USO DIVERSO DA QUELLO PATTUITO
a) Ambito di operatività
L’art. 80 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che, nel caso di unilaterale mutamento
d’uso dell’immobile locato da parte del conduttore, prevede l’applicabilità del regime giuridico corrispondente all’uso effettivo
se il locatore non si attivi entro breve termine per la risoluzione del contratto, essendo diretto ad evitare che venga elusa la disciplina fissata per le diverse tipologie locative, deve essere
riferito a tutti i casi in
cui
la variazione comporti l’applicazione di una diversa disciplina e, quindi, non solo ai casi di passaggio da una destinazione ad
uso non abitativo, rientrante nella previsione
degli artt. 27 e 42 della legge, ad una utilizzazione abitativa dell’immobile, regolata dal capo primo della legge medesima, o viceversa, ma anche ai casi di mutamento nell’ambito
del
medesimo tipo locativo se questo determini
il passaggio da un regime giuridico regolato dalla legge sull’equo canone
ad un altro regime giuridico della
medesima legge, come nel caso di locazione per esigenze abitative transitorie, disciplinata dall’art. 26, lettera a), utilizzata per destinazione abitativa stabile,
o di altre leggi, restando estranei alla norma in
questione solo quei cambiamenti d’uso dai quali non derivi
innovazione nella disciplina giuridica del rapporto
ed in relazione ai quali è configurabile solo un
inadempimento contrattuale legittimante il ricorso alla ordinaria
azione di risoluzione prevista dall’art. 1453 c.c. (Nella
specie, trattavasi di mutamento del cosiddetto uso «foresteria» in quello di stabile abitazione del conduttore e della sua famiglia).
* Cass. civ., sez. III, 4 novembre
1992, n. 11952, Cerè c. Rampi.
L’art. 80 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che nel caso di unilaterale mutamento
d’uso dell’immobile locato da parte del conduttore, prevede l’applicazione
del regime giuridico corrispondente all’uso effettivo se il
conduttore non si attivi
entro breve termine per la risoluzione del contratto, presuppone che il mutamento
sia stato realizzato dal conduttore (o dalle persone che gli sono succedute a norma degli
artt. 6 e 37 della legge sull’equo canone) e non può essere esteso, quindi, ai casi in cui quest’identità manchi perché il mutamento è stato attuato dal subconduttore o dal soggetto
al quale il conduttore
ha ceduto il contratto, che può trovare
sanzione nella risoluzione del contratto a norma dell’art.
1453 c.c.
*Cass. civ., sez. III, 4 novembre
1992, n. 11952, Cerè c. Rampi.
L’art. 80 della L. 392/1978 deve essere interpretato nel senso della sua applicabilità non solo ai mutamenti
d’uso che comportino
passaggio dall’una all’altra delle due grandi categorie d’uso previste dalla stessa L. 392/1978 (usi abitativi ed usi diversi dall’abitazione), ma anche,
all’interno della stessa categoria, ad ogni mutamento
d’uso che comporti
un
mutamento di regime giuridico (nella specie, da abitazione ad uso villeggiatura – soggetta
solo alle norme codicistiche – ad abitazione primaria).
* Trib. civ. Firenze,
28 dicembre 1988, n. 1836,
Fabris c. Scotti.
Nonostante a carico del conduttore non sussista
uno specifico obbligo di uso della cosa locata, nelle locazioni
di immobili adibiti ad attività commerciali comportanti contatti con il pubblico dei consumatori e degli utenti sussiste
in capo al locatore un concreto interesse, entrato nel sinallagma
contrattuale, all’incremento o quantomeno alla conservazione dell’avviamento commerciale.
Pertanto il mancato utilizzo dell’immobile per lo svolgimento di tali attività integra una lesione di detto interesse del locatore e dà luogo ad un’alterazione dell’equilibrio
sinallagmatico delle
prestazioni costituente inadempimento.
* Trib. civ. Milano,
sez. X, 23 marzo 1995, n. 3156, Manzoni c. Soc. B.C.G., in Arch. loc. e cond. 1996, 402.
Qualora sia contrattualmente
stabilita una destinazione dell’immobile locato ad attività che non comportino il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, ed il conduttore
chieda il riconoscimento del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, affinché la non corrispondenza tra la realtà effettiva ed il contenuto
del contratto possa assumere rilevanza occorre che il conduttore faccia valere
la simulazione
relativa – configurabile
nel caso in cui risulti simulata la volontà delle parti di
stabilire la destinazione dell’immobile locato ad attività che
non
comportino il contatto
diretto con il pubblico degli utenti e
dei consumatori e dissimulata la volontà contraria
– ovvero che chieda l’applicazione del regime giuridico
corrispondente all’uso
effettivo dell’immobile provando la sussistenza dei presupposti previsti dal’art. 80 della L. n. 392 del 1978.
* Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2000, n. 15080, Alfa
Omega Immobiliare
Srl c. Linearredo Snc, in Arch. loc. e
cond. 2001, 147.
b) Controversie
In caso di locazione, il conduttore,
a favore del quale sia stata prevista la clausola penale per il caso di ritardo nella consegna della cosa locata da parte del locatore e che abbia
preteso il pagamento della prevista penale in relazione al ritardo maturato,
continua a conservare il diritto di ottenere
il godimento della cosa locata
solo per il periodo di ulteriore
durata del rapporto, giacché il ritardato adempimento
del locatore non comporta alcuna protrazione del termine della prevista iniziale durata del contratto.
* Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2005, n. 2976, Soc. Centro di Medicina
Nucleare c. Soc. Casa del Sole, in Arch. loc. e
cond. 2005, 571.
La competenza in ordine alla controversia in tema di
locazione di immobile urbano, instaurata dopo l’entrata
in vigore della legge n. 392 del 1978, ove non possa essere determinata in base alle specifiche ipotesi attribuite ratione materiae al pretore ed al conciliatore (artt. 30 e 45), va stabilita secondo la disciplina ordinaria del codice di rito. Conseguentemente appartiene
alla competenza del tribunale – qualora l’ammontare del canone sia superiore ai limiti di valore della
competenza pretorile – la controversia relativa alla risoluzione del contratto (ex art. 80
di detta legge) per avere il conduttore mutato la destinazione dell’immobile.
* Cass. civ., sez. III,
21 dicembre
1983, n. 7531,
Soc. Gr. Scia c. Soc. La Rocca.
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda con cui
il locatore chiede al giudice di determinare il canone equo relativo ad un immobile che, locato originariamente per uso
esclusivo di abitazione, sia stato, nel corso del rapporto, destinato
dal conduttore ad uso promiscuo (abitazione e attività commerciale o artigianale ecc.), anche se il locatore, per la
decorrenza dei termini previsti dall’art. 80 L. n. 392/78, non
possa più ottenere la risoluzione del contratto. Ciò in quanto la normativa in vigore non prevede un intervento del giudice in
tale materia (ma solo in tema di locazione di immobile destinato
ad uso di abitazione
e come tale, di fatto, impiegato).
Dovrà, pertanto,
essere escluso, nel caso di unilaterale mutamento
della destinazione dell’immobile locato, l’obbligo del conduttore di pagare un canone maggiore
di quello originariamente convenuto o stabilito per legge, non potendosi
cumulare, a tal fine, canoni parziali corrispondenti ai due o più usi contestuali, e dovendosi applicare, comunque, il principio dell’uso prevalente, che assorbe in sé quello secondario.
* Pret. civ. Taranto, 30 ottobre 1981, Carrino c. Perrone.
Con riferimento ad una controversia avente ad oggetto la qualificazione giuridica iniziale (abitativa o commerciale) data dalle
parti ad
un contratto
di locazione, da
fatti noti
quali la destinazione dell’immobile a prevalente
uso abitativo, la conoscenza di tale situazione da parte del locatore
e l’acquiescenza di quest’ultimo, è possibile inferire
ex art. 2727 c.c., pur in presenza di un contratto
redatto per iscritto
nel quale le parti deducono una locazione ad uso prevalente artigianale, la sussistenza di un accordo
dissimulato di locazione ad uso abitativo, posto che tali elementi
rispondono ai requisiti
di gravità, precisione
e concordanza
richiesti dall’art. 2729 c.c.
* Pret. civ. Bologna, 30 marzo 1999,
n. 239,
Guerro c. Gandoli, in Arch.
loc. e cond. 1999, 972.
c) Finalità
della norma
La ratio
dell’art. 80 della
legge n.
392 del 1978 è quella
di applicare
agli immobili locati
il regime
giuridico corrispondente al loro uso effettivo onde evitare che il locatore
venga a subire, per iniziativa del conduttore, una disciplina del rapporto diversa da quella convenzionalmente pattuita, con la conseguenza che il concetto di «uso diverso da quello contrattuale» che legittima il locatore a chiedere la
risoluzione del contratto con la specifica azione di cui al citato articolo, nei limiti temporali
ivi fissati ed a pena di decadenza, non si identifica con qualsiasi mutamento di destinazione, bensì solo con quello che comporti un corrispondente mutamento
di regime giuridico, ferma restando l’esperibilità della comune azione di risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 ss. c.c. (che postula, peraltro, la valutazione dell’inadempimento a termini dell’art. 1455 c.c.) per le diverse ipotesi di cambiamento
della destinazione della res locata.
(Nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ritenuto applicabile solo l’azione ordinaria di risoluzione ex art. 1453 c.c. ad una fattispecie relativa al mutamento
di un laboratorio di pasticceria in esercizio di bar-pasticceria).
* Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1999, n. 3989, Troise c. Pecorella.
Poiché la ratio dell’art.
80 della legge n. 392 del 1978 è quella di applicare
agli immobili locati il regime giuridico corrispondente al loro uso effettivo e di evitare che il locatore
venga a subire, per iniziativa del conduttore, una disciplina del
rapporto diversa
da quella
convenzionalmente
pattuita,
l’uso diverso da quello contrattuale che legittima il locatore a chiedere la risoluzione del contratto
con la specifica azione
di cui al citato articolo nei limiti temporali ivi fissati a pena
di decadenza, non è qualsiasi mutamento
di destinazione, ma solo
quello che comporti un
corrispondente mutamento
di regime giuridico,
ferma restando l’esperibilità della comune azione di risoluzione per inadempimento prevista dagli artt.
1453 ss. c.c. (che postula la valutazione dell’inadempimento a termini
dell’art. 1455 c.c.) per le diverse ipotesi di cambiamento della destinazione della res locata. (Nella specie il S.C., affermando
il suddetto principio, ha ritenuto applicabile
solo l’azione ordinaria
ex art. 1453 c.c. per il caso di mutamento di un esercizio artigianale – negozio di
parrucchiera – in esercizio commerciale
– boutique – trattandosi di attività regolate dalla stessa disciplina
giuridica ai sensi dell’art.
27 della legge cosiddetta
dell’equo canone).
* Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1987, n. 2226, Caia c. Perrelli.
d) Mutamento di destinazione
Per aversi una manifestazione di volontà, sia pure tacita, del locatore, diretta a convalidare l’illegittima situazione posta in essere dal conduttore
con il mutamento della destinazione dell’immobile locato, è necessario che sussistano elementi
concreti ed atti inequivoci
tali
che, nel comportamento delle parti, possa
individuarsi la
volontà
derogatrice della clausola circa l’uso contrattuale convenuto.
A tal fine, la semplice
tolleranza, ed anche la stessa scienza ed inerzia,
del locatore non costituisce acquiescenza del medesimo in ordine al mutamento di fatto nella destinazione dell’immobile, posto arbitrariamente in essere dal conduttore,
in contrasto con i patti contrattuali.
* Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2002, n. 11055, Dotoli c.
Avis Autonoleggio, in Arch. loc. e cond. 2003, 203.
In tema di locazione di
immobili urbani, il mutamento di destinazione d’uso sanzionato dall’art. 80 della legge n.
392 del 1978 si concreta nell’uso, difforme da quello pattuito, che il conduttore abbia dato al bene dopo averne ottenuto la
consegna dal locatore. Ne consegue che, qualora, nella stipulazione di un contratto di locazione per un determinato uso, sussista
un intento elusivo soltanto unilaterale, ex parte conductoris – nel senso che il locatario, pur accettando la proposta di uso dell’immobile formulatagli dal locatore,
si riprometta di godere il bene per un uso diverso –, detto intento
resta circoscritto entro i confini di una irrilevante riserva mentale.
* Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2000, n. 12019, Titomanlio ed altra c. Mercurio,
in Arch. loc. e cond. 2000, n. 6.
Il mutamento di destinazione dell’immobile locato, considerato nell’art. 80, L. 27 luglio 1978,
n. 392, è solamente quello che importa
una
diversa disciplina
dell’equo
canone, mentre rimangono fuori della previsione, e sono soggetti alla normativa codicistica, quei cambiamenti d’uso dell’immobile dai quali
non deriva siffatta innovazione
nella detta disciplina della locazione, ma che costituiscono violazione di particolari clausole contrattuali concordate tra le parti.
* Cass. civ., sez. III, 14 luglio 1989, n. 3310, Soc. Navy c. Negro.
L’art. 80 della legge sull’equo canone il quale prevede il diritto del locatore di chiedere la risoluzione
del contratto nel caso in cui il conduttore abbia adibito l’immobile locato ad un uso diverso da quello pattuito si riferisce solo al
mutamento di destinazione che importi il passaggio del regime giuridico del rapporto dall’una all’altra categoria di locazioni considerate dalla medesima legge, restando estranei
alla previsione normativa quei cambiamenti d’uso dai quali
non derivi innovazione nella
disciplina giuridica del rapporto, in relazione ai quali è configurabile soltanto
un inadempimento contrattuale
legittimante il ricorso all’ordinaria azione
di risoluzione. (Nella specie, il contratto prevedeva l’esercizio di un autocarrozziere e il conduttore aveva adibito il locale a deposito di automobili da riparare e di materiali
per l’esercizio dell’attività di autocarrozziere in un locale vicino).
* Cass. civ., sez. III, 16 novembre 1994, n. 9689, Costantino c. Leo.
