DISTANZE LEGALI IN CONDOMINIO
SOMMARIO: a) Applicabilità delle norme; b) Canne fumarie; c) Controversie; d) Distanze nelle costruzioni; e) Distanze per pozze, cisterne, fosse e tubi.
a) Applicabilità delle norme
Le norme sulle
distanze legali
sono
applicabili nei rapporti reciproci fra condomini, in relazione alle parti immobiliari di proprietà esclusiva, qualora uno di essi, utilizzando una parte comune a vantaggio della sua proprietà, sia pure nei limiti
di cui all’art. 1102 cod. civ., incorra nella violazione dei diritti di un altro condomino. Né al riguardo sono
configurabili temperamenti, alla stregua di una valutazione di compatibilità delle norme suindicate con gli interessi
da considerare nei rapporti condominiali, allorché trattasi di utilizzazione implicante
la violazione di una norma del regolamento condominiale predisposto dall’originario unico proprietario
e recepito nei singoli
atti di acquisto. (Nella specie, in base al surriportato principio, il Supremo Collegio ha ritenuto
corretta la decisione
dei giudici del merito
con la quale, in accoglimento della domanda di un condomino, altri
condomini erano stati condannati a rimuovere una struttura
metallica a sostegno di una tenda, realizzata su di un balcone di loro proprietà esclusiva a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 907 cod. civ. dal balcone soprastante dell’attore ed in violazione di una norma del regolamento condominiale,
vietante ogni modificazione dei balconi).
*
Cass. civ., sez. II, 27 aprile 1981, n. 2531, Giordano c. Politi.
Le norme sulle distanze legali, le quali sono fondamentalmente rivolte a regolare
rapporti tra proprietà autonome e
contigue, sono applicabili anche nei rapporti tra il condominio e d
il
singolo
condomino
d
i u n
edificio condominiale nel caso in cui esse siano compatibili con l’applicazione
delle norme particolari relative all’uso delle cose comuni (art. 1102 c.c.), cioè nel caso in cui l’applicazione di queste ultime non sia in contrasto
con le prime e delle une e delle altre sia possibile una complementare; nel caso di
contrasto, prevalgono le norme relative all’uso delle cose comuni,
con la conseguenza della inapplicabilità
di quelle relative alle distanze legali che, nel condominio di edifici e nei rapporti tra il singolo condomino ed il condominio stesso, sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime. (Nella
specie, si trattava della installazione,
in appoggio al muro
condominiale, ed in prossimità della finestra di un condomino, della canna fumaria della centrale termica condominiale).
*Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 1995, n. 724, Albini c. Cond. «Il Pino» di Como.
Negli
edifici condominiali, le norme sulle distanze legali – che non possono trovare applicazione nei rapporti fra proprietà singole e beni comuni (a tutti i condomini o ad alcuni soltanto di essi) – non sono applicabili neppure
nei rapporti fra proprietà singole
allorché il rispetto di esse non sia compatibile con la concreta struttura dell’edificio e il condomino utilizzi una parte comune di questo a favore della sua
unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., per realizzare impianti indispensabili
per un’effettiva abitabilità del
suo
appartamento secondo le esigenze generali dei cittadini e le moderne concezioni in tema di igiene, nel qual caso vanno peraltro sempre
rispettate sia la destinazione del bene comune sia il diritto
di pari utilizzazione (anche
potenziale) degli altri condomini e non vanno pregiudicati la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha confermato la sentenza che aveva negato l’applicabilità dell’art.
889
cod. civ. in ordine all’installazione di una canna
fumaria lungo il muro perimetrale dell’edificio condominiale al fine
della realizzazione di un impianto di riscaldamento).
*
Cass. civ., sez. II, 11 maggio 1981, n. 3105, Giovannini
c. Terreni.
Le distanze di cui all’art. 873 c.c. devono essere osservate anche nei rapporti fra il fondo comune (nella specie il muro condominiale dell’edificio in comproprietà fra le
parti) e quello di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
* Cass. civ., sez. II, 2 giugno 1999, n. 5390, Giudice c. Mucerino.
