DIRITTO DI PRELAZIONE SULL’IMMOBILE LOCATO
SOMMARIO: a) Ambito di operatività; b) Asta pubblica; c) Attività
artistico-artigianale; d) Cessazione
dell’impresa; e) Comunicazione; f) Contatti diretti con il pubblico; g) Controversie; h) Destinazione effettiva; i)
Dichiarazione del conduttore; j)
Finalità; k) Immobile in
comproprietà indivisa; l) Onere
probatorio; m) Pertinenze; n) Presupposti; o) Procedure concorsuali; p)
Pubblica amministrazione; q)
Qualificazione dell’attività; r)
Rinuncia; s) Termine di
decadenza; t) Trasferimento a favore
del coniuge e parenti; u) Uso
prevalente; v) Vendita cumulativa;
w) Vendita in blocco.
a) Ambito di operatività
In tema di locazione di immobili urbani destinati ad uso diverso da quello abitativo, il diritto di prelazione e quello di riscatto previsti dagli artt. 37 e 38 della legge n. 392 del 1978 in favore del conduttore, spettano anche all’istituto di credito che eserciti la sua attività in un immobile locato, indipendentemente dal riscontro della prevalenza del servizio di sportello, in quanto l’attività di intermediazione nel credito, pur non essendo espressamente menzionata dall’art. 27 della citata legge n. 392, rientra, al pari delle altre attività indicate nell’art. 2195 c.c., fra quelle commerciali ed è, di per sè, finalizzata a fornire servizi al pubblico che all’uopo deve comunque necessariamente recarsi nell’immobile.
* Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2003, n. 2893, De Prezzo ed altra c.
Soc. Banco di Napoli ed altra.
Gli artt. 38 e 39 della L. 27
luglio 1978 n. 392, che riconoscono il diritto di prelazione e riscatto in
favore del conduttore di immobili urbani destinati per attività industriale o
commerciale, non sono applicabili al rapporto di affitto, nell’ambito del quale
deve ricondursi la locazione di una cava di pietra.
* Cass. civ., sez. III, 2 aprile 1992, n. 3995, Soc. Fratelli Bandini c.
Lomi.
In tema di locazione di immobili
urbani ad uso non abitativo, il diritto di prelazione spettante al conduttore a
norma dell’art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 non trova applicazione nel
caso previsto dall’art. 732 c.c. e quindi anche nel caso in cui il coerede
alieni la sua quota a persona estranea alla comunione ereditaria.
* Cass. civ., sez. III, 2 giugno 1999, n. 5387, Morra c. CRC Imm. srl.
Le disposizioni degli artt. 38 e
39 della L. 27 luglio 1978, n. 392, in tema di prelazione e riscatto in favore
del conduttore di immobile urbano ad uso non abitativo, quando il locatore
intenda trasferire il bene a titolo oneroso, pur essendo espressamente riferite
alla sola ipotesi della locazione stipulata dal proprietario, sono estensibili
ad ipotesi similari, quale quella della locazione stipulata dall’usufruttuario
nel caso di accordo intervenuto fra l’usufruttuario medesimo ed il nudo
proprietario per la vendita contemporanea dei relativi diritti, restando in tal
caso a carico del nudo proprietario l’onere della denuntiatio al conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1992, n. 2080, Riccardi c. Lopez.
In tema di prelazione urbana, l’art.
38, della L. n. 392/1978 dopo aver premesso al primo comma che il diritto
di prelazione può essere esercitato nell’ipotesi di trasferimento a titolo
oneroso dell’immobile locato, al secondo comma - nel prescrivere le formalità
necessarie per il valido esercizio del diritto -, si riferisce esclusivamente
alla compravendita, come ribadito nel successivo quarto comma, ove si parla
diversamente del prezzo di acquisto. Ne consegue che l’istituto della prelazione,
e quello succedaneo del riscatto, costituendo limitazioni delle facoltà del
proprietario, per cui non sono consentite interpretazioni analogiche od estensive,
trovano applicazione nella sola ipotesi di vendita dell’immobile locato e
non possono estendersi analogicamente alla diversa ipotesi della “permuta”,
per cui manca anche la possibilità di offerta di “condizioni uguali a quelle
comunicategli” (art. 38, terzo comma, citato), da parte del conduttore. La
S.C. ha affermato il suddetto principio in una ipotesi in cui nel contratto
di permuta era prevista anche la corresponsione di un conguaglio in danaro,
di importanza marginale.
* Cass. civ. sez. III, 14 gennaio 1988, n. 205, Falcina e altro c. Spalinger.
In tema di prelazione urbana ex artt. 38 e 39 della legge n. 392 del
1978, per il caso di vendita dell’immobile locato, non destinato ad abitazione,
il cessionario del contratto di locazione e insieme dell’azienda sita in detto
immobile, il quale sia subentrato all’originario conduttore dopo la inutile
scadenza del termine concesso a quest’ultimo per l’esercizio del diritto di
prelazione, non ha diritto ad una nuova comunicazione e ad un nuovo termine per
l’esercizio dello stesso diritto, in quanto per effetto della cessione del
contratto si attua una vera e propria successione a titolo particolare per atto
tra vivi nel contratto stesso con la conseguenza della sostituzione del
cessionario nella identica posizione di diritti ed obblighi del cedente e della
opponibilità, da parte del contraente ceduto, al cessionario di tutte le eccezioni
derivanti dal contratto, ivi compresa la decadenza già verificatasi nei
confronti del cedente.
* Cass. civ., sez. III, 3 settembre 1990, n. 9095, Colombo c. Mazzoleni.
Con riguardo alle locazioni ad uso
non abitativo, il diritto di prelazione del conduttore, ai sensi dell’art. 38
della L. 27 luglio 1978 n. 392, sussiste in relazione al trasferimento che
abbia ad oggetto il bene locato, e, pertanto, non può essere riconosciuto, in
caso di immobile in comproprietà, rispetto ad atti inerenti alla quota del
singolo condominio.
* Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 1990, n. 12088, Romanelli c. La
Piramide.
Il diritto di prelazione,
attribuito dall’art. 38 della legge n. 392 del 1978 al conduttore di immobile
adibito ad uso diverso da quello di abitazione, per il caso di vendita dello
stesso, poiché‚ intende proteggere l’avviamento inteso come clientela ed
agevolare, nel contempo, il modo d’essere di una determinata zona attraverso il
mantenimento degli esistenti punti di vendita, postula che l’immobile sia utilizzato
per lo svolgimento di un’attività che comporti contatti diretti con il pubblico
degli utenti e dei consumatori. Consegue che la prelazione stessa, mentre
investe l’intero bene, oggetto di un unico rapporto locatizio, anche se solo in
parte di esso si svolga l’attività privilegiata, non è invece configurabile con
riferimento ad un immobile non adibito a tale attività, ancorché il conduttore
lo abbia posto al servizio di altro locale - appartenente a diverso
proprietario, assunto autonomamente in locazione e non contiguo - destinato ad
attività comportante il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei
consumatori. (Nella specie, la Suprema Corte ha reputato esatto il
convincimento del giudice del merito il quale aveva escluso la sussistenza del
diritto di prelazione riguardo ad un magazzino, nel quale veniva depositata la
merce, venduta poi in altro locale sito nei pressi).
* Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1986, n. 4486, Dindelli c. Iuliano.
Nell’ipotesi di immobili, che,
appartenenti a due diversi proprietari ed autonomamente locati allo stesso
conduttore, questi - ancorché i detti immobili non siano tra loro contigui -
abbia adibito uno a deposito delle merci, la cui vendita al pubblico sia svolta
nell’altro, non compete al detto conduttore il diritto di prelazione con
riferimento al locale adibito a deposito e nel quale non si svolge un’attività
che comporti contatti diretti con il pubblico di utenti e dei consumatori, a
nulla rilevando il vincolo di accessorietà funzionale attuato dal medesimo
conduttore tra i due immobili.
* Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1989, n. 3264, Ippoliti c. Di Fiore.
In tema di prelazione e riscatto
nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, le
disposizioni degli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 presuppongono
l’identità dell’immobile locato con quello oggetto del trasferimento; pertanto
deve riconoscersi al conduttore la possibilità di impedire o caducare la
vendita dell’immobile locato nel caso di vendita cumulativa di più immobili tra
cui quello locato, ove non risulti accertato, in concreto e con riferimento a
fattori di carattere obiettivo, che essi possono considerarsi strutturalmente
omogenei e funzionalmente coordinati, sì da costituire quell’entità
patrimoniale diversa dal bene locato (che ne è incluso) che giustifica
l’esclusione dello jus prelationis.
(Nella specie, il S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva
negato il diritto di riscatto al conduttore nel caso di vendita con unico atto
e per un prezzo complessivo di due negozi, intervallati da un terzo venduto
autonomamente ad un congiunto degli acquirenti, in mancanza della prova
rigorosa che le due vendite fossero state fatte in vista di una utilizzazione
unitaria dei tre locali).
* Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 1987, n. 1934, Valenza c. Petraglia.
In tema di locazione di immobili
locati ad uso non abitativo, il diritto di prelazione e riscatto di cui agli
artt. 38 e 39, L. 27 luglio 1978, n. 392 non spetta al conduttore qualora
l’immobile oggetto della locazione sia venduto a terzi da parte del locatore
nell’ambito di un complesso immobiliare più vasto, dietro versamento di un
prezzo globale concordato con riferimento all’intero complesso, non riferibile,
in base al contratto di vendita, al singolo immobile locato.
* Cass. civ., sez. III, 25 novembre
1989, n. 5118, Soc. Tutto Pane
c. Soc. Sigma.
Qualora il contratto di locazione
abbia ad oggetto un locale ad uso commerciale con annessa abitazione, entrambi
inclusi in un fabbricato di maggiore consistenza, il diritto di prelazione del
conduttore, rispetto a detto locale, secondo le previsioni dell’art. 38 della
L. 27 luglio 1978 n. 392, deve essere riconosciuto anche quando il locatore
estenda la vendita a quell’abitazione, trattandosi di ipotesi non equiparabile
all’alienazione “in blocco” di intero stabile (che si sottrae alla prelazione
del conduttore della singola porzione).
* Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 1990, n. 11973, Passeri c. Sabba.
In tema di locazione di immobili
urbani ad uso non abitativo, il diritto di prelazione, contemplato dall’art.
38 della L. 27 luglio 1978 n. 392 per il caso di “trasferimento a titolo oneroso
del bene locato”, non è estensibile al caso della permuta con beni non fungibili,
in difetto di un’espressa previsione normativa che autorizzi a compromettere
la scelta negoziale del locatore (assegnandogli un corrispettivo diverso,
ancorché economicamente equivalente).
* Cass. civ., sez. III, 16 maggio
1991, n. 5519, Bocus c. Valle.