L’uso diverso da
quello contrattualmente stabilito, al quale si riferisce
l’art. 80 della legge n. 392 del 1978, non va
individuato soltanto
nella generale dicotomia tra uso abitativo e non
abitativo – la
quale, pur costituendo la
più macroscopica ipotesi di uso diverso da quello pattuito, non ne esaurisce l’intera gamma – bensì nel mutamento d’uso che comporti un corrispondente
mutamento di regime giuridico
(Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha escluso l’applicabilità della
disciplina di cui al citato
art.
80 alla trasformazione dell’esercizio commerciale da «negozio di casalinghi» a «sala giochi», sul presupposto che
esso
opera nell’ambito della
tipologia prevista dall’art. 27 della stessa legge e non comporta alcun mutamento di regime giuridico).
* Cass. civ., sez. III, 1 aprile 1996, n. 2962, Santonocito
c. Enpam, in Arch. loc. e cond. 1996, 747.
In tema di mutamento
d’uso dell’immobile locato effettuato unilateralmente dal conduttore,
la disciplina della risoluzione contemplata all’art.
80 della legge n. 392 del 1978, che trova applicazione solo nell’ambito delle due categorie di immobili urbani ad uso abitativo o non abitativo, ha
riguardo soltanto alle attività contemplate negli artt. 27 e 42 della citata legge, con esclusione di ogni altra ipotesi di uso
arbitrario dell’immobile, alla quale resta applicabile, l’ordinaria disciplina prevista dal codice civile in materia di risoluzione del contratto per inadempimento. Conseguentemente il mutamento, anche parziale, della pattuita
destinazione della res locata (nella specie, l’aggiunta di una diversa attività commerciale a quella originariamente pattuita), costituisce
inadempimento di una delle obbligazioni principali del conduttore da valutarsi alla stregua della ordinaria disciplina
del codice civile
e così, ha carattere
di gravità e può comportare la risoluzione del contratto, solo ove si traduca in una rilevante violazione del contratto medesimo in relazione alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto,
nonché all’interesse del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 27 luglio 1987, n. 6500, Soc. Edilcerami. c. Soc. Aba.
In tema di mutamento d’uso dell’immobile locato effettuata unilateralmente dal conduttore, l’art. 80 della L. n.
392
del 1978 – per il quale, se il conduttore adibisce
l’immobile ad uso diverso da quello pattuito,
il locatore può richiedere la risoluzione del contratto entro un certo termine,
applicandosi altrimenti al contratto la disciplina giuridica corrispondente all’uso effettivo
– trova
applicazione anche quando il contratto originariamente prevede un uso del bene locato diverso da quelli specificatamente previsti dalla L. n. 392 del 1978 (artt. 27 e 42) ed il successivo mutamento determini un uso effettivo dell’immobile conforme, ancorché per «attrazione», ad uno di quelli contemplati dalla citata legge, attesa
la
finalità del legislatore di impedire
la stipulazione
di contratti simulati
al solo scopo di escludere la disciplina legislativamente fissata per quei tipi di locazione (nella
specie si trattava di un locale destinato
a box e successivamente adibito
a deposito di merce complementare ad
un
esercizio commerciale).
* Cass. civ., sez. III,
7 aprile 1989, n. 1684, Cucci c. Locascio.
In tema di locazione di
immobili urbani si ha uso diverso da quello pattuito che legittima il locatore a chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 80 della L. 27
luglio 1978, n. 392, allorquando, in conseguenza del mutamento, anche parziale, della destinazione dell’immobile, al rapporto
debba essere applicato un regime diverso da quello originario. A tal fine il principio che nel caso in cui il mutamento
della destinazione sia solo parziale,
occorre far ricorso alla regola dettata dal secondo comma dell’art.
80, per cui il regime giuridico del rapporto è quello corrispondente all’uso prevalente,
trova applicazione anche nell’ipotesi di immobile già convenzionalmente adibito a più usi e ne venga
alterato il reciproco rapporto
con la modificazione di uno degli usi convenuti, ferma restando la necessità di accertare quale uso fosse prevalente prima della modificazione e se questa abbia reso prevalente o meno l’altro.
* Cass. civ., sez. III, 12 giugno 1990, n. 5689, Alferi c.
Leone.
In tema di locazione
di immobili urbani,
il mutamento d’uso – che ai sensi dell’art. 80 della L. 27 luglio 1978 n.
392 legittima
il locatore a richiedere la risoluzione del contratto – non esige che la destinazione
contrattualmente prevista sia unica, né che il cambiamento riguardi l’intero immobile
locato; conseguentemente,
qualora le parti abbiano previsto un uso congiunto del bene (nella specie,
«studio medico ed abitazione»), sussiste il mutamento
allorché l’immobile sia destinato ad uno solo degli usi pattuiti.
* Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 1983, n. 7554, Mazzoli
c. Sala.
In tema di locazione,
la destinazione dell’immobile da parte del conduttore ad attività commerciale
a diretto contatto
con il pubblico, nonostante l’espressa previsione di segno contrario contenuta
nel contratto di locazione, costituisce circostanza niente affatto secondaria, ma assolutamente determinante, unitamente a quella
costituita dalla conoscenza, da parte del locatore dell’intervenuto mutamento di destinazione ai fini dell’applicazione del regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile stesso (ex art. 80 della legge 392/1978) e, dunque del diritto del locatore alla
corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento
commerciale (ex art. 34 della stessa legge), con la conseguenza che, ove il diritto
all’indennità sia stato erroneamente fondato sul contratto
di locazione – che escludeva il contatto
con
il pubblico – l’allegazione che l’indennità stessa risulti dovuta in virtù di un uso diverso da quello pattuito
costituisce domanda nuova, dacché fondata su di una diversa causa petendi, come tale inammissibile, anche nel rito del lavoro (applicabile alle controversie di cui agli artt. 30
e 45 della legge 392/1978 ai sensi dell’art. 46 della legge stessa), in sede di appello.
* Cass. civ, sez. III, 18 giugno 2001, n. 8231, La Gelateria Arcobaleno c. Foresti, in Arch.
loc. e cond. 2001, 713.
e) Non uso della cosa locata
In tema di locazione di immobili adibiti
ad uso diverso da quello di abitazione, il non uso della cosa locata non equivale a mutamento
di destinazione d’uso, ai sensi dell’art.
80 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che riguarda esclusivamente
il mutamento di destinazione comportante un mutamento del regime giuridico del contratto,
ma deve essere valutato alla stregua
dei criteri
generali in tema di inadempimento contrattuale, secondo i disposti dell’art.
1455 in relazione all’art. 1587 cod. civ., tenendo presente che il conduttore di immobile destinato ad uso non abitativo non ha generalmente l’obbligo di usare l’immobile, tranne nelle ipotesi in cui il contratto
abbia ad oggetto una cosa produttiva o un bene per
cui l’uso sia necessario
alla sua conservazione o, ancora, nell’ipotesi in cui un determinato uso della cosa sia stato specificamente assunto come obbligatorio dalle parti nel
sinallagma contrattuale.
* Cass. civ., sez. III, 17 maggio
1990, n. 4279, Soc. Jucci c. Mandirola.
f) Risoluzione del contratto
Se il conduttore muta l’uso pattuito
dell’immobile e il locatore non chiede
la risoluzione del
contratto
entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza,
al rapporto si applica il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo (art.
80, primo e secondo comma legge, 27 luglio
1978, n. 392) con
decorrenza dalla scadenza di detto termine perché il consenso
del
locatore –
presunto iuris
et de iure –
al mutamento dell’uso, in conseguenza della rinunzia a chiedere la risoluzione, non può essere più ampio di questa che, per la natura
del contratto di locazione,
non ha effetti
retroattivi (art. 1458 c.c.).
* Cass. civ., sez. III, 2 aprile
1997, n. 2868, Vienna
c. Viziale, in Arch.
loc. e cond. 1997, 635.
Il conduttore di un immobile destinato a deposito che,
in violazione degli accordi contrattuali, abbia intrapreso nell’immobile
locato un’attività
di vendita al
pubblico, determina l’insorgenza di una situazione giuridica nuova, che comporta, fra l’altro, l’applicabilità della disciplina dell’indennità per la perdita
dell’avviamento commerciale, la quale, pur non acquisendo prima della cessazione del rapporto
la fisionomia di un diritto azionabile, altera in maniera rilevante
l’originario equilibrio tra le rispettive obbligazioni, anche future,
delle parti in danno del locatore. Ne deriva che il giudice di merito, nel provvedere sulla domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal locatore sulla base degli artt. 1587 c.c. e 80 legge 27 luglio 1978 n. 392, deve accertare
se l’iniziativa unilaterale
del conduttore abbia realmente prodotto un mutamento del regime giuridico del rapporto e non riservare tale questione ad altro eventuale giudizio fra le stesse parti.
* Cass. civ., sez. III, 19 luglio 1996, n. 6511, Lagomaggiore c. Protti, in Arch.
loc. e cond. 1996, 896.
g) Silenzio del locatore
Il silenzio
del locatore consapevole
del mutamento d’uso
dell’immobile locato
(nella specie da uso non abitativo
a quello di abitazione primaria), determina implicita adesione alla modifica di una delle
obbligazioni principali del conduttore (art. 1587, n. 1, c.c.) e si traduce in un regolamento
negoziale di carattere innovativo, con il quale le parti danno vita ad un rapporto nuovo, diverso da quello precedente, decorrente dal momento in cui è scaduto il termine di tre mesi concesso al locatore per proporre l’azione
di risoluzione, ed al
quale si applica il regime giuridico corrispondente
all’uso effettivo dell’immobile (nel caso di specie canone equo e durata quadriennale).