Le norme sulle distanze legali, le quali sono fondamentalmente rivolte a regolare rapporti tra proprietà
autonome e contigue, sono applicabili anche nei rapporti fra il condominio
e
d
il singolo condomino
di
un
edificio condominiale nel caso in cui esse siano compatibili con l’applicazione
delle norme particolari relative all’uso
delle cose comuni (art. 1102 c.c.), cioè nel caso in cui l’applicazione di queste ultime non sia in contrasto
con le prime e delle une
e delle altre sia possibile una applicazione complementare;
nel
caso di contrasto, prevalgono le norme relative all’uso delle cose comuni, con la conseguenza della inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali che, nel condominio di
edifici e nei rapporti tra il singolo condomino
ed il condominio stesso, sono in rapporto
di subordinazione rispetto alle
prime.
* Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 1998, n. 9995, Rubeo c. Bucci.
L’esistenza di una regolamentazione speciale dei
rapporti condominiali non impedisce di configurare
la possibilità dell’esistenza di servitù prediali
tra le varie parti dell’edificio appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli
condomini, né esclude l’applicabilità, nei rapporti fra tali
parti delle norme sulle distanze legali, non essendo il singolo condominio abilitato, soltanto
perché tale, a creare, mediante
costruzioni eseguite sulle parti dell’edificio di sua esclusiva proprietà,
intercapedini nocive o
antigieniche.
Ai fini dell’applicabilità delle norme sulle distanze legali alle costruzioni eseguite sulle parti comuni di un edificio in condominio, occorre distinguere tra le funzioni primarie e
fondamentali attribuite a tali parti in relazione al fine per cui il condominio è stato costituito e le eventuali utilizzazioni secondarie di cui le stesse parti sono suscettibili al di fuori di
un rapporto di connessione inscindibile con la struttura e la funzionalità del condominio. Infatti, nel mentre deve affermarsi la prevalenza del perseguimento
delle funzioni primarie delle parti comuni rispetto all’osservanza delle
norme sulle distanze legali, queste norme debbono essere,
invece, applicate
nelle costruzioni eseguite
sulle cose comuni per finalità
estranee a dette funzioni. (Nella specie,
è stata ritenuta
l’illegittimità di una tettoia che uno dei condomini, proprietario esclusivo di una terrazza e di un cortile contiguo allo
stabile condominiale, aveva costruito sul muro comune a copertura del suddetto terrazzo non soltanto perché impediva parzialmente l’esercizio della servitù di veduta in appiombo esercitata sul terrazzo e sul cortile dal proprietario dell’appartamento soprastante ma anche perché costruita, rispetto
alle finestre di questo appartamento, ad una distanza inferiore
a quella prescritta
dall’art. 907 c.c.).
* Cass. civ., sez. II, 21 febbraio
1975, n. 661.
Le limitazioni all’applicazione delle norme sulle distanze negli edifici in regime di condominio, anche nei rapporti tra le proprietà individuali, non trovano giustificazione
nel fatto che la normativa del condominio e della
comunione costituisca una sistema chiuso ed escludente altri limiti per i diritti
dei singoli, bensì hanno origine nell’esistenza di una
serie di servitù reciproche tra gli appartamenti componenti il condominio, le quali servitù sono costituite per destinazione
del
padre di famiglia nel caso del costruttore dell’edificio, che
successivamente proceda alla sua vendita frazionata, ovvero
per convenzione tra gli
aventi
diritto. Pertanto, nella
realizzazione di innovazioni su parti comuni dell’edificio – anche se effettuate dal condominio e non
da un singolo condomino – è fatto obbligo di rispettare
le norme sulle distanze
legali nei confronti della parte di edificio di proprietà
esclusiva di un condomino, salva l’espressa autorizzazione di questo, avente il valore della costituzione pattizia di una nuova servitù.
* Cass. civ., sez. II, 17 novembre 1977, n. 5025.