In tema di locazione di immobile
urbano ad uso diverso da quello abitativo, il diritto di prelazione, spettante
al conduttore, ai sensi dell’art. 38 della L. 27 luglio 1978 n. 392, in caso di
trasferimento a titolo oneroso del bene locato, non resta escluso per il fatto
che quest’ultimo sia destinato alla demolizione e ricostruzione, considerando
che una siffatta limitazione di detto diritto, in difetto di una specifica
disposizione di legge, non è evincibile dall’art. 8 secondo comma della L. 26
maggio 1965 n. 590, che nega la prelazione agraria nell’ipotesi di destinazione
edilizia del fondo, trattandosi di norma operante nell’ambito di un istituto
autonomo e diverso, non utilizzabile come espressione di un principio generale
in materia di prelazione.
* Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 1984, n. 5561, Cascione c. Matarrese.
In tema di diritto di prelazione
attribuito al conduttore di immobile urbano dall’art. 38 della legge n. 392 del
1978, il dato testuale della norma ed il congegno giuridico ch’essa determina
presuppongono che si versi in una fase di piena libertà del proprietario
nell’adottare le sue determinazioni. Conseguentemente - con riferimento
all’applicazione intertemporale della richiamata legge - la norma assume
rilievo soltanto quando, al momento della sua entrata in vigore, l’intenzione
del proprietario di vendere si trovi ancora in una fase di mera progettualità,
restando invece la prelazione inoperante allorché, esaurito l’iter contrattuale
che ha portato all’assunzione dell’obbligo di vendere, il proprietario, in quel
momento, si sia già impegnato verso il terzo attraverso la stipulazione di un
contratto preliminare.
* Cass. civ., sez. III, 13 maggio 1986, n. 3173, Vurro c. Asselta.
In materia di divisione giudiziale
di immobile non comodamente divisibile, ai sensi dell’art. 720 c.c. contro
l’attribuzione del bene al comproprietario avente diritto alla quota maggiore
il comproprietario per la quota minore, che gestisca nello stesso un esercizio
commerciale, non può opporre la prelazione di cui all’art. 38 della L. 27
luglio 1978 n. 392, giacché detta disposizione, non suscettibile di interpretazione
analogica od estensiva, presuppone la libera determinazione del proprietario-locatore
di trasferire a titolo oneroso l’immobile.
* Cass. civ., sez. II, 18 settembre 1991, n. 9748, Esposito c.
Sanamaria.
Una volta che il conduttore non
abbia esercitato il diritto di prelazione in occasione della vendita del
negozio da lui condotto in locazione, non può più esercitare il diritto in
questione relativamente al locale cantina locato unitamente al negozio, ma che
venga venduto successivamente.
* Pret. civ. Piacenza, 21 febbraio 1985, n. 17, Vistarchi c. Sgorbati.
Nel caso di conferimento di un
immobile ad una società di capitali, non sussiste il diritto di prelazione di
cui all’art. 38 della L. 392/78, mancando il richiesto connotato
dell’onerosità.
* Trib. civ. Napoli, 3 novembre 1981, Calise e altri c. Arcangelo De
Siano e altri.
Essendo il diritto di prelazione,
se pur tutelato con l’efficacia reale dell’eventuale successivo riscatto, pur
sempre collegato al rapporto obbligatorio locazione-conduzione, in relazione ai
soggetti stessi del rapporto, un trasferimento del bene operato da chi non ha
la qualità di locatore (nella fattispecie, nudo proprietario) non può dar luogo
ai diritti di cui agli artt. 38 e 39 della L. n. 392/1978, proprio perché manca
il necessario presupposto del rapporto obbligatorio di locazione tra
l’alienante e il conduttore.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 19 aprile 1984, n. 2647, Lloyd
Internazionale Spa c. Aurora Otto Srl.
La dizione testuale degli artt. 38
e 39 della L. n. 392/1978, nonché argomenti di logica interpretativa, non
lasciano spazio alla possibilità di ricomprendere nel contenuto del diritto di
prelazione, che compete al conduttore ai sensi dell’art. 38, anche un
trasferimento di un diritto reale limitato quale l’usufrutto.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 19 aprile 1984, n. 2647, Lloyd
Internazionale Spa c. Aurora Otto Srl.
b) Asta pubblica
Il diritto di prelazione di cui
all’art. 38 della L. 392/78 sussiste in caso di vendita all’asta in sede di
divisione giudiziale.
* Trib. civ. Ancona, 13 febbraio 1981, Paoloni c. Paoloni.
c) Attività artistico-artigianale
Al conduttore che si serva
dell’immobile in locazione per l’esercizio di un’attività artistica-artigianale
(nella specie, vendita dei propri disegni ornamentali per tessuti) non spetta
il diritto di prelazione e riscatto, ai sensi degli artt. 38 e 39 della L. 27
luglio 1978 n. 392, nel caso in cui la sua clientela non sia costituita dal
pubblico indifferenziato dei consumatori (art. 35 legge n. 392/1978) ma da una
ristretta e particolare categoria (nella specie, fabbricanti dei tessuti), la
cui scelta resti orientata dalle qualità personali del conduttore e non dalla
ubicazione dell’immobile nel quale questo esercita la vendita del suo prodotto.
* Cass. civ., sez. III, 23 novembre 1991, n. 12592, Malesi c. Pagani.
d) Cessazione dell’impresa
Il fenomeno della cessazione di fatto
dell’impresa collettiva, quando rimanga tuttavia in vita la struttura societaria
(c.d. società di comodo) rimane privo, nell’attuale sistema normativo (reso
conforme ai principi dell’armonizzata disciplina societaria comunitaria),
di sanzione e può essere contrastato soltanto attraverso adeguate misure fiscali
di penalizzazione. Va, pertanto, in ogni caso negata ai terzi interessati
l’azione diretta all’accertamento dell’effettiva cessazione dell’impresa collettiva
come pretesa causa di scioglimento della società, quando nulla esclude che
l’attività conforme all’oggetto sociale possa riprendere pur dopo un periodo,
benché assai protratto, di quiescenza. (L’intero pacchetto azionario di una
società, rappresentativo del patrimonio sociale costituito esclusivamente
da due immobili locati, veniva interamente ceduto. La S.C., sulla base dell’enunciato
principio, ha respinto la tesi del conduttore di quegli immobili, il quale
sosteneva che la cessione doveva essere considerata alla stregua di una vendita
di immobili, sicché a lui competeva la prelazione urbana prevista dalla legge
n. 392 del 1978).
* Cass. civ., sez. I, 23 luglio 1998, n. 7209, Soc. Nescar c. Poletti.
e) Comunicazione
La denuntiatio di cui all’art. 38 della legge n. 392 del 1978 (la
comunicazione, cioè, al conduttore di un immobile locato a fini non abitativi
dell’intenzione del locatore di alienare il bene) deve essere compiuta seguendo
il procedimento tipico della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario,
ovvero attraverso modalità equipollenti (quale la consegna al conduttore di un
atto scritto, proveniente dal locatore, e contenente tutte le indicazioni
necessarie all’esercizio dello ius praelationis, oltre all’invito prescritto
dalla legge), con la conseguenza che, da un canto, la eventuale conoscenza
dell’intento del locatore acquisita aliunde dal conduttore è inidonea a far
sorgere il diritto di prelazione, dall’altro il conduttore, pur volendo, non
può validamente rinunciare a tale diritto.
* Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1998, n. 11552, Sapienza A. ed altri
c. Sciuto.
In tema di prelazione di immobili
locati ad uso diverso da quello abitativo, la comunicazione della volontà di
trasferire il bene a titolo oneroso (onere gravante sul locatore nei confronti
del conduttore, ex art. 38 della legge
392/78) non ha natura di proposta contrattuale (ovvero di mera informativa di
un generico intento di avviare trattative negoziali), ma riveste carattere di
atto formale di interpello vincolato nella forma e nel contenuto, così che la
corrispondente dichiarazione del conduttore di esercizio della prelazione non
costituisce l’accettazione di una precedente proposta, e non comporta
l’immediato acquisto dell’immobile, determinando, per converso, la nascita
dell’obbligo, a carico di entrambe le parti, di addivenire, entro un preciso
termine, alla stipula del negozio di alienazione con contestuale pagamento del
prezzo indicato dal locatore. Ne consegue, da un lato, che la ricordata
comunicazione deve necessariamente provenire dal proprietario dell’immobile, e,
dall’altro, che ogni possibilità di libera trattativa tra le parti deve essere
incondizionatamente esclusa, essendo interdetta al conduttore ogni facoltà di
incidere sul contenuto del contratto già predeterminato dal proprietario, pena
la declaratoria di invalidità della prelazione (Principio affermato dalla S.C.
in relazione ad una vicenda processuale nella quale la denuntiatio del locatore
conteneva l’indicazione del prezzo di alienazione nella misura di 39 milioni, mentre
la dichiarazione di esercizio della prelazione da parte del conduttore
conteneva una proposta di pagamento pari a lire 19 milioni, risultando poi
offerto in compensazione, quanto alla restante somma di venti milioni, il
controvalore monetario dei miglioramenti apportati alla cosa locata).
* Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1998, n. 11551, Maddalena c. Savoia
ed altro.
In tema di prelazione di immobili
urbani locati ad uso diverso da quello abitativo, secondo la disciplina di cui
all'art. 38 della L. 27 luglio 1978, n. 392, la comunicazione della volontà di
trasferire il bene a titolo oneroso non è qualificabile come proposta
contrattuale, e nemmeno come mera informativa di generici intenti destinata ad
avviare trattative negoziali, ma si inserisce, in un particolare meccanismo
predisposto da detta norma per assicurare al conduttore l'esercizio del diritto
di prelazione, quale atto d’interpello, dovuto dal proprietario, nonché
vincolato nella forma e nel contenuto. Correlativamente, la dichiarazione del
conduttore di esercizio della prelazione medesima non costituisce accettazione
di proposta e non comporta immediato acquisto dell'immobile, ma determina
l'insorgenza per entrambe le parti dell'obbligo di addivenire, entro un preciso
termine, alla stipula del previsto contratto, con contestuale pagamento del
prezzo. Dalla indicata natura della prelazione consegue che la suddetta
comunicazione, per integrare osservanza del cit. art. 38 e produrre gli effetti
dallo stesso contemplati, deve necessariamente provenire dal proprietario
dell'immobile.
* Cass. civ., Sezioni Unite, 4 dicembre 1989, n. 5357, Laterza c.
Editrduerreci.
La comunicazione del locatore al
conduttore dell'intenzione di vendere l'immobile locato per uso non abitativo -
cosiddetta denuntiatio, prevista dall'art. 38 della L. 27 luglio 1978, n. 392 -
è atto dovuto non negoziale, volto a consentire l'esercizio del diritto di
prelazione purché però sussistano già i presupposti per la sua esistenza;
perciò in carenza di questi è inefficace l'adesione del conduttore alla
suddetta denuntiatio.
* Cass. civ., sez. III, 12 novembre 1996, n. 9881, F.lli Tassani Soc. c.
Carlone e altri.