* Cass. civ., sez. III, 13 marzo 1998, n. 2745, Messinetti
c. Vosa, in Arch.
loc. e cond. 2000, 272.
L’art. 80 della legge
(sull’equo canone) 27 luglio 1978 n. 392 – il quale, nel prevedere la specifica ipotesi (di inadempimento
del conduttore)
del mutamento d’uso dell’immobile locato dispone, per il caso di mancato esercizio dell’azione di risoluzione da
parte del locatore nel
termine stabilito, l’applicazione al contratto
del regime giuridico «corrispondente all’uso effettivo dell’immobile» – si riferisce a tutti i rapporti individuabili nell’attuale ordinamento delle locazioni di immobili
urbani, attesa la sua finalità di impedire
la stipulazione di
contratti simulati
al solo scopo
di escludere la disciplina legislativamente
fissata per ogni tipo
di locazione. Pertanto,
anche quando il contratto
originariamente preveda un uso del bene locato diverso da quelli previsti dalla legge n. 392 del 1978 (artt. 27 e 42), il successivo
mutamento del pattuito uso in uno di quelli contemplati dalla
legge stessa determina, nell’inerzia
del
locatore, il passaggio
di regime giuridico
sancito dall’art.
80 citato, e quindi la sua soggezione alla normativa corrispondente approntata
dalla legge dell’equo canone.
* Cass. civ., sez. III, 7
marzo 1984, n. 1598, Greco c.
La carbonara.
h) Simulazione
In materia
di locazioni di immobili
urbani disciplinate dalla legge n. 392 del 1978, affinché la non corrispondenza tra la
realtà effettiva, costituita
dalla utilizzazione dell’immobile per esigenze abitative stabili
e primarie, e la realtà apparente, consistente nella stipulazione di una
locazione per uso diverso da quello abitativo (nella specie per uso ufficio),
possa assumere rilevanza giuridica è necessario che sussistano gli
estremi della simulazione relativa, configurabile
nel caso in cui risulti solo formale la volontà delle parti di concludere una locazione per uso ufficio e sia dimostrata la volontà di entrambe
di concludere il contratto dissimulato, potendo la
relativa prova
essere offerta anche per
testimoni e per presunzioni, data l’illiceità della clausola
simulata. Pertanto, l’intento del solo conduttore di adibire l’immobile
ad uso abitativo, in contrasto con la destinazione
stabilita dal contratto, resta circoscritto
entro i confini di una irrilevante riserva mentale; l’eventuale dimostrazione che il locatore era a conoscenza della finalità locativa concretamente perseguita
dal
conduttore non può sostituire
il consenso del medesimo
alla
stipula del negozio dissimulato, ma costituisce soltanto
un elemento utilizzabile dal giudice di merito allo scopo di
accertare, in relazione alle circostanze del caso concreto, la simulazione
del contratto di locazione apparente e la conclusione del contratto dissimulato.
* Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2003, n. 614, Milazzi c.
Lorenzo & C. Snc ed altra, in Arch.
loc. e cond. 2003, 490.
La L. n. 392 del 1978, articolando tre sottotipi di locazioni ad uso abitativo
– e
cioè: a) le locazioni per
esigenze abitative stabili e primarie (assoggettate alla durata legale quadriennale e all’equo canone, in relazione alla rilevanza sociale primaria del bisogno che soddisfano); b) le locazioni
per esigenze abitative transitorie determinate da motivi di studio
e di lavoro (meritevoli, anch’esse, di particolare tutela ed escluse solo
dal vincolo
di durata); c) le locazioni per esigenze
abitative non stabili
e primarie (escluse del tutto dai vincoli menzionati) – riconosce al proprietario di un immobile la facoltà di offrire il bene in locazione
per il soddisfacimento
di
esigenze abitative transitorie. D’altra parte,
la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 80 della medesima legge (Corte cost., sent. n. 185 del 1988) esclude che il principio della corrispondenza tra effettiva destinazione dell’immobile e regime giuridico applicabile al rapporto
locatizio possa trovare applicazione in contrasto con la volontà
negoziale del locatore
relativa alla determinazione del tipo di locazione. Conseguentemente, affinché la non corrispondenza tra la realtà effettiva e la stipulazione di una locazione per esigenze transitorie possa assumere rilevanza giuridica è necessario che sussistano gli estremi della simulazione relativa, configurabile
nel caso in cui, a causa della conoscenza che anche il locatore abbia della effettiva
esigenza del conduttore di destinare l’immobile a stabile abitazione, risulti solo formale la volontà di entrambe le parti di concludere una locazione transitoria. L’onere di provare l’accordo simulatorio grava sul conduttore, il quale, peraltro, ha la facoltà di ricorrere anche alla prova
per
testimoni (e, quindi, anche a quella
delle presunzioni)
poiché la prova tende a far valere l’illiceità delle dissimulate clausole
contra legem (art. 79, primo comma, L. n. 392 del 1978 cit. e art. 1417 c.c.), salvi gli ampi poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal
giudice, a norma del terzo comma dell’art. 447 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 353 del 1990.
* Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2000, n. 6971, Riomaggiore Sas c. Fouad Gaid, in Arch.
loc. e cond. 2000, n. 4.
La legge n. 392 del 1978, articolando tre sottotipi di locazioni ad uso di abitazione – e cioè le locazioni per esigenze abitative stabili e primarie (assoggettate alla durata
legale quadriennale e all’equo canone, in
relazione alla rilevanza
sociale primaria del bisogno che soddisfano), le locazioni per esigenze abitative transitorie determinate da motivi
di studio
e di
lavoro (meritevoli anch’esse
di particolare tutela ed escluse solo dal vincolo di durata), e le locazioni per esigenze abitative non
stabili e primarie (escluse del tutto dai vincoli
menzionati) –, riconosce al proprietario
di
un immobile la facoltà di offrire il bene in locazione
per il soddisfacimento
di esigenze
abitative transitorie. D’altra parte, la dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 80 della medesima
legge (sentenza della Corte
cost. n. 185 del 1988) esclude
che il principio della corrispondenza tra effettiva destinazione dell’immobile e regime giuridico applicabile al rapporto locatizio possa
trovare applicazione in
contrasto con la volontà
negoziale del locatore
relativa alla determinazione del tipo di locazione. Conseguentemente,
affinché
la non corrispondenza tra realtà effettiva e la
stipulazione di una locazione per esigenze
transitorie possa assumere rilevanza giuridica,
è necessario
che sussistano
gli estremi della simulazione relativa, configurabile nel caso in cui, a causa della conoscenza che anche il locatore
abbia della effettiva esigenza del conduttore di destinare l’immobile a
stabile abitazione, risulti solo formale la volontà di entrambe le parti di concludere una locazione transitoria. E l’onere di provare l’accordo simulatorio grava sul conduttore, il quale peraltro ha la facoltà
di ricorrere anche alla prova per testimoni (e quindi anche a quella per presunzioni), poiché la
prova tende a far valere l’illiceità delle dissimulate clausole contra legem (art. 79, primo comma, legge n. 392 del 1978 e art.
1417 c.c.), salvi gli ampi poteri
istruttori esercitabili
d’ufficio dal giudice, a norma del terzo comma dell’art.
447 bis c.p.c., introdotto dalla legge
n. 353 del 1990. (Nella specie, il giudice di merito,
con la sentenza annullata dalla Suprema
Corte, aveva accolto la domanda del
conduttore diretta alla ripetizione delle somme eccedenti l’equo canone,
rilevando la genericità delle
esigenze abitative transitorie indicate nel contratto
e ponendo a carico del locatore
l’onere di provare l’effettiva sussistenza delle medesime).
* Cass. civ., sez. III, 5 marzo 1997, n. 1936, Nicolini ed altra
c. Brancia D’Apricena.
i) Termine decadenziale
A seguito della sent. n. 185 del 1988 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 80,
primo comma, della L. n. 392 del 1978 nella parte in cui prevede che l’azione di risoluzione del contratto per mutamento d’uso dell’immobile locato,
effettuato unilateralmente dal conduttore,
debba essere proposta «comunque entro un anno dal mutamento di destinazione», detta azione resta soggetta soltanto
al termine decadenziale, di mesi tre, a
decorrere
dal momento
in cui il
locatore è venuto a
conoscenza dell’arbitrario mutamento
di destinazione.
* Cass. civ., sez. III,
7 aprile 1989, n. 1684, Cucci c. Locascio.
In ipotesi
di mutamento dell’uso dell’immobile
locato nella disciplina
della L. n. 392 del 1978, ad impedire il verificarsi della decadenza per l’azione di risoluzione del locatore, prevista dall’art. 80 della detta legge, è sufficiente che
la relativa citazione sia
notificata nel
termine indicato dalla citata norma, anche se la causa non sia stata di poi iscritta a ruolo, sempre che la riassunzione della stessa avvenga nel termine annuale di cui all’art. 307, primo comma,
cod. proc. civ.
* Cass. civ., sez. III, 3 luglio 1989, n. 3176, Lombardo
c. Dal Cerro.
Un’attenta lettura
del secondo comma dell’art.
