sussistenza dei motivi de quibus in caso di mancato pagamento del canone - alla
data della comunicazione della cessione di azienda e della opposizione della
proprietà della stessa - sia da parte del conduttore cedente che da parte del
conduttore ceduto.
*Trib. civ. Milano, sez. X, 22 settembre 1988, n. 8132,
Comunione beni indivisi Mezzanotte - Brioschi c. Ciba Snc.
I "gravi motivi" che possono legittimare
l'opposizione del locatore alla cessione del contratto di locazione ex art. 36
della legge 392/78 non debbono essere di ordine economico (essendo anzi tali
motivi irrilevanti) ma solo di ordine morale, intesi questi ultimi nella più
lata espressione di qualifiche personali del nuovo imprenditore non rispettose
di norme regolamentari.
* Pret. civ. Bassano del Grappa, 28 giugno 1982, Tessarolo
c. Vivian e Perozzo.
h) Indennità di avviamento
Nelle ipotesi di sublocazione di immobile urbano adibito ad
uso diverso da quello di abitazione, alla cessazione della locazione e, quindi,
della sublocazione, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale
prevista dagli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978 compete al conduttore
sublocatore nei confronti del locatore ed al subconduttore nei confronti del
sublocatore medesimo.
* Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 1988, n. 5579, Buffoli c.
Sabbadini.
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto locatizio
concernente immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, con
riguardo alle finalità perseguite con la previsione dell'indennità di
avviamento, che sono quella di ristorare il conduttore del subito pregiudizio
(anche se stabilito presuntivamente dal legislatore secondo l'id quod plerumque
accidit) e quella di porre un deterrente per evitare la cessazione dei rapporti
locatizi concernenti le imprese, l'indennità medesima compete esclusivamente a
colui che gode l'immobile nel momento in cui cessa la locazione.
Conseguentemente il conduttore che abbia sublocato l'immobile ad un terzo, il
quale vi svolga una delle attività indicate nei nn. 1 e 2 dell'art. 27 della
legge n. 392 del 1978, non può pretendere dal proprio locatore, a titolo
personale e diretto, l'indennità prevista dall'art. 34 della richiamata legge,
che spetta esclusivamente al subconduttore.
* Cass. civ., sez. III, 14 aprile 1986, n. 2617, Salvatore
c. Soc. Singer.
i) Nuovo conduttore
Con riguardo ai contratti di locazione di immobili urbani
adibiti ad uso diverso da quello abitativo, gli artt. 36 e 37, terzo comma, L.
27 luglio 1978, n. 392, i quali prevedono ipotesi di continuazione del rapporto
con soggetto diverso dall'originario conduttore, con riferimento,
rispettivamente, alla locazione inerente all'esercizio di azienda ed alla
locazione inerente all'esercizio di attività professionale, artigianale o
commerciale, non trovano applicazione, per difetto dei relativi presupposti
soggettivi, nella locazione conclusa con un ente pubblico non economico (nella
specie, ENAPI) in veste di conduttore. L'applicabilità di tali norme, peraltro,
non può essere fondata sull'art. 42 di detta legge, nella parte in cui, per i
contratti stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in
qualità di conduttori, rende inoperanti, con il richiamo all'art. 41, le
disposizioni degli artt. 38, 39 e 40, atteso che siffatta esclusione non
implica una previsione di operatività "a contrario" delle norme non
eccettuate.
* Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 1992, n. 790, Icpia c.
Rossini Sbano.
Chi, in pendenza del giudizio promosso dal locatore per far
accertare il suo diritto al recesso, subentri al conduttore nella titolarità
del contratto in forza di cessione dell'azienda e del contratto di locazione,
per la sua qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso è
legittimato ad impugnare la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa,
anche se non è intervenuto o non è stato chiamato nel processo.
* Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 1989, n. 4225, Gargiulo
c. Pica.
l) Perfezionamento contratto
Ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392
(applicabile, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 73, anche ai contratti
in corso al momento di entrata in vigore della stessa legge), la cessione, da
parte del conduttore, del contratto di locazione (di un immobile adibito ad uso
non abitativo), cui si accompagni la cessione o la locazione dell'azienda, si
perfeziona con l'incontro delle volontà del cedente e del terzo,
indipendentemente dal consenso del locatore, atteso che la comunicazione
prevista in favore del medesimo è finalizzata unicamente a rendergli opponibile
la cessione. Ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza
territoriale, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in ordine alla controversia tra
locatore-ceduto e conduttore-cessionario, deve farsi riferimento solo al contratto
originario, concluso tra il locatore-ceduto ed il primo conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1984, n. 4357, Soc. Petron
Oil c. Mazzetti.