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, la comunicazione al conduttore dell'intento di vendere il bene locato, effettuata dal locatore ai sensi dell'art. 38 della L. n. 392/1978 non configura una proposta contrattuale in senso proprio, espressiva di autonomia negoziale, bensì un atto dovuto di interpello rivolto al conduttore e così a priori inidonei a lederne qualsiasi situazione giuridica soggettiva con la conseguenza che, ove il conduttore eserciti un diritto di prelazione poi accertato insussistente, non sussiste un suo diritto al risarcimento del danno neppure per incauto affidamento, dovendosi presumere che ogni soggetto conosca la disciplina normativa e le proprie condizioni difformi dalle relative previsioni del preteso diritto.
* Cass. civ., sez. III, 8 settembre
1987, n. 7229, Soc. Ibi Bo c.
Setta.
In tema di prelazione spettante,
ai sensi dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978, al conduttore di immobile
commerciale, la comunicazione a questi della divisata vendita ben può contenere
l'informazione della pendenza di una controversia fra locatore e terzo circa la
proprietà del bene, ma ciò non legittima il detto conduttore a subordinare
l'esercizio della prelazione all'esito di tale controversia, conseguendone, in
caso contrario, l'inefficacia dell'esercizio medesimo.
* Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 1996, n. 11362, Basile c. Benedetto
ed altro.
In tema di prelazione urbana la comunicazione
del proprietario ex art. 38 L. 27 luglio 1978 n. 392 non è atto negoziale,
ma semplice atto di interpello, diretto a porre il conduttore in condizione
di esercitare il diritto di prelazione. Correlativamente, la dichiarazione
del conduttore di esercitare la prelazione medesima non costituisce accettazione
di una proposta di vendita e non comporta l'immediato acquisto della proprietà
dell'immobile, ma determina l'obbligo di entrambe le parti di addivenire alla
stipula del relativo contratto, nel termine stabilito dall'art. 38 comma 4
legge cit. con contestuale pagamento del prezzo. Né può essere invocato dal
conduttore l'art. 8 L. 26 maggio 1965 n. 590 che prevede la sospensione del
termine per il versamento del prezzo per l'ipotesi di richiesta del mutuo
da parte del coltivatore del fondo rustico che abbia esercitato il diritto
di prelazione agraria, perché l’art. 38 della legge sull'equo canone contiene
una particolare e completa disciplina dell'istituto della prelazione urbana
senza lacune e possibilità di rinvio ad altra normativa. La questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38 cit. in riferimento al principio costituzionale
di eguaglianza è manifestamente infondata, giacché i due istituti della prelazione
agraria e della prelazione urbana regolano situazioni diverse che giustificano
una diversità di disciplina, essendo diretto il primo a favorire la riunione
nella stessa persona della qualità di titolare dell'azienda agraria e di proprietario
del fondo in cui si svolge l'attività agricola, laddove la prelazione urbana
mira a tutelare l'avviamento commerciale e a soddisfare l'interesse sociale
alla conservazione delle aziende.
* Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 1994, n. 8659, Cavalletti c. Bonomi.
In tema di locazione d'immobile
urbano ad uso non abitativo, la comunicazione al conduttore dell'intento di
trasferire a titolo oneroso il bene locato, contemplata dall'art. 38 della L.
27 luglio 1978 n. 392 a tutela del diritto di prelazione spettante al
conduttore medesimo, si traduce nella notificazione della proposta contrattuale
fatta dal locatore al terzo (o da questi al locatore) e contenuta in un
contratto preliminare fra gli stessi intervenuto, e non integra, quindi, una
proposta contrattuale rivolta al conduttore, in quanto non implica l'invito
alla formazione di un consenso sul trasferimento del bene, ma solo
l'ottemperanza di un obbligo legale d'informativa, al fine di mettere in grado
il conduttore di esercitare il diritto potestativo di prelazione accordatogli
dalla legge, sempreché ne sussistano i relativi presupposti. Pertanto,
l'adesione del conduttore comporta il perfezionamento della vicenda traslativa
con il meccanismo legale di acquisto preferenziale, quando i presupposti del
diritto potestativo sussistano, con la conseguenza che il successivo contratto,
con contestuale versamento del prezzo, assume il limitato valore di una
consacrazione documentale; d'altra parte, non spiega, in assenza di quei
presupposti necessari, nessun effetto sul piano negoziale, con la conseguenza
di non incidere sulla validità ed operatività del preliminare di vendita
intervenuto tra il locatore ed il terzo.
* Cass. civ., sez. III, 17 aprile 1986, n. 2726, Braibanti c. Sbisà.
In tema di prelazione urbana ex
art. 38 della L. n. 392 del 1978 la denuntiatio, ancorché non possa
qualificarsi come vera e propria proposta contrattuale, resta soggetta, nei
limiti previsti dall'art. 1324 c.c. ai principi valevoli per i contratti, fra i
quali quello della conservazione, della convalida e della rettifica del
negozio. Ne consegue che va considerata legittimamente esercitata la prelazione
da parte del conduttore che sia destinatario di un invito rivoltogli dal
locatore a stipulare un preliminare di vendita dopo la sua adesione alla
relativa denuntiatio, ancorché questa sia stata indirizzata, per errore, al
precedente conduttore dell'immobile, ove le circostanze ed i tempi del
successivo invito del locatore lascino presumere che con esso si sia da
quest'ultimo espresso l'intento di mantenere valida quella sua pregressa
manifestazione di volontà con la rettificazione di quell'errore, in
corrispondenza della conforme offerta del suo destinatario.
* Cass. civ., sez. III, 5 giugno 1992, n. 6936, Gigliozzi c. Iacp.
In tema di prelazione urbana la
denuntiatio non si esaurisce nella comunicazione di un generico intento, volta
a sondare il pensiero del conduttore in ordine alla mera eventualità di un
trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, ma deve contenere la specifica indicazione
di tutte le condizioni della vendita progettata.
* Cass. civ., sez. III, 21 maggio 1991, n. 5713, Immobiliare Romon c.
Franzelli.
In tema di prelazione di immobili
urbani per uso diverso da quello abitativo, la comunicazione al conduttore
della intenzione di alienazione del locatore (denuntiatio), priva delle indicazioni
necessarie per la individuazione dell'immobile locato o con incerte indicazioni
al riguardo, è inefficace e, perciò, non idonea a far decorrere il termine
assegnato al conduttore dall'art. 38 della L. 27 luglio 1978, n. 392 per l'esercizio
del diritto di prelazione, anche quando risulti che di fatto il conduttore
era a conoscenza dell'intenzione di alienazione del locatore, non essendo
tale conoscenza equiparabile, per gli effetti, alla denuntiatio.
* Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 1992, n. 11696, Talone c. Ciavarella.
In tema di prelazione di immobili
urbani locati ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 38 della L. 27 luglio
1978, n. 392, il quale fa obbligo al locatore che intenda trasferire a titolo
oneroso l'immobile locato di darne comunicazione al conduttore, pur prevedendo
che nella comunicazione siano indicati il corrispettivo e le altre condizioni
alle quali la compravendita deve essere conclusa, con l'invito al conduttore ad
esercitare la prelazione, non stabilisce che le suddette indicazioni debbano
sussistere a pena di nullità, con la conseguenza che resta riservato alla
valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se
adeguatamente motivata, accertare se l'atto costituisca valida comunicazione al
conduttore dell'intenzione di trasferire l'immobile e se esso contenga tutti
gli elementi necessari al positivo esercizio del diritto di prelazione da parte
del conduttore (fattispecie relativa ad una comunicazione non contenente
l'esplicito invito all'esercizio della prelazione e nella quale si chiedeva al
conduttore di procedere alla immediata stipula della compravendita, ritenuta
valida dai giudici del merito, sul rilievo che il preciso riferimento agli
artt. 38 e 39 della L. n. 392 del 1978 rendeva superfluo l'invito, e che la
richiesta di stipula immediata non comportava deroga a quanto stabilito dalla
legge circa il termine per l'esercizio della prelazione, la Suprema Corte ha
confermato la sentenza di merito enunciando il principio di cui alla massima).
* Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1995, n. 4334, Lubiano c. Ente morale
e giuridico “Oratorio Salesiano” ed altro.
La comunicazione che il
proprietario dell'immobile locato ad uso non abitativo è tenuto a fare al
conduttore, a norma dell’art. 38 della legge sull'equo canone ai fini
dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di vendita del bene locato,
deve contenere la specifica indicazione del corrispettivo da quantificare in
ogni caso in denaro e delle clausole essenziali della stipulanda alienazione,
oltre l'invito, anche implicito, ad esercitare la prelazione stessa, mentre non
è richiesta dall'art. 38 citato l'espressa indicazione del recapito del
locatore, ove far pervenire l'atto di esercizio della prelazione, con la
conseguenza che l'omissione di tale facoltativa indicazione non determina
l'irritualità della comunicazione, giacché‚ essendo richiesta per quest'ultima
dall'art. 38 citato la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, assume
rilievo quale luogo di adempimento dell'obbligazione del conduttore quello di
esecuzione della notificazione desunto dagli artt. 137 e seguenti c.p.c.
* Cass. civ., sez. III, 14 novembre 1994, n. 9559, Porcello c. Carboni.
Poiché la ratio dell'art. 38 della
L. 27 luglio 1978 n. 392 (secondo cui nella comunicazione al conduttore ai
fini dell'esercizio del diritto di prelazione “devono essere indicati il corrispettivo...
(e) le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa”)
consiste nel garantire, a parità di condizioni, la preferenza nell'acquisto
al conduttore, e dovendo perciò essere ricomprese, nel novero di tali condizioni,
quelle che individuano la sostanza giuridico-economica del negozio, fra essa
non può esser fatta rientrare la facoltà del venditore di scegliere il notaio,
perché si tratta di elemento non determinante e comunque estraneo al contenuto
contrattuale della compravendita; ne consegue che una simile clausola, ancorché
inclusa nella comunicazione del venditore al conduttore, non viene ad integrare
il successivo contratto preliminare in quanto non può ritenersi vincolante
per l'altra parte, né capace di incidere derogativamente sull'uso che assegna
la scelta del notaio al compratore.
* Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 1992, n. 11208, Iacp Provincia di Roma
c. Ldt. Benvenuti e Bonfanti srl.
In tema di prelazione urbana, ai
fini della validità della denuntiatio che il proprietario dell'immobile offerto
in vendita è tenuto ad effettuare al conduttore, è sufficiente la comunicazione
del prezzo di vendita ed il contestuale invito ad esercitare la prelazione, non
essendo necessaria la comunicazione del preliminare stipulato con il terzo.
* Cass. civ., sez. III, 15 maggio 1991, n. 5464, Lo Schiavo c. Fuscaldo.
