DEPOSITO CAUZIONALE
SOMMARIO: a) Abrogazioni; b) Ambito di operatività; c)
Controversie; d) Fideiussione bancaria; e) Interessi legali; f) Mancato
versamento; g) Obbligo di restituzione.
a) Abrogazioni
In tema di
locazione di immobili urbani, l’art. 11 della legge n. 392 del 1978 – il
quale, disponendo che il deposito cauzionale non può essere superiore a tre
mensilità del canone produttive di interessi legali da corrispondere al conduttore
alla fine di ogni anno, ha abrogato per incompatibilità, ai sensi del
successivo art. 84, l’art. 4 della legge n. 841 del 1973, statuente che il
deposito cauzionale non poteva essere superiore a due mensilità del canone e
doveva essere depositato su conto bancario vincolato – si applica, come ius
superveniens ed a decorrere dall’entrata in vigore della citata legge n.
392 del 1978, non solo ai contratti di nuova costituzione, ma anche a quelli
in regime transitorio, trattandosi di disposizione che disciplina, limitatamente
ad uno degli effetti del rapporto in corso e, quindi, senza incidenza sul principio
dell’irretroattività della legge, un istituto intimamente collegato
all’ammontare del canone, soggetto ad aumenti durante il periodo transitorio,
e di cui è irrilevante l’omesso richiamo da parte delle norme transitorie di quest’ultima legge, dirette a regolare il passaggio delle locazioni in corso
dal regime precedente a quello nuovo, con conseguente operatività per esse,
nei punti non considerati da tali norme, della disciplina definitiva.
* Cass. civ.,
sez. III, 25 luglio 1984, n. 4360, Cim c. Mannozzi.
b) Ambito di
operatività
In tema
di locazioni di immobili urbani, l’art. 11 della L. 27 luglio 1978, n. 392 pur
applicandosi come jus superveniens, a decorrere dall’entrata in vigore
della citata legge n. 392/1978, non solo ai rapporti di nuova costituzione ma
anche a quelli in corso, in regime transitorio, non può trovare applicazione
con riferimento a quei contratti per i quali, sempre alla data di entrata in
vigore della legge sia in corso di giudizio, poiché a questi rapporti
continuano ad applicarsi le leggi precedenti (nella specie l’art. 4 della L. n.
841/1973), ai sensi dell’art. 82 della L. 392 del 1978, il quale si riferisce
sia alla disciplina sostanziale che a quella processuale in materia di
locazioni urbane.
* Cass. civ., sez. III, 27 luglio 1990, n.
7580, Fondi c. Rancati.
Il deposito cauzionale pattizio di tre mensilità è stato ridotto a due
mensilità dall’art. 5 della L. 22 dicembre 1973, n. 841, applicabile come legge
imperativa ai rapporti locatizi anteriormente costituiti. L’art. 11 della legge
sull’equo canone, che fissa il limite massimo del deposito a tre mensilità, ha
ridato efficacia ai patti contrattuali di questa misura, che la L. 22 dicembre
1973, n. 841 aveva reso soltanto inefficaci e non nulli.
* Trib. civ.
Firenze, 17 gennaio 1981, Snc Laurella c. Romoli.
È nulla
per violazione dell’art. 79, in relazione all’art. 11 della legge 392/1978, la
clausola che prevede l’adeguamento anche del deposito cauzionale, riferendosi
inequivocabilmente la norma relativa al canone iniziale.
* Pret. civ. Milano, 13 novembre 1981,
Pizzuti c. Montagnesi.
Non rientra
fra i patti nulli di cui all’art. 79, L. 27 luglio 1978, n. 392 la clausola
contrattuale che prevede la perdita del deposito cauzionale, versato
all’inizio della locazione, nel caso in cui il conduttore rilasci l’immobile
senza la “tinteggiatura”, che espressamente si era impegnato a rifare alla fine
del rapporto. Trattasi, infatti, di un caso di compensazione volontaria,
previsto dalla legge nell’art. 1252 c.c.
* Pret. civ.
Taranto, 9 marzo 1984, Loscialpo Ramundo c. Rumine.
Le modalità di deposito della
somma versata a titolo di cauzione, sia pure convenute tra le parti, non
possono incidere sul diritto del conduttore ad avere per intero quanto
previsto dalla legge e tale obbligo di restituzione grava esclusivamente
sull’ente proprietario e locatore, non avendo alcuna rilevanza sul punto
l’obbligo della banca depositaria della somma di decurtare l’importo della
ritenuta di legge, dovendo il locatore corrispondere per intero gli interessi
legali maturati.
* Pret. civ.
Roma, 25 gennaio 1999, n. 550, Stizza c. Inps
c) Controversie
La
domanda con la quale il locatore richiede l’attri-buzione del deposito
cauzionale, effettuato dal conduttore in funzione di garanzia dell’adempimento
di tutti gli obblighi incombenti a suo carico, qualora non possa essere
ritenuta conseguenziale – per non essere il deposito stesso commisurato alla
entità del corrispettivo dovuto – alla domanda di quantificazione del canone,
resta soggetta alla disciplina ordinaria della competenza per valore.
* Cass. civ., sez. III, 14 aprile 1983, n.
2622, Inpdai c. Campana.
La somma
versata dal conduttore al locatore a garanzia del pagamento del canone, della restitutio in integrum e per la copertura degli aumenti previsti e prevedibili
del canone per effetto degli scatti ISTAT, s’intende versata a titolo di
deposito cauzionale (e non a fondo perduto) e l’eventuale vertenza relativa
all’attribuzione di detta somma è assoggettata alla disciplina ordinaria della
competenza per valore.
* Trib. civ.