Nell’edificio condominiale l’utilizzazione delle parti
comuni con impianti a servizio
esclusivo di un appartamento esige non solo il rispetto delle regole dettate dall’art. 1102
c.c. ma anche l’osservanza delle norme del codice in tema di distanze onde evitare la violazione del diritto di altri condomini
sulla parte di immobile di
loro
esclusiva proprietà.
Tale
disciplina tuttavia non opera
nell’ipotesi dell’installazione di impianti che devono considerarsi indispensabili
ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento intesa nel senso che rispetti l’evoluzione
delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni
in tema di igiene, salvo
l’apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità
immobiliari altrui.
* Cass. civ., 5 dicembre
1990, n. 11695.
Il principio secondo cui l’utilizzazione delle parti
comuni dell’edificio condominiale per la realizzazione di impianti a servizio esclusivo dell’appartamento
del singolo condomino esige
il rispetto sia delle
regole dettate dall’art. 1102
cod. civ., sia delle norme sulle distanze, onde evitare la violazione dei diritti degli altri condomini sulle parti di immobile di loro esclusiva proprietà, non opera nell’ipotesi di istallazione di impianti che debbano considerarsi indispensabili per un’effettiva abitabilità
dell’appartamento, al
lume dell’evoluzione
delle esigenze generali dei cittadini e delle
moderne concezioni in tema di igiene. Tuttavia, anche in tal
caso, nel far uso della cosa comune il condomino deve sempre rispettare la proprietà esclusiva degli altri condomini, non potendo invaderne la sfera di facoltà e di diritti inerenti alla piena potestà sulla
cosa, né gravarla di pesi e limitazioni, ove non abbia acquisito al riguardo – per legge o per convenzione
– il relativo diritto.
(Nella specie la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata affinché i giudici di rinvio accertino
se l’istallazione di un tubo di fogna lungo il muro perimetrale
dell’edificio condominiale comporti violazione dei diritti del ricorrente, il quale è, nel contempo, condomino e proprietario
esclusivo del fondo confinante con l’edificio condominiale).
* Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 1980, n. 597, Campria c. Laiacona.
La mancanza in uno strumento urbanistico di prescrizioni sulle distanze per una determinata zona del territorio, a causa della scelta del legislatore locale
di vietare in tale zona qualsiasi attività costruttiva, lungi dal creare lacune nella regolamentazione dei rapporti di vicinato, fa sì che resti applicabile ad esso la disciplina dettata dagli artt. 873 e ss. c.c., con la conseguenza che, in caso di violazione del divieto di
costruire, il privato proprietario che ne abbia subito danno
ha diritto, ai sensi dell’art.
872 c.c., di esserne risarcito, ma non può pretendere
la riduzione in pristino ove non risulti contemporaneamente trasgredito l’obbligo di rispettare le distanze previste dalle norme codicistiche.
* Trib. civ. Napoli, 20 febbraio 1997, n. 10372, Condominio via Epomeo, 175 Napoli c. Ciotola, in Arch.
Loc. e cond. 1998, 887.
b) Canne fumarie
Le norme sulle distanze legali, le quali sono
fondamentalmente rivolte a regolare rapporti tra proprietà autonome e contigue, sono applicabili anche nei rapporti tra il condominio ed il singolo condomino di un edificio condominiale
nel caso in cui esse siano compatibili con l’applicazione delle norme particolari
relative all’uso delle cose comuni (art.
1102
c.c.), cioè nel caso in cui l’applicazione di queste ultime
non sia in contrasto con le prime e delle une e delle altre sia possibile un’applicazione complementare; nel caso di contrasto,
prevalgono le norme relative all’uso delle cose
comuni, con la conseguenza della
inapplicabilità di quelle
relative alle distanze
legali che, nel condominio di edifici e nei rapporti tra il singolo condomino ed il condominio stesso, sono in rapporto
di subordinazione rispetto alle prime.