In tema di prelazione urbana, nel
caso in cui tra la denuntiatio (non seguita da esercizio della prelazione) e la
vendita al terzo intercorra un intervallo di tempo tale da poter far escludere,
anche in conseguenza della variazione dei valori monetari, una obiettiva parità
fra le condizioni di tale vendita e quelle a suo tempo comunicate al
conduttore, ricorre a carico del locatore alienante l'onere di provvedere ad
una diversa ed ulteriore denuntiatio, ancorché le condizioni di vendita siano
rimaste formalmente immutate rispetto a quelle della pregressa comunicazione,
conseguendone in mancanza la sanzione del riscatto prevista dall'art. 39 della
legge n. 392 del 1978 a favore del conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 21 maggio 1991, n. 5713, Immobiliare Romon c.
Franzelli.
Le disposizioni contenute
nell'art. 38, primo e secondo comma, della legge n. 392 del 1978 circa le
modalità della comunicazione da parte del locatore al conduttore di un immobile
urbano locato ad uso non abitativo al fine di consentirgli l'esercizio della
prelazione in caso di vendita della res locata, comportano che la denuntiatio, debba essere effettuata
mediante il procedimento tipico della notificazione a mezzo dell'ufficiale
giudiziario ovvero mediante l'esperimento di una modalità equipollente a tale
procedimento per struttura ed effetto compendiabile nella consegna ufficiale al
conduttore di un atto scritto del locatore contenente con certezza le
indicazioni e l'invito prescritti dalla legge, con la conseguenza che
l'eventuale conoscenza conseguita
aliunde non fa sorgere il diritto di prelazione ed il conduttore non può
validamente rinunciarvi. (Nella specie il giudice di appello aveva ritenuto
valida la rinuncia del conduttore alla prelazione effettuata, pur in mancanza
della comunicazione formale, dopo aver letto il compromesso di vendita
contenente tutte le clausole contrattuali ed averne avuto altresì notizia da un
terzo incaricato delle trattative. Il S.C. ha cassato tale pronuncia,
enunciando il principio di cui alla massima).
* Cass. civ., sez. III, 18 marzo 1987, n. 2721, Morel c. Invernizzi.
Per la prelazione locatizia, prevista
dall'art. 38 della L. n. 392 del 1978, sia la comunicazione dell'intenzione
del proprietario di vendere, sia la dichiarazione di prelazione del conduttore
- che hanno natura di atti recettivi di valore sostanziale - devono essere
portati a conoscenza dei rispettivi destinatari con il prescritto mezzo della
notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario, sicché la presunzione di
conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. si verifica soltanto quando il procedimento
notificatorio sia completo in tutti i suoi momenti, con la consegna, debitamente
verbalizzata, di una copia dei suddetti atti, ovvero se siano state compiute
le formalità equipollenti, restando onere dei rispettivi autori degli stessi
la prova del perfezionamento del tempestivo adempimento di quel procedimento
o del mezzo equivalente attuato.
* Cass. civ., sez. III, 6 novembre 1989, n. 4608, Consolini c. Nardi.
In tema di prelazione urbana, la
comunicazione al conduttore dell'intenzione del locatore di alienare l'immobile
locato, prescritta dall'art. 38 della legge sull'equo canone, può anche essere
portata a conoscenza del conduttore con mezzi equipollenti a quello della
notifica per mezzo di ufficiale giudiziario specificamente indicato dalla
legge, quale è la lettera raccomandata recapitata al destinatario da parte del
messo postale, secondo la normativa postale.
* Cass. civ., sez. III, 27 novembre 1991, n. 12689, Persiani c. Francisci
ed altri.
In tema di locazioni di immobili non abitativi, la comunicazione al conduttore ex art. 38, L. 27 luglio 1978, n. 392 relativa alla vendita dell'immobile locato, volta ad assicurare al predetto il diritto di prelazione, per produrre gli effetti da tale norma contemplati deve necessariamente provenire dal proprietario dell'immobile.
* Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 1995, n.
702, Immobiliare Nama Srl c. Angelini.
In tema di prelazione urbana la
comunicazione al conduttore dell'intenzione del locatore di alienare l'immobile
locato, prescritta dall'art. 38 della legge sull'equo canone, esplica i suoi
effetti anche se è sottoscritta da un rappresentante del proprietario locatore
che tale si dichiari nell'atto o come tale sia conosciuto dal conduttore (nella
specie si trattava del soggetto che il conduttore sapeva essere stato
incaricato dal locatore della vendita dell'immobile).
* Cass. civ., sez. III, 27 novembre 1991, n. 12689, Persiani c.
Francisci ed altri.
Nella disciplina del diritto di
prelazione configurata dall'art. 38 L. n. 392/1978, la comunicazione del
locatore di voler trasferire l'immobile, nel caso in cui l'immobile stesso
appartenga a più persone, deve provenire da tutti i proprietari, richiedendosi,
nel caso in cui provenga da uno solo d'essi, la spendita del nome degli altri,
nonché, a norma degli altri artt. 1324, 1350, 1392, la loro procura per
iscritto. In mancanza, la comunicazione è inefficace e non determina decadenza
a carico del conduttore, che non eserciti il diritto di prelazione, salva la
rettifica proveniente degli altri proprietari che però non ha un effetto
retroattivo, bensì comporta il successivo insorgere dell'onere del conduttore
di esercitare il proprio diritto, e quindi, il decorrere del termine per la
dichiarazione del conduttore solo dalla relativa comunicazione.
* Cass. civ., sez. III, 27 aprile 1990, n. 3549, Borgarello c. De Vitis.
In tema di prelazione urbana,
qualora nella comunicazione del locatore non sia indicato il termine per il
conseguimento del prezzo di acquisto ed il locatore stesso, sebbene
tempestivamente sollecitato dal conduttore, si sia rifiutato - contravvenendo
ai doveri di collaborazione e di correttezza ex art. 1175 cod. civ. - di
fornirlo, nessun ritardo nel pagamento può essere imputato al conduttore che
abbia invitato il locatore davanti al notaio per la stipula del contratto ed il
contestuale versamento del prezzo, fissando una data compresa nel termine di
novanta giorni dalla denuntiatio ed il locatore si sia ingiustificatamente sottratto
all'obbligo della stipula. Ove, invece, nonostante il comportamento renitente o
reticente del locatore, il prelazionante abbia fissato per la comparizione
davanti al notaio una data successiva alla scadenza dei novanta giorni, il
locatore non comparso che deduca la verificatasi decadenza del conduttore
dall'esercizio del diritto di prelazione, ha l'onere, una volta provata
l'operatività nella specie del termine legale di cui all'art. 38, quarto comma,
della L. n. 392 del 1978 - ove nel compromesso concluso con il terzo manchi
l'indicazione del termine o ne sia indicato uno più breve - di dimostrare il
suo interesse all'esatta e tempestiva prestazione di pagamento, da valutarsi
con un giudizio comparativo del comportamento delle parti, anche in relazione
ai loro pregressi rapporti, agli scopi concretamente perseguiti, al dovere di
collaborazione che incombe al creditore ex art. 1206 cod. civ., ed
all'oggettiva entità del ritardo.
* Cass. civ., sez. III, 7 novembre 1987, n. 8247, Sinceri c. Piperno.
Deve ritenersi perfettamente
valida la denuntiatio di alienazione di un immobile urbano non effettuata con
atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, quando venga dimostrato, con gli
ordinari mezzi di prova, che il conduttore ha avuto effettiva conoscenza della
proposta alienazione e che i termini di legge sono stati rispettati.
* Trib. civ. Roma, sez. III, 1 giugno 1982, n. 13940, Persiani c.
Caccialupi e altri e Crocioni e altri.
In caso di locazione di uno
stabile a più persone ai sensi dell'art. 38 della L. n. 392/1978, la
comunicazione della volontà di alienare in blocco il fabbricato deve essere
effettuata a tutti i conduttori, al fine di permettere a ciascuno di loro di
esercitare il diritto di prelazione anche per l'intero stabile, dato che l'immobile
locato, con le sue pertinenze ed i suoi servizi, unitamente alla rimanente
parte dell'immobile ad altri locata, non può essere considerato un bene diverso
dalle singole unità che lo compongono.
* Corte app. civ. Venezia, 28 agosto 1989, Estados Srl c. Pellicceria
Arcella.
E’ nulla la comunicazione di
vendita dell'immobile fatta al conduttore in contrasto con l'art. 38 della L.
n. 392/1978, siccome includente l'obbligo di adibire l'immobile offerto ad uso
esclusivo di abitazione.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 5 luglio 1984, n. 4913, Bisello c.
Venturelli.
f) Contatti diretti con il pubblico
L'inapplicabilità dell'istituto
della prelazione alle locazioni relative ad immobili utilizzati per lo
svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico
degli utenti e dei consumatori (art. 35 della L. n. 392/1978), esprime
l'esigenza normativa che l'immobile locato sia adoperato dal conduttore,
nell'esercizio dell'impresa, come luogo aperto alla frequentazione diretta
(senza intermediazione) e strumentalmente negoziale, della generalità
originariamente indifferenziata dei destinatari dell'offerta dei beni o dei
servizi commerciali, cosicché l'immobile assume anche il valore di un fattore
di avviamento, la cui perdita è indennizzata nei casi previsti dalla citata
legge (artt. 34, 35, 69). Nel relativo accertamento, devoluto al giudice del
merito secondo le suelencate indicazioni, può verificarsi che la
specializzazione dell'impresa, la particolarità della clientela e le modalità
dei rapporti commerciali fra l'impresa ed i clienti concorrano ad escludere che
l'immobile locato assolva al necessario ruolo ambientale di contatti diretti
con il pubblico dei fruitori, mentre l'assenza di pericolo di sviamento della
clientela per il caso di cambiamento di sede può rivestire solo valore
indiziario secondario della mancanza del suddetto requisito ambientale. (Nella
specie, il giudice del merito aveva escluso il diritto di prelazione a favore
di un'impresa che svolgeva nell'immobile locato un'attività - trasposizione di
dati da supporto cartaceo a supporto magnetico - comportante un rapporto non
diretto ma sostanzialmente fiduciario con una clientela limitata - due clienti
ne rappresentavano oltre la metà - qualificata e selezionata - enti pubblici e privati
e banche - che non avrebbe subito flessione a seguito dello spostamento di sede
della locataria; la Suprema Corte, enunciando il principio di cui alla massima,
ha confermato la pronuncia).
* Cass. civ., sez. III, 8 settembre
1987, n. 7229, Soc. Ici Bo c.
Setta Baldasa.
g) Controversie
Al locatore, che abbia proposto
domanda di accertamento negativo del diritto di prelazione del conduttore ex art. 38 della legge n. 392 del 1978,
fondata in primo grado sulla decadenza dallo stesso per mancato tempestivo
esercizio, deve ritenersi consentito, in sede di gravame, aggiungere,
alternativamente a siffatta originaria causa petendi, quella
dell'insussistenza, in capo al conduttore medesimo, di tale diritto, ove ciò
non implichi una immutazione dei fatti materiali a base della domanda od
un'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione, ma comporti soltanto una
diversa interpretazione o qualificazione dei fatti stessi.
* Cass., sez. III, 27 marzo 1984, n. 2023, Stefanutti c. Garrofè.