Nel caso di contestuale cessione del contratto di locazione
dell'immobile e dell'azienda, previsto dall'art. 36 della L. 27 luglio 1978 n.
392, la cessione della locazione ha effetto, nei confronti del locatore, non
dalla sua registrazione, ma solo dalla data della comunicazione a quest'ultimo
dovuta dal conduttore ai sensi dell'art. 36 cit. o, in difetto, dal momento
della accettazione della cessione da parte del locatore, con la conseguenza
che, fino a tale data, attivamente e passivamente legittimato in ordine alle
azioni nascenti dal contratto di locazione rimane solo il conduttore cedente,
anche quando la comunicazione della cessione sia avvenuta nel corso del
giudizio instaurato contro lo stesso conduttore cedente, salvo che a seguito di
intervento volontario o di chiamata in causa del cessionario, quest'ultimo ed
il locatore chiedano concordemente la estromissione del cedente.
* Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1993, n. 5235, Srl
Immobiliare Finanziaria Ape c. Srl Delton.
In riferimento ad un contratto di locazione di immobile ad
uso commerciale, il contratto di sublocazione o di cessione del contratto, nel
quadro della disciplina di cui all'art. 36 della legge n. 392 del 1978, deve
perfezionarsi prima della immissione - da parte del sublocatore o cedente - del
subconduttore o cessionario nella detenzione dell'immobile, sia perché
altrimenti la detenzione da parte di quest'ultimo sarebbe inizialmente senza
titolo, sia perché la comunicazione della cessione o della sublocazione al
locatore deve essere preventiva, allo scopo di consentirgli di manifestare la
sua eventuale opposizione prima che intervenga l'immissione nel locale del
designato nuovo cessionario o sublocatore. (Nella specie, stipulato da parte
del conduttore di un immobile locato ad uso commerciale un contratto
preliminare di cessione dell'azienda, i promittenti acquirenti fecero
giudizialmente valere l'inadempimento del cedente che non aveva loro procurato
la prevista successione nel contratto di locazione, mentre la controparte
eccepì in sede di merito che essi non avevano acceduto alla offerta immissione
nel possesso del locale, e poi col ricorso per cassazione proposto contro la
sentenza di merito favorevole agli attori - dalla Suprema Corte rigettato in
base al riportato principio - dedusse, anche sotto il profilo di una non
adeguata motivazione su un punto decisivo, che la cessione del contratto di
locazione e la relativa comunicazione al locatore sarebbero dovuti avvenire
dopo l'immissione in possesso e non prima, poiché secondo il preliminare il
possesso e il godimento dell'azienda sarebbero dovuti passare all'acquirente al
momento del contratto definitivo).
* Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1997, n. 4284, Cigoli c. De
Stefano ed altri.
Ai fini della validità e quindi dell'efficacia nei confronti
del locatore della cessione del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 36
della legge n. 392/78, occorre verificare l'esistenza di due presupposti e cioè
l'esistenza di una cessione di azienda e la comunicazione dell'avvenuta
cessione al locatore.
* Trib. civ. Napoli, sez. VI, 11 giugno 1996, n. 5545,
Grimaldi c. Soc. Snob ed altro, in Arch. loc. e cond., 1997, 658.
m) Presupposti
Per le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non
abitativo, l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 ha sostanzialmente lasciato
immutato la disciplina della sublocazione dettata dall'art. 1594 c.c.
(modificati, invece, dall'art. 2 della stessa legge per le locazioni ad uso
abitativo), con la conseguenza che il conduttore può, salvo patto contrario,
sublocare l'immobile a prescindere dal consenso del locatore, e può farlo anche
in presenza di tale patto (in difformità, peraltro, in siffatta ipotesi, dalla
disciplina codicistica) quando, trattandosi di immobile destinato all'esercizio
di un'impresa, alla sublocazione si accompagni la cessione o locazione
dell'azienda.*
Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2000, n. 1966, Enneautoccasioni
Srl ed altro c. Cavicchi.