(Nella specie, si trattava della installazione, in appoggio al muro condominiale ed in prossimità
della finestra di un condomino,
della canna fumaria di un locale di altro condomino adibito
ad esercizio di pizzeria).
* Cass. civ., sez. II, 1 dicembre 2000, n. 15394, Bozzato c.
Meini.
La distanza di almeno un metro dal confine che l’art. 889, secondo comma, c.c. prescrive per l’installazione dei
tubi dell’acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture
che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose
e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo del vicino, in relazione alla naturale possibilità
di infiltrazioni. Detta norma pertanto non è applicabile alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie ed
agli impianti di condizionamento d’aria, che vanno soggetti alla regolamentazione di cui all’art. 890 c.c. e quindi posti alla distanza che nel caso concreto risulti necessaria a preservare da pregiudizi
il fondo del vicino.
* Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 1991, n. 12927, Moroni c.
Baldo. Conforme, Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 1994, n. 10652.
c) Controversie
Ciascun condomino è
legittimato
a ricorrere
per
la violazione
delle distanze fra costruzioni con riguardo all’edificio condominiale, senza che sia necessaria l’integrazione
del
contraddittorio con la la chiamata in causa degli altri condomini, trattandosi di azione a tutela del diritto di proprietà
dalla quale nessun nocumento può derivare agli altri contitolari. Solo nel caso in cui intervengano nel giudizio gli altri
condomini aderendo alla domanda dell’attore, la sentenza
che
accolga tale domanda, in quanto pronunciata in contraddittorio a favore di tutti i condomini,
determina un litisconsorzio necessario di natura processuale.
* Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1992, n. 2940, Cavallaro c.
Papa.
La domanda
di arretramento di un edificio
condominiale per violazione delle distanze legali deve esser proposta nei confronti di tutti i condomini, sì che, invece è proposta soltanto nei confronti di alcuni di essi e dell’amministrazione del condominio,
unitamente alla richiesta di misure
cautelari per il denunciato pericolo di distacchi del rivestimento del fabbricato, e nel corso del medesimo giudizio di primo grado, verificatisi questi ultimi, e ordinato ai convenuti di eliminare
lo stato di pericolo, l’attore propone altresì
domanda di risarcimento dei conseguenti danni, la nullità, dichiarata dal giudice di appello, della sentenza non definitiva di condanna all’arretramento di parti comuni dell’edificio perché
emessa a contraddittorio non integro, determina la nullità anche degli atti successivi di prosecuzione
del giudizio sulla
domanda risarcitoria, nullità che peraltro
deriva anche dalla connessione di tale domanda alla richiesta
di interventi urgenti implicanti opere di ristrutturazione e consolidamento
del
fabbricato non rientranti nell’ordinaria manutenzione di esso e quindi nelle
attribuzioni sostanziali e processuali dell’amministratore del condominio, e perciò da proporre anch’essa nei confronti di tutti i condomini.
* Cass. civ., sez. II, 18 marzo 1999, n. 2484, Genovese c. Cond. via
S. Giovanni Bosco n. 14, Casoria ed altri.
Nel caso di immobili in condominio, legittimati ad agire per il rispetto delle distanze legali sono tutti i condomini, ivi compresi quelli fra costoro che siano proprietari delle porzioni direttamente prospettanti verso le costruzioni realizzate in violazione di detta disciplina. Ciò
avviene anche allorché il terreno interposto tra le edificazioni stesse sia di proprietà comune, ovvero si tratti
di opera condominiale che venga a incidere su diritti di singoli
comunisti.
* Corte app. civ. Roma, 29 maggio 1997,
n.