Nel novero delle controversie
contemplate dall'art. 8, secondo comma, n. 3 c.p.c., rientrano anche quelle
aventi ad oggetto il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto ai
sensi degli artt. 38 e 39, L. n. 392/78.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 16 gennaio 1997, Di Troia c. Braggiotti.
La dizione “rapporti di locazione”
adoperata dall'art. 8, secondo comma, n. 3 c.p.c., racchiude anche quelle
controversie che in quei rapporti trovino, concettualmente e logicamente,
origine, in una completa valorizzazione della competenza esclusiva del pretore
(qualunque ne sia, anche nel minimo, il valore). Ne deriva che restano affidate
in toto a quest'ultimo giudice, in quanto da collocarsi nella materia lato
sensu locatizia, anche le cause in cui il conduttore, assumendo violato il
proprio diritto di prelazione da parte del locatore, eserciti giudizialmente la
potestà di riscatto dell'immobile nei confronti del terzo acquirente del bene
locato.
* Trib. civ. Roma, 17 luglio 1996, Soc. In Piscinula c. Mazzarella.
h) Destinazione effettiva
Ai fini del riconoscimento del
diritto di prelazione di cui all'art. 38 L. 27 luglio 1978 n. 392 rileva la
destinazione effettiva dell'immobile locato, ove lo stesso venga
successivamente utilizzato per lo svolgimento di attività comportanti contatti
diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, e non quella diversa
originariamente pattuita, ove il proprietario non abbia tempestivamente
esperito a norma dell'art. 80 della legge n. 392 del 1978 l'azione di
risoluzione del contratto a seguito del mutamento di uso da parte del
conduttore.
* Cass. civ., sez. III, 8 aprile 1991, n. 3645, Bougraf Italiana c.
Impresa Costruzioni Tramontana.
i) Dichiarazione del conduttore
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, la dichiarazione del conduttore di esercitare il diritto di prelazione a norma dell'art. 38 L. n. 392 del 1978 a seguito della comunicazione del locatore, pur non costituendo accettazione della proposta di alienazione, determina l'obbligo per entrambe le parti di addivenire entro un certo termine alla stipulazione della compravendita con contestuale pagamento del prezzo con la conseguenza che la successiva dichiarazione da parte del conduttore di rinunzia alla prelazione opera come proposta di scioglimento del suddetto vincolo giuridico e può, come tale, essere revocata prima della dichiarazione di accettazione della controparte.
* Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 1992, n. 13274, Eydallin c.
Pizzimento.
In tema di locazione di immobili
destinati ad uso non abitativo, il conduttore che intende esercitare il diritto
di prelazione di cui all’art. 38 della L. 27 luglio 1978 n. 392 deve
manifestare la sua volontà di acquistare l’immobile alle stesse condizioni
indicate nella denunciatio, con la conseguenza che non esercita validamente il
predetto diritto il conduttore che nella dichiarazione indichi una diversa
regolamentazione del pagamento del prezzo.
* Cass. civ., sez. III, 24 giugno 1993, n. 7008, Zanoncelli c. Torta.
In tema di contratti di locazione
di immobili destinati ad uso non abitativo, per il valido esercizio del diritto
di prelazione di cui all’art. 38 della legge n. 392 del 1978, l’accettazione
del conduttore a norma del terzo comma della citata norma deve effettuarsi
“offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli”, con riguardo non solo al
prezzo della vendita, ma al complesso delle clausole (anche non economiche) del
contratto da stipulare. (Nella specie, il proprietario locatore aveva
comunicato al conduttore un preliminare di vendita di un immobile sottoposto a
sequestro e contenente la condizione che l’atto pubblico definitivo sarebbe
stato stipulato soltanto dopo la revoca del sequestro ed il conduttore aveva
accettato di acquistare l’immobile al prezzo indicato ma libero da pesi ed oneri;
i giudici del merito avevano ritenuto non validamente esercitato il diritto di
prelazione e la S.C., alla stregua del principio di cui alla massima, ha
confermato tale pronuncia).
* Cass. civ., sez. III, 18 marzo 1988, n. 2505, Scardale c. D`Amico.
j) Finalità
Nel caso di cessione del contratto
di locazione d’immobile ex art. 36 legge n. 392 del 1978 si determina la
sostituzione del cessionario nei diritti e negli obblighi del cedente, sicché
l’originario conduttore risulta del tutto estraneo al rapporto locatizio che,
pur restando assoggettato al medesimo regime giuridico, viene ad instaurarsi,
con il consenso del locatore, direttamente tra il cessionario ed il locatore.
Ne consegue che il cessionario, quale unico conduttore del rapporto locativo e
titolare di un rapporto diretto con l’azienda, ben può esercitare la
prelazione ex art. 38 legge n. 392 del
1978, che tutela l’interesse commerciale in atto e la continuità del relativo
esercizio; rimanendo, ove si ritenesse diversamente, configurata una preclusione
non espressamente contemplata dalla norma, risolventesi in una ingiustificata
discriminazione nei confronti di un soggetto esercente attività privilegiata.
* Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2003, n. 3996, Pepe c. IGP Ingrosso
Giocattoli Srl.
Il diritto di prelazione,
attribuito dall’art. 38 della L. n. 392/1978 al conduttore di immobile adibito
ad uso non abitativo nel caso che il locatore intenda venderlo a terzi, ha la
sua ragione giustificatrice nella conservazione, anche nel pubblico interesse,
delle imprese che nel contratto diretto con il pubblico degli utenti e dei
consumatori in un determinato luogo trovano la fonte prevalente del loro
avviamento, pertanto nel caso di sublocazione dell’immobile, ove insieme sia
ceduta (e non affittata) l’azienda che vi è gestita, tale diritto compete al
subconduttore, e non al conduttore, che non ha più alcun interesse nella
gestione dell’azienda per averla definitivamente ceduta al subconduttore,
sempre che quest’ultimo abbia assunto legittimamente tale qualifica secondo la
normativa vigente all’epoca del subentro mediante la regolare comunicazione al
locatore a norma dell’art. 36 della citata legge.
* Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1990, n. 1261, Castoro c. Zaccaria.
k) Immobile in comproprietà indivisa
In tema di locazione di immobile
urbano che, adibito ad uso diverso da quello di abitazione, appartenga pro indiviso a più comproprietari il diritto
di prelazione previsto dall’art. 38 della legge n. 392 del 1978 spetta al
conduttore anche con riguardo alla sola quota dell’immobile che uno dei
comproprietari intenda vendere ad un terzo o ad uno degli altri comproprietari
realizzandosi in tal modo, anche gradualmente, ogni volta che ciascuno dei
comproprietari decida di mettere in vendita la propria quota, lo scopo della
norma che è quello di unire alla titolarità dell’impresa la titolarità del
diritto di proprietà dell’immobile ove la stessa viene gestita. Pertanto, ove
manchi la denuntiatio prevista dal citato art. 38, spetta al conduttore, nell’ipotesi
sopra indicata, il diritto di riscatto di cui al successivo art. 39, che non
trova ostacolo nel fatto che il conduttore, in occasione di vendita di altra
quota del medesimo immobile, non abbia esercitato la relativa prelazione.
* Cass. civ., sez. III, 11 settembre 1990, n. 9354, Turriziani c.
Picciotto.
l) Onere probatorio
A norma del primo comma dell’art.
2697 c.c., il conduttore di un immobile adibito ad uso diverso da quello
abitativo che intenda far valere in giudizio il diritto di prelazione (o in
subordine quello di riscatto) in caso di alienazione del bene, ai sensi degli
artt. 38 e 39 L. 392 del 1978, deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento e, quindi, che l’immobile è adibito ad una attività che comporta
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
* Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1991, n. 195, Fogliati c. Ermetici.
A norma del comma 1 dell’art. 2697
c.c., il conduttore di un immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo
che intende far valere in giudizio il diritto di prelazione (o, in subordine,
quello di riscatto) in caso di alienazione del bene, ai sensi degli artt. 38 e
39, L. n. 392 del 1978, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
e, quindi, che l’immobile è adibito ad un’attività che comporta contatti
diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
* Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1996, n. 4239, Massa c. Cattaneo ed
altro.
m) Pertinenze
Il diritto di prelazione spettante
al conduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione
e quello succedaneo al riscatto, previsti dagli artt. 38 e 39 della legge n.
392 del 1978, coinvolgono anche quelle unità immobiliari che, pur diverse
dall’immobile locato, siano con questo in rapporto di pertinenzialità (cantine,
autorimesse, ecc.), siano ubicate nel medesimo stabile e costituiscano oggetto
della vendita, progettata o promessa.
* Cass. civ., sez. III, 30 ottobre
1990, n. 10484, Laimer c. Gruber.
Nel caso in cui il locatore
comunichi al conduttore l’intenzione di vendere unitariamente, oltre la
porzione immobiliare da questi direttamente detenuta, anche cantine ed
autorimesse (o posti macchina) che siano in rapporto di pertinenza con il bene
principale, devono ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dall’art. 38
della L. 27 luglio 1978 n. 392 ai fini del diritto di prelazione, atteso che la
vendita è pienamente giustificata dal rapporto di strumentalità e
complementarietà funzionale che sussiste tra bene principale e beni accessori e
che legittima la considerazione unitaria del complesso immobiliare.
* Cass. civ., sez. III, 28 giugno 1994, n. 6198, Badà c. Milone ed
altri.
n) Presupposti
In tema di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il diritto di prelazione
e riscatto di cui agli artt. 38 e 39 L. 27 luglio 1978, n. 392 spetta soltanto
nel caso in cui l’attività svolta nell’immobile implichi il contatto diretto
con il pubblico ed abbia il carattere dell’abitualità, della stabilità e della
continuità e non quindi della mera occasionalità. (Nella specie, in base
all’esposto principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito
che aveva escluso il diritto di prelazione e riscatto in favore del conduttore
avendo considerato che questi, dopo aver esercitato per un certo periodo
l’attività di sarto in modo professionale e continuativo, essendo stato assunto
come bidello in una scuola pubblica, si era cancellato dalla camera di
commercio e dal registro Iva ed aveva proseguito l’attività artigianale durante
il tempo libero ed al solo scopo di integrare lo stipendio statale).
* Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1989, n. 2982, Scarpetti c. Tommasi.
Con riguardo alle locazioni di
immobili urbani destinati ad uso non abitativo, il diritto di prelazione e di
riscatto di cui agli artt. 38 e 39 della L. n. 392 del 1978 - benché lo scopo
delle suddette disposizioni sia costituito prevalentemente dall’esigenza
sociale della conservazione dell’azienda sita nell’immobile locato - spetta al
conduttore sempre che lo stesso vi eserciti l’attività produttiva o commerciale
(a contatto diretto con il pubblico) sia pure quale contitolare o consocio - in
società di persone - della relativa impresa con soggetti estranei alla
titolarità del rapporto locativo. (Nella specie il Supremo Collegio, enunciando
il principio di cui alla massima, ha confermato la pronuncia di merito che
aveva escluso il diritto di prelazione nel caso di conduttore non titolare
della licenza e dell’attività commerciale esercitata nel locale ed in mancanza
della prova di una contitolarità dell’impresa o di una società di fatto al
riguardo di detta attività).