E' legittima la sublocazione dell'immobile adibito ad uso
diverso da abitazione quando venga insieme ceduta (anziché locata) l'azienda,
in considerazione sia della formulazione dell'art. 36 della L. n. 392/1978, in
cui l'affitto o la cessione dell'azienda non sono indicati in posizione di
necessaria corrispondenza rispettivamente con le ipotesi della sublocazione o
della cessazione del contratto di locazione, che della ratio legis, che
consiste nell'agevolare il trasferimento delle aziende esercenti la loro
attività in immobili condotti in locazione dell'imprenditore e di tutelare
l'avviamento commerciale.
* Cass. civ., sez. III, 25 giugno 1990, n. 6402, Pioli c.
Pigiani.
Con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso
da quello abitativo, l'art. 36 della L. n. 392 del 1978 disciplina nello
stesso modo il caso della sublocazione dell'immobile e
quello della cessione del contratto di locazione stabilendo che il conduttore
può, senza il consenso del locatore, sublocare l'immobile o cedere il contratto
di locazione purché venga, insieme, ceduta o locata l'azienda;
conseguentemente, se l'azienda non viene ceduta o locata, il conduttore deve
avere il consenso del locatore, sia nel caso in cui voglia sublocare l'immobile
- sicché in deroga all'art. 1594 c.c., la mancanza di un patto contrario non
consente più al conduttore l'esercizio della facoltà di sublocazione,
occorrendo invece, per tale esercizio, il consenso del locatore - e sia nel
caso in cui voglia cedere il contratto (come già prevede l'art. 1594 c.c.).
* Cass. civ., sez. III, 21 marzo 1994, n. 2655, Soc. Lambro
c. Soc. Cotrin Italia.
La fattispecie della cessione forzosa del contratto di
locazione postula come sua condizione imprescindibile una corrispondenza
integrale fra l'oggetto del contratto di locazione e l'oggetto del negozio di
cessione dell'azienda, nel senso che l'immobile locato deve essere interamente
assorbito nell'azienda ceduta, e cioè nella sua interezza deve essere elemento
costitutivo dell'azienda ceduta.*
Trib. civ. Milano, sez. X, 30 settembre 1982, n. 6991, Zama
Sas c. Angelini.
L'art. 36 della legge n. 392/1978 riconosce al conduttore la
facoltà di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione purché
venga anche ceduta o locata l'azienda, senza che sia necesario che la
sublocazione dell'immobile o la cessione del contratto di locazione da un lato
o la cessione o l'affitto dell'azienda dall'altro, siano stati stipulati
contemporaneamente, essendo sufficiente che tra i due atti vi sia uno stretto
collegamento funzionale o temporale. Ne consegue che legittimato passivo
rispetto a tutte le azioni concernenti l'esistenza o la durata del rapporto
locativo deve considerarsi il cessionario della locazione.
* Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2001, n. 8854, P & B Sas c. Arco sas, in Arch. loc. e cond., 2001, 712.
n) Punto vendita
L'art. 36 della legge n. 392 del 1978 - per il quale il
conduttore può cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del
locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda - mirando a tutelare
l'avviamento commerciale con riferimento alla attività imprenditoriale svolta
nell'immobile locato, legittima non soltanto la cessione dell'attività
imprenditoriale nel suo complesso, ma altresì di attività facenti parte di un
più vasto insieme di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio della
stessa attività in varie sedi, purché dotati di una propria autonomia
organizzativa tale da consentire di assolvere, rispetto all'attività esercitata
nell'immobile, alla funzione propria della azienda. Detta norma, invece, non
trova applicazione qualora si tratti di un "punto di vendita" di
un'unica azienda, ove nell'immobile ceduto sia stata esercitata la vendita di
articoli che il cedente continui ad effettuare in altro locale.
* Cass. civ.,
sez. III, 10 dicembre 1986, n. 7326, Soc. Scalia c. Monrov.
o) Ramo d'azienda
La cessione dell'intera azienda, pur se distinta in due
rami, rende possibile, ai sensi dell'art. 36 L. n. 392/1978, la cessione del
contratto di locazione, che resta sempre unico, anche se sono divenuti
(formalmente) due i soggetti subentrati nella posizione di conduttore, tanto
più che il locatore ne risulta maggiormente garantito, potendo pretendere
l'adempimento, per l'intero, da due soggetti, anziché da uno solo.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 24 aprile 1989, n. 3798, Srl
Prosit c. Srl Duomo e Smaldone e altro n.c.