Napoli, sez. VI, 29 dicembre 1990, n. 13562, Marseglia c. Marino.
La
controversia relativa alla restituzione del deposito cauzionale è diversa da
quella per le quali è previsto il rito speciale e va devoluta al giudice
competente ratione valoris secondo i principi generali.
* Pret. civ.
Molfetta, 3 aprile 1987, n. 44, La Forgia c. Sciancalepore.
Nella causa
instaurata dal cessato conduttore al fine di ottenere la restituzione della
somma versata a titolo di deposito cauzionale, non costituisce prova a suo
favore la dichiarazione, priva di sottoscrizione, asseritamente resa dal
locatore ed attestante il buono stato dell’immobile alla data del rilascio,
essendo la stessa piuttosto idonea a comprovare indirettamente l’assunto
secondo cui la sottoscrizione non fu apposta in considerazione del riscontrato
degrado dei locali al momento della riconsegna.
* Pret. civ.
Piacenza, 15 marzo 1999, n. 75, Fasolino c. Cammi
d) Fideiussione
bancaria
La
fideiussione bancaria a semplice richiesta che abbia funzione sostitutiva del
deposito cauzionale costituisce non già una tipica garanzia fideiussoria, ma un
atipico contratto autonomo di garanzia che, salvi i casi di richiesta palesemente
arbitraria (c.d. exceptio doli), non consente al garante di opporre
alcuna eccezione scaturente dal rapporto locatizio, ma lo obbliga a pagare
immediatamente sulla base della sola domanda del locatore.
* Trib. civ. La
Spezia, 2 novembre 2000, n. 2337, Banca di Roma c. Panni.
e) Interessi
legali
In materia di
contratto di locazione di immobile urbano, l’obbligo del locatore di
corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale
versato da quest’ulti-mo (obbligo stabilito non soltanto dall’art. 11 legge n.
392 del 1978, applicabile anche ai contratti in corso alla sua entrata in
vigore, ma anche dall’art. 4 legge n. 841 del 1973) e l’obbligo del locatore di
pagare il canone, ancorché aventi causa in un unico rapporto contrattuale, non
sono in posizione sinallagmatica, ma presentano carattere di autonomia, con la
conseguenza che tra loro opera l’istituto della compensazione allorché ne
ricorrano i presupposti.
*
Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2002, n. 9059, Giordano c. Matricolo.
L’obbligo del locatore di un
immobile urbano di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul
deposito cauzionale versato da quest’ultimo – obbligo stabilito non soltanto
dall’art. 11 legge n. 392 del 1978 (norma applicabile anche ai contratti in
corso alla sua entrata in vigore) ma anche dall’art. 4 legge n. 841 del 1973 –
ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando
il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti
percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del corrispettivo
della locazione; con la conseguenza che tali interessi devono essere
corrisposti al conduttore anche in difetto di una sua espressa richiesta,
mentre, ai fini processuali, è sempre necessaria la relativa domanda o eccezione
giudiziale, quest’ultima in particolare operando come eccezione in senso
stretto di natura riconvenzionale, come tale non rilevabile d’ufficio dal
giudice per l’espresso divieto posto dall’art. 1242, primo comma, c.c., ed
inammissibile, ai sensi degli artt. 447 bis, 437 e 345 c.p.c., se non proposta
già in primo grado, secondo le peculiarità del rito.
* Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2002, n. 9059,
Giordano c. Matricolo
L’obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere al
conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest’ultimo – obbligo stabilito non soltanto dall’art. 11 L. n. 392 del 1978 (norma
applicabile anche ai contratti in corso alla sua entrata in vigore), ma anche
dall’art. 4 L. n. 841 del 1973 – ha natura imperativa, in quanto persegue
finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo
che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in
un incremento del corrispettivo della locazione; con la conseguenza che tali interessi
devono essere corrisposti al conduttore anche in difetto di una sua espressa
richiesta.
* Cass. civ.,
sez. III, 27 gennaio 1995, n. 979, Mazza c. Braghieri.
In tema di
locazione, il deposito cauzionale, avente natura di pegno irregolare, è
produttivo di interessi, i quali vanno restituiti, se non si è provveduto in
precedenza alle scadenze annuali (art. 11 della legge n. 392 del 1978), unitamente
al deposito cauzionale stesso, una volta che il vincolo contrattuale si sia
risolto ed il conduttore abbia integralmente adempiuto le proprie
obbligazioni, atteso che, non potendosi tradurre tale deposito in un incremento
del corrispettivo della locazione, la somma depositata e i relativi interessi
vanno restituiti dopo che essi hanno esaurito la funzione di garanzia loro
assegnata dalla legge e per la parte che supera il soddisfacimento dei crediti
del locatore.
*
Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 1987, n. 9287, Agostini c. Delle Chiaie.
f) Mancato
versamento
Il
mancato versamento del deposito cauzionale è motivo di risoluzione del
contratto locatizio.
* Trib. civ. Brescia, sez. III, 17 febbraio 1992, Mori c. Bianchi.
g) Obbligo di
restituzione
In tema di locazione, l’obbligazione del
locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore, a
garanzia degli obblighi contrattuali, sorge al termine della locazione non
appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, ove
il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte
del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in
tutto o in parte, della stessa a
copertura di specifici danni subiti, la sua obbligazione di restituzione ha per
oggetto un credito liquido ed esigibile, che legittima il conduttore ad
ottenere decreto ingiuntivo. In tal caso i diritti del locatore potranno essere
fatti valere in sede di opposizione all’ingiunzione, sempre che la sua pretesa
sia compresa nei limiti della competenza del giudice che ha emesso il decreto.
*
Cass. civ., sez. III, 9 novembre 1989, n. 4725, Pascalino c. Argenti.