1822,
Cond.
di via Gentiloni c. Paolone, in Guida al dir. 1997, 27, 64.
d) Distanze nelle costruzioni
Nell’edificio condominiale le diverse unità immobiliari sono soggette anche alla disciplina
dei rapporti di vicinato, pur con i limiti oggettivamente imposti dall’essenziale esigenza che ciascuna unità possa essere utilizzata
secondo la sua natura, sicché ciascun condomino può opporsi ad ogni interferenza sul bene oggetto del suo diritto esclusivo, proveniente anche da altro condomino che, al di fuori di quei limiti o da essi eccedendo, operi sul proprio bene, ovvero su parte comune dell’edificio, con attività non apprezzabile in termini di relativo uso o godimento
(in
ipotesi, oltre le facoltà consentite) secondo la sua natura, in
quanto risolventesi in lesione dell’altrui diritto sul bene individuo. (Nella specie, il S. C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva aprioristicamente escluso la possibilità per un condomino
di
esperire azione negatoria di servitù a tutela della sua proprietà esclusiva, a fronte della installazione di una pensilina sul muro comune attuata
da altro condomino senza l’osservanza delle distanze tra costruzioni e tra costruzioni e vedute per fini di mera utilità della sua proprietà individuale,
e non per una inderogabile esigenza inerente alla natura di questa).
* Cass. civ., sez. II, 5 agosto 1983,
n. 5268,
Tartaglione c. Ardone.
Il D.M. 2 aprile 1968,
n.
1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell’art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto
1967, n. 765) che all’art. 9 prescrive in tutti i casi la distanza
minima assoluta di metri dieci tra pareti
finestrate e pareti
di edifici antistanti, impone determinati limiti
edilizi ai Comuni nella formazione
o revisione degli strumenti
urbanistici ma non è immediatamente operante anche nei rapporti fra i privati.
* Cass. civ.,
Sezioni Unite, 1 luglio 1997, n. 5889, Giudice c. Bellassai.
Nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze
legali tra edifici, la determinazione della misura concreta
della
distanza da rispettare
fra le costruzioni deve
essere compiuta dal giudice investito
della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al giudice
dell’esecuzione il quale deve risolvere solo i problemi e le
difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell’obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere
ad integrare il titolo stesso.
* Cass. civ., sez. II, 25 giugno 1991, n. 7124, Guerrieri
c. Grasso.
Ai fini dell’applicabilità delle norme sulle distanze legali alle costruzioni eseguite sulle parti comuni di un edificio in condominio, occorre distinguere tra le funzioni
primarie e fondamentali attribuite a tali parti in relazione al fine per cui il condominio è stato costituito
e le eventuali utilizzazioni secondarie di cui le stesse parti
sono suscettibili al di fuori
di un rapporto di connessione inscindibile con la struttura e la funzionalità del condominio. Infatti, mentre deve
affermarsi la prevalenza del perseguimento delle funzioni primarie delle parti comuni rispetto all’osservanza delle norme
sulle distanze legali, queste debbono, invece, essere applicate riguardo alle utilizzazioni secondarie
delle menzionate parti, quali le costruzioni eseguite da un condomino sul muro
comune per scopi estranei alla sua funzione
tipica (nella specie: tettoia).
*
Cass. civ., sez. II, 6 aprile 1981, n. 1941, Resegna C. c. Ascione A.
Il partecipante alla comunione non può, senza il consenso degli altri, servirsi della cosa comune ai fini dell’utilizzazione di altro immobile di sua esclusiva proprietà distinto
dai fondi al
servizio dei quali
questa sia stata
originariamente destinata, perché il relativo uso verrebbe
in tal guisa a risolversi nell’imposizione di fatto di una vera e propria servitù a carico della cosa comune e a favore dell’anzidetto immobile.
Ne deriva che l’obbligo stabilito dall’art. 905 c.c. di rispettare
le distanze per l’apertura di vedute dirette sussiste anche nel caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia
costituito da un cortile comune la cui presenza impone a carico
dei proprietari dei fabbricati
frontistanti dei limiti ancora più severi di quelli
fissati
dalle norme sulle distanze, in quanto l’esecuzione di nuove costruzioni (porte a piano terreno, finestre e balconi)
non può alterare la destinazione del cortile consistente nel dare luce ed aria agli edifici su di esso
prospettanti.
* Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2000, n. 8397, Merullo c.
Morosini.