* Cass. civ., sez. III, 22 luglio 1987, n. 6410, Schiavone c. Lepore.
Nel caso di trasferimento a titolo
oneroso di immobile locato per uso diverso dall’abitativo, per l’esistenza
del diritto di prelazione e di riscatto del conduttore è necessario che il
bene sia stato da lui utilizzato, effettivamente e
de iure, cioè in rapporto di funzionalità giuridica ed economica, in
modo caratterizzante, se non proprio prevalente, e non sporadico, per lo svolgimento
di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei
consumatori. (Nel caso, la corte ha cassato la decisione di merito che aveva
ritenuto rientrare nell’area di applicazione dell’art. 38, L. 27 luglio 1978,
n. 392, il trasferimento d’un locale utilizzato sussidiariamente per mostrare
mobili non potuti collocare nel magazzino di vendita e nel quale era risultato
esservi stata una modesta e saltuaria affluenza di visitatori ivi accompagnati,
in media, due o tre volte al mese).
* Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1989, n. 2993, Soc. Magif. c. Allocca.
Conforme, Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1996, n. 4239, Massa c. Cattaneo.
In caso di trasferimento a titolo
oneroso di un’area urbana solo in parte coperta da un manufatto locato ad uso
diverso da quello abitativo, il conduttore di quest’ultimo non ha alcun diritto
di prelazione e di riscatto ex artt. 38 e 39 della L. n. 392 del 1978, non
sussistendo identità fra oggetto della vendita ed oggetto della locazione
qualora l’intera area costituisca un’entità dotata di autonomia propria, per
caratteristiche funzionali oggettive e per valore economico complessivo,
rispetto alla porzione locata.
* Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1987, n. 6528, Rizzu c. Meloni.
Le disposizioni di cui agli artt.
38 e 39 della L. 27 luglio 1978 n. 392, sul diritto di prelazione e riscatto
del conduttore, in caso di trasferimento a titolo oneroso del bene concesso in
godimento per uso non abitativo, determinano una limitazione del potere
dispositivo del proprietario-locatore che, essendo prevista a tutela
dell’interesse del conduttore alla prosecuzione della sua attività commerciale
da una norma speciale rispetto al generale riconoscimento del diritto di
proprietà, è subordinata ai presupposti rigidamente previsti dalla norma
medesima, ed a quello, quindi espressamente indicato, della identità
dell’immobile locato con quello venduto; conseguentemente, nel caso di vendita
in blocco dell’intero edificio, del quale facciano parte unità locate ad uso
diverso da quello di abitazione, i conduttori di queste, costituendo l’edificio
un bene diverso dalle singole unità che lo compongono sia strutturalmente sia
sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico, non hanno diritto di
prelazione e riscatto né dell’unità oggetto del rapporto locatizio né
dell’intero complesso, neppure quando la vendita dell’edificio sia
immediatamente seguita, da parte dell’acquirente, dalla vendita frazionata dei
locali adibiti ad uso commerciale a prezzo notevolmente superiore, dato che la
successiva utilizzazione dell’edificio, da parte dell’acquirente, non influisce
sui connotati della vendita in blocco, salvo restando nei confronti del nuovo
acquirente, subentrato al precedente proprietario nel rapporto locativo
relativo alle singole unità che compongono l’edificio, per i conduttori dei
locali adibiti per uso non abitativo, di far valere, nel caso di vendita
frazionata dei rispettivi immobili, i loro diritti di prelazione e riscatto.
* Cass. civ., sez. III, 3 novembre 1993, n. 10835, Istituto Bancario San
Paolo di Torino c. Spa Immobiliare Vanvitelli.
Poiché la ratio delle disposizioni
in materia di prelazione e riscatto in caso di vendita di immobili locati ad
uso diverso da abitazione mira alla conservazione, nel pubblico interesse,
delle imprese, attraverso lo strumento preferenziale, l’esercizio dei diritti
di prelazione e di riscatto spetta al conduttore ancorché solo partecipante
all’impresa familiare esercente l’attività commerciale, di cui sia titolare il
coniuge, in quanto tale, intestatario delle licenze amministrative.
* Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 1993, n. 1699, Globo srl c. Calises.
Qualora il preliminare di vendita
di un immobile urbano venga sottoposto alla condizione del mancato esercizio,
da parte del locatario del bene, del diritto di prelazione contemplato
dall’art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392 eventualmente spettante, il
promissario acquirente deve ritenersi legittimato ad agire, in contraddittorio
necessario di entrambe le parti del rapporto di locazione, per sentire negare
la spettanza di detto diritto di prelazione, o comunque negare che con
l’esercizio del diritto stesso si sia perfezionato il trasferimento della
proprietà dal locatore al locatario, tenuto conto dell’inconciliabilità
dell’uno e dell’altro titolo e del suddetto condizionamento dell’operatività
del preliminare.
* Cass. civ., sez. III, 17 aprile 1986, n. 2726, Braibanti c. Sbisà.
Il diritto di prelazione previsto
in favore del conduttore di immobile destinato ad uso non abitativo non
sussiste con riferimento alle alienazioni stipulate, anche in base a semplice
scrittura privata, prima dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 1978 n. 392,
a prescindere dalla loro trascrizione, restando irrilevante che successivamente
ne sia stata effettuata la riproduzione in un atto pubblico.
* Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1991, n. 11672, Petitti c. Allione ed
altri.
L’art. 38 della L. n. 392/1978 fa
riferimento ad ogni caso in cui il locatore (“quando il locatore...”) che sia
locatore originario o locatore acquirente resosi tale nel corso del rapporto,
intenda trasferire la proprietà dell’immobile che si verifichi durante la
locazione.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 4 ottobre 1983, n. 8025, Russo c. Borcam
Srl e Solivani.
Qualora un locatore conferisca in
proprietà ad una società l’immobile urbano locato non sussistono i diritti
di prelazione e di riscatto previsti dagli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio
1978, n. 392 in favore del conduttore dell’immobile medesimo, non essendo
in tal caso configurabile un “trasferimento a titolo oneroso” ai sensi del
primo comma dell’art. 38 della legge citata. E' manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate
nella parte in cui non comprendono tra i trasferimenti a titolo oneroso il
conferimento in proprietà ad una società dell’immobile, costituendo la vendita
e il conferimento situazioni diverse, tali che la differente disciplina non
viola l’art. 3 Cost.
* Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2000, n. 9592, Mare Sasdi Enrico Vago
& C. c. Jolly Fashion.
o) Procedure concorsuali
Il diritto di prelazione spettante
ai sensi dell’art. 38 della L. 27 luglio 1978 n. 392 al conduttore di un immobile
adibito ad uso diverso da quello di abitazione nei confronti del locatore
che “intenda” trasferire a titolo oneroso l’immobile locato non sussiste nel
caso di vendita disposta nella procedura di fallimento a carico del locatore,
anche se la locazione non preesista al fallimento stesso ma sia intervenuta
direttamente con l’amministrazione fallimentare, atteso che nella detta ipotesi
si tratta di vendita coatta, e non volontaria, e che quel diritto è incompatibile
con le finalità e le esigenze pubblicistiche proprie della procedura fallimentare,
che non può tollerare intralci o remore derivanti da una norma regolante soltanto
il rapporto privatistico tra locatore e conduttore. Né in tal modo si realizza
alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante, essendo manifesta
la diversità di posizione dei conduttori di immobili compresi nel patrimonio
di un fallito, come di tutti i titolari di rapporti contrattuali con il fallito,
rispetto agli altri conduttori o contraenti, determinata da esigenze di tutela
di interessi pubblici e privati nella procedura concorsuale, considerati preminenti
nella scelta legislativa.
* Cass. civ., sez. I, 30 maggio 1984, n. 3298, Soc. Riv. Tours c. Soc.
Frat. Negro.
In tema di concordato preventivo
con cessione dei beni ai creditori, la fase liquidatoria che segue
l’omologazione implica atti di alienazione che non sono riconducibili ad una
libera determinazione del proprietario, attesa la perdita, da parte del
medesimo, dell’autonoma disponibilità del patrimonio, una volta che si faccia
luogo alla fase suddetta. Ne consegue che, ove la vendita riguardi un immobile
locato, difettando le condizioni poste dall’art. 38 della legge n. 392 del 1978
per l’esercizio, da parte del conduttore, del diritto di prelazione, non
rilevando in contrario il diverso opinamento espresso al riguardo dal
liquidatore.
* Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 1994, n. 339, Spa Banca Sella c.
Calvelli ed altro.
L’istituto della prelazione
urbana, disciplinato dall’art. 38 della L. n. 392 del 1978, trova limite alla
sua applicazione solo nel caso che il locatore sia dichiarato fallito e non
quando sia soggetto a concordato preventivo, atteso che mentre nel caso in cui
l’immobile locato venga venduto dagli organi fallimentari, l’attività di questi
perseguendo finalità pubblicistiche non può soffrire impedimenti da norme
regolanti il rapporto privatistico locatore-conduttore, nel caso di concordato
preventivo la conseguente situazione di origine convenzionale non esclude la
libera determinazione del proprietario-locatore di trasferire l’immobile,
attraverso il liquidatore.
* Cass., sez. III, 1 febbraio 1988, n. 913, Poggelli Ponze. c. Rossetti.
In tema di prelazione urbana disciplinata
dall’art. 38 della legge n. 342 del 1978 è valida la denuntiatio effettuata
dal proprietario dell’immobile locato ad uso diverso dall’abitazione, ancorché‚
abbia ceduto i suoi beni - tra cui quello locato - ai creditori a norma dell’art.
1977 c.c., poiché detta cessione non comporta il trasferimento della proprietà
dei beni del debitore, ma ha il limitato effetto di conferire ai creditori
cessionari un mandato alla liquidazione ed al riparto dei beni, fatto salvo
un connaturato vincolo di indisponibilità di natura personale ed obbligatoria
che non incide sulla titolarità dei rapporti sostanziali, né sulla legittimazione
attiva e passiva relativa alle attività cedute.
* Cass. civ., sez. III, 15 maggio 1991, n. 5464, Lo Schiavo c. Fuscaldo.
Qualora la compravendita di un
bene immobile, ancorché anteriore all’assoggettamento del venditore a
fallimento o liquidazione coatta amministrativa, sia stata trascritta solo
successivamente, la compravendita medesima, ai sensi dell’art. 2914 c.c., non è
opponibile alla massa, nei cui confronti, pertanto, resta inefficace anche il
contratto con il quale il compratore abbia concesso il bene in locazione. Ne
consegue che il locatario non può far valere nei confronti della procedura
concorsuale i diritti derivanti dal contratto di locazione, e nemmeno quindi,
ove il bene venga ad altri trasferito in sede di liquidazione dell’attivo, i
diritti di prelazione e riscatto contemplati dagli artt. 38 e 39 della L. 27
luglio 1978 n. 392, tenendo conto, per quanto riguarda il diritto di riscatto,
che l’acquirente in detta sede concorsuale beneficia nei rapporti con i terzi
della stessa posizione assicurata ai creditori (art. 2919 c.c.).