L'art. 36 della L. n. 392/1978, è applicabile pure al caso
di cessione anche di una sola parte di una più ampia azienda esercitata
nell'unico immobile oggetto della locazione ove l'attività inerente la parte di
azienda ceduta abbia - al pari di quella non ceduta - una propria originaria
organicità e suscettibilità di essere resa autonoma rispetto all'altra, non
esclusa - ciò che è importante ed anzi imprescindibile - l'inerenza a ciascuna
delle due attività di un proprio avviamento commerciale. (Fattispecie di
cessione dell'attività di bar esercitata in locale distinto da quello ove era
esercitata l'attività di pubbliche attrazioni ricreative, in presenza di
un'unica locazione riguardante tutti i locali considerati).
* Corte app. civ. Genova, sez. II, 30 agosto 1988, n. 431,
Ferrari e C. snc. c. Il Timone Srl.
Se la cessione delle attività aziendali è solo parziale ed
il conduttore continua parte dell'attività, quest'ultimo non può pretendere di
scindere l'unitario rapporto di locazione introducendo così una modificazione
non solo soggettiva ma anche oggettiva.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 23 dicembre 1982, n. 9164,
Imm.re Saram Sas c. Trivella e altro.
p) Restituzione della cosa locata
Nel caso di cessione del contratto di locazione d'immobile -
consentita al conduttore ex art. 36 della L. n. 392 del 1978, anche senza
informare il locatore quando contemporaneamente si ceda l'azienda - si
determina la sostituzione del cessionario nei diritti e negli obblighi del
cedente. Consegue che incombe al cessionario l'onere di restituire la cosa
locata nello stesso stato in cui fu ricevuta dall'originario conduttore e,
comunque, in buono stato di manutenzione.
* Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1997, n. 12325, Rovati c.
Cosimo, in Arch. loc. e cond., 1998, 39.
q) Rinnovazione del contratto
Poiché né l'art. 2558 c.c., né
l'art. 36 della L. 27
luglio 1978 n. 392 impongono la cessione del contratto di locazione di un
immobile ad uso commerciale unitamente alla cessione della relativa azienda, il
conduttore di esso può validamente rinnovare il contratto di locazione e
successivamente cederlo, anche senza il consenso del locatore e per facta concludentia,
al cessionario della sua azienda, non essendo necessaria la contemporaneità tra
i due contratti di cessione, bensì soltanto il loro collegamento funzionale e
temporale.
* Cass. civ., sez. III, 29 luglio 1997, n. 7091, De Lisi e
altra c. Cazzaniga, in Arch. loc. e cond., 1997, 791.
r) Risarcimento danni
Anche il particolare contraente (locatore ceduto)
considerato nell'art. 36 della L. n. 392/1978, è sottoposto all'obbligo di cui
all'art. 1408, comma terzo, cod. civ., di rendere edotto il cedente, pena il
risarcimento dei danni, dell'inadempimento del cessionario nell'arco di 15
giorni da quello in cui l'inadempimento stesso si è verificato.
* Trib. civ. Pavia, 24 giugno 1988, n. 303, Soc. Gestione
piccoli alberghi c. Febbroni.
In tema di contestuale cessione dell'azienda e del contratto
di locazione l'art. 36, primo comma L. n. 392/1978, non configura
un'obbligazione solidale fra cedente e cessionario nei confronti del locatore,
bensì un'obbligazione del cedente con responsabilità subordinata all'inadempimento
del cessionario. Ne deriva che, nel caso in cui il locatore pretenda il
risarcimento del danno relativo all'inadempimento contrattuale di mantenere la
cosa locata in buono stato locativo - inadempimento che sorge necessariamente
dalla messa in mora del cessionario, ex art. 1219 cod. civ. - una volta che la
messa in mora suddetta non sia stata effettuata il locatore non può agire nei
confronti del cedente.
* Corte app. civ. Torino, sez. II, 24 ottobre 1986, Girelli
c. Adorno.