L’art. 41 quinquies, primo comma, lett. c), della L. 17 agosto 1942, n. 1150 (in base al quale l’altezza di ogni
edificio
non
può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati sui quali esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di
ciascun fronte dell’edificio da costruire) contiene due disposizioni distinte ed autonome, delle quali solo la prima
deve essere
considerata legge che
riguarda
gli edifici
a confine con spazi pubblici ai sensi della seconda parte del
secondo comma dell’art. 879 c.c., ma non anche la seconda, in quanto il limite di distanza da esso prescritta viene determinato esclusivamente con riferimento
agli edifici vicini
e non anche
allo spazio con il quale il
costruendo
edificio confina.
* Cass. civ., sez. II, 24 giugno 1991, n. 7113, Ferrandino c. Scotti.
La disciplina
delle
distanze
nelle
costruzioni
del
codice
civile
impone
al
legislatore
locale di
non
stabilire in
ogni caso
distanze
inferiori
ai
tre metri,
salva
restando
la
facoltà per
i regolamenti
locali, purché
sia rispettato
l’anzidetto limite,
di prevedere
punti
di riferimento
per
il computo
delle distanze
diversi
da
quelli
stabiliti
dal
codice
civile.
(Nella specie,
la Corte
Suprema
in base
all’enunciato
principio
ha confermato la
decisione dei
giudici del
merito che
avevano
interpretato
l’art. 22
del
regolamento
edilizio di
Marigliano nel
senso
che la
distanza
con esso
prescritta andava
misurata
dalle pareti
e dalle
sporgenze
soltanto
se chiuse,
senza
tenere conto
dei
balconi).
* Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1990, n. 6351, De Blasio c. De Blasio.
L’art.
873
c.c.
nello
stabilire,
per
le
costruzioni
su
fondi
finitimi,
la
distanza
minima
di
tre
metri
dal
confine
o
quella
maggiore
fissata
nei
regolamenti
locali,
si
riferisce,
in
relazione
all’interesse
tutelato
dalla
norma,
ad
opere
che,
oltre
a
possedere
caratteri
di
immobilità
e di
stabile
collegamento
con
il
suolo,
siano
erette
sopra
il
medesimo
sporgendone
stabilmente,
e
che,
inoltre,
per
la
loro
consistenza,
abbiano
l’idoneità
a
creare
intercapedini
pregiudizievoli
alla
sicurezza
ed
alla
salubrità
del
godimento
della
proprietà fondiaria,
idoneità
il
cui
accertamento (rimesso
al giudice
di
merito
ed
insindacabile
se
adeguatamente
motivato)
è
indispensabile
per
qualificare
l’opera
quale
costruzione
ai
fini
dell’applicazione
della
norma
menzionata, senza
che ciò
comporti
deroga
alla
presunzione
di
pericolosità
collegata
dalla
legge
al
mancato
rispetto
delle
distanze
legali,
presupponendo tale
presunzione
il
preventivo
accertamento
che
il
manufatto
eretto
a
distanza
inferiore
a quella legale
abbia
i
caratteri
della
costruzione, L’art.
873
c.c.
non
comprende
invece
né
le
opere
completamente
realizzate
nel sottosuolo
né
i
manufatti
che
non
si
elevino
oltre
il
livello
del
suolo,
non
ricorrendo
per
le
une
o
per
gli
altri
la
ragione
giustificatrice
della
norma
stessa.
(Nella specie
la
sentenza
di
merito
–
confermata
dalla
Suprema
Corte
–
non
aveva
ritenuto
che
non
fossero
costruzioni, ai fini
di
cui
all’art.
873
c.c.,
una
superficie
al
livello
del
cosiddetto
piano di
campagna,
perfettamente
spianata,
attrezzata
quale
campo
da
tennis,
ed
i
plinti,
interrati
nel
sottosuolo,
di
sostegno
dei
pali
di
illuminazione del
campo
stesso,
nonché
il
«cordolo»
di
recinzione
del
campo,
alto
20
centimetri,
la
rete
metallica
intorno
al
campo
ed
i
pali
di illuminazione del terreno
di
gioco, considerando in particolare
che
il
primo
per
la
sua
modesta
elevazione
e
gli
altri
per
la
loro
struttura
e
consistenza
non
erano
idonei
ad
intercettare
aria
e
luce
ed
a
formare
quindi
intercapedini
vietate dal
menzionato
art. 873
c.c.