* Cass. civ., sez. III, 17 giugno 1986, n. 4045, De Geronimo c. Tedesco.
Il locatore che voglia alienare l’immobile non è tenuto ad inviare la comunicazione di cui all’art. 38, L. n. 392/1978 ai fini dell’esercizio della prelazione né al conduttore fallito, né al curatore del fallimento.
* Trib. civ. Milano, sez. X, 24 gennaio 1984, n. 363, Kruso Srl c.
Sefimec Spa.
p) Pubblica amministrazione
In tema di locazioni di immobili urbani
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per il combinato disposto degli
artt. 35, 41 e 42 della L. n. 392/1978, deve ritenersi che non spetti il
diritto di prelazione e riscatto, di cui agli artt. 38 e 39, con riferimento ai
rapporti nei quali sia conduttore la pubblica amministrazione, a prescindere
dal fatto che l’attività svolta nell’immobile locato comporti o meno contatti
diretti con il pubblico degli utenti.
* Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1990, n. 1661, Amm. Prov. Cs c.
Minervini.
In tema di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso diverso di quello di abitazione, l’esercizio della
prelazione da parte di un soggetto che, pur non essendo titolare di tale
diritto (nella specie pubblica amministrazione titolare di un contratto disciplinato
dall’art. 42 della L. n. 392/1978), abbia ricevuto dal locatore la notifica
della proposta di alienazione, non determina l’annullamento del contratto per
errore, bensì comporta il mancato perfezionamento del contratto stesso.
* Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1990, n. 1661, Amm. Prov. Cs c.
Minervini.
q) Qualificazione dell’attività
Ove l’immobile locato sia
destinato ad attività organizzata, la qualificazione dell’attività stessa come
non meramente professionale, ma commerciale, con la conseguente spettanza del
diritto di prelazione dell’art. 38 della legge n. 392 del 1978, esige il
riscontro di un’organizzazione d’impresa che non s’esaurisca in sostrato
strumentale delle prestazioni personali e, correlativamente, il riscontro di
un’esorbitanza di tali prestazioni dall’opera intellettuale in senso stretto,
per trasmodare in coordinamento dei fattori produttivi indirizzato all’offerta
di un servizio autonomamente rilevante. (La S.C., sulla base dell’enunciato
principio, ha escluso che avesse diritto alla prelazione in oggetto il titolo
di un laboratorio di diagnostica ed analisi cliniche, coadiuvato da altri
professionisti).
* Cass. civ., sez. III, 15 novembre 1999, n. 12623, Santoro c. Peluso.
Ove l’immobile locato sia
destinato ad attività organizzata (nella specie, in forma societaria), la
qualificazione dell’attività stessa come non meramente professionale, ma
commerciale, con la conseguenziale spettanza del diritto di prelazione di cui
all’art. 38 della L. 27 luglio 1978, n. 392 (in difetto del presupposto per la
deroga all’applicazione di tale norma contemplata dagli artt. 35 e 41 della
citata legge), esige il riscontro di un’organizzazione d’impresa che non si
esaurisca in sostrato strumentale delle prestazioni personali e,
correlativamente, il riscontro di un’esorbitanza di tali prestazioni dall’opera
intellettuale in senso stretto, per trasmodare in coordinamento dei fattori
produttivi indirizzato all’offerta di un servizio autonomamente rilevante.
Pertanto, in relazione ad attività per loro natura riconducibili fra quelle
proprie delle professioni sanitarie, come le attività di recupero psico-fisico
di soggetti minorati, la suddetta qualificazione non può essere fondata sul
solo rilievo della complessità delle apparecchiature utilizzate o degli
interventi del personale impiegato, occorrendo il positivo accertamento della
presenza delle indicate connotazioni.
* Cass. civ., sez. III, 7 luglio 1992, n.
8291, Greco c. Società Centro di Audiofonologopedia e Società Cemar Immobiliare
48.
r) Rinuncia
Ove alla denuntiatio prescritta dall’art. 38, primo comma, L. n. 392/1978,
non abbia fatto seguito la conclusione del contratto con il terzo entro un
ragionevole (e, secondo l` id quod plerumque accidit, sufficiente al perfezionamento di una trattativa) lasso di tempo,
successivo alla scadenza dello spatium deliberandi attribuito al conduttore
“preferito”, la facoltà di vendere l’immobile da parte del proprietario alle
comunicate condizioni deve considerarsi tacitamente rinunciata, con conseguente
reviviscenza dell’obbligo previsto dalla legge di rendere edotto il conduttore,
ove si dia al proprietario nuovamente occasione di alienare l’immobile, ed
il mancato rinnovo della denuntiatio comporta ai sensi dell’art. 39, L. n.
392/1978, l’attribuzione al conduttore del diritto di riscatto.
* Trib. civ. Latina, 10 aprile 1989, n. 439, Fracassi c. Mariotti ed
altre.
Deve essere considerato
rinunciatario, ai sensi del penultimo comma dell’art. 38 L. 27 luglio 1978, n.
392, il conduttore pro-parte di un immobile, il quale, pur avendo esercitato in
termine il diritto di prelazione nei confronti del proprietario alienante, non
abbia ottemperato nel più breve termine previsto dal medesimo comma all’onere
di comunicare tale sua intenzione agli altri potenziali aventi diritto.
* Trib. civ. Mantova, 18 marzo 1982, Ambrosi e Bonazza c. Bigotti.
s) Termine di decadenza
In materia di prelazione urbana,
ove sia scaduto il termine legale di sessanta giorni stabilito a favore del
conduttore dall’art, 38 della L. n. 392 del 1978 per esercitare il diritto di
prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile locato ad
uso non abitativo, l’eventuale proroga del termine concessa dal proprietario
costituisce una sua discrezionale concessione, che lo vincola solo per il
periodo per il quale ha ritenuto di impegnarsi e che non è quindi soggetta ad
una durata minima legale o ad una valutazione di congruità. (Nella specie il
Supremo Collegio ha confermato la pronuncia di merito che aveva respinto la
tesi del conduttore che la proroga concessa dal locatore dovesse essere di
altri sessanta giorni o, almeno, di quindici giorni come per la diffida ad
adempiere ex art. 1454 cod. civ.).
* Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 1987, n. 8027, Marini c. Gardenia
Snc.
Il conduttore deve esercitare, nel
termine di decadenza, il riscatto di un immobile ad uso diverso dall’abitazione
anche nei confronti del coniuge dell’acquirente, in regime di comunione legale
dei beni, litisconsorte necessario in quanto ne diviene automaticamente comproprietario,
pur se nell’atto di trasferimento non è menzionato; a tal fine egli ha l’onere
di verificare tempestivamente non solo i registri immobiliari, ma anche quelli
dello stato civile per accertare se l’acquirente è coniugato e con quale regime
patrimoniale, perché‚ la decadenza del riscatto non è interrotta dall’esercizio
dell’azione nei confronti di un solo coniuge, essendo la normativa della prescrizione
applicabile soltanto dopo l’impedimento della decadenza, né dalla tempestiva
esecuzione dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti
dell’altro coniuge, necessaria per l’ammissibilità dell’azione di riscatto,
ma ininfluente sul termine di decadenza spirato.
* Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1998, n. 5340, Perisano ed altra c.
Ponticiello ed altri.
L’art. 38, quarto comma, della L.
n. 392/1978, deve essere interpretato nel senso che il contratto di
compravendita, in esercizio della prelazione urbana, deve essere concluso, al
più tardi e salvo diversa pattuizione delle parti, entro 90 giorni dalla
denuntiatio, mentre il prezzo deve sempre essere versato contestualmente alla
stipula del contratto.
* Trib. civ. Piacenza, sez. I, 7 aprile 1987, n. 137, Caorsana Legnami
Srl c. Officine Meccaniche Maggi Srl.
t) Trasferimento a favore del coniuge e parenti
In tema di locazione di immobile
urbano ad uso non abitativo, la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 38
della L. n. 392 del 1978 - secondo cui il diritto di prelazione (ed il
succedaneo diritto di riscatto) non spetta al conduttore, oltre che
nell’ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado, “nelle ipotesi previste dall’art. 732 cod. civ., per le
quali la prelazione opera a favore dei coeredi” -, ha carattere assoluto senza
trovare deroga per il caso di mancato esercizio o di estinzione del diritto del
coerede, atteso che l’alienazione di una quota, o frazione di quota ereditaria,
comunque ne sia indicato l’oggetto, importa il trasferimento della situazione
giuridica della alienante nella comunione ma non comporta il trasferimento allo
acquirente dell’immobile locato ricadente nella successione e nella comunione,
così da costituire il presupposto per la prelazione del conduttore.
Conseguentemente la disparità di trattamento del conduttore con riguardo
all’alienazione onerosa dell’immobile locato ed alla alienazione di quota
ereditaria, costituita da detto immobile o comprendente il diritto di comunione
relativo all’immobile medesimo, manifestamente non si pone in contrasto con il
principio di uguaglianza stabilito dall’art. 3 della Costituzione, attesa la
diversità di oggetto e di effetti dei rispettivi negozi traslativi.
* Cass. civ., sez. III, 19 maggio 1988, n. 3466, Kamber c. Longo Zardo.
In tema di locazione di immobili
adibiti ad uso non abitativo, la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 38
della L. 27 luglio 1978, n. 392 - secondo la quale le norme dei precedenti
commi non si applicano, oltre che nella ipotesi di retratto successorio, “nella
ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado” - non trova applicazione ove lo stesso conduttore sia anch’egli
parente entro il secondo grado, ripristinando in tal caso il favor del
conduttore che ispira l’istituto della prelazione urbana.
* Cass. civ., sez. III, 19 aprile 1991, n. 4259, Morace L. c. Morace G.
e Morace.
u) Uso prevalente
Nell’ipotesi che sia trasferito a
titolo oneroso un immobile urbano locato e che solo una parte del medesimo sia
adibita ad attività avente le caratteristiche richieste per l’applicabilità
degli artt. 38 e 39 della legge 392/78, qualora detto uso non sia (oltre che de
jure ed effettivo) prevalente in relazione all’intero immobile locato, non
possono ritenersi sussistenti i diritti di prelazione e riscatto previsti da
tali norme neppure con riferimento alla sola parte predetta.
* Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2000, n. 9454, Frasson c. Fond.