80 della L. 392/78 non disgiunta dal comma che precede, deve necessariamente condurre alla conclusione che allorquando il conduttore
adibisce in tutto
o in parte l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito,
il locatore può comunque proporre la domanda di risoluzione contrattuale, purché lo faccia entro il
termine di decadenza previsto
dal primo
comma e salva la valutazione,
da parte del
giudice, della gravità del dedotto inadempimento ai
fini
dell’accoglimento della do-
manda ex artt. 1453, 1455 e 1587 c.c. È solo nell’ipotesi in
cui il termine per l’esercizio dell’azione decorra inutilmente che il legislatore,
ponendo una presunzione assoluta di acquiescenza del locatore
al mutamento totale
o parziale di destinazione, preclude l’esperimento dell’azione di risoluzione, stabilendo che al rapporto locatizio si applichi il regime
giuridico corrispondente all’uso effettivo, da determinarsi secondo un criterio di prevalenza ove l’uso diverso investa solo una parte della cosa locata.
* Trib. civ. Monza, 14 aprile 1983, Scintilla c. Pirola.
Decaduto il locatore dal diritto di chiedere la risoluzione, non sorge fra le parti un nuovo contratto regolato dalle
norme dettate per l’uso effettivo, ma il rapporto
in corso passa dall’uno all’altro regime. Nel passaggio dal regime degli usi diversi a quello dell’uso abitativo, la data di scadenza
del rapporto si calcola risalendo
a quella di ultima rinnovazione
della locazione ad uso diverso, applicando a partire da quel momento le ordinarie cadenze quadriennali di cui all’art. 1
L. n. 392/1978.
* Pret. civ.
Milano, sez. III, 16 giugno 1988, n. 2419, Arena
Sas c. Fontana.
Al locatore decaduto – per la decorrenza
dei termini di cui all’art.
80 della L. n. 392/78 – dal diritto di agire per
la risoluzione del contratto, non va riconosciuta un’azione di
danni o in genere qualsiasi diritto
per l’inadempienza commessa dal conduttore. Tale inadempienza è anzi da considerarsi sanata, atteso che al contrario si deve applicare non solo per
il futuro ma anche per il passato
il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile.
* Pret.
civ.
Casoria, 3 ottobre
1986, n.
235,
Esposito c. Napoletano.
j) Uso prevalente
Il
criterio della prevalenza dell’uso per stabilire il regime giuridico
della locazione di un immobile, ai fini dell’indennità di avviamento commerciale, della prelazione e del riscatto,
è applicabile
se con un unico
contratto è pattuita la locazione di un unico immobile, adibito ad uso promiscuo, ma se invece parti di un unico immobile
sono locate con separati contratti, l’uso determinante la disciplina giuridica
di ciascuna di esse è quello stabilito dalla volontà contrattuale.
* Cass. civ., sez. III, 24 marzo 1999, n. 2792, Giuffredi c. Ceretti ed altri, in Arch.
loc. e cond. 1999, 596.
Nell’ipotesi di immobile urbano concesso in locazione e destinato a più usi, il criterio per determinare l’uso prevalente al fine dell’individuazione del regime applicabile al contratto, ai sensi dell’art.
80 della legge sull’equo
canone, non può consistere nel mero dato quantitativo della superficie adibita ai due usi, ma occorre procedere ad una valutazione
complessiva dell’importanza soprattutto economica
delle varie utilizzazioni.
* Cass. civ., sez. III, 28 marzo 1997, n. 2768, Raines Sas c. Sara Assicurazioni.
Nel caso in cui l’uso promiscuo dell’immobile locato sia stato previsto dal contratto, il rapporto, per applicazione analogica del criterio
indicato dall’art. 80, ultimo
comma, L. 27
luglio 1978, n.
392, deve considerarsi
regolato
dall’uso
prevalente voluto dalle parti a meno che, avendo il conduttore adibito
l’immobile per un uso diverso, non debba assumere rilievo l’uso effettivo, secondo la previsione del richiamato
art. 80. Pertanto, quando l’uso promiscuo è
stato previsto dalle parti, il
giudice, per stabilire quale
regime giuridico debba essere applicato al contratto, deve anzitutto
accertare la volontà delle parti in ordine all’uso e solo nel caso in cui sia dedotta una utilizzazione effettiva secondo un rapporto di prevalenza diverso, può procedere all’accertamento di quest’uso per
determinare, secondo le disposizioni dell’art. 80 della legge sull’equo canone, il diverso regime giuridico eventualmente applicabile.
* Cass. civ., sez. III, 9 maggio 1994, n. 4482, Gatti c. Stasi
Il criterio per determinare l'uso di un immobile urbano locato, ove destinato a più usi, quale quello di abitazione e di attività di affittacamere, al fine dell’individuazione del regime applicabile al contratto ai sensi dell’art. 80 della legge n. 392 del 1978, non può consistere esclusivamente nel raffronto fra le superfici destinate rispett