* Cass. civ., sez. II, 1 luglio 1996, n. 5956, Bonetti c. Soc. Arcobaleno, in Arch. loc. e cond. 1996, 907.
Le
disposizioni
sulle distanze
delle costruzioni
dalle vedute si osservano
anche nei
rapporti fra
condomini di
un edificio, non derogando
l’art.
1102 c.c.
al disposto
dell’art. 907 c.c.,
specialmente quando
la
domanda
è rivolta
a tutelare non il compossesso
di un
bene condominiale,
bensì il
possesso di
un singolo
appartamento,
che si
assume leso
attraverso
la realizzazione
di un’opera
in uno
spazio
di
proprietà esclusiva.
*
Pret.
civ.
Modena,
ord.
14
febbraio 1995,
Sarti ed
altri c. Mantovani
ed
altri,
in Arch.
loc. e cond 1995,
890.
e) Distanze per pozze, cisterne, fosse e tubi
In
tema di condominio
degli edifici
l’applicabilità
della norma sulle distanze di cui all’art. 889 cod. civ. trova limite
per la ipotesi di opere eseguite in epoca anteriore alla
costituzione del condominio, atteso che in tale caso l’intero
edificio, formando oggetto di un unico diritto dominicale,
può
essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario anche in vista delle future vendite dei
singoli piani o porzioni di piano, con la conseguenza che queste comportano, da un lato, il trasferimento della proprietà
sulle parti comuni (art. 1117 cod. civ.) e l’insorgere del condominio, e dall’altro lato, la costituzione in deroga (od in
contrasto) al regime legale delle distanze di vere e proprie servitù a vantaggio
e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, in base a uno schema
assimilabile a quello dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.
* Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1985, n. 139, Tormen c.
Ciampa.
Rispetto
a
singole unità immobiliari di proprietà
individuale nell’ambito di un unico edificio condominiale, le
norme che regolano i
rapporti
di vicinato, tra
le quali
è compresa
quella dell’art.
889
cod. civ., trovano applicazione solo in quanto compatibili
con la concreta struttura
dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini.
Pertanto, qualora esse vengano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice del
merito
deve accertare
se la rigorosa osservanza di dette norme sia
o non nel singolo caso irragionevole, considerando che la
coesistenza di più appartamenti in un
unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell’ordinato svolgersi della convivenza che è propria dei rapporti condominiali.
* Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 1985, n. 139, Tormen
c. Ciampa.
La disposizione
dell’art. 889 c.c. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne,
fossi e tubi è applicabile
anche con riguardo agli edifici in condominio,
salvo che si tratti
di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell’immobile, tale da essere adeguata all’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo
abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.
* Cass. civ., sez. II, 20 agosto 1999, n. 8801, Zane c.
Amadi.
Allorquando nel condominio si tratti di rapporti tra le singole unità divise, le norme
del codice civile sui rapporti di vicinato possono applicarsi solo nei limiti della compatibilità con quelle del regime condominiale, e la valutazione di compatibilità deve essere eseguita dal giudice del merito con riferimento alla concreta possibilità di rispettare le distanze legali, data la struttura dell’edificio comune e lo stato dei luoghi. (Nella specie, il giudice del merito ha fatto applicazione della
norma di cui all’art.
889 cod. civ. ritenendosi che
lo stato dei luoghi consentisse la collocazione di condutture igieniche sanitarie del bagno e della cucina di un appartamento
a distanza legale da altra unità immobiliare. La C.S.
ha confermato
la decisione in base all’enunciato principio).
*
Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 1984, n. 6575, Moro c. Pretto.