Giuseppe Gagliardetti.
v) Vendita cumulativa
In tema di locazione di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, allorché la vendita riguardi
non un intero edificio (cosiddetta vendita in blocco, nella quale il conduttore
non ha diritto alla prelazione ed al riscatto previsti dagli artt. 38 e 39
della legge n. 392 del 1978), ma solo alcune delle unità immobiliari che lo
compongono, ciascuna delle quali dotata di una propria autonomia, trasferite
con un unico atto (cosiddetta vendita cumulativa), al fine di stabilire se
debba essere riconosciuto il diritto di prelazione e di riscatto del conduttore
di una di tali unità comprese nella vendita, deve accertarsi se l’oggetto
del contratto sia unico, sia, cioè, un complesso immobiliare dotato di una
propria individualità giuridico-strutturale, o se contenga tanti atti di disposizione
per quanti sono gli immobili, sia, cioè, un atto traslativo ad oggetto plurimo.
Mentre nel primo caso la prelazione ed il riscatto devono essere esclusi per
le stesse ragioni per le quali lo sono nella vendita in blocco (in quanto
oggetto del trasferimento è un bene che ha una configurazione sua propria,
che lo rende diverso dall’immobile locato), nel secondo devono essere riconosciuti,
poiché realizzano le finalità dell’accorpamento aziendale perseguito dalla
legge.
* Cass. civ., sez. III, 21 maggio 1999, n. 4956, Bocchiaro c. Dante ed
altra.
In tema di locazione di immobili
urbani ad uso non abitativo il diritto di prelazione e riscatto di cui agli artt.
38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non spetta, nel caso di vendita
cumulativa di più unità immobiliari inclusa quella locata, solo quando risulti
inequivocamente con riferimento a fattori di carattere obiettivo (la cui
valutazione presuppone accertamenti di fatto nel compimento dei quali spetta al
giudice di merito di interpretare il contenuto e la portata del contratto di
compravendita, anche al di là di specifiche deduzioni delle parti, senza per
questo incorrere in vizio di extrapetizione) che gli immobili venduti siano
strutturalmente e funzionalmente collegati in modo da costituire una entità
patrimoniale distinta e diversa dal bene oggetto della locazione, mentre va
riconosciuto quando le unità immobiliari poste in vendita anche se con un unico
atto e a prezzo complessivo conservino la loro individualità e formino oggetto
di tanti distinti trasferimenti seppure occasionalmente collegati.
* Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3467, Catanese c. Campisi ed
altri.
In tema di prelazione urbana,
allorché la vendita non ha ad oggetto l’intero edificio (cosiddetta vendita in
blocco), ma soltanto alcune delle unità immobiliari che ne fanno parte,
ciascuna dotata di una propria autonomia, per stabilire se sussiste il diritto
di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto del conduttore di una o più
unità, comprese nella vendita e locate ad uso di attività di commercio, occorre
accertare se l’oggetto della compravendita, considerato nel suo complesso,
costituisca o meno un compendio immobiliare che, nello stato in cui si trova,
sia dotato di una propria individualità giuridica e strutturale, oggettiva ed
effettiva. A tal fine, resta irrilevante sia il vantaggio derivante al locatore
dal maggior prezzo dell’alienazione congiunta ad un unico acquirente, sia il
proposito di quest’ultimo di unificare i beni successivamente all’acquisto.
* Cass. civ., sez. III, 21
febbraio 2001, n. 2511, Mirarchi c. De Palma.
w) Vendita in blocco
In tema di locazione di immobili
destinati ad uso non abitativo, il sistema vigente non prevede, nella ipotesi
di trasferimento a titolo oneroso di un intero compendio immobiliare, del
quale facciano parte distinte unità immobiliari, locate a diversi soggetti,
il diritto di prelazione (e quello, ad esso correlato, di riscatto nel caso
in cui l’esercizio del primo sia impedito) sull’intero compendio a favore
del conduttore della singola unità, in caso di rinuncia degli altri aventi
titolo. Ed infatti, le disposizioni degli artt. 38 e 39 della legge n. 392
del 1978, che tali diritti rispettivamente contemplano, presuppongono la coincidenza
dell’oggetto del trasferimento con quello della locazione, e, pertanto, prevedono,
bensì la prelazione (e, correlativamente, il riscatto) congiunta, ma con esclusivo
riferimento all’ipotesi di alienazione di una stessa unità immobiliare locata
a più soggetti (ciascuno dei quali stipulante dell’unico contratto, ovvero
subentrato ad un conduttore originario per effetto di cessione del contratto
o di successione mortis causa e non a quella del trasferimento di immobili diversi, condotti in
locazione da soggetti distinti).
* Cass. civ., sez. III, 19 maggio 1999, n. 4853, Cazzanti Luigi &
Company sas c. Riinvest srl.
Ai fini della valutazione della
ricorrenza - o meno - di una fattispecie di vendita in blocco dell’intero
edificio, e del conseguente eventuale configurarsi del diritto del conduttore
alla prelazione ed al riscatto previsti dagli artt. 38 e 39 della legge n.
392/78, la legge attribuisce esclusivo rilievo al contratto definitivo, con la
conseguenza che eventuali difformità tra questo ed il contratto preliminare non
possono essere fatte valere dall’acquirente per contrastare il diritto di
riscatto del conduttore, tanto più in ragione del fatto che lo stesso
acquirente, con la stipula del contratto definitivo, ha con ciò stesso
accettato, nell’esercizio della propria autonomia privata, tali difformità.
* Cass. civ., sez. III, 1 settembre 1999, n. 9197, Tedeschi c.
Cappellano ed altra.
In tema di locazioni di immobili
urbani ad uso diverso da quello di abitazione, nel caso di vendita in blocco
dell’intero edificio nel quale si trova l’immobile locato, il conduttore di
questo non ha diritto alla prelazione ed al riscatto previsti dagli artt.
38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, né sull’unità immobiliare oggetto
del rapporto né sull’intero stabile, rappresentando questo un bene diverso
dalle singole unità che lo compongono.
* Cass. civ., sez. III, 20 marzo 1997, n. 2486, Del Barba c. Lancini.
Nel caso di vendita in blocco dell’edificio
nel quale sia ubicato l’immobile locato, il conduttore non può vantare alcun
diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 38 L. n. 392/78, né sulla singola
unità immobiliare locatagli, né sull’intero complesso immobiliare oggetto
del progetto di vendita, costituendo tale complesso un bene diverso dalle
singole unità che lo compongono sia strutturalmente, sia dal punto di vista
giuridico ed amministrativo, sia sotto il profilo economico.
* Cass. civ., sez. III, 19 luglio 1995, n. 7872, Coop. Ed. Forlanini c.
Peguiron.
In tema di locazioni di immobili
urbani ad uso diverso da quello di abitazione, mentre nel caso di vendita in
blocco dell’intero edificio nel quale si trova l’immobile locato, il conduttore
di questo non ha diritto alla prelazione ed al riscatto previsti dagli artt. 38
e 39 della L. n. 392/1978, né‚ sull’unità immobiliare oggetto del rapporto né‚
sull’intero stabile, rappresentando questo un bene diverso dalle singole unità
che lo compongono, nel diverso caso di vendita non riguardante l’intero
edificio, ma una parte di esso comprendente due o più unità immobiliari, tra le
quali quella locata, vertendosi in tema di vendita cumulativa e non di
cosiddetta vendita in blocco, il diritto di prelazione del conduttore di uno
dei beni compresi nella vendita, può escludersi solo se si tratti di un
contratto di vendita unitario non soltanto per l’unicità del prezzo ma anche
perchè non oggettivamente frazionabile in distinti trasferimenti aventi ad
oggetto ciascuno una singola unità immobiliare, riguardando bensì un complesso
immobiliare che, nello stato in cui si trova al tempo della denuntiatio - o, in mancanza di questa, del trasferimento -, sia dotato di
una propria oggettiva, effettiva e non fittizia individualità giuridica e
strutturale, tranne che non si accerti un intento fraudolento volto ad
escludere il diritto del conduttore tramite una surretizia aggregazione di
beni.
* Cass. civ., sez. III, 19 maggio 1990, n. 4519, Soc. Tecnomeccana c.
Butti.
Fermo restando che nel caso di
vendita in blocco dell’intero edificio del quale facciano parte immobili locati
ad uso diverso dall’abitazione, i conduttori di questi non hanno il diritto di
prelazione (e di riscatto) previsto dagli artt. 38 e 39 della legge n. 392/1978
né sull’unità immobiliare del rispettivo rapporto locatizio nè sull’intero
stabile, rappresentando questo un bene diverso dalle singole unità che lo
compongono, nel diverso caso di vendita non riguardante l’intero edificio, ma
una parte di esso comprendente l’unità immobiliare locata ed altre - vendita
cioè cumulativa di più unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio -
per stabilire se venga meno oppure no il diritto di prelazione e di riscatto
del conduttore di una o più unità immobiliare comprese nella vendita, deve accertarsi
se in relazione all’oggetto della vendita considerato nel suo complesso possa
parlarsi di un unicum cioè di un complesso immobiliare che nello stato in cui
si trova sia dotato di una propria oggettiva, effettiva e non fittizia
individualità giuridica strutturale.
* Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2001, n. 502, Soc. Tilt di Visconti e
C. c. Siega.
In tema di locazione di immobili
urbani ad uso non abitativo e di diritto di prelazione e riscatto di cui agli
artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la omogenea ed unica
complessità di un compendio immobiliare costituito da un terreno ripartito in
porzioni connessi in locazione, può essere giuridicamente scissa in distinte
entità patrimoniali autonome soltanto da una parcellizzazione autorizzata, in
conformità a lecita lottizzazione, pur in presenza di costruzioni condonate
nelle varie parti dell’area interna.
* Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2001, n. 5977, Rossoni ed altro c.
Valsazina ed altro.
In tema di prelazione e di riscatto
nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, per la individuazione
della cosiddetta vendita in blocco il complesso immobiliare compravenduto
va valutato nello stato in cui si trova al tempo della denuntiatio o in mancanza
del trasferimento, sulla base di fattori di carattere oggettivo che evidenziano
un collegamento strutturale e/o funzionale, restando irrilevanti al riguardo
sia l’esistenza di un unico atto e di un unico prezzo di vendita, sia un aumento
del valore di scambio dei beni venduti cumulativamente, che ridondi a vantaggio
del locatore-venditore, poiché costui ha, con il contratto di locazione, autolimitato
la sua disponibilità del bene, anche in relazione alla sua utilizzazione.
* Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2001, n. 6641, Muscio c. Urga.
Il diritto di prelazione o di
riscatto previsto dagli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, a
favore del conduttore di immobile non abitativo presuppone l’identità
dell’immobile locato con quello venduto e perciò non trova applicazione non
soltanto nell’ipotesi di vendita in blocco dell’intero edificio nel quale sia
compresa l’unità immobiliare locata, ma anche nel caso di vendita di beni
astrattamente suscettibili di alienazione separata e tuttavia considerati dalle
parti del contratto di compravendita come un unico oggetto, dotato come tale di
una propria identità funzionale e strutturale. Detto accertamento è di
competenza del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se
condotto con logica valutazione degli elementi emergenti dagli atti.
* Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13420, Tecnica 2000 Srl c.
Caputi.